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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del Giudice unico Dott. AN AG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 324/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
in persona dell'amministratore unico pro-tempore, , anche Parte_1 Parte_2 in proprio nella qualità di fideiussore, e , nella qualità di Parte_3 Parte_4 fideiussori, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli, giusta procura in atti;
Attori
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Adrignola, giusta procura in atti;
Convenuto
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 22.1.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , n.q. di Parte_1 Parte_2 amministratore unico della società ed in proprio n.q. di fideiussore della stessa, insieme agli altri fideiussori, e , premesso che la predetta società apriva Parte_3 Parte_4 presso il il rapporto di conto corrente ordinario n. 9022906, Controparte_1 agiscono per chiedere l'accertamento dell'avvenuta applicazione, nell'ambito dell'anzidetto rapporto, di anatocismo, spese, commissioni, valute bancarie e tassi di interesse usurari e per la conseguente rideterminazione del saldo dello stesso.
1 Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- la nullità del contratto di conto corrente dedotto in giudizio e dei successivi contratti, per mancanza della forma scritta in violazione del disposto di cui all'art. 117 T.U.B.;
- l'applicazione della “capitalizzazione composta degli interessi debitori” in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., nonostante la mancata pattuizione in forma scritta della modalità di capitalizzazione degli interessi medesima;
- l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” volta a determinare l'aumento degli interessi debitori;
- l'applicazione di spese e commissioni viziate da nullità per assenza di forma scritta o per indeterminatezza dei presupposti e delle modalità di calcolo o per illegittimità della relativa causale.
Parte attrice ha inoltre esposto che, in data 11.3.2020, avanzava formale richiesta di sospensione dal pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 68100 ai sensi del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), conv. in L. n. 27/2020, e che detta istanza era stata respinta dall'istituto di credito, sul presupposto di una presunta esposizione debitoria (con conseguente segnalazione in Centrale Rischi della società attrice), in realtà inesistente.
In ultimo, gli attori agiscono per l'accertamento della nullità delle fideiussioni asseritamente sottoscritte in favore della società, sia ai sensi dell'art. 1938 c.c. a causa della mancata indicazione dell'importo massimo garantito, sia ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 perché conformi al modello di garanzia predisposto dall' ed ancora ai CP_2 sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la banca “continuato a concedere credito al correntista/debitore principale oltre ogni valutazione circa le capacità della di potere restituire il debito, Parte_1 scaricandone il rischio sui fideiussori, cui non è stata chiesta la specifica autorizzazione indicata dalla norma a pena di estinzione dell'obbligazione di garanzia e liberazione del fideiussore”.
Parte attrice, pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità dedotte in citazione, ha chiesto la rideterminazione del saldo del summenzionato rapporto di conto corrente (con riconoscimento dell'eventuale differenza in favore della nella misura Parte_1 risultante all'esito dell'istruttoria del giudizio, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ed oltre all'accertamento del diritto di usufruire della sospensione ex D.L. n. 18/2020 e della conseguente insussistenza di morosità in capo alla stessa relativamente al rapporto di mutuo dedotto in giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il premesso di avere ottemperato alla Controparte_1 richiesta di parte attrice ex art. 119 T.U.B. del 4.12.2020, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione relativamente al rapporto di conto corrente in quanto ancora pendente, l'incompetenza del Giudice adito ex art. 33 L. n. 287/1990 per la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate ex art. 2 L. n. 287/1990, nonché l'inammissibilità della domanda spiegata con riguardo al rapporto di mutuo chirografario in virtù dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti con nota del 15.5.2020; nel merito, ha
2 chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata dalla banca convenuta di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 9022906, in quanto ancora aperto.
Si è, invero, precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 21646 del 5.9.2018) che la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile dal correntista anche in costanza di rapporto e, dunque, anche prima della chiusura dello stesso poiché, quando il conto corrente è aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo depurato degli addebiti nulli. Il correntista, infatti, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
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Nel merito, va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 384/2007; Cass. Civ., Sez. V, n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito (senza proposizione, da parte della banca convenuta, di domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del credito medesimo), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista).
Parimenti dicasi con riferimento ai contratti, salva l'ipotesi in cui l'attore eccepisca, sin dall'atto introduttivo, il difetto della forma scritta dei contratti di conto corrente (Cass. Civ. n. 3310/2024).
3 In tale ipotesi, infatti, “qualora il correntista eccepisca, sin da subito, l'inesistenza del contratto in forma scritta, ricade sull'istituto di credito convenuto l'onere di produrre in giudizio il contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea. Né si potrebbe logicamente pervenire a un diverso esito, ossia quello di far gravare sull'attore l'onere della prova (già di dubbia configurabilità concettuale) dell'inesistenza del contratto scritto”.
Ed invero, “In tema di contratti bancari e onere della prova, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. Tale onere probatorio non può essere posto a carico della banca quando la domanda, complessivamente esaminata, non sia fondata sulla mancata stipulazione per iscritto dei contratti bancari, bensì sulla specifica nullità di singole clausole per ragioni inerenti alla disciplina propria del loro oggetto. L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione della legge, salvo che non coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo. Quando il contegno processuale della parte, a fronte delle allegazioni della banca circa l'avvenuta stipulazione scritta dei contratti, si concentri sulle risultanze degli estratti conto anziché contestare la stipulazione, la domanda deve intendersi come accertamento negativo basato sulla nullità di specifiche clausole di contratti comunque esistenti, e non come domanda radicale di nullità del rapporto per carenza della forma scritta. In tale ipotesi, il giudice erra nel porre a carico della banca l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, dovendo invece il correntista provare i fatti costitutivi della nullità delle clausole su cui fonda la propria pretesa restitutoria” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8923 del 4.4.2025).
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità e determinatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò posto, nel caso di specie, risultano prodotti in giudizio il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 9022906 del 21.11.2011, il contratto di accensione del rapporto di portafoglio commerciale di incasso effetti n. 20748, il contratto di apertura del conto corrente anticipo su fatture n. 9022907 del 21.11.2011, il contratto di accensione del conto corrente con apertura di credito del 27.11.2012, il contratto di accensione del rapporto di portafoglio commerciale di incasso effetti n. 20997 del 10.6.2015, la proposta di modifica unilaterale del
4 13.7.2016, gli estratti conto per il periodo tra il 21.11.2011 – data di avvio del rapporto di conto corrente ordinario – ed il 31.12.2019, data dell'ultimo estratto conto presente in atti.
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Fatta questa doverosa premessa, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente nella relazione peritale secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione del 27.5.2022 depositata dal Dott. ). Persona_1
Premesso che il rapporto di cui si controverte è il conto corrente ordinario n. 9022906, assistito da aperture di credito di cui ai menzionati contratti prodotti in atti, per quanto attiene alla lamentata applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, va osservato che il contratto di apertura, all'art. 9, prevede la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in conformità alla disciplina dettata dall'art.120 T.U.B., così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ed alla delibera conseguentemente emanata dal CICR in data 09.02.2000, applicabili ratione temporis ai rapporti oggetto del giudizio (cfr. pagg. 5, 6, 13 e 14 della relazione peritale in atti). Pertanto, il nominato consulente ha applicato il regime di capitalizzazione trimestrale dalla data di accensione del conto corrente, ossia dal 21.11.2011, al 30.9.2016, escludendo, per il periodo 1.10.2016 – 31.12.2019 ogni forma di capitalizzazione in ossequio al quesito e come indicato al comma 2° dell'art. 120 T.U.B. come modificato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013, (cfr. pagg. 13-15 della relazione peritale in atti).
Nel medesimo contratto di apertura, l'istituto di credito ha poi disciplinato l'esercizio dello jus variandi; l'art. 12, infatti, prevede che “la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando […] le precisazioni di cui all'art. 118 de D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385”. Tale clausola è stata pertanto oggetto di specifica sottoscrizione da parte della società correntista (cfr. pagg. 6 e 7 della relazione peritale in atti).
Tuttavia, il c.t.u., dall'esame della documentazione in atti, ha appurato che la banca, ad eccezione della proposta di modifica unilaterale del 13.7.2016, non ha rispettato quanto pattuito nel contratto di accensione – ad esclusione delle ulteriori pattuizioni di cui ai contratti prodotti in atti non oggetto del presente giudizio – in quanto non ha rinvenuto ulteriori proposte di modifica unilaterale del contratto con le quali siano state correttamente comunicate a parte correntista le variazioni peggiorative delle condizioni economiche da applicare al rapporto oggetto del giudizio, in spregio dell'art. 118 T.U.B. (cfr. pag. 17 della relazione peritale in atti), che, in ogni caso sono state applicate al rapporto nei trimestri meglio specificati alle pagg. 18 e 19 della relazione c.t.u. in atti.
Il consulente ha, inoltre, accertato l'assenza di specifica pattuizione dell'addebito delle competenze maturate sul conto corrente anticipo su fatture n. 9022907 ed addebitate, appunto, sul conto corrente ordinario, nonché della commissione sul fido accordato del rapporto n. es: 025/0100022/001 (cfr. pagg. 19-20 della relazione peritale in atti).
5 Orbene – considerato che i predetti rapporti non formano oggetto del procedimento – il consulente, nella ricostruzione del saldo del conto corrente ordinario, ha elaborato due ipotesi di calcolo, la prima che include gli addebiti delle predette competenze, la seconda escludendo dapprima il loro addebito e postergandolo alla data del 31.12.2019 con l'intento di annullare gli effetti negativi, ossia l'effetto anatocistico, generato da tali illegittimi addebiti e, al contempo, di riconoscere all'istituto di credito tali competenze su cui non è stata avviata alcuna azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito (cfr. pagg. 19-20 della relazione peritale in atti).
Ciò posto, con riferimento alla commissione sul fido accordato applicata al conto corrente ordinario, il consulente ne ha rilevato l'illegittima applicazione per assenza di preventiva pattuizione.
Viceversa, a far data dal 24.5.2017 l'istituto di credito ha correttamente previsto il suo addebito come può evincersi dal contratto di conto corrente con apertura di credito del 27.11.2012.
Invero, il c.t.u. – constatata la previsione contrattuale che determina la misura percentuale della commissione nonché la previsione di cui all'art. 5 secondo cui “La predetta commissione verrà calcolata in maniera proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento, indipendentemente dal suo utilizzo, e sarà liquidata trimestralmente unitamente agli interessi nella misura già pattuita con il Cliente” – ha proceduto all'inclusione della commissione sul fido accordato a partire dal 27.11.2012 fino alla data del 31.12.2019 e, dunque, escludendone l'addebito per il periodo antecedente 21.11.2011 – 27.11.2012 (cfr. pagg. 21-22 della relazione peritale in atti).
Quanto alla commissione di istruttoria veloce, il c.t.u. ha accertato che la banca ha applicato tale commissione non contrattualmente pattuita e non conforme al disposto di cui all'art. 117 bis T.U.B., provvedendo quindi ad escluderne l'addebito per tutto il periodo esaminato (cfr. pagg. 22-23 della relazione peritale in atti).
Il c.t.u. ha inoltre rilevato l'illegittima applicazione al conto corrente de quo, oltre alle menzionate commissioni, di ulteriori spese, oneri e commissioni non validamente pattuite che sono state correttamente espunte dalla ricostruzione del saldo finale del rapporto (cfr. pag. 23 della relazione peritale in atti).
In ordine alla lamentata usurarietà dei tassi, la verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta delle clausole validamente pattuite nel contratto di conto corrente e delle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c.
– considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. ex multis Sez. II n. 46669/2011) secondo il quale
“ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle
6 commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito” (cfr. pagg. 34-39 della relazione peritale in atti).
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, il c.t.u. – in ossequio al quesito postogli che indicava di ricomprendere la commissione di massimo scoperto nella verifica dell'usura solo se validamente pattuita – previa esclusione della commissione sul fido accordato (fino alla data del 27.11.2012) e della commissione di istruttoria veloce in quanto non validamente pattuite, ha escluso il superamento del tasso soglia usura vigente per le operazioni di “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00€” al momento di stipula del contratto di apertura del conto corrente ordinario del 21.11.2011, ossia al quarto trimestre 2011.
Il consulente ha dunque escluso l'ipotesi di usura originaria (cfr. pagg. 39-40 della relazione peritale in atti).
Parimenti, in riferimento al conto corrente con apertura di credito del 27.11.2012, l'analisi condotta non ha fatto emergere la pattuizione di interessi usurari ab origine (cfr. pag. 41 della relazione peritale in atti).
Inoltre, il c.t.u., dalla disamina degli estratti conto in atti, non ha riscontrato la verificazione di usura sopravvenuta per il periodo 21.11.2011 – 31.12.2019 (cfr. pag. 41 della relazione peritale in atti).
Per quanto concerne le valute, sebbene risulti pattuito che queste siano contabilizzate
“rispetto al giorno di esecuzione dell'operazione” (cfr. pag. 7 della relazione peritale), il consulente, nella ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente ordinario, ha redatto il riassunto scalare ordinandolo per data valuta, eliminando l'addebito delle competenze trimestrali non validamente pattuite (interessi, spese, oneri, commissioni, commissione sul fido accordato fino alla data del 27.11.2012, commissione di istruttoria veloce, ad eccezione di imposte e tasse) (cfr. pag. 43 della relazione peritale in atti).
Tutto ciò premesso e considerato, il consulente, come già menzionato, ha prospettato due possibili scenari di ricostruzione del saldo finale del conto corrente ordinario n. 9022906 oggetto del presente procedimento.
Nella prima ipotesi (A), sono stati inclusi gli addebiti delle competenze del conto corrente anticipi su fatture n. 9022907, sebbene non pattuiti.
Nella seconda ipotesi (B), invece, tali addebiti sono stati espunti e successivamente addebitati nuovamente in data 31.12.2019 al fine di riconoscere il diritto della banca convenuta al pagamento di tali competenze per le quali la parte correntista non ha avviato alcuna azione di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito (cfr. pag. 46 della relazione peritale in atti).
Ebbene, ritiene il Tribunale di condividere la prospettazione di cui all'ipotesi (B), sebbene solo parzialmente.
7 Ed invero, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il consulente per quanto attiene all'espunzione delle competenze del conto corrente anticipi su fatture addebitate sul conto corrente ordinario in quanto non validamente pattuite tra le parti.
Sul punto, dall'esame dei due contratti versati in atti, in assenza di prova di un formale collegamento negoziale tra i due conti correnti, le competenze del conto anticipi rendicontate sul conto ordinario, devono quindi da quest'ultimo essere eliminate e riaddebitate sul conto anticipi.
Tuttavia, deve escludersi il diritto dell'istituto di credito al riconoscimento di tali competenze proprio in virtù della mancata proposizione nel presente giudizio di domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito in relazione al conto anticipi da parte correntista.
Pertanto, all'esito dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario, va accertato e dichiarato che il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 9022906, alla data del 31.12.2019, ammonta alla complessiva somma di euro “- 72.984,42” a debito per parte correntista (cfr. pag. 47 della relazione peritale in atti).
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Passando ora alla disamina della domanda avanzata da parte attrice concernente il rapporto di mutuo chirografario n. 68100 - per il quale la stessa aveva chiesto di potere accedere al beneficio di sospensione, fino al mese di settembre 2020, dal pagamento delle relative rate ai sensi del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (richiesta negata dalla banca con nota del 27.3.2020) - il nominato consulente, esaminata la normativa di riferimento (per la quale si rimanda alle pagg. 27-29 della relazione peritale in atti), ha anzitutto constatato il rispetto del requisito di cui all'art. 56, comma 3, del D.L..
Parte attrice, infatti, ha regolarmente avviato la procedura per la chiesta sospensione, avendo la stessa inoltrato, in data 11.3.2020 a mezzo PEC, la comunicazione “corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, circostanza che, peraltro, è stata riconosciuta dalla banca con la nota di rigetto della domanda del 27.3.2020, che aveva confermato la sussistenza dei requisiti formali per la sua ammissibilità (cfr. pagg. 28-29 della relazione peritale in atti).
Quanto al requisito di cui all'art. 56, comma 4, del citato D.L., secondo cui possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese “le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”, il c.t.u. ha dapprima rappresentato quali sono le categorie dei “crediti deteriorati” (cfr. pagg. 29-30 della relazione peritale in atti).
In seguito, sulla base della verifica dei dati pubblicati dalla Centrali Rischi, alla data del 28.2.2020 ossia dell'ultima pubblicazione dei dati anteriore alla nota di rigetto della richiesta di sospensione del 27.3.2020, il nominato consulente ha escluso che la società attrice, per
8 tutti i rapporti intrattenuti dalla stessa con ciascun intermediario finanziario di cui alla tabella riportata alla pag. 31 della consulenza, avesse contestazioni o crediti classificati come
“deteriorati” (nella fattispecie “esposizioni scadute e/o sconfidanti”) alla data del 28.2.2020, né successivamente (cfr. pagg. 31-33 della relazione peritale in atti).
Pertanto, constatata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 per l'ottenimento della sospensione dal pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 68100 alla data di trasmissione della richiesta da parte attrice, non ricorrono/ricorrevano giustificati motivi per il diniego della domanda da parte dell'istituto di credito convenuto (cfr. pagg. 48-50 della relazione peritale in atti).
Ciò nondimeno, va disattesa la domanda attorea di condanna dell'istituto convenuto al risarcimento del danno subito, a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 8480/2025), che il danno da una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi non è automatico (non è , cioè, in re ipsa.
Si tratta, infatti, di un “danno-conseguenza”, il che significa che chi lo subisce deve allegare e provare concretamente il pregiudizio patito, come ad esempio la perdita di opportunità commerciali o il diniego di altri finanziamenti.
Ne consegue che, per ottenere il risarcimento per una segnalazione illegittima, non è sufficiente chiedere al giudice una liquidazione equitativa.
Piuttosto, la parte che chiede il risarcimento deve fornire al giudice elementi concreti su cui basare la liquidazione.
Detti elementi, nel caso di specie, non sono stati forniti dall'attrice, che si è limitata ad invocare, in via del tutto generica, l'applicazione dell'art.1226 c.c., applicazione che, tuttavia, deve ritenersi preclusa, alla luce di quanto si è sopra appena detto.
La domanda va, dunque, respinta.
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Resta, a questo punto, da esaminare la domanda di nullità delle fideiussioni prestate formulata dagli attori per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L. n. 287/1990.
La domanda, tuttavia, non può essere esaminata.
E' stato, infatti, correttamente eccepita dall'istituto di credito convenuto, fin dal primo atro responsivo (cf. pag. 18 della comparsa di risposta) , “…ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.168/2003, la incompetenza per materia di codesto Tribunale del potere di decidere sulla domanda di nullità, formulata in via principale, dei contratti di fideiussione, dedotti in giudizio, per violazione della L.287/1990, in favore della competenza giurisdizionale della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli”.
9 Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, a proposito della competenza funzionale inderogabile del Tribunale delle Imprese di Napoli, ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, della L. n. 168/2003, aggiunto dall'art. 18 del D.lgs. del 19 gennaio 2017, n. 3, entrato in vigore il 3 febbraio 2017, che tale competenza attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall' CP_2 contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. n. 21429 del 6 luglio 2022; Cass. n. 6523 del 10 marzo 2021).
Ora, nella specie, l'opponente non si è limitato nello specifico ad introdurre la questione di nullità in via di mera eccezione per paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, bensì ha formulato espressa domanda di nullità, chiedendo al Tribunale in via principale di accertare e dichiarare la nullità assoluta delle lettere/contratto di fideiussione in quanto poste in essere in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 287/1990 nonché perché contrarie alle norme di legge imperative ex art. 1418 c.c. (oltre che in contrasto alle norme sovrannazionali di cui agli art. 101 e 102 del TFUE) (cfr. Cassazione n. 6523/2021).
Consegue che va declinata la competenza di questo Tribunale in favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Napoli, funzionalmente competente, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
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In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che si liquidano nell'importo CP_3 complessivo di euro 14.103,00 secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione fino ad € 260.000), dell'esito del giudizio e dell'attività difensiva svolta in giudizio dalla convenuta.
Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 9022906, alla data del 31.12.2019, è pari ad euro “- 72.984,42”;
- Rigetta ogni altra domanda proposta da in persona Parte_1 dell'amministratore unico pro-tempore , anche in proprio, Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Parte_4
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti, in relazione alla domanda di nullità dei contratti di fideiussione;
10 - Condanna in persona dell'amministratore unico pro-tempore Parte_1 Pt_2
, anche in proprio, e al pagamento, in favore
[...] Parte_3 Parte_4 di delle spese di lite nel complessivo importo di euro Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di in persona Parte_1 dell'amministratore unico pro-tempore , anche in proprio, Parte_2 [...]
. CP_4 Parte_4
Così deciso in Palermo, il 15.10.2025 Il Giudice
AN AG
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile nella persona del Giudice unico Dott. AN AG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 324/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
in persona dell'amministratore unico pro-tempore, , anche Parte_1 Parte_2 in proprio nella qualità di fideiussore, e , nella qualità di Parte_3 Parte_4 fideiussori, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli, giusta procura in atti;
Attori
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Adrignola, giusta procura in atti;
Convenuto
OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 22.1.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , n.q. di Parte_1 Parte_2 amministratore unico della società ed in proprio n.q. di fideiussore della stessa, insieme agli altri fideiussori, e , premesso che la predetta società apriva Parte_3 Parte_4 presso il il rapporto di conto corrente ordinario n. 9022906, Controparte_1 agiscono per chiedere l'accertamento dell'avvenuta applicazione, nell'ambito dell'anzidetto rapporto, di anatocismo, spese, commissioni, valute bancarie e tassi di interesse usurari e per la conseguente rideterminazione del saldo dello stesso.
1 Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- la nullità del contratto di conto corrente dedotto in giudizio e dei successivi contratti, per mancanza della forma scritta in violazione del disposto di cui all'art. 117 T.U.B.;
- l'applicazione della “capitalizzazione composta degli interessi debitori” in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., nonostante la mancata pattuizione in forma scritta della modalità di capitalizzazione degli interessi medesima;
- l'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” volta a determinare l'aumento degli interessi debitori;
- l'applicazione di spese e commissioni viziate da nullità per assenza di forma scritta o per indeterminatezza dei presupposti e delle modalità di calcolo o per illegittimità della relativa causale.
Parte attrice ha inoltre esposto che, in data 11.3.2020, avanzava formale richiesta di sospensione dal pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 68100 ai sensi del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), conv. in L. n. 27/2020, e che detta istanza era stata respinta dall'istituto di credito, sul presupposto di una presunta esposizione debitoria (con conseguente segnalazione in Centrale Rischi della società attrice), in realtà inesistente.
In ultimo, gli attori agiscono per l'accertamento della nullità delle fideiussioni asseritamente sottoscritte in favore della società, sia ai sensi dell'art. 1938 c.c. a causa della mancata indicazione dell'importo massimo garantito, sia ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 perché conformi al modello di garanzia predisposto dall' ed ancora ai CP_2 sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la banca “continuato a concedere credito al correntista/debitore principale oltre ogni valutazione circa le capacità della di potere restituire il debito, Parte_1 scaricandone il rischio sui fideiussori, cui non è stata chiesta la specifica autorizzazione indicata dalla norma a pena di estinzione dell'obbligazione di garanzia e liberazione del fideiussore”.
Parte attrice, pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità dedotte in citazione, ha chiesto la rideterminazione del saldo del summenzionato rapporto di conto corrente (con riconoscimento dell'eventuale differenza in favore della nella misura Parte_1 risultante all'esito dell'istruttoria del giudizio, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ed oltre all'accertamento del diritto di usufruire della sospensione ex D.L. n. 18/2020 e della conseguente insussistenza di morosità in capo alla stessa relativamente al rapporto di mutuo dedotto in giudizio, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il premesso di avere ottemperato alla Controparte_1 richiesta di parte attrice ex art. 119 T.U.B. del 4.12.2020, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione relativamente al rapporto di conto corrente in quanto ancora pendente, l'incompetenza del Giudice adito ex art. 33 L. n. 287/1990 per la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate ex art. 2 L. n. 287/1990, nonché l'inammissibilità della domanda spiegata con riguardo al rapporto di mutuo chirografario in virtù dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti con nota del 15.5.2020; nel merito, ha
2 chiesto il rigetto delle domande attrici in quanto infondate per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata dalla banca convenuta di inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 9022906, in quanto ancora aperto.
Si è, invero, precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 21646 del 5.9.2018) che la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile dal correntista anche in costanza di rapporto e, dunque, anche prima della chiusura dello stesso poiché, quando il conto corrente è aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo depurato degli addebiti nulli. Il correntista, infatti, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
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Nel merito, va anzitutto osservato, quanto al riparto dell'onere della prova, che la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 9201/2015) ha ribadito, proprio in materia bancaria, il principio secondo il quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 384/2007; Cass. Civ., Sez. V, n. 9099/2012).
Orbene, nell'ambito del giudizio vertente sull'azione di accertamento negativo del credito (senza proposizione, da parte della banca convenuta, di domanda riconvenzionale volta all'ottenimento del credito medesimo), l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e grava su chi agisce per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista).
Parimenti dicasi con riferimento ai contratti, salva l'ipotesi in cui l'attore eccepisca, sin dall'atto introduttivo, il difetto della forma scritta dei contratti di conto corrente (Cass. Civ. n. 3310/2024).
3 In tale ipotesi, infatti, “qualora il correntista eccepisca, sin da subito, l'inesistenza del contratto in forma scritta, ricade sull'istituto di credito convenuto l'onere di produrre in giudizio il contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea. Né si potrebbe logicamente pervenire a un diverso esito, ossia quello di far gravare sull'attore l'onere della prova (già di dubbia configurabilità concettuale) dell'inesistenza del contratto scritto”.
Ed invero, “In tema di contratti bancari e onere della prova, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. Tale onere probatorio non può essere posto a carico della banca quando la domanda, complessivamente esaminata, non sia fondata sulla mancata stipulazione per iscritto dei contratti bancari, bensì sulla specifica nullità di singole clausole per ragioni inerenti alla disciplina propria del loro oggetto. L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione della legge, salvo che non coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo. Quando il contegno processuale della parte, a fronte delle allegazioni della banca circa l'avvenuta stipulazione scritta dei contratti, si concentri sulle risultanze degli estratti conto anziché contestare la stipulazione, la domanda deve intendersi come accertamento negativo basato sulla nullità di specifiche clausole di contratti comunque esistenti, e non come domanda radicale di nullità del rapporto per carenza della forma scritta. In tale ipotesi, il giudice erra nel porre a carico della banca l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, dovendo invece il correntista provare i fatti costitutivi della nullità delle clausole su cui fonda la propria pretesa restitutoria” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8923 del 4.4.2025).
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – per rispettare i necessari requisiti di specificità e determinatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Ciò posto, nel caso di specie, risultano prodotti in giudizio il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 9022906 del 21.11.2011, il contratto di accensione del rapporto di portafoglio commerciale di incasso effetti n. 20748, il contratto di apertura del conto corrente anticipo su fatture n. 9022907 del 21.11.2011, il contratto di accensione del conto corrente con apertura di credito del 27.11.2012, il contratto di accensione del rapporto di portafoglio commerciale di incasso effetti n. 20997 del 10.6.2015, la proposta di modifica unilaterale del
4 13.7.2016, gli estratti conto per il periodo tra il 21.11.2011 – data di avvio del rapporto di conto corrente ordinario – ed il 31.12.2019, data dell'ultimo estratto conto presente in atti.
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Fatta questa doverosa premessa, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente nella relazione peritale secondo quanto meglio in seguito specificato (cfr. relazione del 27.5.2022 depositata dal Dott. ). Persona_1
Premesso che il rapporto di cui si controverte è il conto corrente ordinario n. 9022906, assistito da aperture di credito di cui ai menzionati contratti prodotti in atti, per quanto attiene alla lamentata applicazione della capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, va osservato che il contratto di apertura, all'art. 9, prevede la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in conformità alla disciplina dettata dall'art.120 T.U.B., così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 342/1999, ed alla delibera conseguentemente emanata dal CICR in data 09.02.2000, applicabili ratione temporis ai rapporti oggetto del giudizio (cfr. pagg. 5, 6, 13 e 14 della relazione peritale in atti). Pertanto, il nominato consulente ha applicato il regime di capitalizzazione trimestrale dalla data di accensione del conto corrente, ossia dal 21.11.2011, al 30.9.2016, escludendo, per il periodo 1.10.2016 – 31.12.2019 ogni forma di capitalizzazione in ossequio al quesito e come indicato al comma 2° dell'art. 120 T.U.B. come modificato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013, (cfr. pagg. 13-15 della relazione peritale in atti).
Nel medesimo contratto di apertura, l'istituto di credito ha poi disciplinato l'esercizio dello jus variandi; l'art. 12, infatti, prevede che “la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando […] le precisazioni di cui all'art. 118 de D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385”. Tale clausola è stata pertanto oggetto di specifica sottoscrizione da parte della società correntista (cfr. pagg. 6 e 7 della relazione peritale in atti).
Tuttavia, il c.t.u., dall'esame della documentazione in atti, ha appurato che la banca, ad eccezione della proposta di modifica unilaterale del 13.7.2016, non ha rispettato quanto pattuito nel contratto di accensione – ad esclusione delle ulteriori pattuizioni di cui ai contratti prodotti in atti non oggetto del presente giudizio – in quanto non ha rinvenuto ulteriori proposte di modifica unilaterale del contratto con le quali siano state correttamente comunicate a parte correntista le variazioni peggiorative delle condizioni economiche da applicare al rapporto oggetto del giudizio, in spregio dell'art. 118 T.U.B. (cfr. pag. 17 della relazione peritale in atti), che, in ogni caso sono state applicate al rapporto nei trimestri meglio specificati alle pagg. 18 e 19 della relazione c.t.u. in atti.
Il consulente ha, inoltre, accertato l'assenza di specifica pattuizione dell'addebito delle competenze maturate sul conto corrente anticipo su fatture n. 9022907 ed addebitate, appunto, sul conto corrente ordinario, nonché della commissione sul fido accordato del rapporto n. es: 025/0100022/001 (cfr. pagg. 19-20 della relazione peritale in atti).
5 Orbene – considerato che i predetti rapporti non formano oggetto del procedimento – il consulente, nella ricostruzione del saldo del conto corrente ordinario, ha elaborato due ipotesi di calcolo, la prima che include gli addebiti delle predette competenze, la seconda escludendo dapprima il loro addebito e postergandolo alla data del 31.12.2019 con l'intento di annullare gli effetti negativi, ossia l'effetto anatocistico, generato da tali illegittimi addebiti e, al contempo, di riconoscere all'istituto di credito tali competenze su cui non è stata avviata alcuna azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito (cfr. pagg. 19-20 della relazione peritale in atti).
Ciò posto, con riferimento alla commissione sul fido accordato applicata al conto corrente ordinario, il consulente ne ha rilevato l'illegittima applicazione per assenza di preventiva pattuizione.
Viceversa, a far data dal 24.5.2017 l'istituto di credito ha correttamente previsto il suo addebito come può evincersi dal contratto di conto corrente con apertura di credito del 27.11.2012.
Invero, il c.t.u. – constatata la previsione contrattuale che determina la misura percentuale della commissione nonché la previsione di cui all'art. 5 secondo cui “La predetta commissione verrà calcolata in maniera proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento, indipendentemente dal suo utilizzo, e sarà liquidata trimestralmente unitamente agli interessi nella misura già pattuita con il Cliente” – ha proceduto all'inclusione della commissione sul fido accordato a partire dal 27.11.2012 fino alla data del 31.12.2019 e, dunque, escludendone l'addebito per il periodo antecedente 21.11.2011 – 27.11.2012 (cfr. pagg. 21-22 della relazione peritale in atti).
Quanto alla commissione di istruttoria veloce, il c.t.u. ha accertato che la banca ha applicato tale commissione non contrattualmente pattuita e non conforme al disposto di cui all'art. 117 bis T.U.B., provvedendo quindi ad escluderne l'addebito per tutto il periodo esaminato (cfr. pagg. 22-23 della relazione peritale in atti).
Il c.t.u. ha inoltre rilevato l'illegittima applicazione al conto corrente de quo, oltre alle menzionate commissioni, di ulteriori spese, oneri e commissioni non validamente pattuite che sono state correttamente espunte dalla ricostruzione del saldo finale del rapporto (cfr. pag. 23 della relazione peritale in atti).
In ordine alla lamentata usurarietà dei tassi, la verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta delle clausole validamente pattuite nel contratto di conto corrente e delle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c.
– considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. ex multis Sez. II n. 46669/2011) secondo il quale
“ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle
6 commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito” (cfr. pagg. 34-39 della relazione peritale in atti).
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, il c.t.u. – in ossequio al quesito postogli che indicava di ricomprendere la commissione di massimo scoperto nella verifica dell'usura solo se validamente pattuita – previa esclusione della commissione sul fido accordato (fino alla data del 27.11.2012) e della commissione di istruttoria veloce in quanto non validamente pattuite, ha escluso il superamento del tasso soglia usura vigente per le operazioni di “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000,00€” al momento di stipula del contratto di apertura del conto corrente ordinario del 21.11.2011, ossia al quarto trimestre 2011.
Il consulente ha dunque escluso l'ipotesi di usura originaria (cfr. pagg. 39-40 della relazione peritale in atti).
Parimenti, in riferimento al conto corrente con apertura di credito del 27.11.2012, l'analisi condotta non ha fatto emergere la pattuizione di interessi usurari ab origine (cfr. pag. 41 della relazione peritale in atti).
Inoltre, il c.t.u., dalla disamina degli estratti conto in atti, non ha riscontrato la verificazione di usura sopravvenuta per il periodo 21.11.2011 – 31.12.2019 (cfr. pag. 41 della relazione peritale in atti).
Per quanto concerne le valute, sebbene risulti pattuito che queste siano contabilizzate
“rispetto al giorno di esecuzione dell'operazione” (cfr. pag. 7 della relazione peritale), il consulente, nella ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente ordinario, ha redatto il riassunto scalare ordinandolo per data valuta, eliminando l'addebito delle competenze trimestrali non validamente pattuite (interessi, spese, oneri, commissioni, commissione sul fido accordato fino alla data del 27.11.2012, commissione di istruttoria veloce, ad eccezione di imposte e tasse) (cfr. pag. 43 della relazione peritale in atti).
Tutto ciò premesso e considerato, il consulente, come già menzionato, ha prospettato due possibili scenari di ricostruzione del saldo finale del conto corrente ordinario n. 9022906 oggetto del presente procedimento.
Nella prima ipotesi (A), sono stati inclusi gli addebiti delle competenze del conto corrente anticipi su fatture n. 9022907, sebbene non pattuiti.
Nella seconda ipotesi (B), invece, tali addebiti sono stati espunti e successivamente addebitati nuovamente in data 31.12.2019 al fine di riconoscere il diritto della banca convenuta al pagamento di tali competenze per le quali la parte correntista non ha avviato alcuna azione di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito (cfr. pag. 46 della relazione peritale in atti).
Ebbene, ritiene il Tribunale di condividere la prospettazione di cui all'ipotesi (B), sebbene solo parzialmente.
7 Ed invero, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il consulente per quanto attiene all'espunzione delle competenze del conto corrente anticipi su fatture addebitate sul conto corrente ordinario in quanto non validamente pattuite tra le parti.
Sul punto, dall'esame dei due contratti versati in atti, in assenza di prova di un formale collegamento negoziale tra i due conti correnti, le competenze del conto anticipi rendicontate sul conto ordinario, devono quindi da quest'ultimo essere eliminate e riaddebitate sul conto anticipi.
Tuttavia, deve escludersi il diritto dell'istituto di credito al riconoscimento di tali competenze proprio in virtù della mancata proposizione nel presente giudizio di domande di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito in relazione al conto anticipi da parte correntista.
Pertanto, all'esito dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario, va accertato e dichiarato che il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 9022906, alla data del 31.12.2019, ammonta alla complessiva somma di euro “- 72.984,42” a debito per parte correntista (cfr. pag. 47 della relazione peritale in atti).
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Passando ora alla disamina della domanda avanzata da parte attrice concernente il rapporto di mutuo chirografario n. 68100 - per il quale la stessa aveva chiesto di potere accedere al beneficio di sospensione, fino al mese di settembre 2020, dal pagamento delle relative rate ai sensi del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (richiesta negata dalla banca con nota del 27.3.2020) - il nominato consulente, esaminata la normativa di riferimento (per la quale si rimanda alle pagg. 27-29 della relazione peritale in atti), ha anzitutto constatato il rispetto del requisito di cui all'art. 56, comma 3, del D.L..
Parte attrice, infatti, ha regolarmente avviato la procedura per la chiesta sospensione, avendo la stessa inoltrato, in data 11.3.2020 a mezzo PEC, la comunicazione “corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, circostanza che, peraltro, è stata riconosciuta dalla banca con la nota di rigetto della domanda del 27.3.2020, che aveva confermato la sussistenza dei requisiti formali per la sua ammissibilità (cfr. pagg. 28-29 della relazione peritale in atti).
Quanto al requisito di cui all'art. 56, comma 4, del citato D.L., secondo cui possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese “le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”, il c.t.u. ha dapprima rappresentato quali sono le categorie dei “crediti deteriorati” (cfr. pagg. 29-30 della relazione peritale in atti).
In seguito, sulla base della verifica dei dati pubblicati dalla Centrali Rischi, alla data del 28.2.2020 ossia dell'ultima pubblicazione dei dati anteriore alla nota di rigetto della richiesta di sospensione del 27.3.2020, il nominato consulente ha escluso che la società attrice, per
8 tutti i rapporti intrattenuti dalla stessa con ciascun intermediario finanziario di cui alla tabella riportata alla pag. 31 della consulenza, avesse contestazioni o crediti classificati come
“deteriorati” (nella fattispecie “esposizioni scadute e/o sconfidanti”) alla data del 28.2.2020, né successivamente (cfr. pagg. 31-33 della relazione peritale in atti).
Pertanto, constatata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 per l'ottenimento della sospensione dal pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 68100 alla data di trasmissione della richiesta da parte attrice, non ricorrono/ricorrevano giustificati motivi per il diniego della domanda da parte dell'istituto di credito convenuto (cfr. pagg. 48-50 della relazione peritale in atti).
Ciò nondimeno, va disattesa la domanda attorea di condanna dell'istituto convenuto al risarcimento del danno subito, a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 8480/2025), che il danno da una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi non è automatico (non è , cioè, in re ipsa.
Si tratta, infatti, di un “danno-conseguenza”, il che significa che chi lo subisce deve allegare e provare concretamente il pregiudizio patito, come ad esempio la perdita di opportunità commerciali o il diniego di altri finanziamenti.
Ne consegue che, per ottenere il risarcimento per una segnalazione illegittima, non è sufficiente chiedere al giudice una liquidazione equitativa.
Piuttosto, la parte che chiede il risarcimento deve fornire al giudice elementi concreti su cui basare la liquidazione.
Detti elementi, nel caso di specie, non sono stati forniti dall'attrice, che si è limitata ad invocare, in via del tutto generica, l'applicazione dell'art.1226 c.c., applicazione che, tuttavia, deve ritenersi preclusa, alla luce di quanto si è sopra appena detto.
La domanda va, dunque, respinta.
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Resta, a questo punto, da esaminare la domanda di nullità delle fideiussioni prestate formulata dagli attori per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L. n. 287/1990.
La domanda, tuttavia, non può essere esaminata.
E' stato, infatti, correttamente eccepita dall'istituto di credito convenuto, fin dal primo atro responsivo (cf. pag. 18 della comparsa di risposta) , “…ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.168/2003, la incompetenza per materia di codesto Tribunale del potere di decidere sulla domanda di nullità, formulata in via principale, dei contratti di fideiussione, dedotti in giudizio, per violazione della L.287/1990, in favore della competenza giurisdizionale della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli”.
9 Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, a proposito della competenza funzionale inderogabile del Tribunale delle Imprese di Napoli, ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, della L. n. 168/2003, aggiunto dall'art. 18 del D.lgs. del 19 gennaio 2017, n. 3, entrato in vigore il 3 febbraio 2017, che tale competenza attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall' CP_2 contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. n. 21429 del 6 luglio 2022; Cass. n. 6523 del 10 marzo 2021).
Ora, nella specie, l'opponente non si è limitato nello specifico ad introdurre la questione di nullità in via di mera eccezione per paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, bensì ha formulato espressa domanda di nullità, chiedendo al Tribunale in via principale di accertare e dichiarare la nullità assoluta delle lettere/contratto di fideiussione in quanto poste in essere in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 287/1990 nonché perché contrarie alle norme di legge imperative ex art. 1418 c.c. (oltre che in contrasto alle norme sovrannazionali di cui agli art. 101 e 102 del TFUE) (cfr. Cassazione n. 6523/2021).
Consegue che va declinata la competenza di questo Tribunale in favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Napoli, funzionalmente competente, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
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In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che si liquidano nell'importo CP_3 complessivo di euro 14.103,00 secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione fino ad € 260.000), dell'esito del giudizio e dell'attività difensiva svolta in giudizio dalla convenuta.
Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 9022906, alla data del 31.12.2019, è pari ad euro “- 72.984,42”;
- Rigetta ogni altra domanda proposta da in persona Parte_1 dell'amministratore unico pro-tempore , anche in proprio, Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Parte_4
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti, in relazione alla domanda di nullità dei contratti di fideiussione;
10 - Condanna in persona dell'amministratore unico pro-tempore Parte_1 Pt_2
, anche in proprio, e al pagamento, in favore
[...] Parte_3 Parte_4 di delle spese di lite nel complessivo importo di euro Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di in persona Parte_1 dell'amministratore unico pro-tempore , anche in proprio, Parte_2 [...]
. CP_4 Parte_4
Così deciso in Palermo, il 15.10.2025 Il Giudice
AN AG
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