Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 13/02/2026, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12197 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento notificato dal Ministero dell’Interno in data 29/07/2025, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 co. 1 L. F della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 10/10/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il decreto di concessione della cittadinanza italiana emanato in data 28 novembre 2025 in favore del ricorrente, che il Ministero dell’Interno ha versato in atti in data 19 dicembre 2025 ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere;
Considerato che con atto depositato il 20 gennaio 2026 il ricorrente, a fronte del provvedimento favorevole intervenuto nel corso del presente giudizio, ha insistito per la condanna alle spese di parte resistente;
Ritenuto, dunque, di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenute sussistenti giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, in quanto l’amministrazione ha disposto il riesame e si è rideterminata in autotutela sulla base dei nuovi elementi emersi in sede processuale, salva la refusione del contributo unificato che va posta a carico dell’Amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NT DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DI | OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.