Art. 32. Vigilanza
Spetta al Ministro per la marina mercantile la vigilanza sull'attivita' tecnico-economica dei cantieri navali e degli stabilimenti, nei riguardi delle costruzioni e dei lavori previsti dalla presente legge, nonche' l'accertamento delle condizioni del mercato nazionale delle costruzioni navali, in relazione con quelle del mercato internazionale e con le esigenze della industria dell'armamento, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Per l'esercizio di tale vigilanza il Ministro per la marina, mercantile si avvale anche dell'opera del Registro italiano navale, al quale e' devoluta, a totale compenso delle sue prestazioni, la quinta parte della ritenuta di cui al comma seguente.
La vigilanza di cui al presente articolo e' fatta nell'interesse dei proprietari aventi diritto ai contributi di ammortamento, di miglioramento e integrativo, e le spese relative, comprese quelle per il funzionamento del Comitato tecnico di cui all'art. 3, graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per detti contributi.
Il Ministro per la marina mercantile puo' attribuire, sui fondi indicati nel comma precedente, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studi e di esperienze in materia di costruzioni e di architettura navale e a favore della attrezzatura scientifica degli istituti di istruzione navale.
Spetta al Ministro per la marina mercantile la vigilanza sull'attivita' tecnico-economica dei cantieri navali e degli stabilimenti, nei riguardi delle costruzioni e dei lavori previsti dalla presente legge, nonche' l'accertamento delle condizioni del mercato nazionale delle costruzioni navali, in relazione con quelle del mercato internazionale e con le esigenze della industria dell'armamento, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Per l'esercizio di tale vigilanza il Ministro per la marina, mercantile si avvale anche dell'opera del Registro italiano navale, al quale e' devoluta, a totale compenso delle sue prestazioni, la quinta parte della ritenuta di cui al comma seguente.
La vigilanza di cui al presente articolo e' fatta nell'interesse dei proprietari aventi diritto ai contributi di ammortamento, di miglioramento e integrativo, e le spese relative, comprese quelle per il funzionamento del Comitato tecnico di cui all'art. 3, graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per detti contributi.
Il Ministro per la marina mercantile puo' attribuire, sui fondi indicati nel comma precedente, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studi e di esperienze in materia di costruzioni e di architettura navale e a favore della attrezzatura scientifica degli istituti di istruzione navale.