Articolo 5 della Legge 26 novembre 1985, n. 718
Articolo 4
Versione
27 dicembre 1985
Art. 5.
L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli articoli 6, paragrafi 2 e 6, e 7 della convenzione.

Entrata in vigore il 27 dicembre 1985