Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4241/2023 R.G., vertente
TRA
con sede legale in Milano alla Piazza Filippo Meda n. 4 e sede Parte_1
amministrativa in Verona alla P.zza Nogara n.2, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. P.IVA_1 stesso numero di codice fiscale e partita iva - banca
,
aderente al fondo interbancario di Tutela Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia,
Capogruppo del Gruppo Bancario Parte_1 codice Banca 8065, codice Gruppo
,
5034, società costituita dalla fusione, giusto atto per notaio Persona_1 di Milano
del 13.12.2016 rep.13.501 racc.7.087, della Controparte_1
[...] con sede legale in Milano alla Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita iva
,con sede legale in Verona P.IVA_2 ed il
, Controparte_2
,alla Piazza Nogara n.2, codice fiscale e partita iva P.IVA_3 in persona del procuratore dott. CP_3 in virtù dei poteri a lui conferiti in forza di procura
Persona_2 di Milano in data 17/07/2023 rep. con atto in autentica per notaio
48051 racc. 15970 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara (CF Codice Fiscale_1 ) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti;
Appellante
(numero d'iscrizione al Registro Controparte_4 P.IVA_4delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Benevento e codice fiscale:
R.E.A.: BN C.F._2 ), in persona del Collegio di Curatori costituito dal Prof. Avv.
Giuseppe Fauceglia e dal Dott. Controparte_5 (procedura concorsuale iscritta al n. 62
del registro fallimenti - anno 2021 del Tribunale di Benevento), rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Cappa (C.F. Codice Fiscale_3 ), presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Benevento alla Via Port' Arsa n. 29, in virtù di mandato in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva formale appello avverso la sentenza n. 1475/2023, rep.1833/2023, pubblicata il 4 Luglio 2023, corretta con ordinanza del 21 settembre 2023, spiegando le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, riconvocare il ctu al fine di determinare il corretto saldo ricalcolato, chiedendo di adottare nella rielaborazione dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, tutte le condizioni economiche emerse dall'analisi degli estratti conto che la parte attrice ha versato in atti b) in via subordinata, rigettare le domande in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, c) Condannare
gli appellati alle spese di giudizio, in aggiunta alle spese di primo grado".
Controparte_4Instaurato il contraddittorio, si costituiva il chiedendo: "In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; dichiarare l'inammissibilità e\o l'improcedibilità dell'appello per manifesta infondatezza. Nel merito: rigettare l'appello avversario, siccome inammissibile e\o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte innanzi, così confermando le statuizioni rese dal Tribunale di Benevento nella sentenza gravata;
condannare la parte appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio". In corso di giudizio, entrambe le parti costituite non comparivano all'udienza in presenza del 29.05.2025 sicchè la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 309 cpc, all'udienza immediatamente successiva del 05.06.2025. Nonostante la regolarità delle comunicazioni del disposto rinvio, le parti omettevano di comparire all'udienza del
05.06.2025 e la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
Orbene, in conseguenza della mancata comparizione delle parti sia all'udienza del
29.05.2025, sia all'udienza immediatamente successiva del 05.06.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art 309
срс.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06.06.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio