Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità avvisi di accertamento per mancata applicazione del regime della continuazione

    Il Giudice rileva che il Comune, notificando separati avvisi per ciascuna annualità, non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/97, che prevede l'applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi. Pertanto, il Giudice accoglie parzialmente i ricorsi limitatamente alle sanzioni e rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni

    Non specificato nella sentenza.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito della dimora abituale ai fini dell'esenzione IMU

    Il Giudice ritiene che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova della dimora abituale nell'immobile, mentre il Comune ha provato che i consumi delle utenze sono irrisori e non compatibili con un uso quotidiano dell'immobile quale abitazione principale. Pertanto, la ricorrente è tenuta a versare l'IMU.

  • Accolto
    Illegittimità avvisi di accertamento per mancata applicazione del regime della continuazione

    Il Giudice rileva che il Comune, notificando separati avvisi per ciascuna annualità, non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/97, che prevede l'applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi. Pertanto, il Giudice accoglie parzialmente i ricorsi limitatamente alle sanzioni e rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni

    Non specificato nella sentenza.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito della dimora abituale ai fini dell'esenzione IMU

    Il Giudice ritiene che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova della dimora abituale nell'immobile, mentre il Comune ha provato che i consumi delle utenze sono irrisori e non compatibili con un uso quotidiano dell'immobile quale abitazione principale. Pertanto, la ricorrente è tenuta a versare l'IMU.

  • Accolto
    Illegittimità avvisi di accertamento per mancata applicazione del regime della continuazione

    Il Giudice rileva che il Comune, notificando separati avvisi per ciascuna annualità, non ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/97, che prevede l'applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi. Pertanto, il Giudice accoglie parzialmente i ricorsi limitatamente alle sanzioni e rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni

    Non specificato nella sentenza.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito della dimora abituale ai fini dell'esenzione IMU

    Il Giudice ritiene che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova della dimora abituale nell'immobile, mentre il Comune ha provato che i consumi delle utenze sono irrisori e non compatibili con un uso quotidiano dell'immobile quale abitazione principale. Pertanto, la ricorrente è tenuta a versare l'IMU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 41
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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