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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8931 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19968/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/10/1974, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
, con elezione di domicilio presso lo studio del Email_1
difensore in Roma alla via Mario Menghini n.45;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1984, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
con elezione di domicilio presso lo Email_2
studio del difensore in Roma al Piazzale Clodio n.12;
RESISTENTE
e n persona dell'Avv.GUIDO MUSSINI con studio in Controparte_2
Roma via Eleonora Fonseca Pimental n.2, ; Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n.321/2023 pubblicata il 13.12.2022 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In sede di note conclusionali le parti ribadivano le rispettive richieste e più precisamente , che non ha depositato la nota di precisazione delle Parte_1
conclusioni, si riportava alla domanda introduttiva del giudizio con le note autorizzate in data 30.10.2024, chiedendo di ripristinare la frequentazione tra padre e figli in modalità protetta, successivamente alla disposta sospensione giusto provvedimento del GI in data 5.11.2024, eventualmente alla presenza della nonna paterna. chiedeva invece: “Dichiarare l'addebito della separazione CP_1
in capo al sig. per le causali di cui in narrativa, con riserva di agire Parte_1
per il relativo risarcimento del danno in separata sede. - Disporre la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_1 Per_1
(nati il 5 novembre 2018) ai sensi dell'art. 330 c.c. - Disporre Persona_2
l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori e alla Per_1 Persona_2
madre, sig.ra con collocamento prevalente presso la stessa e con CP_1
facoltà per la madre di assumere autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. - Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma alla Via C. Parona n. 143 (immobile condotto in locazione), alla sig.ra
- Confermare la sospensione degli incontri tra i minori e il padre, CP_1
sig. fintanto che lo stesso non avrà intrapreso e completato con Parte_1
successo un percorso certificato di disintossicazione da sostanze alcoliche e stupefacenti presso il Serd competente, e fintanto che non verrà individuata dai
Servizi Sociali una modalità di incontro (giorno, orario, luogo protetto) che rispetti le primarie esigenze dei bambini e sia ritenuta non pregiudizievole dagli stessi
Servizi. - Autorizzare la sig.ra a richiedere il rilascio e/o il rinnovo CP_1 dei documenti di identità (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio per entrambi i figli minori, e senza necessità di ulteriore Per_1 Persona_2 assenso paterno. - Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Parte_1
alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico CP_1 mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e oltre Per_1 Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente sentenza. - Porre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, CP_1
scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) sostenute nell'interesse dei figli.
Il Curatore Speciale dei minori chiedeva: disporre l'affidamento dei minori, in via esclusiva, alla madre, sig.ra , e il collocamento presso la stessa, con CP_1
la precisazione che alla madre spettano anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
disporre, a carico del padre, sig. Pt_1
l'obbligo di corresponsione di un contributo economico a titolo di mantenimento dei figli nella misura che si riterrà di giustizia;
incaricare il Servizio Sociale di avviare la ripresa degli incontri protetti padre-figli presso il centro per le famiglie individuato, subordinandone l'avvio all'esito dell'ulteriore relazione del serd che sarà trasmessa al termine dell'iter valutativo multidisciplinare;
incaricare il Servizio
Sociale di monitorare la situazione familiare e l'andamento delle relazioni familiari, assicurando ogni più opportuno intervento di sostegno per il nucleo familiare e segnalando all'Autorità Giudiziaria ogni eventuale situazione di pregiudizio.
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere accolta, atteso che è stata fornita la prova che la crisi coniugale è insorta a causa delle condotte poste in essere da in ragione della sua condizione di Parte_1
dipendenza da sostanze alcoliche. Ed invero risulta provato in atti che il ricorrente a causa della sua dipendenza dall'alcool, che non è stata contestata dal medesimo, ha assunto atteggiamenti molesti e controllanti nei riguardi della moglie oltre che minacciosi nei riguardi della medesima e dei suoi familiari. Le allegazioni CP_1
di parte resistente poste a fondamento della denuncia sporta nei riguardi del marito tra giugno e luglio 2021 consistenti nella insistente messaggistica da parte del marito alla moglie, sono state confermate dai testimoni escussi nel corso del giudizio e sono state ritenute fondate dal giudice penale che ha imposto a
[...]
il divieto di avvicinamento alla odierna resistente oltre che ai luoghi dalla Pt_1
medesima frequentati.
Orbene sul punto si evidenzia come numerose pronunce della Giurisprudenza di legittimità affermano che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali, quali l'integrità fisica o morale, non sussistono cause di giustificazione giacché viene oltrepassata “quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa” verso la personalità del partner (Cass. n. 8548/2011) ed invero la Suprema Corte ha affermato che anche un unico episodio non lieve di violenze e precosse, dovuto a motivi banali e futili, permette la pronuncia di addebito in quanto lesivo della dignità della persona (Cass.
n.817/2011). Si evidenzia altresì il principio consolidato in Giurisprudenza secondo il quale la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, unico responsabile di aver sconvolto definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. n.
31351/2022 Cass, n. 31901/2018; Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass.
n.21086/2017; Cass. n. 433/2016).
Nel caso di specie risulta l'evidenza di diversi episodi di violenza fisica, morale e psicologica vissuti da in costanza di matrimonio per responsabilità CP_1
esclusiva di , tali da determinare la richiesta della moglie al marito Parte_1
di allontanarsi dalla casa familiare per non esporre i due minori (di cui uno purtroppo affetto da autismo) ad una escalation di violenza che comunque è deflagrata tra il giugno e il luglio 2021. Dalla lettura delle dichiarazioni rese da da è emerso che in loro presenza il ha Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
picchiato la moglie, le ha urlato addosso incurante della presenza di altre persone oltre che figli minori, impauriti e scossi, minacciandola di nuocere ai genitori della
. CP_1
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di Parte_1
avanzata da merita accoglimento alla luce della mancata presa di CP_1
coscienza da parte del di dovere dare prova di volersi emancipare dalla Pt_1 dipendenza dall'alcool e dalle sostanze stupefacenti, della discontinuità dei percorsi intrapresi presso il Serd e dalla insistenza nel volere frequentare i figli comunque senza curarsi di esporli, come di fatto lo ha esposti, ad una modalità di approccio per i medesimi dannosa e traumatizzante (cfr. relazione pervenuta in data
31.1.2024). Per queste ragioni gli incontri protetti tra il e i due minori, Pt_1
organizzati presso un Centro per le famiglie scelto dai Servizi Sociali incaricati sono stati sospesi, in attesa di poterli nuovamente organizzare allorquando le condizioni psico-fisiche del fossero risultate più stabili. Dalla lettura delle Pt_1
numerose relazioni acquisite agli atti dai Servizi Sociali incaricati di organizzare gli incontri protetti tra e i due figli (in particolare dall'ultima pervenuta Parte_1
in data 14.5.2025) si evince chiaramente che è risultato dagli ultimi Parte_1 controlli urinari effettuati a gennaio positivo all'utilizzo di cocaina, ha mancato diversi appuntamenti senza giustificarsi e ha apertamente dichiarato di non essere favorevole ad entrare in comunità per disintossicarsi. La di contro ha CP_1
manifestato ai Servizi Sociali il timore che il si sia reso responsabile di atti Pt_1
vandalici sotto la sua abitazione e di essere preoccupata per sé e per i figli.
Ritiene il Tribunale in accoglimento della domanda del curatore speciale dei minori che i Servizi Sociali del devono rimanere incaricati di monitorare il CP_3
nucleo familiare in oggetto almeno per la durata di 18 mesi;
che i medesimi Servizi dovranno valutare della ripresa degli incontri tra e i suoi due figli Parte_1
minori, presso il Centro individuato, solo all'esito del percorso di disintossicazione che il avrà intrapreso presso il Serd territorialmente competente. Ed invero i Pt_1
Servizi Sociali già incaricati che conoscono i minori e le parti, dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare monitorando il nucleo familiare in oggetto, al fine di verificare che la condizione psico-fisica del consenta la ripresa della Pt_1
frequentazione senza riverberarsi negativamente sui figli minori.
I due figli rimangono allo stato collocati, quindi, presso ed affidati CP_1
in via esclusiva alla madre la quale potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano l'educazione, la salute e l'istruzione dei due figli minori.
Per quanto relativo al contributo dovuto dal per il mantenimento della prole Pt_1
dalla documentazione non si evince quale lavoro svolga e se abbia delle entrate mensili. Dalla lettura della relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 31.1.2024 si evince però che il medesimo dichiarava agli operatori di lavorare dal 2023 come barista. Il vive con la madre e non sostiene quindi spese di alloggio. La Pt_1 resistente di contro svolge l'attività di impiegata con entrate mensili pari ad Euro
1300,00 circa, è onerata del pagamento del canone di affitto per la somma pari ad
Euro 500,00. Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, tenuto conto della capacità lavorativa del ricorrente, del gravoso carico incombente sulla la quale si occupa in via esclusiva dei due figli, uno dei quali con disturbo CP_1
dello spettro autistico per cui bisognoso di cure e terapie specifiche, appare congruo porre a carico del padre l'importo di € 200,00 mensili per ciascun figlio come già stabilito in sede presidenziale. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato nella misura del
50% ciascuno il contributo dei genitori alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per acquisto di motocicli, autovetture, telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Le spese di lite stante l'esito del giudizio e la complessiva attività processuale svolta devono essere poste a carico di . Parte_1
P.q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19968/2022 R.G.A.C., preso atto della sentenza parziale di separazione n.321/2023:
1) Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
[...]
Perso 2) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Parte_1
nati il 5.11.2018; Affida i figli in via esclusiva a Per_2 CP_1
collocandoli presso di lei;
tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per i due minori afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, saranno assunte da tenuto conto delle capacità, CP_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Assegna la casa familiare sita in via Corrado Parona n.141 a CP_1
4). Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio IX) di monitorare il nucleo familiare in oggetto almeno per la durata di 18 mesi;
che i medesimi Servizi dovranno valutare della ripresa degli incontri tra Parte_1
e i suoi due figli minori solo all'esito del percorso di disintossicazione che il Pt_1
avrà intrapreso presso il Serd territorialmente competente, organizzando gli incontri in modalità protetta in orario pomeridiano. I Servizi Sociali dovranno fornire a tutte le informazioni relative alla salute dei due figli minori. Parte_1
5) corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e a far data dalla domanda, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.;
6) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i figli con le specificazioni di cui in parte motiva;
7) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 3600,00 CP_1
oltre IVA e CPA.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Servizio
Sociale competente (Municipio IX) e al PM.
Roma, 11/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19968/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/10/1974, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
, con elezione di domicilio presso lo studio del Email_1
difensore in Roma alla via Mario Menghini n.45;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1984, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
con elezione di domicilio presso lo Email_2
studio del difensore in Roma al Piazzale Clodio n.12;
RESISTENTE
e n persona dell'Avv.GUIDO MUSSINI con studio in Controparte_2
Roma via Eleonora Fonseca Pimental n.2, ; Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n.321/2023 pubblicata il 13.12.2022 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
In sede di note conclusionali le parti ribadivano le rispettive richieste e più precisamente , che non ha depositato la nota di precisazione delle Parte_1
conclusioni, si riportava alla domanda introduttiva del giudizio con le note autorizzate in data 30.10.2024, chiedendo di ripristinare la frequentazione tra padre e figli in modalità protetta, successivamente alla disposta sospensione giusto provvedimento del GI in data 5.11.2024, eventualmente alla presenza della nonna paterna. chiedeva invece: “Dichiarare l'addebito della separazione CP_1
in capo al sig. per le causali di cui in narrativa, con riserva di agire Parte_1
per il relativo risarcimento del danno in separata sede. - Disporre la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_1 Per_1
(nati il 5 novembre 2018) ai sensi dell'art. 330 c.c. - Disporre Persona_2
l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori e alla Per_1 Persona_2
madre, sig.ra con collocamento prevalente presso la stessa e con CP_1
facoltà per la madre di assumere autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. - Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma alla Via C. Parona n. 143 (immobile condotto in locazione), alla sig.ra
- Confermare la sospensione degli incontri tra i minori e il padre, CP_1
sig. fintanto che lo stesso non avrà intrapreso e completato con Parte_1
successo un percorso certificato di disintossicazione da sostanze alcoliche e stupefacenti presso il Serd competente, e fintanto che non verrà individuata dai
Servizi Sociali una modalità di incontro (giorno, orario, luogo protetto) che rispetti le primarie esigenze dei bambini e sia ritenuta non pregiudizievole dagli stessi
Servizi. - Autorizzare la sig.ra a richiedere il rilascio e/o il rinnovo CP_1 dei documenti di identità (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio per entrambi i figli minori, e senza necessità di ulteriore Per_1 Persona_2 assenso paterno. - Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Parte_1
alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico CP_1 mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e oltre Per_1 Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente sentenza. - Porre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, CP_1
scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) sostenute nell'interesse dei figli.
Il Curatore Speciale dei minori chiedeva: disporre l'affidamento dei minori, in via esclusiva, alla madre, sig.ra , e il collocamento presso la stessa, con CP_1
la precisazione che alla madre spettano anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
disporre, a carico del padre, sig. Pt_1
l'obbligo di corresponsione di un contributo economico a titolo di mantenimento dei figli nella misura che si riterrà di giustizia;
incaricare il Servizio Sociale di avviare la ripresa degli incontri protetti padre-figli presso il centro per le famiglie individuato, subordinandone l'avvio all'esito dell'ulteriore relazione del serd che sarà trasmessa al termine dell'iter valutativo multidisciplinare;
incaricare il Servizio
Sociale di monitorare la situazione familiare e l'andamento delle relazioni familiari, assicurando ogni più opportuno intervento di sostegno per il nucleo familiare e segnalando all'Autorità Giudiziaria ogni eventuale situazione di pregiudizio.
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere accolta, atteso che è stata fornita la prova che la crisi coniugale è insorta a causa delle condotte poste in essere da in ragione della sua condizione di Parte_1
dipendenza da sostanze alcoliche. Ed invero risulta provato in atti che il ricorrente a causa della sua dipendenza dall'alcool, che non è stata contestata dal medesimo, ha assunto atteggiamenti molesti e controllanti nei riguardi della moglie oltre che minacciosi nei riguardi della medesima e dei suoi familiari. Le allegazioni CP_1
di parte resistente poste a fondamento della denuncia sporta nei riguardi del marito tra giugno e luglio 2021 consistenti nella insistente messaggistica da parte del marito alla moglie, sono state confermate dai testimoni escussi nel corso del giudizio e sono state ritenute fondate dal giudice penale che ha imposto a
[...]
il divieto di avvicinamento alla odierna resistente oltre che ai luoghi dalla Pt_1
medesima frequentati.
Orbene sul punto si evidenzia come numerose pronunce della Giurisprudenza di legittimità affermano che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali, quali l'integrità fisica o morale, non sussistono cause di giustificazione giacché viene oltrepassata “quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa” verso la personalità del partner (Cass. n. 8548/2011) ed invero la Suprema Corte ha affermato che anche un unico episodio non lieve di violenze e precosse, dovuto a motivi banali e futili, permette la pronuncia di addebito in quanto lesivo della dignità della persona (Cass.
n.817/2011). Si evidenzia altresì il principio consolidato in Giurisprudenza secondo il quale la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, unico responsabile di aver sconvolto definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. n.
31351/2022 Cass, n. 31901/2018; Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass.
n.21086/2017; Cass. n. 433/2016).
Nel caso di specie risulta l'evidenza di diversi episodi di violenza fisica, morale e psicologica vissuti da in costanza di matrimonio per responsabilità CP_1
esclusiva di , tali da determinare la richiesta della moglie al marito Parte_1
di allontanarsi dalla casa familiare per non esporre i due minori (di cui uno purtroppo affetto da autismo) ad una escalation di violenza che comunque è deflagrata tra il giugno e il luglio 2021. Dalla lettura delle dichiarazioni rese da da è emerso che in loro presenza il ha Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
picchiato la moglie, le ha urlato addosso incurante della presenza di altre persone oltre che figli minori, impauriti e scossi, minacciandola di nuocere ai genitori della
. CP_1
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di Parte_1
avanzata da merita accoglimento alla luce della mancata presa di CP_1
coscienza da parte del di dovere dare prova di volersi emancipare dalla Pt_1 dipendenza dall'alcool e dalle sostanze stupefacenti, della discontinuità dei percorsi intrapresi presso il Serd e dalla insistenza nel volere frequentare i figli comunque senza curarsi di esporli, come di fatto lo ha esposti, ad una modalità di approccio per i medesimi dannosa e traumatizzante (cfr. relazione pervenuta in data
31.1.2024). Per queste ragioni gli incontri protetti tra il e i due minori, Pt_1
organizzati presso un Centro per le famiglie scelto dai Servizi Sociali incaricati sono stati sospesi, in attesa di poterli nuovamente organizzare allorquando le condizioni psico-fisiche del fossero risultate più stabili. Dalla lettura delle Pt_1
numerose relazioni acquisite agli atti dai Servizi Sociali incaricati di organizzare gli incontri protetti tra e i due figli (in particolare dall'ultima pervenuta Parte_1
in data 14.5.2025) si evince chiaramente che è risultato dagli ultimi Parte_1 controlli urinari effettuati a gennaio positivo all'utilizzo di cocaina, ha mancato diversi appuntamenti senza giustificarsi e ha apertamente dichiarato di non essere favorevole ad entrare in comunità per disintossicarsi. La di contro ha CP_1
manifestato ai Servizi Sociali il timore che il si sia reso responsabile di atti Pt_1
vandalici sotto la sua abitazione e di essere preoccupata per sé e per i figli.
Ritiene il Tribunale in accoglimento della domanda del curatore speciale dei minori che i Servizi Sociali del devono rimanere incaricati di monitorare il CP_3
nucleo familiare in oggetto almeno per la durata di 18 mesi;
che i medesimi Servizi dovranno valutare della ripresa degli incontri tra e i suoi due figli Parte_1
minori, presso il Centro individuato, solo all'esito del percorso di disintossicazione che il avrà intrapreso presso il Serd territorialmente competente. Ed invero i Pt_1
Servizi Sociali già incaricati che conoscono i minori e le parti, dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare monitorando il nucleo familiare in oggetto, al fine di verificare che la condizione psico-fisica del consenta la ripresa della Pt_1
frequentazione senza riverberarsi negativamente sui figli minori.
I due figli rimangono allo stato collocati, quindi, presso ed affidati CP_1
in via esclusiva alla madre la quale potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano l'educazione, la salute e l'istruzione dei due figli minori.
Per quanto relativo al contributo dovuto dal per il mantenimento della prole Pt_1
dalla documentazione non si evince quale lavoro svolga e se abbia delle entrate mensili. Dalla lettura della relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 31.1.2024 si evince però che il medesimo dichiarava agli operatori di lavorare dal 2023 come barista. Il vive con la madre e non sostiene quindi spese di alloggio. La Pt_1 resistente di contro svolge l'attività di impiegata con entrate mensili pari ad Euro
1300,00 circa, è onerata del pagamento del canone di affitto per la somma pari ad
Euro 500,00. Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, tenuto conto della capacità lavorativa del ricorrente, del gravoso carico incombente sulla la quale si occupa in via esclusiva dei due figli, uno dei quali con disturbo CP_1
dello spettro autistico per cui bisognoso di cure e terapie specifiche, appare congruo porre a carico del padre l'importo di € 200,00 mensili per ciascun figlio come già stabilito in sede presidenziale. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato nella misura del
50% ciascuno il contributo dei genitori alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per acquisto di motocicli, autovetture, telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Le spese di lite stante l'esito del giudizio e la complessiva attività processuale svolta devono essere poste a carico di . Parte_1
P.q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19968/2022 R.G.A.C., preso atto della sentenza parziale di separazione n.321/2023:
1) Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
[...]
Perso 2) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Parte_1
nati il 5.11.2018; Affida i figli in via esclusiva a Per_2 CP_1
collocandoli presso di lei;
tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per i due minori afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, saranno assunte da tenuto conto delle capacità, CP_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Assegna la casa familiare sita in via Corrado Parona n.141 a CP_1
4). Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio IX) di monitorare il nucleo familiare in oggetto almeno per la durata di 18 mesi;
che i medesimi Servizi dovranno valutare della ripresa degli incontri tra Parte_1
e i suoi due figli minori solo all'esito del percorso di disintossicazione che il Pt_1
avrà intrapreso presso il Serd territorialmente competente, organizzando gli incontri in modalità protetta in orario pomeridiano. I Servizi Sociali dovranno fornire a tutte le informazioni relative alla salute dei due figli minori. Parte_1
5) corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e a far data dalla domanda, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.;
6) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i figli con le specificazioni di cui in parte motiva;
7) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 3600,00 CP_1
oltre IVA e CPA.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Servizio
Sociale competente (Municipio IX) e al PM.
Roma, 11/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara