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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai magistrati::
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2023 R.G., introdotta da
(c.f. : ) rappresentata e difesa RT CodiceFiscale_1 dall'avv. LO Marco TO;
-TO avv. Marco LO (c.f.: ), rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso da sè medesimo;
APPELLANTI nei confronti di
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Novembre;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3303/2022 emessa dal
Tribunale di Lecce nel giudizio R.G. N. 1655/2017 in data 22/11/2022, depositata in cancelleria in pari data. All'udienza del 20/5/2025 il Consigliere
Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c..
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione del 25.2.2027 e l'avv. LO RT
Marco TO di persona evocavano in giudizio quale titolare Controparte_1 dell' sito in Sternatia (Lecce). Controparte_1
Esponevano, IN FATTO, di aver acquistato nel 2011 dal predetto
, al prezzo di euro 16.500, l'autovettura usata Opel Antara tg. P_ DL613JM, con percorrenza dichiarata di circa 48.000 km.; dopo pochi mesi il veicolo rimaneva in panne e si rendeva necessario l'intervento in garanzia e la sostituzione della testata e accessori con l'esborso di euro 798,60; anche nel periodo successivo dal febbraio 2013 al gennaio 2014 il veicolo continuava a manifestare anomalie al motore imponendo agli acquirenti consistenti esborsi per riparazioni;
su invito del i deducenti estendevano la garanzia per P_ un altro anno (al costo di euro 350), nonostante, secondo la normativa vigente, il venditore avesse l'obbligo per legge di fornire due anni di garanzia dall'acquisto; all'ennesimo guasto del motore, andato totalmente in avaria
(manifestatosi dopo 6 mesi dall'ultima riparazione), gli attori chiedevano al di procedere a sue spese alla sostituzione del motore;
il convenuto, P_ apparso dapprima disponibile ad esaudire la richiesta, chiedeva però quale corrispettivo la compensazione di tutti i crediti professionali vantati nei suoi confronti dall'avv. TO;
gli attori, al fine di chiarire le cause delle riscontrate anomalie al motore, assumevano informazioni dal precedente proprietario del veicolo, tale di ZZ (Bari), il quale, attraverso i Carabinieri, Per_1 riferiva di aver venduto direttamente al detto veicolo ad una P_ percorrenza di 100.000 km.
IN DIRITTO, gli attori deducevano che la contraffazione del contachilometri del veicolo integrava la fattispecie del raggiro e del dolo, incidenti sulla volontà contrattuale, in quanto giammai essi avrebbero concluso l'acquistò del mezzo se fossero stati edotti della sua usura reale;
che la condotta di contraffazione era imputabile al , che aveva messo in P_ vendita il veicolo proveniente direttamente dal senza terzi Per_1 intermediari;
che tale condotta del “costituisce oltre che motivo di P_ risoluzione contrattuale per avere con dolo, ex art.1439 c.c. (Vedi Sent. Cass.
1480/2012) influito in maniera determinante sulla volontà contrattuale delle parti, un grave fatto illecito, soggetto altresì' alla responsabilità aquiliana” (atto di citazione , pag.6); che quindi il “è tenuto alla restituzione del prezzo P_ di vendita ed al risarcimento di tutti i danni di seguito indicati in conseguenza della risoluzione contrattuale ratificatagli con nota raccomandata a.r. del pag. 2/18 10.05.2015, soggetta alla prescrizione decennale ex art.2946, termine che anche a decorrere dall'acquisto, anziché dalla data di canoscenza del raggiro ,
è ad oggi tuttora pendente”; il totale delle somme richieste, a titolo di restituzione del prezzo e di rimborso di costi sostenuti per riparazioni e noleggio auto sostitutiva, ammonta a complessivi euro 25.915,41.
Gli attori, rassegnavano quindi le seguenti RICHIESTE: accertare che la contraffazione del contachilometri è avvenuta ad opera del ed all'atto P_ della messa in vendita presso il suo salone in Sternatia;
“accertare quindi la malafede, il dolo ed il raggiro posto in essere dal durante la trattativa P_ per la vendita del veicolo, anche a fronte del suo comportamento scorretto e contrario alle pratiche commerciali con particolare riferimento alla garanzia del veicolo, per la quale ebbe a pretendere il pagamento di apposita polizza, ed il rinnovo alla scadenza annuale, malgrado la stessa fosse ex lege a suo carico per due anni”; “dichiarare la responsabilità diretta e contrattuale del e P_
l'obbligo dello stesso alla restituzione del prezzo di vendita in forza della risoluzione contrattuale per inadempimento ex art.1458 c.c. e di tutti i danni ulteriori connessi all'acquisto del veicolo, anche ove occorra, ai sensi dell'art.2043… pari a complessivi euro 25.915,41 (…); “accertare e riconoscere l'entità del danno domandato dall'attore nel quantum di complessivi Euro
25.915,41 S.E.&.O, o nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa…”; quindi condannare il , nella sua qualità di titolare del Controparte_1 salone , al pagamento della somma anzidetta. P_
2.- Istruita la causa con documenti e prove orali nel contradditorio con
, il quale, costituendosi in giudizio aveva eccepito la Controparte_1 decadenza e/o prescrizione del diritto azionato e comunque dedotto l'infondatezza della domanda, il Tribunale, con sentenza n. 3303/2022 pubblicata in data 22/11/2022 ha rigettato la domanda, ha dichiarato l'obbligo del convenuto di restituire il motore del veicolo agli attori e ha compensato le spese di lite.
A sostegno della decisione il primo giudice ha osservato che i presunti vizi del veicolo ebbero a manifestarsi in data 8.1.2013 (laddove l'auto era stata pag. 3/18 formalmente acquistata il 27.12.2011) e sono stati denunciati con lettera raccomandata del 19.5.2015, per cui gli attori sono decaduti dal diritto di garanzia ex artt.1490-1492 cc. Ha aggiunto che, anche ad opinare diversamente, “gli attori non hanno provato la consapevolezza di parte convenuta in ordine ai presunti artifizi o raggiri lamentati, né che sia stato il predetto a manomettere il contachilometri”. Secondo il giudicante, dall'istruttoria, invece, era emersa la buona fede del convenuto, in quanto gli attori avevano acquistato l'autovettura dopo averla provata per oltre un mese e comunque dopo averla fatta visionare da un loro meccanico di fiducia.
3.- Avverso la suddetta pronunzia gli originari attori e RT
l'avv. LO Marco TO hanno proposto appello, articolando i motivi di gravame che saranno più diffusamente esaminati. Gli appellanti, dichiarando di reiterare la domanda formulata in primo grado, hanno rassegnato le seguenti richieste:
“1) accertare attraverso la disamina dell'istruttoria che la contraffazione del contachilometri è avvenuta ad opera del ed all'atto della messa in P_ vendita presso il suo salone in Sternatia;
2) accertare la malafede, il dolo ed il raggiro posto in essere dal P_ durante la trattativa per la vendita del veicolo, per aver contraffatto e sottaciuto il reale chilometraggio del veicolo Opel Antara;
anche a fronte del suo comportamento del veicolo, per la quale ebbe a pretendere il pagamento di apposita polizza, ed il rinnovo alla scadenza annuale, malgrado la stessa fosse ex lege a suo carico per due anni”;
3) dichiarare la responsabilità del e l'obbligo alla restituzione P_ del prezzo di vendita e di tutti i danni ulteriori connessi all'acquisto, anche ove occorra, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per come elencati in complessivi Euro
25,915,41* S.E.&.O”: Euro 16.500 prezzo di vendita;
Euro 900,00 mutazione destinazione d'uso; Euro 1.879,93 costo totale riparazioni sostenute;
Euro
350,00 polizza per il secondo anno di garanzia;
Euro 458,48 costo noleggio autovetture sostitutive;
Euro 800,00 costo pneumatici nuovi;
Euro 5.000,00 danni morali.” pag. 4/18 4) accertare e riconoscere l'entità del danno domandato dall'attore nel quantum di complessivi Euro 25.915,41 S.E.&.O, o nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa, anche all'esito di eventuale CTU tecnica sulla centralina elettronica del veicolo;
condannare il , nella Controparte_1 sua qualità di L.R. del salone al pagamento del fardello risarcitorio P_ richiesto di Euro 25.915,41* S.E.&.O. O della somma maggiore o minore che riterrà congrua codesta Ecc.ma Corte;
5) accertare che a far tempo dal 2013 gli attori non hanno più il possesso del veicolo, essendo la parte motrice giacente presso l'officina del ”. P_
4.- Si è costituito per la ditta , Controparte_1 Controparte_1 con comparsa depositata il 4.9.23, nella quale ha contestato i motivi di appello, dei quali ha chiesto il rigetto totale o, in subordine, la riduzione nel quantum delle richieste avversarie. Ha quindi spiegato appello incidentale diretto ad ottenere la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati. All'udienza del 20/5/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
5.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice ha qualificato la domanda dagli stessi proposta quale azione ai sensi degli artt.
1490-1492 c.c. e conseguentemente dichiarato la decadenza dei medesimi, avendo essi denunziato i vizi della cosa oltre il termine di otto giorni dalla scoperta, stabilito per l'esercizio dell'azione.
In realtà, assumono gli appellanti, con la nota del 19.5.2015 essi non intendevano denunziare il vizio del bene compravenduto, ma il vizio della volontà contrattuale determinato dal comportamento scorretto del venditore: infatti, nella citata missiva, si contestava il richiesto pagamento per l'estensione della garanzia sul veicolo anche per il secondo anno, che controparte aveva ottenuto pur essendo la stessa a carico del venditore, salvo diversa pattuizione pag. 5/18 scritta. Si contestava altresì la contraffazione del contachilometri, appena scoperta, che costituiva condizione incidente sulla volontà del compratore, il quale, se ne fosse stato a conoscenza, si sarebbe certamente determinato diversamente. Pertanto, l'azione effettivamente esercitata era quella di annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c., dalla quale deriva il diritto del compratore ad ottenere la restituzione del prezzo di vendita, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice secondo il quale gli originari attori avrebbero potuto ottenere al più una riduzione del prezzo.
Infine, dal comportamento doloso del venditore, il quale aveva celato il reale numero di chilometri percorsi dal veicolo, e dunque impedito la necessaria revisione di quest'ultimo alla soglia dei 100.000 pur di non svelare la contraffazione, erano derivati ulteriori danni liquidabili ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e consistenti nei numerosi e sempre più gravi malfunzionamenti verificatisi, sino al completo perimento del motore, e dunque nel mancato pieno utilizzo del veicolo che infatti era stato usato dagli attori per poco più di un anno.
6. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la circostanza che la contraffazione era stata posta in essere dal . Invece, dall'istruttoria è emerso il contrario, in P_ quanto è stato provato che tra il e l'originario proprietario del veicolo, P_
, non vi è stato alcun intermediario. In sintesi, viene contestata Per_1
l'erroneità della decisione per i seguenti aspetti:
- mancata valutazione delle dichiarazioni del , il quale ha Per_1 confermato, in sede di prova testimoniale, quanto dichiarato ai Carabinieri circa le condizioni del veicolo e in particolare che il mezzo aveva già una percorrenza di circa 100.00 chilometri;
- mancata valutazione delle dichiarazioni del Comandante dei Carabinieri di ZZ, il quale ha riferito di aver contattato il e che Per_1 quest'ultimo gli aveva riferito di aver ceduto il veicolo direttamente al;
P_
- violazione del principio di gerarchia delle prove, nel ritenere ammissibili alcuni dei capitoli di prova proposti da controparte in ordine a fatti già provati per tabulas (violazione dell' art. 2722 c.c. limiti alla prova testimoniale) o pag. 6/18 inammissibili perché non pertinenti ai fatti di causa (violazione dell' art. 2697 c.c,
112 cpc)
- violazione del principio di autoresponsabilità del compratore, avendo il giudice esteso detto principio oltre ogni ragionevole limite: per il teste ES
, posizione sub 14, il veicolo fu venduto con lo stesso chilometraggio
[...] con cui era pervenuto dal , vale a dire circa 50.000 km, ma alla Per_1 domanda “vero che il TO verificava il chilometraggio prima dell'acquisto” - che dovrebbe intendersi se il TO avesse fatto verificare la centralina del veicolo - riferisce ingenuamente, pur di confermare a occhi chiusi la veridicità del capitolo di prova: “Ho visto che il TO ha visionato il contachilometri” facendo riferimento alla lettura visiva del contachilometri;
per contro il teste risponde, sullo stesso capitolo di prova: “il TO ha preso l'auto per TE verificare il chilometraggio poi non so se l'ha fatto”; dunque, manca la prova del fatto, dedotto dal convenuto, che gli acquirenti ebbero a verificare il chilometraggio del veicolo prima dell'acquisto. In ogni caso, viene fornita la prova, attraverso il teste , congiuntamente con le Testimone_1 dichiarazioni del , dell'alterazione importante del contachilometri, Per_1 posto che il veicolo venduto, secondo il , indicava la Testimone_1 percorrenza di circa 50.000 km, per cui aveva subito un'alterazione del chilometraggio di almeno 50.000 km.
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7. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale, che ha ricondotto l'azione esperita dagli attori in quella di garanzia per i vizi della cosa ex art.1492 e Parte_2 segg. c.c., laddove invece, la domanda era diretta ad ottenere l'annullamento del contratto di vendita per vizio del consenso determinato dal dolo del venditore.
Il primo nodo da sciogliere attiene alla qualificazione della domanda attorea. Al riguardo, nell'atto di citazione, ad una prima lettura, stante il tenore letterale di alcune espressioni adoperate dal difensore, sembra formulata la pag. 7/18 domanda diretta alla dichiarazione di responsabilità contrattuale del venditore
, con conseguente obbligo di restituzione del prezzo e risarcimento dei P_ danni correlati al malfunzionamento del veicolo, in forza di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1458 c.c. Inoltre, si accenna all'art. 2043
c.c. in relazione ai danni di cui si chiede il risarcimento. Il primo giudice, senza un particolare approfondimento, ha ricondotto la domanda a quella di garanzia per i vizi della cosa venduta ed alla responsabilità del venditore ex art.1492 e segg. c.c.. Tuttavia, la questione merita un approfondimento alla luce di una lettura più attenta delle ragioni esposte dagli attori.
Innanzitutto, il tenore letterale della domanda di accertamento formulata nell'atto di citazione è il seguente: "Accertare quindi la malafede, il dolo ed il raggiro posto in essere dal durante la trattativa per la vendita del P_ veicolo anche a fronte del suo comportamento scorretto e contrario alle pratiche commerciali con particolare riferimento alla garanzia sul veicolo, per la quale ebbe a pretendere il pagamento di apposita polizza ed il rinnovo alla scadenza annuale malgrado la stessa fosse ex lege a suo carico per due anni".
L'accertamento della malafede, del dolo e del raggiro ascritto al venditore
, “durante la trattativa per la vendita del veicolo anche a fronte del suo P_ comportamento scorretto e contrario alle pratiche commerciali”, si riferisce alla circostanza – chiaramente dedotta nell'atto di citazione – che l'accordo contrattuale aveva ad oggetto il trasferimento di un'autovettura con una percorrenza, dichiarata dal venditore e visibile attraverso il contachilometri, di circa 48.000 km., laddove, invece, circa tre anni dopo, i compratori avevano appurato che la percorrenza effettiva, al momento della vendita, era di 100.000 km.
Il collegamento tra l'accertamento richiesto al giudice e la circostanza di fatto dedotta dagli attori rimanda logicamente e univocamente al vizio della volontà contrattuale, determinata dal raggiro posto in essere dal venditore attraverso l'alterazione del chilometraggio del veicolo. Tale vizio della volontà consensuale, se da una parte è correttamente identificato nell'atto di citazione attraverso la denuncia della condotta ingannevole posta in essere dal venditore pag. 8/18 ed il richiamo dell'art.1439 c.c. (che, appunto, disciplina il dolo come vizio del consenso), dall'altra, nella enunciazione degli effetti, mostra qualche imprecisione, nella parte in cui gli attori menzionano anche la risoluzione del contratto ex art.1458 c.c.. Tuttavia, dalla complessiva interpretazione della domanda, tenuto conto della precisa esposizione della causa petendi (condotta ingannevole del venditore) e considerando che gli effetti invocati a carico della controparte (restituzione del prezzo e risarcimento dei danni ulteriori) sono comuni sia all'azione di risoluzione contrattuale che a quella di annullamento del contratto, nella specie l'azione esperita ai compratori va correttamente individuata in quella di annullamento del contratto di compravendita per dolo del venditore.
Questa conclusione è vieppiù suffragata dal fatto che con la memoria ex art.183, 6 comma n.1 cpc in data 18.11.2017, avente la funzione di modificare o precisare la domanda, gli attori hanno fatto espresso riferimento all'azione di annullamento del contratto di compravendita per gravissimo vizio della volontà delle parti acquirenti, sostenendo che “i raggiri e il dolo posto in essere dal
con il mero intento di trarre un ingiusto profitto dalla vendita di un P_ veicolo spacciato per semi nuovo, furono determinanti nell'acquisto dell'autovettura da parte degli attori”.
Con la memoria citata, gli attori hanno altresì precisato che non avevano inteso esperire un'azione di responsabilità per la vendita di un'aliud pro alio, né di un'azione in garanzia per difetto della cosa compravenduta o vizio occulto ex art. 1495 c.c., come sostenuto dalla controparte, “poiché l'alterazione del contachilometri non è una causa intrinseca al bene. Esso è frutto dell'azione illecita del venditore”.
In definitiva, la domanda degli attori va qualificata nei termini di un'azione di annullamento del contratto per vizio della volontà dei compratori determinato dai raggiri posti in essere dal venditore;
l'imprecisa formulazione emergente dall'atto di citazione in parte è dovuta alla imputazione alla controparte di una condotta illecita fonte di responsabilità (in senso lato) contrattuale, in quanto connessa alla fase di formazione del contratto ed alla conclusione dell'accordo; pag. 9/18 responsabilità che, come sopra accennato, genera degli effetti sostanzialmente sovrapponibili a quelli derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento (restituzione del prezzo e risarcimento del danno). D'altro canto, nella prospettazione in fatto degli attori, i termini dell'accordo contrattuale prevedevano l'assunzione da parte dell'autore del dolo dell'obbligazione di trasferire il veicolo con determinate caratteristiche in termini di usura del motore
(con percorrenza di circa 48.000 km), di talché le vittime del dolo avrebbero potuto far valere anche la responsabilità della controparte per inadempimento.
8. Ciò posto, alla stregua della domanda così qualificata, le prove acquisite consentono di ritenere provato il vizio del consenso dedotto dagli attori.
Infatti, passando alla disamina del secondo motivo di appello, risulta fondata la doglianza circa l'erronea e lacunosa valutazione delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado. Il primo giudice ha ritenuto non provata la circostanza che la contraffazione sia stata posta in essere dal , senza P_ minimamente accennare alla deposizione dei testi di parte attrice escussi nel corso del giudizio.
Sul punto, occorre innanzitutto considerare le dichiarazioni rese nelle forme di cui all'art.257 bis cpc da , il quale ha confermato, Testimone_3 in sede di prova testimoniale, quanto già dichiarato informalmente ai Carabinieri circa le condizioni del veicolo, ovvero di aver avuto la proprietà dell'autovettura
Opel Antara tg. DL613JM e di averla venduta all'Autosalone del P_ quando il mezzo aveva già una percorrenza di circa 100.00 chilometri.
La dichiarazione del teste è idonea a fornire la prova dell'effettivo chilometraggio della vettura al momento della vendita per cui è causa.
Sul punto risultano infondate le obiezioni sollevate dall'appellato, secondo cui le dichiarazioni del sarebbero contraddittorie, in quanto Per_1 alla domanda n. 1 della dichiarazione testimoniale scritta, il predetto ha dichiarato di non aver risposto alla richiesta di informazioni, a firma dell'Avv.
TO, circa “il chilometraggio all'atto della cessione in conto vendila, del veicolo
Opel Antara...” , poiché non era “certo dell'informazione richiesta”, salvo poi pag. 10/18 affermare, in risposta al quesito n.3, (ossia vero che “in quella circostanza lei riferiva ai Carabinieri di aver consegnato personalmente e direttamente il veicolo presso un auto salone di Sternatia...e che all'atto della consegna, il veicolo aveva già una percorrenza di circa 100.000 Km?”), “Si, è vero”.
E' agevole escludere la dedotta contraddizione, in quanto la dichiarazione resa per iscritto dal teste (sui motivi per i quali il non Per_1 avesse riscontrato le raccomandate che l'avv. TO gli aveva inviato per avere notizie sulle reali condizioni del veicolo) nel senso “di non essere certo delle informazioni richieste”, oltre a scontare la non chiara formulazione della domanda e l'assenza di precisazioni che il giudice gli avrebbe richiesto in una deposizione nelle forme canoniche, va intesa verosimilmente nel senso che il predetto non era certo circa il fatto di dover fornire le informazioni richieste dal legale, e non invece di non essere certo sulle condizioni del veicolo che egli aveva posseduto per oltre quattro anni (il mezzo risulta immatricolato nel 2007 ed è stato ceduto dal al nel 2011). Per_1 P_
Il primo giudice ha omesso di valutare anche le dichiarazioni del teste
, comandante della Stazione Carabinieri di ZZ, il quale ha Tes_4 riferito di aver contattato il e che quest'ultimo gli aveva riferito di aver Per_1 ceduto il veicolo direttamente ad una concessionaria.
Anche su questo punto non è condivisibile la contestazione dell'appellato, secondo cui – a detta del militare – il , contattato nel Per_1
2015 dai Carabinieri, non ricordava l'esatto numero dei Km della Opel Antara.
In realtà, dalla deposizione del teste si ricava che questi non ricorda Tes_4 granché sul contenuto delle dichiarazioni raccolte all'epoca dal Per_1
(“…Ricordo di aver contattato il , titolare di una ditta in ZZ, il Per_1 quale mi riferiva di aver ceduto la sua auto in buone condizioni direttamente a una concessionaria di cui non ricordo né il nome, né il luogo in cui si trova. Non ricordo l'esatto numero dei Km a cui fu venduta l'auto, ricordo che il Per_1 mi disse che l'auto era in buone condizioni, perché lui cambiava spesso auto, ogni 2-3 anni...”). In altri termini, i “non ricordo” appartengono al teste e Tes_4 non al . Per_1
pag. 11/18 In ogni caso, non è contestato che il primo intestatario del veicolo è stato il e che la “concessionaria” alla quale lo stesso lo ha ceduto sia da Per_1 identificare nell'autosalone del . P_
Risulta inoltre provato che l'autovettura al momento della vendita dal agli attori, odierni appellanti, aveva apparentemente 48.000 P_ chilometri, circostanza che si pone in contrasto con l'affermazione resa dal teste in primo grado, di aver venduto alla concessionaria, Testimone_3
Autoclass srl, l'automobile di cui trattasi con un chilometraggio di 100.000 chilometri. Non è stato neppure dedotto dall'appellato, né risulta dagli atti che vi siano stati altri proprietari o utilizzatori dell'automobile dopo il , Per_1 all'infuori del , che l'ha rivenduta a TO e . P_ RT
Quanto all'elemento soggettivo, il concessionario ha obblighi di diligenza professionale (art.1176, co.2, c.c.), secondo i quali è tenuto a controllare i veicoli prima di rivenderli e pertanto, se l'alterazione fosse stata realizzata da un terzo, il non poteva non accorgersi della contraffazione del P_ contachilometri. Prescindendo da valutazioni puntuali su chi materialmente abbia proceduto alla contraffazione, i fatti di causa che vedono protagonista il sono quantomeno inquadrabili nel cd. “dolo omissivo”, in cui una P_ parte, con astuzia o malizia, raggira l'altra al fine di addivenire ad una stipulazione su un regolamento di interessi pregiudizievole per la controparte non adeguatamente edotta della realtà (Cass. civ. n. 11605/2022).
Del tutto generica la testimonianza resa in primo grado (udienza dell'08.02.2019), da , dipendente presso Autoclass srl, secondo Testimone_5 cui egli, insieme al , avrebbero “verificato l'efficienza dell'auto per cui P_
è lite”. Nella stessa deposizione emerge che l'auto sarebbe stata venduta con lo stesso chilometraggio presente al momento dell'acquisto dalla Colasante srl
(48.000 km). Tuttavia, tale assunto si pone in contrasto con la testimonianza di e vale soltanto a comprovare la circostanza che il veicolo, al Per_1 momento del trasferimento in favore degli attori, indicava sul contachilometri la cifra di 48.000.
pag. 12/18 Il dato relativo alla effettiva percorrenza del veicolo è comprovato dalla testimonianza del e trova riscontro nelle reiterate riparazioni cui il Per_1 mezzo fu sottoposto nel periodo successivo all'acquisto da parte degli attori
(come emerge dalla documentazione prodotta). Una percorrenza di circa
48.000 KM appare incompatibile con i problemi strutturali che il veicolo ha manifestato sin dai primi momenti di utilizzo.
Per altro verso, non vi è dubbio che se gli attori avessero avuto immediata contezza della reale percorrenza del veicolo e quindi delle effettive condizioni di usura del motore, non avrebbero proceduto all'acquisto. E' perciò da ritenersi dimostrato il nesso di causalità tra condotta dolosa (commissiva o anche solo omissiva) posta in essere dal venditore e il consenso P_ prestato dagli acquirenti. Ne consegue l'annullamento del contratto di compravendita del veicolo Opel Antara tg. DL613JM concluso dalle parti in data 27.12.2011 per dolo del venditore . Controparte_1
9. L'annullamento del contratto comporta l'obbligo di restituire le prestazioni già eseguite, oltre al risarcimento del danno.
9.1. Il ha l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di P_ prezzo e gli acquirenti e TO hanno l'obbligo di restituire il veicolo. RT
Occorre tuttavia considerare che nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente per l'annullamento o la risoluzione del contratto, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia utilizzato il bene, determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (cfr. Cass.
n. 16077/2020, Rv. 663953 - 01). Pertanto, dall'ammontare del prezzo dovrà essere detratto l'importo corrispondente alla perdita di valore del veicolo nel periodo tra la conclusione della vendita e la data in cui è cessato l'utilizzo del mezzo da parte degli acquirenti.
pag. 13/18 Nel caso in esame, il corpo motore dell'autovettura è stato trattenuto dal per riparazione o sostituzione dal settembre 2014, come risulta da P_ nota raccomandata del 10.12.2014 e telegramma del 31.01.2015 (allegato 16 prima e seconda parte del fascicolo di primo grado di parte attrice). La circostanza del motore in possesso del è confermata dalla nota del P_
12.01.2015, in risposta alla precedente del dicembre 2014 (allegato 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Quindi, la somma da restituire deve essere ridotta in relazione alla perdita di valore del veicolo per il periodo d'uso tra dicembre 2011 (acquisto) e la data in cui si è verificata l'impossibilità di utilizzo (settembre 2014).
Si deve tenere conto che la vettura è stata immatricolate nel 2007, per cui gli anni di utilizzo da parte degli acquirenti coincidono con l'arco temporale tra il 5° e l'8° anno di vita del mezzo.
Ai fini della quantificazione della diminuzione di valore del veicolo, si deve inoltre considerare il "reale" chilometraggio di 100.000 km e non 48.000; si deve altresì partire nel calcolo dalla somma di euro 16.500, in quanto pattuita dalle parti, e non dal valore di mercato corrispondente allo stato accertato dell'automobile; bisogna inoltre considerare che l'alimentazione è a gasolio (diesel), come emerge dalla lettura dell'allegato 1 e 2 del fascicolo di primo grado per parte attrice (è noto che questa tipologia di veicoli risente maggiormente della svalutazione rispetto alle vetture alimentate a benzina).
Secondo le stime diffuse nel settore della compravendita di automobili usate (v. siti internet quotazione.quattroruote.it, automobile.it, al volante.it, eurotax), sulla svalutazione di un veicolo incidono principalmente due fattori, il tempo e il chilometraggio, nel senso che ogni anno un'auto si svaluta progressivamente, ma in una percentuale inversamente proporzionale al passare del tempo;
inoltre se vengono percorsi in un anno più o meno chilometri rispetto a quelli di riferimento (il valore di riferimento per le auto diesel varia da 16.000 a 30.000 chilometri annui, a seconda della cilindrata), varia la percentuale di svalutazione. Applicando tali parametri, mediamente per i primi otto anni di vita la svalutazione annuale ammonta a circa 3.000 euro. pag. 14/18 Ne consegue che, nel caso specifico, il periodo in cui il veicolo è rimasto in possesso degli attori ed al quale occorre rapportare la svalutazione è pari a circa 2 anni e 10 mesi;
il criterio di liquidazione deve tenere conto che in concreto il veicolo ha richiesto spesso riparazioni (come si evince dalle prove fornite nel fascicolo di primo grado di parte attrice) e che è stato fermo per periodi significativi (considerata anche la prova che è stata presa un'automobile sostitutiva a noleggio).
Tenendo conto di questi elementi, il conteggio della svalutazione va rapportato ad un periodo di effettivo utilizzo di circa 2 anni e 6 mesi, per cui dal prezzo di euro 16.500 va sottratto l'importo di 7.500 (3.000 x 2,5), con una differenza di 9.000 corrispondente alla frazione di prezzo che il venditore dovrà restituire alla parte acquirente;
detta somma va maggiorata di interessi dalla data di messa in mora (2015) al soddisfo.
9.2. L'annullamento del contratto per dolo del venditore comporta l'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno. Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni connessi all'acquisto: euro 900,00 per mutazione destinazione d'uso; euro 1.879,93 costo totale riparazioni sostenute;
euro 350,00 polizza per il secondo anno di garanzia;
euro 458,48 costo noleggio autovetture sostitutive;
euro 800,00 costo pneumatici nuovi;
euro
5.000,00 danni morali.
Escluse l'ultima voce di danno e l'importo relativo ai pneumatici, per il quale non si rinviene alcuna documentazione (in disparte la natura di tale costo, correlato all'utilizzo del veicolo), tutte le altre somme risultano comprovate dai documenti prodotti in primo grado. Tuttavia, non può essere riconosciuta la somma per cambio di destinazione d'uso della vettura (originariamente legata all'impresa del ), in quanto si tratta di una spesa correlata alle Per_1 esigenze degli acquirenti (l'uso del veicolo era facilmente rilevabile al momento dell'acquisto attraverso la documentazione del veicolo).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno morale. In primo luogo, gli attori non hanno richiesto l'accertamento incidentale degli estremi di una fattispecie di reato ascrivibile all'appellato (Cass. n. 13972/2005, pag. 15/18 Rv. 582748 – 01). In secondo luogo, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 8421/2011, Rv. 617669
– 01; Cass. n. 10527/2011, Rv. 618207 - 01); in altre parole, l danno non patrimoniale, anche quello di natura morale, al pari di quello c.d. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.; la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cass. n.
28742/2013, Rv. 651525-01).
Nella specie, gli attori non hanno indicato, né provato, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio dal fatto illecito posto in essere dal convenuto (v. Cass. n. 5096/2013, Rv. 625358 –
01; v. anche Cass. n. 11269/2018, Rv. 648606 – 01).
Per le altre voci di danno – riparazioni, estensione della garanzia al secondo anno (cui era tenuto il venditore e in assenza di prova di un patto contrario concluso tra le parti) e noleggio auto sostitutiva – la spesa si pone in diretta connessione con il contratto invalido ed è riscontrata dalla documentazione esibita.
In definitiva, risulta dovuta dall'appellato la somma complessiva di euro
11.688,41 (= 9.000 euro a titolo di parziale restituzione del prezzo + 1.879,93 +
350,00 + 458,48), oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora al soddisfo. Gli appellanti hanno l'obbligo di restituire il veicolo al venditore nello stato in cui si trova.
La riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del doppio grado, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellato sulla compensazione disposta dal Tribunale.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante incidentale, dell'obbligo di pag. 16/18 versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 3303/2022 emessa dal Tribunale di Lecce in data 22/11/2022, depositata in cancelleria in pari data, proposto da e TO LO Marco nei confronti di RT
, nella sua qualità di titolare dell' Controparte_1 Controparte_1 corrente in Sternatia, nonché sull'appello incidentale spiegato da quest'ultimo, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il contratto di compravendita del veicolo Opel Antara tg. DL613JM concluso dalle parti in data
27.12.2011 per dolo del venditore , ai sensi dell'art.1439 c.c.; Controparte_1
3) per l'effetto, condanna il a pagare in favore di P_ RT
e TO LO Marco la somma complessiva di euro 11.688,41 a titolo di
[...] restituzione parziale del prezzo e risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (19.5.2015) al soddisfo;
4) condanna gli appellanti a restituire al il veicolo oggetto del P_ contratto di compravendita;
5) condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado in favore di e TO LO Marco, liquidate in RT complessivi euro 6.100 (di cui euro 2.900 per il primo grado ed euro 3.200 per il giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap;
6) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante incidentale di Controparte_1 versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 3 luglio 2025 pag. 17/18 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai magistrati::
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2023 R.G., introdotta da
(c.f. : ) rappresentata e difesa RT CodiceFiscale_1 dall'avv. LO Marco TO;
-TO avv. Marco LO (c.f.: ), rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso da sè medesimo;
APPELLANTI nei confronti di
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Novembre;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3303/2022 emessa dal
Tribunale di Lecce nel giudizio R.G. N. 1655/2017 in data 22/11/2022, depositata in cancelleria in pari data. All'udienza del 20/5/2025 il Consigliere
Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c..
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione del 25.2.2027 e l'avv. LO RT
Marco TO di persona evocavano in giudizio quale titolare Controparte_1 dell' sito in Sternatia (Lecce). Controparte_1
Esponevano, IN FATTO, di aver acquistato nel 2011 dal predetto
, al prezzo di euro 16.500, l'autovettura usata Opel Antara tg. P_ DL613JM, con percorrenza dichiarata di circa 48.000 km.; dopo pochi mesi il veicolo rimaneva in panne e si rendeva necessario l'intervento in garanzia e la sostituzione della testata e accessori con l'esborso di euro 798,60; anche nel periodo successivo dal febbraio 2013 al gennaio 2014 il veicolo continuava a manifestare anomalie al motore imponendo agli acquirenti consistenti esborsi per riparazioni;
su invito del i deducenti estendevano la garanzia per P_ un altro anno (al costo di euro 350), nonostante, secondo la normativa vigente, il venditore avesse l'obbligo per legge di fornire due anni di garanzia dall'acquisto; all'ennesimo guasto del motore, andato totalmente in avaria
(manifestatosi dopo 6 mesi dall'ultima riparazione), gli attori chiedevano al di procedere a sue spese alla sostituzione del motore;
il convenuto, P_ apparso dapprima disponibile ad esaudire la richiesta, chiedeva però quale corrispettivo la compensazione di tutti i crediti professionali vantati nei suoi confronti dall'avv. TO;
gli attori, al fine di chiarire le cause delle riscontrate anomalie al motore, assumevano informazioni dal precedente proprietario del veicolo, tale di ZZ (Bari), il quale, attraverso i Carabinieri, Per_1 riferiva di aver venduto direttamente al detto veicolo ad una P_ percorrenza di 100.000 km.
IN DIRITTO, gli attori deducevano che la contraffazione del contachilometri del veicolo integrava la fattispecie del raggiro e del dolo, incidenti sulla volontà contrattuale, in quanto giammai essi avrebbero concluso l'acquistò del mezzo se fossero stati edotti della sua usura reale;
che la condotta di contraffazione era imputabile al , che aveva messo in P_ vendita il veicolo proveniente direttamente dal senza terzi Per_1 intermediari;
che tale condotta del “costituisce oltre che motivo di P_ risoluzione contrattuale per avere con dolo, ex art.1439 c.c. (Vedi Sent. Cass.
1480/2012) influito in maniera determinante sulla volontà contrattuale delle parti, un grave fatto illecito, soggetto altresì' alla responsabilità aquiliana” (atto di citazione , pag.6); che quindi il “è tenuto alla restituzione del prezzo P_ di vendita ed al risarcimento di tutti i danni di seguito indicati in conseguenza della risoluzione contrattuale ratificatagli con nota raccomandata a.r. del pag. 2/18 10.05.2015, soggetta alla prescrizione decennale ex art.2946, termine che anche a decorrere dall'acquisto, anziché dalla data di canoscenza del raggiro ,
è ad oggi tuttora pendente”; il totale delle somme richieste, a titolo di restituzione del prezzo e di rimborso di costi sostenuti per riparazioni e noleggio auto sostitutiva, ammonta a complessivi euro 25.915,41.
Gli attori, rassegnavano quindi le seguenti RICHIESTE: accertare che la contraffazione del contachilometri è avvenuta ad opera del ed all'atto P_ della messa in vendita presso il suo salone in Sternatia;
“accertare quindi la malafede, il dolo ed il raggiro posto in essere dal durante la trattativa P_ per la vendita del veicolo, anche a fronte del suo comportamento scorretto e contrario alle pratiche commerciali con particolare riferimento alla garanzia del veicolo, per la quale ebbe a pretendere il pagamento di apposita polizza, ed il rinnovo alla scadenza annuale, malgrado la stessa fosse ex lege a suo carico per due anni”; “dichiarare la responsabilità diretta e contrattuale del e P_
l'obbligo dello stesso alla restituzione del prezzo di vendita in forza della risoluzione contrattuale per inadempimento ex art.1458 c.c. e di tutti i danni ulteriori connessi all'acquisto del veicolo, anche ove occorra, ai sensi dell'art.2043… pari a complessivi euro 25.915,41 (…); “accertare e riconoscere l'entità del danno domandato dall'attore nel quantum di complessivi Euro
25.915,41 S.E.&.O, o nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa…”; quindi condannare il , nella sua qualità di titolare del Controparte_1 salone , al pagamento della somma anzidetta. P_
2.- Istruita la causa con documenti e prove orali nel contradditorio con
, il quale, costituendosi in giudizio aveva eccepito la Controparte_1 decadenza e/o prescrizione del diritto azionato e comunque dedotto l'infondatezza della domanda, il Tribunale, con sentenza n. 3303/2022 pubblicata in data 22/11/2022 ha rigettato la domanda, ha dichiarato l'obbligo del convenuto di restituire il motore del veicolo agli attori e ha compensato le spese di lite.
A sostegno della decisione il primo giudice ha osservato che i presunti vizi del veicolo ebbero a manifestarsi in data 8.1.2013 (laddove l'auto era stata pag. 3/18 formalmente acquistata il 27.12.2011) e sono stati denunciati con lettera raccomandata del 19.5.2015, per cui gli attori sono decaduti dal diritto di garanzia ex artt.1490-1492 cc. Ha aggiunto che, anche ad opinare diversamente, “gli attori non hanno provato la consapevolezza di parte convenuta in ordine ai presunti artifizi o raggiri lamentati, né che sia stato il predetto a manomettere il contachilometri”. Secondo il giudicante, dall'istruttoria, invece, era emersa la buona fede del convenuto, in quanto gli attori avevano acquistato l'autovettura dopo averla provata per oltre un mese e comunque dopo averla fatta visionare da un loro meccanico di fiducia.
3.- Avverso la suddetta pronunzia gli originari attori e RT
l'avv. LO Marco TO hanno proposto appello, articolando i motivi di gravame che saranno più diffusamente esaminati. Gli appellanti, dichiarando di reiterare la domanda formulata in primo grado, hanno rassegnato le seguenti richieste:
“1) accertare attraverso la disamina dell'istruttoria che la contraffazione del contachilometri è avvenuta ad opera del ed all'atto della messa in P_ vendita presso il suo salone in Sternatia;
2) accertare la malafede, il dolo ed il raggiro posto in essere dal P_ durante la trattativa per la vendita del veicolo, per aver contraffatto e sottaciuto il reale chilometraggio del veicolo Opel Antara;
anche a fronte del suo comportamento del veicolo, per la quale ebbe a pretendere il pagamento di apposita polizza, ed il rinnovo alla scadenza annuale, malgrado la stessa fosse ex lege a suo carico per due anni”;
3) dichiarare la responsabilità del e l'obbligo alla restituzione P_ del prezzo di vendita e di tutti i danni ulteriori connessi all'acquisto, anche ove occorra, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per come elencati in complessivi Euro
25,915,41* S.E.&.O”: Euro 16.500 prezzo di vendita;
Euro 900,00 mutazione destinazione d'uso; Euro 1.879,93 costo totale riparazioni sostenute;
Euro
350,00 polizza per il secondo anno di garanzia;
Euro 458,48 costo noleggio autovetture sostitutive;
Euro 800,00 costo pneumatici nuovi;
Euro 5.000,00 danni morali.” pag. 4/18 4) accertare e riconoscere l'entità del danno domandato dall'attore nel quantum di complessivi Euro 25.915,41 S.E.&.O, o nella misura minore o maggiore accertata in corso di causa, anche all'esito di eventuale CTU tecnica sulla centralina elettronica del veicolo;
condannare il , nella Controparte_1 sua qualità di L.R. del salone al pagamento del fardello risarcitorio P_ richiesto di Euro 25.915,41* S.E.&.O. O della somma maggiore o minore che riterrà congrua codesta Ecc.ma Corte;
5) accertare che a far tempo dal 2013 gli attori non hanno più il possesso del veicolo, essendo la parte motrice giacente presso l'officina del ”. P_
4.- Si è costituito per la ditta , Controparte_1 Controparte_1 con comparsa depositata il 4.9.23, nella quale ha contestato i motivi di appello, dei quali ha chiesto il rigetto totale o, in subordine, la riduzione nel quantum delle richieste avversarie. Ha quindi spiegato appello incidentale diretto ad ottenere la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati. All'udienza del 20/5/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
5.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice ha qualificato la domanda dagli stessi proposta quale azione ai sensi degli artt.
1490-1492 c.c. e conseguentemente dichiarato la decadenza dei medesimi, avendo essi denunziato i vizi della cosa oltre il termine di otto giorni dalla scoperta, stabilito per l'esercizio dell'azione.
In realtà, assumono gli appellanti, con la nota del 19.5.2015 essi non intendevano denunziare il vizio del bene compravenduto, ma il vizio della volontà contrattuale determinato dal comportamento scorretto del venditore: infatti, nella citata missiva, si contestava il richiesto pagamento per l'estensione della garanzia sul veicolo anche per il secondo anno, che controparte aveva ottenuto pur essendo la stessa a carico del venditore, salvo diversa pattuizione pag. 5/18 scritta. Si contestava altresì la contraffazione del contachilometri, appena scoperta, che costituiva condizione incidente sulla volontà del compratore, il quale, se ne fosse stato a conoscenza, si sarebbe certamente determinato diversamente. Pertanto, l'azione effettivamente esercitata era quella di annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c., dalla quale deriva il diritto del compratore ad ottenere la restituzione del prezzo di vendita, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice secondo il quale gli originari attori avrebbero potuto ottenere al più una riduzione del prezzo.
Infine, dal comportamento doloso del venditore, il quale aveva celato il reale numero di chilometri percorsi dal veicolo, e dunque impedito la necessaria revisione di quest'ultimo alla soglia dei 100.000 pur di non svelare la contraffazione, erano derivati ulteriori danni liquidabili ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e consistenti nei numerosi e sempre più gravi malfunzionamenti verificatisi, sino al completo perimento del motore, e dunque nel mancato pieno utilizzo del veicolo che infatti era stato usato dagli attori per poco più di un anno.
6. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la circostanza che la contraffazione era stata posta in essere dal . Invece, dall'istruttoria è emerso il contrario, in P_ quanto è stato provato che tra il e l'originario proprietario del veicolo, P_
, non vi è stato alcun intermediario. In sintesi, viene contestata Per_1
l'erroneità della decisione per i seguenti aspetti:
- mancata valutazione delle dichiarazioni del , il quale ha Per_1 confermato, in sede di prova testimoniale, quanto dichiarato ai Carabinieri circa le condizioni del veicolo e in particolare che il mezzo aveva già una percorrenza di circa 100.00 chilometri;
- mancata valutazione delle dichiarazioni del Comandante dei Carabinieri di ZZ, il quale ha riferito di aver contattato il e che Per_1 quest'ultimo gli aveva riferito di aver ceduto il veicolo direttamente al;
P_
- violazione del principio di gerarchia delle prove, nel ritenere ammissibili alcuni dei capitoli di prova proposti da controparte in ordine a fatti già provati per tabulas (violazione dell' art. 2722 c.c. limiti alla prova testimoniale) o pag. 6/18 inammissibili perché non pertinenti ai fatti di causa (violazione dell' art. 2697 c.c,
112 cpc)
- violazione del principio di autoresponsabilità del compratore, avendo il giudice esteso detto principio oltre ogni ragionevole limite: per il teste ES
, posizione sub 14, il veicolo fu venduto con lo stesso chilometraggio
[...] con cui era pervenuto dal , vale a dire circa 50.000 km, ma alla Per_1 domanda “vero che il TO verificava il chilometraggio prima dell'acquisto” - che dovrebbe intendersi se il TO avesse fatto verificare la centralina del veicolo - riferisce ingenuamente, pur di confermare a occhi chiusi la veridicità del capitolo di prova: “Ho visto che il TO ha visionato il contachilometri” facendo riferimento alla lettura visiva del contachilometri;
per contro il teste risponde, sullo stesso capitolo di prova: “il TO ha preso l'auto per TE verificare il chilometraggio poi non so se l'ha fatto”; dunque, manca la prova del fatto, dedotto dal convenuto, che gli acquirenti ebbero a verificare il chilometraggio del veicolo prima dell'acquisto. In ogni caso, viene fornita la prova, attraverso il teste , congiuntamente con le Testimone_1 dichiarazioni del , dell'alterazione importante del contachilometri, Per_1 posto che il veicolo venduto, secondo il , indicava la Testimone_1 percorrenza di circa 50.000 km, per cui aveva subito un'alterazione del chilometraggio di almeno 50.000 km.
** ** **
7. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
7.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale, che ha ricondotto l'azione esperita dagli attori in quella di garanzia per i vizi della cosa ex art.1492 e Parte_2 segg. c.c., laddove invece, la domanda era diretta ad ottenere l'annullamento del contratto di vendita per vizio del consenso determinato dal dolo del venditore.
Il primo nodo da sciogliere attiene alla qualificazione della domanda attorea. Al riguardo, nell'atto di citazione, ad una prima lettura, stante il tenore letterale di alcune espressioni adoperate dal difensore, sembra formulata la pag. 7/18 domanda diretta alla dichiarazione di responsabilità contrattuale del venditore
, con conseguente obbligo di restituzione del prezzo e risarcimento dei P_ danni correlati al malfunzionamento del veicolo, in forza di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1458 c.c. Inoltre, si accenna all'art. 2043
c.c. in relazione ai danni di cui si chiede il risarcimento. Il primo giudice, senza un particolare approfondimento, ha ricondotto la domanda a quella di garanzia per i vizi della cosa venduta ed alla responsabilità del venditore ex art.1492 e segg. c.c.. Tuttavia, la questione merita un approfondimento alla luce di una lettura più attenta delle ragioni esposte dagli attori.
Innanzitutto, il tenore letterale della domanda di accertamento formulata nell'atto di citazione è il seguente: "Accertare quindi la malafede, il dolo ed il raggiro posto in essere dal durante la trattativa per la vendita del P_ veicolo anche a fronte del suo comportamento scorretto e contrario alle pratiche commerciali con particolare riferimento alla garanzia sul veicolo, per la quale ebbe a pretendere il pagamento di apposita polizza ed il rinnovo alla scadenza annuale malgrado la stessa fosse ex lege a suo carico per due anni".
L'accertamento della malafede, del dolo e del raggiro ascritto al venditore
, “durante la trattativa per la vendita del veicolo anche a fronte del suo P_ comportamento scorretto e contrario alle pratiche commerciali”, si riferisce alla circostanza – chiaramente dedotta nell'atto di citazione – che l'accordo contrattuale aveva ad oggetto il trasferimento di un'autovettura con una percorrenza, dichiarata dal venditore e visibile attraverso il contachilometri, di circa 48.000 km., laddove, invece, circa tre anni dopo, i compratori avevano appurato che la percorrenza effettiva, al momento della vendita, era di 100.000 km.
Il collegamento tra l'accertamento richiesto al giudice e la circostanza di fatto dedotta dagli attori rimanda logicamente e univocamente al vizio della volontà contrattuale, determinata dal raggiro posto in essere dal venditore attraverso l'alterazione del chilometraggio del veicolo. Tale vizio della volontà consensuale, se da una parte è correttamente identificato nell'atto di citazione attraverso la denuncia della condotta ingannevole posta in essere dal venditore pag. 8/18 ed il richiamo dell'art.1439 c.c. (che, appunto, disciplina il dolo come vizio del consenso), dall'altra, nella enunciazione degli effetti, mostra qualche imprecisione, nella parte in cui gli attori menzionano anche la risoluzione del contratto ex art.1458 c.c.. Tuttavia, dalla complessiva interpretazione della domanda, tenuto conto della precisa esposizione della causa petendi (condotta ingannevole del venditore) e considerando che gli effetti invocati a carico della controparte (restituzione del prezzo e risarcimento dei danni ulteriori) sono comuni sia all'azione di risoluzione contrattuale che a quella di annullamento del contratto, nella specie l'azione esperita ai compratori va correttamente individuata in quella di annullamento del contratto di compravendita per dolo del venditore.
Questa conclusione è vieppiù suffragata dal fatto che con la memoria ex art.183, 6 comma n.1 cpc in data 18.11.2017, avente la funzione di modificare o precisare la domanda, gli attori hanno fatto espresso riferimento all'azione di annullamento del contratto di compravendita per gravissimo vizio della volontà delle parti acquirenti, sostenendo che “i raggiri e il dolo posto in essere dal
con il mero intento di trarre un ingiusto profitto dalla vendita di un P_ veicolo spacciato per semi nuovo, furono determinanti nell'acquisto dell'autovettura da parte degli attori”.
Con la memoria citata, gli attori hanno altresì precisato che non avevano inteso esperire un'azione di responsabilità per la vendita di un'aliud pro alio, né di un'azione in garanzia per difetto della cosa compravenduta o vizio occulto ex art. 1495 c.c., come sostenuto dalla controparte, “poiché l'alterazione del contachilometri non è una causa intrinseca al bene. Esso è frutto dell'azione illecita del venditore”.
In definitiva, la domanda degli attori va qualificata nei termini di un'azione di annullamento del contratto per vizio della volontà dei compratori determinato dai raggiri posti in essere dal venditore;
l'imprecisa formulazione emergente dall'atto di citazione in parte è dovuta alla imputazione alla controparte di una condotta illecita fonte di responsabilità (in senso lato) contrattuale, in quanto connessa alla fase di formazione del contratto ed alla conclusione dell'accordo; pag. 9/18 responsabilità che, come sopra accennato, genera degli effetti sostanzialmente sovrapponibili a quelli derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento (restituzione del prezzo e risarcimento del danno). D'altro canto, nella prospettazione in fatto degli attori, i termini dell'accordo contrattuale prevedevano l'assunzione da parte dell'autore del dolo dell'obbligazione di trasferire il veicolo con determinate caratteristiche in termini di usura del motore
(con percorrenza di circa 48.000 km), di talché le vittime del dolo avrebbero potuto far valere anche la responsabilità della controparte per inadempimento.
8. Ciò posto, alla stregua della domanda così qualificata, le prove acquisite consentono di ritenere provato il vizio del consenso dedotto dagli attori.
Infatti, passando alla disamina del secondo motivo di appello, risulta fondata la doglianza circa l'erronea e lacunosa valutazione delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado. Il primo giudice ha ritenuto non provata la circostanza che la contraffazione sia stata posta in essere dal , senza P_ minimamente accennare alla deposizione dei testi di parte attrice escussi nel corso del giudizio.
Sul punto, occorre innanzitutto considerare le dichiarazioni rese nelle forme di cui all'art.257 bis cpc da , il quale ha confermato, Testimone_3 in sede di prova testimoniale, quanto già dichiarato informalmente ai Carabinieri circa le condizioni del veicolo, ovvero di aver avuto la proprietà dell'autovettura
Opel Antara tg. DL613JM e di averla venduta all'Autosalone del P_ quando il mezzo aveva già una percorrenza di circa 100.00 chilometri.
La dichiarazione del teste è idonea a fornire la prova dell'effettivo chilometraggio della vettura al momento della vendita per cui è causa.
Sul punto risultano infondate le obiezioni sollevate dall'appellato, secondo cui le dichiarazioni del sarebbero contraddittorie, in quanto Per_1 alla domanda n. 1 della dichiarazione testimoniale scritta, il predetto ha dichiarato di non aver risposto alla richiesta di informazioni, a firma dell'Avv.
TO, circa “il chilometraggio all'atto della cessione in conto vendila, del veicolo
Opel Antara...” , poiché non era “certo dell'informazione richiesta”, salvo poi pag. 10/18 affermare, in risposta al quesito n.3, (ossia vero che “in quella circostanza lei riferiva ai Carabinieri di aver consegnato personalmente e direttamente il veicolo presso un auto salone di Sternatia...e che all'atto della consegna, il veicolo aveva già una percorrenza di circa 100.000 Km?”), “Si, è vero”.
E' agevole escludere la dedotta contraddizione, in quanto la dichiarazione resa per iscritto dal teste (sui motivi per i quali il non Per_1 avesse riscontrato le raccomandate che l'avv. TO gli aveva inviato per avere notizie sulle reali condizioni del veicolo) nel senso “di non essere certo delle informazioni richieste”, oltre a scontare la non chiara formulazione della domanda e l'assenza di precisazioni che il giudice gli avrebbe richiesto in una deposizione nelle forme canoniche, va intesa verosimilmente nel senso che il predetto non era certo circa il fatto di dover fornire le informazioni richieste dal legale, e non invece di non essere certo sulle condizioni del veicolo che egli aveva posseduto per oltre quattro anni (il mezzo risulta immatricolato nel 2007 ed è stato ceduto dal al nel 2011). Per_1 P_
Il primo giudice ha omesso di valutare anche le dichiarazioni del teste
, comandante della Stazione Carabinieri di ZZ, il quale ha Tes_4 riferito di aver contattato il e che quest'ultimo gli aveva riferito di aver Per_1 ceduto il veicolo direttamente ad una concessionaria.
Anche su questo punto non è condivisibile la contestazione dell'appellato, secondo cui – a detta del militare – il , contattato nel Per_1
2015 dai Carabinieri, non ricordava l'esatto numero dei Km della Opel Antara.
In realtà, dalla deposizione del teste si ricava che questi non ricorda Tes_4 granché sul contenuto delle dichiarazioni raccolte all'epoca dal Per_1
(“…Ricordo di aver contattato il , titolare di una ditta in ZZ, il Per_1 quale mi riferiva di aver ceduto la sua auto in buone condizioni direttamente a una concessionaria di cui non ricordo né il nome, né il luogo in cui si trova. Non ricordo l'esatto numero dei Km a cui fu venduta l'auto, ricordo che il Per_1 mi disse che l'auto era in buone condizioni, perché lui cambiava spesso auto, ogni 2-3 anni...”). In altri termini, i “non ricordo” appartengono al teste e Tes_4 non al . Per_1
pag. 11/18 In ogni caso, non è contestato che il primo intestatario del veicolo è stato il e che la “concessionaria” alla quale lo stesso lo ha ceduto sia da Per_1 identificare nell'autosalone del . P_
Risulta inoltre provato che l'autovettura al momento della vendita dal agli attori, odierni appellanti, aveva apparentemente 48.000 P_ chilometri, circostanza che si pone in contrasto con l'affermazione resa dal teste in primo grado, di aver venduto alla concessionaria, Testimone_3
Autoclass srl, l'automobile di cui trattasi con un chilometraggio di 100.000 chilometri. Non è stato neppure dedotto dall'appellato, né risulta dagli atti che vi siano stati altri proprietari o utilizzatori dell'automobile dopo il , Per_1 all'infuori del , che l'ha rivenduta a TO e . P_ RT
Quanto all'elemento soggettivo, il concessionario ha obblighi di diligenza professionale (art.1176, co.2, c.c.), secondo i quali è tenuto a controllare i veicoli prima di rivenderli e pertanto, se l'alterazione fosse stata realizzata da un terzo, il non poteva non accorgersi della contraffazione del P_ contachilometri. Prescindendo da valutazioni puntuali su chi materialmente abbia proceduto alla contraffazione, i fatti di causa che vedono protagonista il sono quantomeno inquadrabili nel cd. “dolo omissivo”, in cui una P_ parte, con astuzia o malizia, raggira l'altra al fine di addivenire ad una stipulazione su un regolamento di interessi pregiudizievole per la controparte non adeguatamente edotta della realtà (Cass. civ. n. 11605/2022).
Del tutto generica la testimonianza resa in primo grado (udienza dell'08.02.2019), da , dipendente presso Autoclass srl, secondo Testimone_5 cui egli, insieme al , avrebbero “verificato l'efficienza dell'auto per cui P_
è lite”. Nella stessa deposizione emerge che l'auto sarebbe stata venduta con lo stesso chilometraggio presente al momento dell'acquisto dalla Colasante srl
(48.000 km). Tuttavia, tale assunto si pone in contrasto con la testimonianza di e vale soltanto a comprovare la circostanza che il veicolo, al Per_1 momento del trasferimento in favore degli attori, indicava sul contachilometri la cifra di 48.000.
pag. 12/18 Il dato relativo alla effettiva percorrenza del veicolo è comprovato dalla testimonianza del e trova riscontro nelle reiterate riparazioni cui il Per_1 mezzo fu sottoposto nel periodo successivo all'acquisto da parte degli attori
(come emerge dalla documentazione prodotta). Una percorrenza di circa
48.000 KM appare incompatibile con i problemi strutturali che il veicolo ha manifestato sin dai primi momenti di utilizzo.
Per altro verso, non vi è dubbio che se gli attori avessero avuto immediata contezza della reale percorrenza del veicolo e quindi delle effettive condizioni di usura del motore, non avrebbero proceduto all'acquisto. E' perciò da ritenersi dimostrato il nesso di causalità tra condotta dolosa (commissiva o anche solo omissiva) posta in essere dal venditore e il consenso P_ prestato dagli acquirenti. Ne consegue l'annullamento del contratto di compravendita del veicolo Opel Antara tg. DL613JM concluso dalle parti in data 27.12.2011 per dolo del venditore . Controparte_1
9. L'annullamento del contratto comporta l'obbligo di restituire le prestazioni già eseguite, oltre al risarcimento del danno.
9.1. Il ha l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di P_ prezzo e gli acquirenti e TO hanno l'obbligo di restituire il veicolo. RT
Occorre tuttavia considerare che nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente per l'annullamento o la risoluzione del contratto, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia utilizzato il bene, determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (cfr. Cass.
n. 16077/2020, Rv. 663953 - 01). Pertanto, dall'ammontare del prezzo dovrà essere detratto l'importo corrispondente alla perdita di valore del veicolo nel periodo tra la conclusione della vendita e la data in cui è cessato l'utilizzo del mezzo da parte degli acquirenti.
pag. 13/18 Nel caso in esame, il corpo motore dell'autovettura è stato trattenuto dal per riparazione o sostituzione dal settembre 2014, come risulta da P_ nota raccomandata del 10.12.2014 e telegramma del 31.01.2015 (allegato 16 prima e seconda parte del fascicolo di primo grado di parte attrice). La circostanza del motore in possesso del è confermata dalla nota del P_
12.01.2015, in risposta alla precedente del dicembre 2014 (allegato 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Quindi, la somma da restituire deve essere ridotta in relazione alla perdita di valore del veicolo per il periodo d'uso tra dicembre 2011 (acquisto) e la data in cui si è verificata l'impossibilità di utilizzo (settembre 2014).
Si deve tenere conto che la vettura è stata immatricolate nel 2007, per cui gli anni di utilizzo da parte degli acquirenti coincidono con l'arco temporale tra il 5° e l'8° anno di vita del mezzo.
Ai fini della quantificazione della diminuzione di valore del veicolo, si deve inoltre considerare il "reale" chilometraggio di 100.000 km e non 48.000; si deve altresì partire nel calcolo dalla somma di euro 16.500, in quanto pattuita dalle parti, e non dal valore di mercato corrispondente allo stato accertato dell'automobile; bisogna inoltre considerare che l'alimentazione è a gasolio (diesel), come emerge dalla lettura dell'allegato 1 e 2 del fascicolo di primo grado per parte attrice (è noto che questa tipologia di veicoli risente maggiormente della svalutazione rispetto alle vetture alimentate a benzina).
Secondo le stime diffuse nel settore della compravendita di automobili usate (v. siti internet quotazione.quattroruote.it, automobile.it, al volante.it, eurotax), sulla svalutazione di un veicolo incidono principalmente due fattori, il tempo e il chilometraggio, nel senso che ogni anno un'auto si svaluta progressivamente, ma in una percentuale inversamente proporzionale al passare del tempo;
inoltre se vengono percorsi in un anno più o meno chilometri rispetto a quelli di riferimento (il valore di riferimento per le auto diesel varia da 16.000 a 30.000 chilometri annui, a seconda della cilindrata), varia la percentuale di svalutazione. Applicando tali parametri, mediamente per i primi otto anni di vita la svalutazione annuale ammonta a circa 3.000 euro. pag. 14/18 Ne consegue che, nel caso specifico, il periodo in cui il veicolo è rimasto in possesso degli attori ed al quale occorre rapportare la svalutazione è pari a circa 2 anni e 10 mesi;
il criterio di liquidazione deve tenere conto che in concreto il veicolo ha richiesto spesso riparazioni (come si evince dalle prove fornite nel fascicolo di primo grado di parte attrice) e che è stato fermo per periodi significativi (considerata anche la prova che è stata presa un'automobile sostitutiva a noleggio).
Tenendo conto di questi elementi, il conteggio della svalutazione va rapportato ad un periodo di effettivo utilizzo di circa 2 anni e 6 mesi, per cui dal prezzo di euro 16.500 va sottratto l'importo di 7.500 (3.000 x 2,5), con una differenza di 9.000 corrispondente alla frazione di prezzo che il venditore dovrà restituire alla parte acquirente;
detta somma va maggiorata di interessi dalla data di messa in mora (2015) al soddisfo.
9.2. L'annullamento del contratto per dolo del venditore comporta l'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno. Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni connessi all'acquisto: euro 900,00 per mutazione destinazione d'uso; euro 1.879,93 costo totale riparazioni sostenute;
euro 350,00 polizza per il secondo anno di garanzia;
euro 458,48 costo noleggio autovetture sostitutive;
euro 800,00 costo pneumatici nuovi;
euro
5.000,00 danni morali.
Escluse l'ultima voce di danno e l'importo relativo ai pneumatici, per il quale non si rinviene alcuna documentazione (in disparte la natura di tale costo, correlato all'utilizzo del veicolo), tutte le altre somme risultano comprovate dai documenti prodotti in primo grado. Tuttavia, non può essere riconosciuta la somma per cambio di destinazione d'uso della vettura (originariamente legata all'impresa del ), in quanto si tratta di una spesa correlata alle Per_1 esigenze degli acquirenti (l'uso del veicolo era facilmente rilevabile al momento dell'acquisto attraverso la documentazione del veicolo).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno morale. In primo luogo, gli attori non hanno richiesto l'accertamento incidentale degli estremi di una fattispecie di reato ascrivibile all'appellato (Cass. n. 13972/2005, pag. 15/18 Rv. 582748 – 01). In secondo luogo, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 8421/2011, Rv. 617669
– 01; Cass. n. 10527/2011, Rv. 618207 - 01); in altre parole, l danno non patrimoniale, anche quello di natura morale, al pari di quello c.d. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.; la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cass. n.
28742/2013, Rv. 651525-01).
Nella specie, gli attori non hanno indicato, né provato, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio dal fatto illecito posto in essere dal convenuto (v. Cass. n. 5096/2013, Rv. 625358 –
01; v. anche Cass. n. 11269/2018, Rv. 648606 – 01).
Per le altre voci di danno – riparazioni, estensione della garanzia al secondo anno (cui era tenuto il venditore e in assenza di prova di un patto contrario concluso tra le parti) e noleggio auto sostitutiva – la spesa si pone in diretta connessione con il contratto invalido ed è riscontrata dalla documentazione esibita.
In definitiva, risulta dovuta dall'appellato la somma complessiva di euro
11.688,41 (= 9.000 euro a titolo di parziale restituzione del prezzo + 1.879,93 +
350,00 + 458,48), oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora al soddisfo. Gli appellanti hanno l'obbligo di restituire il veicolo al venditore nello stato in cui si trova.
La riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del doppio grado, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellato sulla compensazione disposta dal Tribunale.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante incidentale, dell'obbligo di pag. 16/18 versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 3303/2022 emessa dal Tribunale di Lecce in data 22/11/2022, depositata in cancelleria in pari data, proposto da e TO LO Marco nei confronti di RT
, nella sua qualità di titolare dell' Controparte_1 Controparte_1 corrente in Sternatia, nonché sull'appello incidentale spiegato da quest'ultimo, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il contratto di compravendita del veicolo Opel Antara tg. DL613JM concluso dalle parti in data
27.12.2011 per dolo del venditore , ai sensi dell'art.1439 c.c.; Controparte_1
3) per l'effetto, condanna il a pagare in favore di P_ RT
e TO LO Marco la somma complessiva di euro 11.688,41 a titolo di
[...] restituzione parziale del prezzo e risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (19.5.2015) al soddisfo;
4) condanna gli appellanti a restituire al il veicolo oggetto del P_ contratto di compravendita;
5) condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado in favore di e TO LO Marco, liquidate in RT complessivi euro 6.100 (di cui euro 2.900 per il primo grado ed euro 3.200 per il giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap;
6) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante incidentale di Controparte_1 versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 3 luglio 2025 pag. 17/18 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 18/18