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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1631/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. JACOPO C.F._2
PIAMPIANI presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: Le parti hanno concluso affinché “l'Ill.mo Tribunale di Prato voglia, previi gli adempimenti di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra Pt_1
pagina 1 di 5 , C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via San Paolo n. 213/B, e Sig. , C.F. nato a [...] C.F._2
Prato il 10/01/1983 e residente in [...], celebrato con rito civile in Prato il 28.11.2004, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorano entrambi e godono di redditi propri, pertanto non hanno alcuna richiesta di mantenimento e di assegno divorzile da avanzare reciprocamente. 2) La figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare Persona_1 con la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione del diritto di abitazione della già casa coniugale sita in Prato, Via San Paolo n. 213/B. 3) Il Sig. corrisponderà alla Pt_2
Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma Pt_1 non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 6) Il Sig. inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento della figlia, per la cui disciplina si rimanda espressamente alle Linee Guida del CNF 2017. A mero titolo esemplificativo si indicano in questa sede: le spese medico-sanitarie e farmaceutiche non mutuabili (quest'ultime anche se non accompagnate da ricetta medica); le spese scolastiche (iscrizione, materiale didattico, libri, assicurazione scolastica, contributi alle attività scolastiche, gite scolastiche concordate tra i genitori, con esclusione della mensa scolastica). Il rimborso delle spese straordinarie sopra indicate verrà effettuato previa presentazione di idonea documentazione che dovrà essere fornita in copia, ove possibile. 7) I coniugi danno atto di avere con ciò integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro a richiedere e pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. Con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di annotazione della sentenza nei Registri dello Stato
Civile”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 27.11.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con
[...] rito civile in Prato, in data 28.11.2004, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 2 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di legge dalla data del 10.05.2018 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione RG 3178/2017 che si è concluso con decreto di omologa cron.
n. 4389/18 dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre della figlia
, nata il [...], maggiorenne e non economicamente indipendente, che Persona_1 rimarrà a vivere con la madre presso la casa coniugale che viene assegnata quest'ultima, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
sposati a Prato (PO), il 28.11.2004 con atto trascritto nel registro Parte_2
pagina 3 di 5 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 246, parte 1, anno 2004, e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di provvedere alle annotazioni di legge;
B) Omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorano entrambi e godono di redditi propri, pertanto non hanno alcuna richiesta di mantenimento e di assegno divorzile da avanzare reciprocamente.
2) La figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà ad abitare con la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione del diritto di abitazione della già casa coniugale sita in Prato, Via San Paolo n. 213/B.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Il Sig. inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento della figlia, per la cui disciplina si rimanda espressamente alle Linee Guida del CNF 2017. A mero titolo esemplificativo si indicano in questa sede: le spese medico-sanitarie e farmaceutiche non mutuabili
(quest'ultime anche se non accompagnate da ricetta medica); le spese scolastiche
(iscrizione, materiale didattico, libri, assicurazione scolastica, contributi alle attività scolastiche, gite scolastiche concordate tra i genitori, con esclusione della mensa scolastica). Il rimborso delle spese straordinarie sopra indicate verrà effettuato previa presentazione di idonea documentazione che dovrà essere fornita in copia, ove possibile.
C) Prende atto delle seguenti condizioni:
7) I coniugi danno atto di avere con ciò integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro a richiedere e pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
D) Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 su relazione della dott. CI
CH
Il Presidente rel.
CI CH
pagina 4 di 5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. CI CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1631/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. JACOPO C.F._2
PIAMPIANI presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: Le parti hanno concluso affinché “l'Ill.mo Tribunale di Prato voglia, previi gli adempimenti di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra Pt_1
pagina 1 di 5 , C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via San Paolo n. 213/B, e Sig. , C.F. nato a [...] C.F._2
Prato il 10/01/1983 e residente in [...], celebrato con rito civile in Prato il 28.11.2004, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorano entrambi e godono di redditi propri, pertanto non hanno alcuna richiesta di mantenimento e di assegno divorzile da avanzare reciprocamente. 2) La figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare Persona_1 con la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione del diritto di abitazione della già casa coniugale sita in Prato, Via San Paolo n. 213/B. 3) Il Sig. corrisponderà alla Pt_2
Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma Pt_1 non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 6) Il Sig. inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento della figlia, per la cui disciplina si rimanda espressamente alle Linee Guida del CNF 2017. A mero titolo esemplificativo si indicano in questa sede: le spese medico-sanitarie e farmaceutiche non mutuabili (quest'ultime anche se non accompagnate da ricetta medica); le spese scolastiche (iscrizione, materiale didattico, libri, assicurazione scolastica, contributi alle attività scolastiche, gite scolastiche concordate tra i genitori, con esclusione della mensa scolastica). Il rimborso delle spese straordinarie sopra indicate verrà effettuato previa presentazione di idonea documentazione che dovrà essere fornita in copia, ove possibile. 7) I coniugi danno atto di avere con ciò integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro a richiedere e pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. Con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di annotazione della sentenza nei Registri dello Stato
Civile”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 27.11.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato con
[...] rito civile in Prato, in data 28.11.2004, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 2 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di legge dalla data del 10.05.2018 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione RG 3178/2017 che si è concluso con decreto di omologa cron.
n. 4389/18 dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre della figlia
, nata il [...], maggiorenne e non economicamente indipendente, che Persona_1 rimarrà a vivere con la madre presso la casa coniugale che viene assegnata quest'ultima, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
sposati a Prato (PO), il 28.11.2004 con atto trascritto nel registro Parte_2
pagina 3 di 5 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 246, parte 1, anno 2004, e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di provvedere alle annotazioni di legge;
B) Omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorano entrambi e godono di redditi propri, pertanto non hanno alcuna richiesta di mantenimento e di assegno divorzile da avanzare reciprocamente.
2) La figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà ad abitare con la madre, alla quale viene confermata l'assegnazione del diritto di abitazione della già casa coniugale sita in Prato, Via San Paolo n. 213/B.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 200,00 (euro duecento) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Il Sig. inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1 che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento della figlia, per la cui disciplina si rimanda espressamente alle Linee Guida del CNF 2017. A mero titolo esemplificativo si indicano in questa sede: le spese medico-sanitarie e farmaceutiche non mutuabili
(quest'ultime anche se non accompagnate da ricetta medica); le spese scolastiche
(iscrizione, materiale didattico, libri, assicurazione scolastica, contributi alle attività scolastiche, gite scolastiche concordate tra i genitori, con esclusione della mensa scolastica). Il rimborso delle spese straordinarie sopra indicate verrà effettuato previa presentazione di idonea documentazione che dovrà essere fornita in copia, ove possibile.
C) Prende atto delle seguenti condizioni:
7) I coniugi danno atto di avere con ciò integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro a richiedere e pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
D) Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 su relazione della dott. CI
CH
Il Presidente rel.
CI CH
pagina 4 di 5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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