Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
Parere definitivo 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04748/2025REG.PROV.COLL.
N. 00765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2025, proposto dalla società IF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A043DA9B14, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, non costituito in giudizio;
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
nei confronti
SS DI SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01589/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SS DI SE S.p.A. e di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controverso l’esito della procedura di gara aperta indetta nel 2023 dall’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (Regione Toscana) (di seguito solo “ TA ”) per la conclusione di una convenzione per l’acquisizione in service - in favore dei laboratori di analisi della Regione Toscana - di sistemi analitici per la determinazione della VES.
2. A conclusione della valutazione delle offerte – condotta sulla base del criterio del miglior rapporto qualità prezzo (max 60 punti per l’offerta tecnica e 40 punti per l’offerta economica) è risultata aggiudicataria del lotto n. 1 (qui di interesse) la società SS DI SE S.p.a. (di seguito solo “ SS ”), avendo riportato 52,37 punti per la parte tecnica e 40 punti per la parte economica, seguita da IF S.r.l. (di seguito solo “ IF ” o “ appellante ”) assegnataria di punti 60 per la parte tecnica e 26,05 per la parte economica.
3. Quest’ultima ha quindi impugnato gli esiti della procedura, formulando quattro motivi di doglianza volti a lamentare la mancata esclusione della controinteressata (primi tre motivi) e l’erronea attribuzione dei punteggi (quarto motivo).
SS a sua volta ha reagito lamentando con ricorso incidentale la mancata esclusione di IF e/o comunque l’attribuzione alla sua offerta tecnica di un punteggio largamente e indebitamente sovrastimato.
4. Con la sentenza n. 1589 del 2024 il TAR Toscana:
- ha respinto i primi tre motivi di ricorso proposti da IF (i motivi c.d. escludenti);
- ha dichiarato inammissibile il quarto motivo (recante la contestazione dei punteggi attributi dalla Commissione alla offerta SS);
- in ragione degli esiti di cui sopra ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale promosso da SS.
5. Nella presente sede IF ripropone le censure di primo grado (ad eccezione della terza escludente) mentre SS reitera ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. le contestazioni formalizzate con l’originario ricorso incidentale, dichiarato dal TAR “ improcedibile ” per sopravvenuta carenza di interesse.
6. TA si è costituita in resistenza all’appello principale e la causa, a seguito del rinvio al merito dell’istanza cautelare e dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., è passata in decisione all’udienza pubblica del 29 maggio 2025.
7. Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata da IF di inammissibilità della riproposizione da parte di SS, mediante semplice memoria non notificata del 10 febbraio 2025, dei motivi del ricorso incidentale dalla stessa depositato in prime cure e dichiarato improcedibile dal TAR Toscana per sopravvenuta carenza di interesse (capo 8 della sentenza appellata).
7.1. L’eccezione è fondata in quanto - secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio, dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi - a fronte di una declaratoria di improcedibilità (e non di assorbimento nel merito) dei motivi dedotti in primo grado, la parte appellata ha l’onere di proporre appello incidentale in parte qua contro la sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a reiterare i motivi non scrutinati a mezzo di semplice memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a. (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, n. 3604/2015; id., sez. VII, nn. 1498 e 4028/2024).
8. Nel merito, con il primo motivo di appello IF sostiene che il dispositivo “Cube 30 Touch” offerto da SS non poteva essere ammesso alla gara in quanto carente di alcune caratteristiche di minima previste dal Capitolato; con il secondo motivo deduce il vizio di carenza di istruttoria e motivazione, sul presupposto che la stazione appaltante non si sarebbe avveduta dell’assenza di tali caratteristiche.
8.1. L’evidente connessione tra detti due motivi ne consente la trattazione congiunta.
8.2. La tesi avanzata dall’appellante muove dalle prescrizioni del capitolato che richiedevano, tra le caratteristiche tecniche di minima, che l’apparecchio oggetto della fornitura fosse:
i) “in grado di provvedere alla risospensione automatica del campione immediatamente prima dell’analisi” ;
ii) “completamente automatizzato (senza intervento dell’operatore) che utilizzi provetta primaria tappata” ;
iii) dotato del “caricamento in continuo dei campioni” .
8.3. Dalle allegazioni in atti si evince che quest’ultima caratteristica consente all’operatore di inserire ulteriori campioni in macchina nel corso di un ciclo di lavoro già avviato, senza doverlo interrompere, quindi con risparmio di tempo e risorse.
8.4. Secondo IF, lo strumento Cube 30 Touch offerto dalla SS per i presidi bassa produttività non sarebbe in possesso di tale caratteristica perché, nel caso di caricamento in continuo dei campioni, non sarebbe in grado di provvedere alla risospensione automatica del campione ma necessiterebbe dell’intervento manuale dell’operatore.
8.5. Va anzitutto chiarito che il dispositivo offerto da SS pacificamente presenta distintamente sia la funzione del caricamento in continuo, sia quella di risospensione automatica del campione (vds. Manuale utente, doc. 13, pag. 44), e su questo primo asserto convengono entrambe le parti in causa.
Ciò che viene contestato da IF è che la risospensione automatica opererebbe solo nel caso di caricamento ordinario del campione, ma non anche per i campioni caricati “in continuo” .
8.6. Dunque, il vizio dedotto dall’appellante si risolve nella pretesa che i dispositivi offerti debbano possedere non solo tutte le caratteristiche tecniche previste dagli atti di gara e distintamente considerate, ma anche tutte le possibili combinazioni di tali funzionalità, ivi inclusa quella della risospensione automatica del campione estesa al caso del caricamento in continuo dei campioni.
8.7. La tesi di una considerazione “cumulativa” delle predette caratteristiche – avanzata da IF attraverso un argomentata valorizzazione dei criteri della interpretazione funzionale e sistematica del capitolato (art. 1363 c.c.) – è stata respinta dal TAR Toscana in quanto “.. diversamente da quanto assunto in ricorso, non è possibile ricostruire la divisata disposizione della lex specialis come tendente a far ritenere che sia possibile cumulare le caratteristiche tecniche in essa indicate” ; d’altra parte, “..interventi esegetici manipolativi.. avrebbero .. l’effetto di restringere ulteriormente le possibilità partecipative, ponendosi, per ciò solo, in contrasto con il principio di massima partecipazione” .
8.8. La pronuncia viene qui impugnata da IF come erroneamente fondata su una lettura parcellizzata e disorganica delle disposizioni del bando, oltre che su valutazioni tecniche immotivate, erronee e prive di riscontro nella documentazione versata in atti.
A detta della ricorrente, il requisito della risospensione automatica dei campioni anche in caso di caricamento in continuo degli stessi si giustificherebbe, oltre che sul piano letterale, anche su quello logico-teleologico, in quanto si tratterebbe di peculiarità tecnica in grado di scongiurare i rischi di una non corretta lettura della VES dovuti a un’errata e/o insufficiente miscelazione manuale dei campioni, e quindi di evitare un incremento di costi in termini di tempo e di risorse umane necessarie per il compimento di tale ulteriore attività (miscelazione manuale). Una diversa lettura svuoterebbe di contenuto e di concreta utilità la previsione, vanificando l’obiettivo che con essa la stazione appaltante si era prefissata.
8.9. A giudizio di questo Collegio l’argomentazione non è persuasiva in nessuno dei suoi risvolti argomentativi, in quanto:
i) sotto un primo profilo, essa è smentita sia dal tenore testuale del capitolato che dalla sua interpretazione logico-sistematica, in quanto in nessuna delle relative clausole si prevede che la caratteristica della risospensione automatica del campione (o della completa automazione del sistema) debba necessariamente ricorrere anche nel caso di caricamento in continuo del campione, né l’eventuale scarsa chiarezza e univocità del dato letterale potrebbe consentire di enuclearne in via surrettizia requisiti escludenti non assistiti da prescrizioni esplicite e di senso compiuto.
Come correttamente evidenziato dal TAR, in assenza di basi testuali salde l’interpretazione proposta da IF introdurrebbe una restrizione ingiustificata e non contemplata delle condizioni di accesso alla gara, riducendo la platea dei potenziali concorrenti, per ciò solo esponendosi ad una prima seria obiezione ostativa.
ii) La lettura proposta da IF non trova validi addentellati argomentativi neppure nel chiarimento n. 2 dalla stessa ricorrente ripetutamente invocato, con il quale si chiedeva alla stazione appaltante di confermare se “… la caratteristica obbligatoria (pena esclusione) “Sistema in grado di provvedere alla risospensione automatica del campione immediatamente prima dell’analisi” fosse “da riferirsi al solo sistema ad alta produttività e non ai sistemi a bassa produttività” (quesito n. 2, prot. “PI002795-24”). Sul punto TA ribadiva (risposta n. 2, prot. “PI003481- 24”) che “.. la necessità di disporre di un sistema in grado di provvedere alla risospensione automatica del campione immediatamente prima dell’analisi con l’utilizzo degli stessi rack del contaglobuli, ANCHE per i sistemi a bassa produttività” .
Ebbene, come pianamente ricavabile dalla lettura del tenore letterale del chiarimento, correttamente inteso dal TAR, la risposta fornita dalla stazione appaltante non ha fatto altro che specificare che anche per i laboratori a bassa produttività era richiesta la funzione di risospensione automatica, ma in nessun modo ha aggiunto che tale funzione fosse necessaria anche per il caso del caricamento in continuo del campione.
iii) Va poi osservato che neppure lo strumento proposto dall’appellante sembra pienamente in grado di effettuare la risospensione automatica per i campioni caricati “in continuo” .
Nonostante il tentativo (v. pag. 12 memoria ex art. 73 c.p.a.) di IF di smentire le affermazioni avversarie o di censurarne l’ammissibilità per l’asserita contraddittorietà che esse rivelerebbero rispetto al modus procedendi osservato dalla stazione appaltante in corso di gara (sul punto si tornerà a breve), è pacifico (in quanto ammesso dalla stessa IF) che la caratteristica della “miscelazione automatica del campione” manca nello strumento “Test 1 2.0” dalla stessa offerto, quantomeno per l’unità esterna necessaria per i campioni urgenti (non invece per il caricamento in continuo dei campioni che sarebbe possibile anche senza detta unità esterna): senonché, il requisito qui controverso vale in tutte le condizioni operative o in nessuna di esse, poiché alcun distinguo in tal senso trova giustificazione nelle prescrizioni della legge di gara se non a costo di un’arbitraria e inammissibile manipolazione del loro tenore testuale che sfugge a criteri ordinatori riconducibili ad una chiara base disciplinare.
iv) In definitiva, la soluzione interpretativa qui disattesa risulta contraddittoria con la stessa tesi avanzata dalla parte appellante secondo la quale lo strumento offerto dovrebbe prevedere la “risospensione automatica” per ogni campione oggetto di analisi, inclusi quelli caricati “in continuo” : è infatti evidente che, se così fosse, il requisito de quo dovrebbe sussistere anche per i campioni urgenti per i quali, invece, lo strumento offerto da IF, quantomeno per i laboratori ad alta produttività ( “Test 1 2.0” ), prevede invece la risospensione manuale.
v) La valutazione della Commissione di ammissione alla gara di entrambe le offerte - contrariamente a quanto assume IF - conferma quindi la correttezza della interpretazione del bando accolta in sede di gara e qui validata, in nessun modo evidenziando contraddittorietà nella condotta della stazione appaltante.
vi) Sotto un terzo profilo, è almeno in parte revocabile in dubbio lo stesso assunto di partenza per cui lo strumento offerto da SS non sarebbe in grado di provvedere alla risospensione automatica del campione in caso di caricamento in continuo: in realtà il macchinario offre certamente la possibilità, dopo l’inserimento random di una provetta nel corso di un processo analitico già avviato, di fare ripartire tale processo dalla fase di miscelazione automatica. In questo senso lo strumento consente la risospensione automatica anche dei campioni inseriti “in continuo” .
La controbiezione svolta sul punto da IF secondo la quale il riavvio del processo analitico dalla fase di miscelazione automatica non soddisferebbe il requisito del “caricamento in continuo dei campioni” - poiché questo avrebbe proprio lo scopo di evitare il riavvio ab initio dello strumento nel caso di caricamento di ulteriori campioni a ciclo analitico già avviato - si fonda, ancora una volta, su un assunto inespresso asseritamente “ sotteso ” alla previsione capitolare ma che, per le ragioni innanzi illustrate, non essendo evincibile in modo chiaro dal testo della legge di gara, non può essere assecondato come esito interpretativo coerente con i già evocati parametri ermeneutici invalsi nella materia delle pubbliche gare.
vii) Né ha rilevanza l’enfasi riposta da IF sulla circostanza che il capitolato prescrivesse il possesso di tutte le caratteristiche tecniche e, quindi, sanzionasse con l’esclusione il mancato possesso anche di una sola di esse, senza dare maggior rilevanza ad alcuna rispetto alle altre: il profilo escludente è infatti una conseguenza della disciplina prescrittiva sicché, prima di affermare se sussista o meno una causa di esclusione, occorre appurare (come si è sin qui fatto) quali siano le prescrizioni del capitolato che ne definiscono regime e contenuto (e non il contrario).
viii) Infine, sia SS (pag. 14 della memoria del 10 febbraio 2025) che TA (pagine 8 e 9 della memoria del 10 febbraio 2025) osservano - con l’ausilio di dati statistici non confutati dalla controparte - che “… il caricamento in continuo dei campioni nei laboratori a bassa attività” costituisce “… una funzione caratterizzata da una certa residualità di utilizzo”, in quanto la processazione di campioni “urgenti” presso i laboratori periferici rappresenta eventualità “remota” o “improbabile” e che, quindi, l’incapacità dello strumento “a bassa produttività” di SS di risospendere automaticamente i campioni (in caso di caricamento in continuo) non è tale da incidere sulle funzionalità avute di mira dalla stazione appaltante.
L’argomentazione è apprezzabile in quanto offre un ulteriore indice della plausibilità della lettura interpretativa qui accolta – tanto più che IF non la smentisce nei suoi presupposti di fatto, limitandosi a eccepirne l’irrilevanza a fronte di un dato prescrittivo che a suo dire affermerebbe il contrario e che non sarebbe suscettibile di lettura ambivalenti (memoria ex art. 73 c.p.a., pag. 15).
8.10. Per quanto esposto, i primi due motivi di appello vanno respinto.
9. Mentre sul terzo motivo del ricorso di primo grado IF non insiste, prestando acquiescenza alla sentenza, viene invece riproposto il quarto motivo di ricorso avente ad oggetto la contestazione, in relazione a diversi parametri valutativi ( c, d, e, f, g, h ), dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle due offerte tecniche.
9.1. La sentenza ha ritenuto che la doglianza complessivamente intesa fosse inammissibile perché attinente al merito delle valutazioni operate dalla Commissione.
9.2. IF lamenta il vizio di motivazione e/o l’omessa pronuncia da parte del TAR, invocando il rinvio della causa ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
9.3. Il motivo è fondato sotto questo primo profilo - pur non giustificando l’attivazione del rimedio ex art. 105 c.p.a., trattandosi di motivazione erronea ma non del tutto carente e come tale “ nulla ” o “ apparente ”.
9.4. La ragione della fondatezza risiede nel principio già enunciato da questa Sezione secondo il quale, a fronte di censure tecniche circa la qualità dell’offerta contestata, astrattamente idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non è ammessa una declaratoria di inammissibilità per l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo che non sia stata preceduta da “un almeno .. sommario, essenziale, esame delle stesse .. dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058).
10. Ciò posto, passando alla disamina delle singole censure svolte si osserva quanto segue.
10.1. In relazione al parametro C ( “Intero processo analitico eseguito a temperatura 15 controllata: sarà valutato più favorevolmente il sistema che garantirà la minore variabilità di gradi” – max punti 5) - la Commissione ha riconosciuto il punteggio di 4,5 punti a entrambe le offerte in gara.
Il criterio - formulato sul presupposto che la misurazione della VES possa essere influenzata dalla variazione di temperatura - era destinato a premiare il sistema in grado di garantire un miglior controllo della temperatura.
10.2. Osserva IF che mentre i propri strumenti utilizzano una tecnologia che consente di eseguire l’intero processo analitico a una temperatura stabilizzata di 37° - con una variabilità quindi di soli +/- 0,5° - quelli di SS eseguono il processo analitico a temperatura ambiente con un intervallo da 15° a 35°, quindi con una variabilità di ben 20°, sicché l’equiparazione dei punteggi non sarebbe logicamente comprensibile.
10.3. Il rilievo non può essere condiviso in quanto:
-- gli strumenti proposti da SS non risentono di variazioni di temperatura, tanto che nella stessa documentazione tecnica ad essi allegata si legge che “la variabilità in gradi è quindi pari a zero” e sul punto la Commissione ha motivatamente ed esaustivamente concluso che detta “tecnologia proposta elimina l’effetto delle variazioni di temperatura grazie al nomogramma di Marley, che neutralizza qualsiasi impatto della temperatura sull’analisi. La documentazione tecnica di SS conferma che la variabilità è pari a zero, garantendo un risultato pienamente conforme alle linee guida internazionali per il test VES. - Strumenti IF: Pur utilizzando un sistema che mantiene la temperatura costante a 37° ± 0,5°, anche questa soluzione garantisce risultati affidabili e conformi agli standard tecnici internazionali ”;
-- dunque, la Commissione, nell’ambito della propria discrezionalità e con motivazione congrua ed esente da manifeste carenze logiche, ha ritenuto entrambe le tecnologie conformi alle linee guida internazionali per l’esecuzione del test VES, le quali ammettono entrambe le modalità di controllo della temperatura, e parimenti idonee a garantire un risultato affidabile, stante la neutralità degli effetti della temperatura sulle analisi nei due sistemi e l’irrilevanza di eventuali differenze operative;
-- poiché la motivazione della stazione appaltante è plausibile e adeguatamente argomentata, mentre le deduzioni della parte appellante non riescono a scalfirne le basi tecnico-scientifiche, non sussiste margine per un sindacato intrinseco di tipo sostitutivo da parte di questo giudice.
11. In relazione al parametro D ( “Modalità di lettura del barcode con ampia tolleranza di posizionamento finalizzata alla riduzione degli errori / intervento degli operatori” – max punti 5), la Commissione ha riconosciuto il medesimo punteggio (5 punti) a entrambe le offerte.
11.1. Nell’appello si afferma che lo strumento offerto da IF avrebbe meritato un maggior punteggio per il parametro in oggetto in quanto nell’offerta della SS, per lo strumento “VES MATIC 5” destinato ai laboratori ad alta produttività, il manuale d’uso indica alcune modalità non corrette di etichettatura che potrebbero causare inceppamenti meccanici o problemi ottici; mentre per lo strumento “Cube 30 Touch” , destinato ai laboratori a bassa produttività, sarebbe richiesto di inserire le provette posizionando il codice a barre in corrispondenza di un apposito segno presente sullo strumento. Queste specifiche segnalerebbero l’assenza di un’elevata tolleranza di posizionamento del barcode . Viceversa, nello strumento offerto da IF è presente un sistema di specchi che esclude la necessità di orientare le provette per una corretta lettura del codice a barre.
11.2. Il motivo non può essere condiviso, in quanto:
-- a fronte delle raccomandazioni di buon utilizzo delle etichette dei codici a barre presenti nel macchinario SS (interpretabili come ordinari richiami al corretto impiego dei dispositivi, e non come istruzioni relative a manovre che l’operatore è chiamato a eseguire tout court in occasione di ogni utilizzo del macchinario), sta la circostanza (incontestata) che lo strumento proposto da IF per i laboratori a bassa produttività ( “Roller 20” ) non presenta un lettore automatico di codice a barre, ma richiede la lettura manuale del codice a barre tramite apposito strumento che presuppone l’intervento ad hoc dell’operatore (v. pagg. 127-128 del documento “03 Schede Tecniche lotto 1” prodotto in gara da IF);
-- ciò posto, dal momento che il criterio in esame mirava a premiare gli strumenti capaci di ridurre la necessità di intervento manuale per la lettura del bar-code, risulta immune da censure - e comunque non manifestamente illogica, né fondata su presupposti fattuali erronei - la valutazione operata dalla Commissione che, nella comparazione dei due tipi di strumenti proposti, li ha giudicati tra di loro equivalenti, evidentemente bilanciando l’incidenza delle richiamate caratteristiche nell’ambito di una valutazione che non si presta ad essere censurata sotto i diversi profili dell’eccesso di potere evocati dall’appellante.
12. In relazione al parametro E ( “Rilevazione e modalità di segnalazione dei campioni cd. “critici” (ad es. anemici ecc.)” - max punti 2) - la Commissione ha riconosciuto il punteggio massimo (2 punti) a entrambe le offerte.
12.1. IF sostiene che i propri strumenti rilevano autonomamente e automaticamente eventuali campioni critici (segnalandoli all’operatore), mentre quelli offerti dalla controinteressata non vantano tale “ automaticità ”, necessitando dell’importazione del valore dell’ematocrito dal LIS (sistema informatico) del laboratorio o del suo inserimento manuale.
12.2. Anche tale rilievo non può essere condiviso, in quanto:
-- dalle allegazioni in atti risulta che il sistema proposto da SS, allorquando identifica un campione critico, risolve la criticità effettuando alcune correzioni sul risultato analitico e fornendo comunque un risultato valido;
-- viceversa, il sistema IF si limita a segnalare la criticità e, in tal caso, non esegue alcun test e, dunque, non fornisce alcun risultato;
-- è ben vero poi che - come osserva l’appellante - il sistema della SS presuppone di essere collegato al LIS (Laboratory Information System) cioè al sistema informatico centralizzato del laboratorio per acquisire il dato dell’ematocrito; ma va anche detto che il collegamento al LIS è, nel caso di specie, obbligatorio, essendo espressamente previsto dal Capitolato tecnico (doc. 6 della odierna appellante, pag. 3: “La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’interfacciamento degli strumenti analitici con i rispettivi LIS dei laboratori (collegamento bidirezionale on line: tale collegamento dovrà essere garantito al momento dell’installazione della strumentazione)”. Inoltre, dal punto di vista clinico, l’esame della VES si accompagna quasi sempre a quello dell’Emocromo, da cui si ricava l’ematocrito. Questa prassi clinica, ampiamente consolidata, conferma l’idoneità del sistema SS a soddisfare il parametro in esame;
-- la rilevazione dei campioni critici da parte di SS, basata sull’acquisizione dell’ematocrito, è pertanto coerente con le condizioni operative dei laboratori e risulta non significativamente difforme dalla segnalazione autonoma proposta da IF;
-- alla stregua delle segnalate peculiarità tecniche, la Commissione, anche in questo caso operando legittimamente nell'ambito della sua riserva di giudizio tecnico, ha valutato i due metodi come sovrapponibili ed entrambi validi, con espressione di discrezionalità non manifestamente illogica o irragionevole.
13. Disattesi i rilievi sin qui esaminati, diventa a questo punto non più rilevante lo scrutinio delle ulteriori contestazioni di IF afferenti ai punteggi assegnati per i parametri F, G e H in quanto, anche laddove fondate, esse consentirebbero alla ricorrente di recuperare solo 2,2 punti, insufficienti a colmare il divario di oltre 6 punti sussistente tra le due offerte.
14. Per quanto esposto, l’appello principale va respinto, con declaratoria di inammissibilità delle contestazioni riproposte da SS ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. (fermo restando che le stesse, ove anche ammissibili, risulterebbero comunque improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire).
15. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara inammissibili i motivi riproposti da SS ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a..
Condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite in favore delle due parti resistenti, liquidandole per ciascuna di esse nell’importo omnicomprensivo di € 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO