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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-9239 ANNO 2021 IMU 2021
- sul ricorso n. 1485/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-7818 ANNO 2022 IMU 2022
- sul ricorso n. 1486/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-5099 ANNO 2023 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4741/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha presentato separati ricorsi avverso l'avviso, notificato in data 3 gennaio 2025, con il quale il Comune di Milano ha accertato l'omesso pagamento della somma di € 3.999,00, oltre a sanzioni e interessi, dovuta a titolo IMU per l'anno 20121 relativamente ad un appartamento sito a
Milano, in Indirizzo_1 e avverso l'avviso, notificato in pari data, con il quale il Comune di Milano ha accertato l'omesso pagamento della medesima somma, oltre a sanzioni e interessi, dovuta a titolo
IMU per l'anno 2022 con riferimento al medesimo immobile.
La contribuente afferma di essersi trasferita, alla fine del 2020, nell'appartamento sito in Milano,
Indirizzo_1, oggetto dell'avviso di cui qui si discute, per accedere più agevolmente alle aule universitarie milanesi, in forza di un diritto di usufrutto ricevuto con atto del Notaio Nominativo_1 di Milano del 30.12.2020, ivi spostando formalmente la sua residenza sin dal 31.12.2020.
Eccepisce, anzitutto, con il primo ricorso riferito all'IMU 2021 che gli avvisi di accertamento emessi relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 (questi ultimi oggetto di separati ricorsi) sarebbero illegittimi in quanto il Comune, rispetto al regime sanzionatorio, non avrebbe applicato il regime della continuazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992 (riferendosi in realtà all'art 12 del D.Lgs. 472/97).
Contesta, poi, la carenza di motivazione collegata all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97.
Chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria di spese, distratte in favore dei difensori ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio con comparsa in data 11 novembre 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, afferma che nella fattispecie in esame sussisterebbe il requisito della residenza anagrafica presso l'immobile accertato, ma non l'ulteriore e imprescindibile requisito della dimora abituale che appare non ricorrere per lo stesso immobile ad uso abitativo. Pertanto, la ricorrente sarebbe tenuta a pagare l'IMU in parola.
Chiede, pertanto, in via principale e nel merito, di rigettare il ricorso e per l'effetto di confermare la legittimità
e la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 9239/2022 per IMU 2021; di condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con memoria in data 10 ottobre 2025, la ricorrente contrasta le argomentazioni difensive del Comune e in insiste per l'accoglimento delle proprie domande.
Analoghe eccezioni sono state sollevate dalla contribuente con separati ricorsi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alle annualità IMU 2022 e 2023. Anche in tali giudizi chiede, pertanto, di annullare gli avvisi di accertamento impugnati riferiti a dette annualità; con vittoria di spese, distratte in favore dei difensori ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Il Comune si è costituito in giudizio anche in detti procedimenti, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 è presente per la ricorrente l'avv. Difensore_2 in collegamento da remoto. Si dispone la riunione al presente giudizio (R.G.R. n. 1484/2025) dei procedimenti R.G.R. n. 1486/2025 e
R.G.R. n. 1486/2025, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto l'IMU relativa ad altre 2 annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere solo parzialmente i ricorsi riuniti presentati dalla contribuente.
Occorre, anzitutto, ricordare che l'esenzione IMU per l'abitazione principale di cui qui si tratta, spetta al possessore dell'immobile laddove quest'ultimo vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, norma che si riferisce ad un “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Ai fini dell'esenzione IMU per l'abitazione principale è, quindi, necessario che, nel periodo di riferimento, si siano realizzati in concorso tra loro i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente, nelle annualità in contestazione, risultava risiedere nell'immobile in parola, come da certificato di residenza storico agli atti.
Tuttavia, non ha offerto alcun elemento di prova rispetto al secondo requisito, nel senso che non risulta agli atti alcuna prova che dimostri che la ricorrente abbia abitato presso l'immobile in questione.
Quest'ultima afferma che la scelta di trasferirsi presso detto immobile sarebbe riconducibile alla vicinanza all'Università. Ma anche tale circostanza, di per sé da sola inidonea a provare che la ricorrente abitava presso detto immobile, non è stata provata.
Il Comune, viceversa, pur dando atto della sussistenza del requisito della residenza, ha provato che i consumi delle utenze riferite all'immobile in parola sono del tutto irrisori e non sono certamente compatibili con un uso quotidiano dell'immobile medesimo quale propria “abitazione principale”.
Si ritiene, pertanto che la ricorrente sia tenuta a versare l'IMU con riferimento a ciascuna delle annualità oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, oltre agli interessi.
Il Comune, tuttavia, notificando per ciascuna annualità un separato avviso di accertamento non ha tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/97, che prevede che “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate".
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il Comune abbia contestato l'IMU con riferimento a diverse annualità, come nel caso di specie (si veda, a tale proposito, l'Ordinanza resa dalla Corte di Cassazione in data 18 luglio 2022, n. 22477.
La norma sopra richiamata dispone che il Giudice determini la sanzione considerando “la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
La contribuente non ha provato di aver effettivamente abitato l'immobile in questione e, anzi, nel cercare di giustificare i ridotti consumi ha, di fatto, affermato di frequentare solo saltuariamente detto immobile. Si ritiene, pertanto, che la sanzione base riferita all'annualità 2021 (la prima annualità in contestazione), pari a € 1.199,00 debba essere aumentata del 100%. Il Comune, sulla base di tali elementi, deve, pertanto, determinare la sanzione dovuta nel rispetto del principio della cumulabilità della sanzione stessa. In ragione di quanto sopra, il Giudice, in funzione monocratica accoglie in parte i ricorsi riuniti limitatamente alle sanzioni e rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime sanzioni.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, accoglie in parte i ricorsi riuniti limitatamente alle sanzioni;
rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime sanzioni come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
SA De SA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE ROSA LUISA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-9239 ANNO 2021 IMU 2021
- sul ricorso n. 1485/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-7818 ANNO 2022 IMU 2022
- sul ricorso n. 1486/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-5099 ANNO 2023 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4741/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha presentato separati ricorsi avverso l'avviso, notificato in data 3 gennaio 2025, con il quale il Comune di Milano ha accertato l'omesso pagamento della somma di € 3.999,00, oltre a sanzioni e interessi, dovuta a titolo IMU per l'anno 20121 relativamente ad un appartamento sito a
Milano, in Indirizzo_1 e avverso l'avviso, notificato in pari data, con il quale il Comune di Milano ha accertato l'omesso pagamento della medesima somma, oltre a sanzioni e interessi, dovuta a titolo
IMU per l'anno 2022 con riferimento al medesimo immobile.
La contribuente afferma di essersi trasferita, alla fine del 2020, nell'appartamento sito in Milano,
Indirizzo_1, oggetto dell'avviso di cui qui si discute, per accedere più agevolmente alle aule universitarie milanesi, in forza di un diritto di usufrutto ricevuto con atto del Notaio Nominativo_1 di Milano del 30.12.2020, ivi spostando formalmente la sua residenza sin dal 31.12.2020.
Eccepisce, anzitutto, con il primo ricorso riferito all'IMU 2021 che gli avvisi di accertamento emessi relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 (questi ultimi oggetto di separati ricorsi) sarebbero illegittimi in quanto il Comune, rispetto al regime sanzionatorio, non avrebbe applicato il regime della continuazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992 (riferendosi in realtà all'art 12 del D.Lgs. 472/97).
Contesta, poi, la carenza di motivazione collegata all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97.
Chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria di spese, distratte in favore dei difensori ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio con comparsa in data 11 novembre 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, afferma che nella fattispecie in esame sussisterebbe il requisito della residenza anagrafica presso l'immobile accertato, ma non l'ulteriore e imprescindibile requisito della dimora abituale che appare non ricorrere per lo stesso immobile ad uso abitativo. Pertanto, la ricorrente sarebbe tenuta a pagare l'IMU in parola.
Chiede, pertanto, in via principale e nel merito, di rigettare il ricorso e per l'effetto di confermare la legittimità
e la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 9239/2022 per IMU 2021; di condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con memoria in data 10 ottobre 2025, la ricorrente contrasta le argomentazioni difensive del Comune e in insiste per l'accoglimento delle proprie domande.
Analoghe eccezioni sono state sollevate dalla contribuente con separati ricorsi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alle annualità IMU 2022 e 2023. Anche in tali giudizi chiede, pertanto, di annullare gli avvisi di accertamento impugnati riferiti a dette annualità; con vittoria di spese, distratte in favore dei difensori ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Il Comune si è costituito in giudizio anche in detti procedimenti, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 è presente per la ricorrente l'avv. Difensore_2 in collegamento da remoto. Si dispone la riunione al presente giudizio (R.G.R. n. 1484/2025) dei procedimenti R.G.R. n. 1486/2025 e
R.G.R. n. 1486/2025, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto l'IMU relativa ad altre 2 annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, in funzione monocratica, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere solo parzialmente i ricorsi riuniti presentati dalla contribuente.
Occorre, anzitutto, ricordare che l'esenzione IMU per l'abitazione principale di cui qui si tratta, spetta al possessore dell'immobile laddove quest'ultimo vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, norma che si riferisce ad un “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Ai fini dell'esenzione IMU per l'abitazione principale è, quindi, necessario che, nel periodo di riferimento, si siano realizzati in concorso tra loro i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente, nelle annualità in contestazione, risultava risiedere nell'immobile in parola, come da certificato di residenza storico agli atti.
Tuttavia, non ha offerto alcun elemento di prova rispetto al secondo requisito, nel senso che non risulta agli atti alcuna prova che dimostri che la ricorrente abbia abitato presso l'immobile in questione.
Quest'ultima afferma che la scelta di trasferirsi presso detto immobile sarebbe riconducibile alla vicinanza all'Università. Ma anche tale circostanza, di per sé da sola inidonea a provare che la ricorrente abitava presso detto immobile, non è stata provata.
Il Comune, viceversa, pur dando atto della sussistenza del requisito della residenza, ha provato che i consumi delle utenze riferite all'immobile in parola sono del tutto irrisori e non sono certamente compatibili con un uso quotidiano dell'immobile medesimo quale propria “abitazione principale”.
Si ritiene, pertanto che la ricorrente sia tenuta a versare l'IMU con riferimento a ciascuna delle annualità oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, oltre agli interessi.
Il Comune, tuttavia, notificando per ciascuna annualità un separato avviso di accertamento non ha tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/97, che prevede che “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate".
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il Comune abbia contestato l'IMU con riferimento a diverse annualità, come nel caso di specie (si veda, a tale proposito, l'Ordinanza resa dalla Corte di Cassazione in data 18 luglio 2022, n. 22477.
La norma sopra richiamata dispone che il Giudice determini la sanzione considerando “la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
La contribuente non ha provato di aver effettivamente abitato l'immobile in questione e, anzi, nel cercare di giustificare i ridotti consumi ha, di fatto, affermato di frequentare solo saltuariamente detto immobile. Si ritiene, pertanto, che la sanzione base riferita all'annualità 2021 (la prima annualità in contestazione), pari a € 1.199,00 debba essere aumentata del 100%. Il Comune, sulla base di tali elementi, deve, pertanto, determinare la sanzione dovuta nel rispetto del principio della cumulabilità della sanzione stessa. In ragione di quanto sopra, il Giudice, in funzione monocratica accoglie in parte i ricorsi riuniti limitatamente alle sanzioni e rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime sanzioni.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, in funzione monocratica, accoglie in parte i ricorsi riuniti limitatamente alle sanzioni;
rimanda all'Ufficio per la quantificazione delle medesime sanzioni come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
SA De SA