Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2021, proposto da
FR RU, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Palermo, Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Nuoro, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ranieri Allori, Cecilia Ticca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A. L’atto rep. n.1675 del 21/01/2021 (prot. CDG-0035472 int) di acquisizione ai sensi dell’art.42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., notificato il 28 gennaio 2021;
B. l’atto rep. n.1676 del 21/01/2021 (prot. CDG-0035520 int) di acquisizione ai sensi dell’art.42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. , notificato il 28 gennaio 2021;
C. Degli atti istruttori relativi ed in particolare quelli attinenti le modalità di calcolo del valore del terreno, dell’indennizzo spettante, del pregiudizio patrimoniale di quello non patrimoniale, dell’indennità a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo;
D. Della nota NA u.0122478 del 1.03.2021 di risposta alla istanza di accesso agli atti del 10.2.2021 prodotta dalla ricorrente;
E. Degli atti che siano a quelli impugnati comunque collegati e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Nuoro, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato gli atti rep. n.1675 e nr. 1676 del 21/01/2021, resi dall’Amministrazione resistente ai sensi dell’art.42 bis d.p.r. 327/2001, oltre alla nota NA u.0122478 del 1.03.2021 di risposta alla istanza di accesso agli atti del 10.2.2021.
Avverso tali provvedimenti sono stati articolati i seguenti mezzi di censura:
1) in primo luogo la ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto l’avviso di avvio del procedimento, laddove, ove messa in grado di operare in contraddittorio, la signora RU avrebbe potuto apportare un contributo all’istruttoria;
2) si assume, inoltre, che la signora RU non sarebbe stato parte nella causa n.614/2018 davanti al TAR Sardegna sfociata nella sentenza n.32/2020, resa fra NA e gli altri germani RU, e detto errore avrebbe implicato una erronea determinazione dell’indennità dovutale;
3) ancora, si assume che i decreti impugnati sarebbero illegittimi anche sotto il profilo dell’assenza assoluta di indennizzo e risarcimento e, comunque, per l’irrisorietà dello stesso;
4) ove non si ritenesse la carenza assoluta di indennizzo e di risarcimento, residuerebbe in ogni caso l’illegittimità dell’atto per errore nel calcolo dell’indennizzo e del risarcimento dovuto per il tempo dell’occupazione senza titolo;
5) infine, si lamenta l’utilizzo del potere di cui all’art. 42 bis del DPR n.327/01 ai fini di elusione del dovere di restituzione sancito a carico dell’Amministrazione con il giudicato di cui alla sentenza n.32/2020 del TAR Sardegna.
Si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Prefetto di Nuoro, chiedendo il rigetto del gravame, nonché l’NA, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito e la pendenza dell’opposizione alla stima davanti alla competente Corte di Appello.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente, come in precedenza evidenziato, contesta la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha disposto l’acquisizione di in compendio immobiliare, nel Comune di Siniscola, del quale la Sig.ra RU era comproprietaria insieme ai fratelli germani.
In particolare, si deduce che i fondi in oggetto sarebbero stati occupati in esecuzione del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza del 9 aprile 1970 (prot. n. 1230/4) emesso dalla Prefettura della Provincia di Nuoro per la realizzazione delle opere di costruzione sulla S.S. 131 DCN (“Carlo Felice”) del 1° lotto, Diramazione Abbasanta - Nuoro - Siniscola –Olbia, senza, tuttavia, che a tale decreto facesse mai seguito alcun provvedimento di esproprio.
L’impugnazione riguarda, più nello specifico, i provvedimenti notificati il 28 gennaio 2021 con i quali l’NA spa, Struttura territoriale Sardegna, ha disposto “L’acquisizione, ai sensi dell’art.42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art.34 del d.l. 6 luglio 2011, convertito in legge 111/2011, a titolo originario al “Demanio dello Stato - Ramo strade proprietario” delle aree predette, intestate pro quota alla ricorrente.
2. Il gravame è in parte inammissibile e in parte infondato.
Ed infatti, come eccepito dalle parti resistenti, è inammissibile nella parte in cui le censure svolte, attenendo a questioni di natura strettamente patrimoniale conseguenti all’acquisizione del compendio immobiliare del quale si tratta, e, in particolare, alla misura dell’indennità attribuita alla ricorrente e del risarcimento del danno assicuratole, rientrano nell’ambito della giurisdizione del G.O.
Le doglianze articolate in ricorso, infatti, pur formalmente sviluppate nel senso di evocare, come conseguenza dell’inadeguatezza del ristoro posto a carico dell’Amministrazione, l’esistenza di vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati di carattere conseguente, si risolvono, nella sostanza, nella contestazione del quantum debeatur che, sulla scorta di giurisprudenza pacifica, esula dal perimetro della cognizione di questo giudice.
Di recente, è stato rimarcato in proposito: “ In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 , per l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati ed all’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le pretese che possano avere ad oggetto l’entità dell’indennizzo o la misura del risarcimento danno (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 28/08/2025, n. 5985).
3. Il ricorso è, invece, infondato nella parte restante.
In particolare: la documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente smentisce che, nel caso di specie, sia stato omesso l’adempimento dell’onere dell’avvio del procedimento in favore della ricorrente; rilevano, infatti, in senso contrario, le ricevute di compiuta giacenza che comprovano l’avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica (cfr. docc. 1, 2 e 3 della produzione di NA spa).
È pur vero che la parte ricorrente ha lamentato la tardività della produzione documentale della quale si discorre: è, d’altra parte, anche vero che la difesa dell’Amministrazione ha comunque rappresentato in udienza l’avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica per compiuta giacenza.
Peraltro, la Sig.ra RU riconosce di essere stata a conoscenza della decisione del Tar Sardegna nr. 32/2020, dalla quale derivava l’obbligo dell’Amministrazione di restituire il fondo, ovvero in alternativa di acquisirlo; così come essa stessa ha dedotto di avere in precedenza avviato iniziative, anche di carattere giudiziario, unitamente ai germani, relativamente alla medesima vicenda.
Il complesso degli elementi appena evidenziati, in definitiva, porta a ritenere che, ove avesse voluto, la ricorrente si trovava nella condizione di assicurare il proprio contributo endoprocedimentale all’istruttoria svolta dall’Amministrazione.
4. Infine, per quanto attiene alla lamentata violazione del giudicato, il Collegio rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nelle proprie difese, nel caso di specie non si è formato alcun dictum giudiziale di carattere definitivo tale da imporre all’Amministrazione la restituzione del compendio immobiliare del quale si discorre.
La sentenza invocata statuisce, infatti: “… l’occupazione dei terreni protratta comporta l’“obbligo di restituzione” ai proprietari-ricorrenti, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente.
Pur restando, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima di adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, finalizzato all’acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica, con applicazione dei plurimi criteri ivi individuati.
Per l’effetto NA va condannata alla “restituzione” dei terreni, previa “rimessa in pristino”.
(…)
In conclusione, ed in sintesi:
*A) sussiste L’ OBBLIGO DI RESTITUZIONE di tutta l’area illegittimamente occupata, in quanto, nonostante la realizzazione dell’opera pubblica, la titolarità del bene è rimasta, a tutti gli effetti, in capo al privato ricorrente (la trasformazione dell’area non costituisce impedimento alla riacquisizione, cfr. C.C. 293/2010);
resta salva la possibilità, per l’Amministrazione, di attivare e concludere il procedimento sanante ex art. 42 bis TU espropri 327/2001, in caso di riconoscimento dell’irreversibile modificazione dei suoli e dell’interesse al mantenimento dell’opera pubblica (con acquisizione della proprietà e con corresponsione dei corrispettivi ivi previsti) (cfr. tar Sardegna, Cagliari, II, nr. 32/32020).
Ne discende che l’obbligo di restituzione è stato affermato nei riguardi della PA procedente solo a condizione che quest’ultima non optasse, come certamente da sua facoltà, per l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del TU espropri.
5. Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo munito di giurisdizione il G.O., e, nel resto, infondato.
La valutazione della complessiva vicenda in commento giustifica, a parere del Collegio, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LE | IT AR |
IL SEGRETARIO