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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/09/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 16.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 344/2023 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
, difeso dagli avv.ti MANCINI Francesco e MANCINI Antonino AR
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.03.2023, adiva il Tribunale di AR
Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito n.
32720220001288803000 notificatogli il 27/1/2023, con il quale l gli aveva richiesto il CP_1 pagamento di € 9.641,40, comprensivi di somme aggiuntive e compensi di riscossione, a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti per l'anno 2021 in virtù del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fra esso ricorrente e la società “E io pago s.r.l.”. pagina 1 di 9 L'opponente osservava che l'avviso di addebito si fondava sulla propria erronea iscrizione alla gestione commercianti, operata d'ufficio dall' per il solo fatto di essere titolare di CP_1 quote di partecipazione della società “E io pago s.r.l.”; contestava, quindi, il recupero contributivo azionato mediante il notificato avviso di addebito, sostenendo la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in corso sin dal 17.05.2020 fra l'opponente e la Società “E io pago s.r.l.”, nella quale, in data 3.03.2020, era confluita la Ditta della quale egli era dapprima titolare.
Svolgeva analoghe contestazioni in relazione alla posizione del proprio padre,
, sostenendo che lo stesso non fosse un coadiutore dell'impresa, Persona_1 ma un lavoratore subordinato con le mansioni di pizzaiolo.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Società “E IO PAGO S.r.l.” ed esso ricorrente, nonché tra la società e suo padre , con conseguente dichiarazione di insussistenza dell'obbligo Persona_1 di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente e dei propri genitori Persona_1
e , amministratrice unica della Società.
[...] Persona_2
Ritualmente costituitosi in giudizio, l resistente contestava ed impugnava ogni avversa CP_1 deduzione difensiva e ribadiva la correttezza del recupero contributivo intrapreso con la notifica dell'impugnato avviso di addebito, nonché la fondatezza delle motivazioni ad esso sottese, evidenziando, in particolare, che la qualifica di socio di maggioranza del ricorrente - detentore del 68,75% delle quote societarie - in virtù dei conseguenti poteri gestori che ne derivavano, risultava incompatibile con l'esistenza di un rapporto di natura subordinata con la
Società.
A riprova della legittimità della pretesa contribuzione, rilevava che l'odierno opponente aveva sinanche provveduto al pagamento della contribuzione alla Gestione Commercianti per l'anno
2020 e, in maniera parziale, anche per l'anno 2021 e che, in data 31.08.2012 , lo stesso aveva richiesto l'iscrizione alla Gestione Commercianti quale titolare AR dell'impresa individuale con insegna “E io pago” nonché quella del padre, Persona_1
, dal 1.10.2012, e della madre, , dal 7.01.2013.
[...] Persona_2
Secondo la ricostruzione operata dall'Istituto, pertanto, con la presentazione delle predette domande di iscrizione il ricorrente stesso offriva la dimostrazione che sin dalle origini la gestione e l'attività della pizzeria con insegna “E IO PAGO” era sempre stata curata dalla famiglia alla stregua di impresa familiare, seppure vi erano stati Persona_3 dipendenti, osservando, altresì, che il ruolo svolto dai componenti della famiglia nell'ambito pagina 2 di 9 dell'attività aziendale era stato lo stesso sia prima che dopo la costituzione della S.r.l. e che, pertanto, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i componenti della famiglia si appalesava non veritiera, poiché nei fatti erano rimasti immutati i rapporti di lavoro nel loro concreto atteggiarsi.
L' chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
___________
1.Si premette, visto che nella parte argomentativa del ricorso, ed anche nelle conclusioni, si fa riferimento ad altri soggetti, estranei al presente giudizio (cfr. conclusioni, punto 1, in cui è menzionato anche nonché punto 3, in cui vi è riferimento a Persona_1
e ), che la presente controversia ha ad oggetto la Persona_1 Persona_2 posizione di che risulta aver proposto l'odierno ricorso. AR
2.Va ricordato che il socio di una società a responsabilità limitata non amministratore che sia anche lavoratore subordinato non deve essere iscritto alla Gestione Commercianti , ciò CP_1
a condizione che la prestazione lavorativa resa in regime di subordinazione sia genuina, ossia svolta sotto il potere direttivo della società, e che il socio non manifesti autonomia decisionale.
In tal caso, infatti, il rapporto di lavoro rimane confinato nella fattispecie del lavoro dipendente, con esclusione dell'obbligo di contribuzione alla gestione commercianti.
Contrariamente a quanto dedotto dall' odierno resistente riguardo all'incompatibilità tra CP_1 la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato - circostanza dalla quale discenderebbe l'inconfigurabilità del requisito dell'eterodirezione tipico della subordinazione - va osservato che, in base all'orientamento espresso sul punto dalla
Suprema Corte, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo pagina 3 di 9 investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione>> (Cass. sent. n. 21759/2004,
Cassazione Civile, Sez. Trib., n. 36362/2021); sempre la S.C. ha evidenziato che sussiste invece “l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo
e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita” (cfr. Cass. n. 36362/21 cit.).
Secondo la richiamata giurisprudenza, alla quale questo G.L. aderisce, non sarebbe neppure di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato il ruolo di socio di
“maggioranza” di una società di capitali, neanche quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle delibere, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare dal potere gestorio (in senso conforme, Cass., Sez. Lav.
21759/2004 cit.).
Pertanto, qualora il socio, anche di maggioranza, svolga esclusivamente e genuinamente la sua attività e sia genuinamente soggetto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (Società), e formalmente tali presupposti sussistano, il rapporto rimane confinato nella CP_ fattispecie del lavoro subordinato e, dunque, non dovrà essere iscritto all' (anche) nella gestione commercianti;
se, invece, il suo comportamento lavorativo manifesta una libertà CP_ organizzativa e decisionale, l potrebbe presumere che l'attività svolta sia quella di socio pagina 4 di 9 lavoratore e considerare quella come prevalente pretendendo conseguentemente i relativi contributi della gestione commercianti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2097 c.c., in tema di onere della prova, l' ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi degli obblighi contributivi. CP_1
Ne deriva che, in caso di positivo accertamento del rapporto di lavoro subordinato, il socio lavoratore subordinato, anche se detentore di quote sociali, e addirittura socio di maggioranza, è inquadrato come dipendente e deve essere assunto sotto la normale disciplina del lavoro subordinato, per cui l'obbligo contributivo è legato all'iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti e non alla Gestione Commercianti.
In tale prospettiva, si ribadisce che la carica di socio di Società di capitali è compatibile con quella di lavoratore subordinato, qualora possa essere documentato e dimostrato un assoggettamento del socio al potere direttivo e disciplinare da parte di un organo superiore, mentre è da escludersi ove il socio abbia di fatto assunto, nell'ambito della Società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione e amministrazione.
Va inoltre ricordato (ex multis Cass., 2 luglio 1999, n. 6827) che il requisito della subordinazione è dimostrato dal socio che intenda farne valere la sussistenza in presenza di un datore di lavoro (Consiglio di Amministrazione), il quale discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative>>.
3. Venendo alla concreta indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro connotato dalle caratteristiche della subordinazione tra l'odierno opponente e la società “E io pago s.r.l.”,
e circa i compiti svolti dal socio lavoratore rispetto all'amministrazione societaria, giova ricordare che gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato dei quali è necessario verificare la sussistenza si identificano:
➢ nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
➢ nella sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro, ovvero nell'assoggettamento del lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione);
➢ nella presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;
➢ nella continuità della prestazione;
➢ nell'esistenza di una prestazione offerta in cambio del pagamento della retribuzione;
➢ nell'osservanza di un orario di lavoro.
pagina 5 di 9 Con riferimento alla verifica della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra società e socio di società di capitali, possono valutarsi specifici elementi, tra cui:
➢ il rapporto di lavoro deve concretamente essere assoggettato alle direttive dell'organo amministrativo, il quale deve operare in piena libertà e coscienza senza influenze da parte del socio stesso;
➢ il lavoratore deve essere assoggettato al potere disciplinare e di controllo, la cui titolarità deve essere in capo ad un soggetto diverso dal socio-lavoratore, anche in via indiretta;
➢ la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro subordinato non deve coincidere con attività proprie o correlate del socio;
➢ la retribuzione, contropartita della prestazione lavorativa, deve essere corrisposta nelle medesime modalità e termini già previsti per i lavoratori subordinati;
➢ il socio lavoratore deve prestare la propria opera in via continuativa e le mansioni affidate allo stesso devono risultare stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, i testi escussi hanno escluso che il ricorrente abbia mai esercitato compiti di natura gestoria avendo, di contro, unanimemente riferito che, a decorrere dall'anno 2020, ovvero sin dal conferimento della impresa individuale facente capo al AR nella società “E io pago s.r.l.” (3/2/2020), era l'amministratrice unica di detta Società,
ad occuparsi in via esclusiva della gestione dell'attività con specifico Persona_2 riferimento al potere direttivo e organizzativo delle prestazioni di lavoro dei dipendenti.
In particolare, il teste di parte ricorrente, cliente della pizzeria da circa Testimone_1 dieci anni, ha confermato che era ad impartire gli ordini ai dipendenti (Sul Persona_2 cap. 6 del ricorso: camerieri>>) e che era la stessa ad occuparsi di incassare le somme, soprattutto negli ultimi anni.
Anche il teste di parte resistente, , ex dipendente sia della Ditta Testimone_2 individuale facente capo all'opponente che della società “E io pago s.r.l. avendo lavorato dal
2019 al 2021, nel rendere le proprie dichiarazioni, ha precisato che nel periodo precedente alla pandemia da Covid 19 era l'odierno opponente ad impartire le direttive, mentre nel periodo successivo, per quanto le direttive non venissero impartite da nessuno, i dipendenti si pagina 6 di 9 rivolgevano alla per la richiesta di permessi e ferie e, in ogni caso che mai Persona_2 le direttive nel detto periodo venivano impartite dal il quale, AR unitamente al proprio padre ed ad altro dipendente, espletava le mansioni di pizzaiolo (Sul cap. 1 della memoria difensiva: AR che faceva il cameriere. Dopo il covid ha iniziato a fare il pizzaiolo AR insieme a ed quest'ultimo altro dipendente. In questo periodo nessuno ci Per_1 Per_4 impartiva le direttive. Preciso che le richieste di permessi e ferie le chiedevamo alla sig.ra
. Posso dire che non ho mai sentito impartire ordini al sig. , il quale Per_2 AR faceva lo stesso orario di lavoro di e ). Per_1 Per_4
Il teste ha precisato, altresì, che quando era stato assunto la retribuzione gli veniva corrisposta da ma che nel periodo successivo alla pandemia il AR pagamento degli emolumenti retributivi veniva adempiuto mediante bonifico dalla società “E io pago s.r.l.”.
Il teste di parte ricorrente, , cliente abituale della pizzeria, ha dichiarato Testimone_3 anch'ella che era la a gestire l'attività, precisando che la stessa si Persona_2 occupava, nella specie, di prendere le prenotazioni al telefono, di impartire ordini ai camerieri per la preparazione del tavolo e che era addetta anche alla cassa.
Le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente si riferiscono, Testimone_4 invece, al periodo in cui non si era ancora verificato il trasferimento d'azienda, atteso che la testimone ha dichiarato di essere al corrente del fatto che nel periodo della assenza per malattia per aver contratto il Covid19 erano intervenuti dei cambiamenti all'interno dell'attività relativamente ai quali, tuttavia, ella -non essendo più rientrata al lavoro- non era in grado di riferire.
L'espletata istruttoria ha, altresì, confermato il carattere meramente esecutivo delle mansioni di pizzaiolo espletate dal ricorrente, nonché la sussistenza del requisito dell'eterodirezione, del rispetto dell'orario di lavoro.
Il teste di parte ricorrente, , nel precisare che era la ad Testimone_5 Persona_2 occuparsi di “amministrare” la pizzeria, riferiva che la stessa si occupava di ricevere la clientela, prendere le comande e di incassare le somme, mentre il ed AR il di lei marito <<erano dietro al bancone e preparavano le pizze>>.
Anche l'atro teste di parte resistente, , dipendente dell'attività sin dal 2019 con Testimone_6 mansioni di pizzaiolo, riferiva che nel periodo antecedente all'anno 2020 il ricorrente era l'amministratore dell'attività e che, successivamente, era divenuto dipendente e non si pagina 7 di 9 occupava più né dell'amministrazione, né dei rapporti con i fornitori, svolgendo l'attività di pizzaiolo, sottoposto, al suo pari, alle direttive ed agli ordini della , nonché ai Persona_2 medesimi orari di lavoro (Sul cap. 1) della memoria difensiva:
era amministratore, poi è diventato dipendente e non si occupava più dei rapporti AR con i fornitori e dell'amministrazione, ma faceva il pizzaiolo come me ed era sottoposto alle direttive ed agli ordini della mamma Facevamo gli stessi orari di lavoro dalle Persona_2
18:00 alle 23:00>>).
Dall'esame delle dichiarazioni rese nel corso dell'espletata istruttoria emerge, dunque: a) la sussistenza del requisito dell'eterodirezione essendo stato dimostrato che il AR
, al pari degli altri dipendenti, era sottoposto al potere direttivo dell'amministratrice
[...] unica, la quale si occupava della gestione dei rapporti di lavoro;
b) Persona_2
l'osservanza da parte del del medesimo orario di lavoro degli altri AR pizzaioli;
c) la natura delle mansioni dallo stesso espletate;
d) il mancato esercizio di qualsivoglia potere gestorio nel periodo successivo al trasferimento d'azienda; inoltre l'onerosità della prestazione lavorativa è comprovata dall'emissione di busta paga (doc.
5- fascicolo di parte ricorrente).
La ricostruzione operata dall' non è risultata, quindi, comprovata all'esito della espletata CP_1 istruttoria, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
4. Le spese processuali, parametrate ai minimi tabellari seguono la soccombenza dell' e CP_1 si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'obbligo del AR
di iscrizione alla Gestione Commercianti e dichiara da costui non dovute le somme di
[...] cui all'avviso di addebito n. 32720220001288803000;
2.Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1 in euro 43,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 16.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 344/2023 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
, difeso dagli avv.ti MANCINI Francesco e MANCINI Antonino AR
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.03.2023, adiva il Tribunale di AR
Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito n.
32720220001288803000 notificatogli il 27/1/2023, con il quale l gli aveva richiesto il CP_1 pagamento di € 9.641,40, comprensivi di somme aggiuntive e compensi di riscossione, a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti per l'anno 2021 in virtù del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fra esso ricorrente e la società “E io pago s.r.l.”. pagina 1 di 9 L'opponente osservava che l'avviso di addebito si fondava sulla propria erronea iscrizione alla gestione commercianti, operata d'ufficio dall' per il solo fatto di essere titolare di CP_1 quote di partecipazione della società “E io pago s.r.l.”; contestava, quindi, il recupero contributivo azionato mediante il notificato avviso di addebito, sostenendo la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in corso sin dal 17.05.2020 fra l'opponente e la Società “E io pago s.r.l.”, nella quale, in data 3.03.2020, era confluita la Ditta della quale egli era dapprima titolare.
Svolgeva analoghe contestazioni in relazione alla posizione del proprio padre,
, sostenendo che lo stesso non fosse un coadiutore dell'impresa, Persona_1 ma un lavoratore subordinato con le mansioni di pizzaiolo.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Società “E IO PAGO S.r.l.” ed esso ricorrente, nonché tra la società e suo padre , con conseguente dichiarazione di insussistenza dell'obbligo Persona_1 di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente e dei propri genitori Persona_1
e , amministratrice unica della Società.
[...] Persona_2
Ritualmente costituitosi in giudizio, l resistente contestava ed impugnava ogni avversa CP_1 deduzione difensiva e ribadiva la correttezza del recupero contributivo intrapreso con la notifica dell'impugnato avviso di addebito, nonché la fondatezza delle motivazioni ad esso sottese, evidenziando, in particolare, che la qualifica di socio di maggioranza del ricorrente - detentore del 68,75% delle quote societarie - in virtù dei conseguenti poteri gestori che ne derivavano, risultava incompatibile con l'esistenza di un rapporto di natura subordinata con la
Società.
A riprova della legittimità della pretesa contribuzione, rilevava che l'odierno opponente aveva sinanche provveduto al pagamento della contribuzione alla Gestione Commercianti per l'anno
2020 e, in maniera parziale, anche per l'anno 2021 e che, in data 31.08.2012 , lo stesso aveva richiesto l'iscrizione alla Gestione Commercianti quale titolare AR dell'impresa individuale con insegna “E io pago” nonché quella del padre, Persona_1
, dal 1.10.2012, e della madre, , dal 7.01.2013.
[...] Persona_2
Secondo la ricostruzione operata dall'Istituto, pertanto, con la presentazione delle predette domande di iscrizione il ricorrente stesso offriva la dimostrazione che sin dalle origini la gestione e l'attività della pizzeria con insegna “E IO PAGO” era sempre stata curata dalla famiglia alla stregua di impresa familiare, seppure vi erano stati Persona_3 dipendenti, osservando, altresì, che il ruolo svolto dai componenti della famiglia nell'ambito pagina 2 di 9 dell'attività aziendale era stato lo stesso sia prima che dopo la costituzione della S.r.l. e che, pertanto, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i componenti della famiglia si appalesava non veritiera, poiché nei fatti erano rimasti immutati i rapporti di lavoro nel loro concreto atteggiarsi.
L' chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
___________
1.Si premette, visto che nella parte argomentativa del ricorso, ed anche nelle conclusioni, si fa riferimento ad altri soggetti, estranei al presente giudizio (cfr. conclusioni, punto 1, in cui è menzionato anche nonché punto 3, in cui vi è riferimento a Persona_1
e ), che la presente controversia ha ad oggetto la Persona_1 Persona_2 posizione di che risulta aver proposto l'odierno ricorso. AR
2.Va ricordato che il socio di una società a responsabilità limitata non amministratore che sia anche lavoratore subordinato non deve essere iscritto alla Gestione Commercianti , ciò CP_1
a condizione che la prestazione lavorativa resa in regime di subordinazione sia genuina, ossia svolta sotto il potere direttivo della società, e che il socio non manifesti autonomia decisionale.
In tal caso, infatti, il rapporto di lavoro rimane confinato nella fattispecie del lavoro dipendente, con esclusione dell'obbligo di contribuzione alla gestione commercianti.
Contrariamente a quanto dedotto dall' odierno resistente riguardo all'incompatibilità tra CP_1 la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato - circostanza dalla quale discenderebbe l'inconfigurabilità del requisito dell'eterodirezione tipico della subordinazione - va osservato che, in base all'orientamento espresso sul punto dalla
Suprema Corte, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo pagina 3 di 9 investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione>> (Cass. sent. n. 21759/2004,
Cassazione Civile, Sez. Trib., n. 36362/2021); sempre la S.C. ha evidenziato che sussiste invece “l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo
e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita” (cfr. Cass. n. 36362/21 cit.).
Secondo la richiamata giurisprudenza, alla quale questo G.L. aderisce, non sarebbe neppure di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato il ruolo di socio di
“maggioranza” di una società di capitali, neanche quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle delibere, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare dal potere gestorio (in senso conforme, Cass., Sez. Lav.
21759/2004 cit.).
Pertanto, qualora il socio, anche di maggioranza, svolga esclusivamente e genuinamente la sua attività e sia genuinamente soggetto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (Società), e formalmente tali presupposti sussistano, il rapporto rimane confinato nella CP_ fattispecie del lavoro subordinato e, dunque, non dovrà essere iscritto all' (anche) nella gestione commercianti;
se, invece, il suo comportamento lavorativo manifesta una libertà CP_ organizzativa e decisionale, l potrebbe presumere che l'attività svolta sia quella di socio pagina 4 di 9 lavoratore e considerare quella come prevalente pretendendo conseguentemente i relativi contributi della gestione commercianti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2097 c.c., in tema di onere della prova, l' ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi degli obblighi contributivi. CP_1
Ne deriva che, in caso di positivo accertamento del rapporto di lavoro subordinato, il socio lavoratore subordinato, anche se detentore di quote sociali, e addirittura socio di maggioranza, è inquadrato come dipendente e deve essere assunto sotto la normale disciplina del lavoro subordinato, per cui l'obbligo contributivo è legato all'iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti e non alla Gestione Commercianti.
In tale prospettiva, si ribadisce che la carica di socio di Società di capitali è compatibile con quella di lavoratore subordinato, qualora possa essere documentato e dimostrato un assoggettamento del socio al potere direttivo e disciplinare da parte di un organo superiore, mentre è da escludersi ove il socio abbia di fatto assunto, nell'ambito della Società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione e amministrazione.
Va inoltre ricordato (ex multis Cass., 2 luglio 1999, n. 6827) che il requisito della subordinazione è dimostrato dal socio che intenda farne valere la sussistenza in presenza di un datore di lavoro (Consiglio di Amministrazione), il quale discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative>>.
3. Venendo alla concreta indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro connotato dalle caratteristiche della subordinazione tra l'odierno opponente e la società “E io pago s.r.l.”,
e circa i compiti svolti dal socio lavoratore rispetto all'amministrazione societaria, giova ricordare che gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato dei quali è necessario verificare la sussistenza si identificano:
➢ nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
➢ nella sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro, ovvero nell'assoggettamento del lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione);
➢ nella presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;
➢ nella continuità della prestazione;
➢ nell'esistenza di una prestazione offerta in cambio del pagamento della retribuzione;
➢ nell'osservanza di un orario di lavoro.
pagina 5 di 9 Con riferimento alla verifica della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra società e socio di società di capitali, possono valutarsi specifici elementi, tra cui:
➢ il rapporto di lavoro deve concretamente essere assoggettato alle direttive dell'organo amministrativo, il quale deve operare in piena libertà e coscienza senza influenze da parte del socio stesso;
➢ il lavoratore deve essere assoggettato al potere disciplinare e di controllo, la cui titolarità deve essere in capo ad un soggetto diverso dal socio-lavoratore, anche in via indiretta;
➢ la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro subordinato non deve coincidere con attività proprie o correlate del socio;
➢ la retribuzione, contropartita della prestazione lavorativa, deve essere corrisposta nelle medesime modalità e termini già previsti per i lavoratori subordinati;
➢ il socio lavoratore deve prestare la propria opera in via continuativa e le mansioni affidate allo stesso devono risultare stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, i testi escussi hanno escluso che il ricorrente abbia mai esercitato compiti di natura gestoria avendo, di contro, unanimemente riferito che, a decorrere dall'anno 2020, ovvero sin dal conferimento della impresa individuale facente capo al AR nella società “E io pago s.r.l.” (3/2/2020), era l'amministratrice unica di detta Società,
ad occuparsi in via esclusiva della gestione dell'attività con specifico Persona_2 riferimento al potere direttivo e organizzativo delle prestazioni di lavoro dei dipendenti.
In particolare, il teste di parte ricorrente, cliente della pizzeria da circa Testimone_1 dieci anni, ha confermato che era ad impartire gli ordini ai dipendenti (Sul Persona_2 cap. 6 del ricorso: camerieri>>) e che era la stessa ad occuparsi di incassare le somme, soprattutto negli ultimi anni.
Anche il teste di parte resistente, , ex dipendente sia della Ditta Testimone_2 individuale facente capo all'opponente che della società “E io pago s.r.l. avendo lavorato dal
2019 al 2021, nel rendere le proprie dichiarazioni, ha precisato che nel periodo precedente alla pandemia da Covid 19 era l'odierno opponente ad impartire le direttive, mentre nel periodo successivo, per quanto le direttive non venissero impartite da nessuno, i dipendenti si pagina 6 di 9 rivolgevano alla per la richiesta di permessi e ferie e, in ogni caso che mai Persona_2 le direttive nel detto periodo venivano impartite dal il quale, AR unitamente al proprio padre ed ad altro dipendente, espletava le mansioni di pizzaiolo (Sul cap. 1 della memoria difensiva: AR che faceva il cameriere. Dopo il covid ha iniziato a fare il pizzaiolo AR insieme a ed quest'ultimo altro dipendente. In questo periodo nessuno ci Per_1 Per_4 impartiva le direttive. Preciso che le richieste di permessi e ferie le chiedevamo alla sig.ra
. Posso dire che non ho mai sentito impartire ordini al sig. , il quale Per_2 AR faceva lo stesso orario di lavoro di e ). Per_1 Per_4
Il teste ha precisato, altresì, che quando era stato assunto la retribuzione gli veniva corrisposta da ma che nel periodo successivo alla pandemia il AR pagamento degli emolumenti retributivi veniva adempiuto mediante bonifico dalla società “E io pago s.r.l.”.
Il teste di parte ricorrente, , cliente abituale della pizzeria, ha dichiarato Testimone_3 anch'ella che era la a gestire l'attività, precisando che la stessa si Persona_2 occupava, nella specie, di prendere le prenotazioni al telefono, di impartire ordini ai camerieri per la preparazione del tavolo e che era addetta anche alla cassa.
Le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente si riferiscono, Testimone_4 invece, al periodo in cui non si era ancora verificato il trasferimento d'azienda, atteso che la testimone ha dichiarato di essere al corrente del fatto che nel periodo della assenza per malattia per aver contratto il Covid19 erano intervenuti dei cambiamenti all'interno dell'attività relativamente ai quali, tuttavia, ella -non essendo più rientrata al lavoro- non era in grado di riferire.
L'espletata istruttoria ha, altresì, confermato il carattere meramente esecutivo delle mansioni di pizzaiolo espletate dal ricorrente, nonché la sussistenza del requisito dell'eterodirezione, del rispetto dell'orario di lavoro.
Il teste di parte ricorrente, , nel precisare che era la ad Testimone_5 Persona_2 occuparsi di “amministrare” la pizzeria, riferiva che la stessa si occupava di ricevere la clientela, prendere le comande e di incassare le somme, mentre il ed AR il di lei marito <<erano dietro al bancone e preparavano le pizze>>.
Anche l'atro teste di parte resistente, , dipendente dell'attività sin dal 2019 con Testimone_6 mansioni di pizzaiolo, riferiva che nel periodo antecedente all'anno 2020 il ricorrente era l'amministratore dell'attività e che, successivamente, era divenuto dipendente e non si pagina 7 di 9 occupava più né dell'amministrazione, né dei rapporti con i fornitori, svolgendo l'attività di pizzaiolo, sottoposto, al suo pari, alle direttive ed agli ordini della , nonché ai Persona_2 medesimi orari di lavoro (Sul cap. 1) della memoria difensiva:
era amministratore, poi è diventato dipendente e non si occupava più dei rapporti AR con i fornitori e dell'amministrazione, ma faceva il pizzaiolo come me ed era sottoposto alle direttive ed agli ordini della mamma Facevamo gli stessi orari di lavoro dalle Persona_2
18:00 alle 23:00>>).
Dall'esame delle dichiarazioni rese nel corso dell'espletata istruttoria emerge, dunque: a) la sussistenza del requisito dell'eterodirezione essendo stato dimostrato che il AR
, al pari degli altri dipendenti, era sottoposto al potere direttivo dell'amministratrice
[...] unica, la quale si occupava della gestione dei rapporti di lavoro;
b) Persona_2
l'osservanza da parte del del medesimo orario di lavoro degli altri AR pizzaioli;
c) la natura delle mansioni dallo stesso espletate;
d) il mancato esercizio di qualsivoglia potere gestorio nel periodo successivo al trasferimento d'azienda; inoltre l'onerosità della prestazione lavorativa è comprovata dall'emissione di busta paga (doc.
5- fascicolo di parte ricorrente).
La ricostruzione operata dall' non è risultata, quindi, comprovata all'esito della espletata CP_1 istruttoria, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
4. Le spese processuali, parametrate ai minimi tabellari seguono la soccombenza dell' e CP_1 si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'obbligo del AR
di iscrizione alla Gestione Commercianti e dichiara da costui non dovute le somme di
[...] cui all'avviso di addebito n. 32720220001288803000;
2.Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1 in euro 43,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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