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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/2020 R.G. ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale, vertente
TRA on sede in Maddaloni (CE), Via Carmignano, 71/1 - P. Parte_1
I.V.A.: , in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , nato P.IVA_1 Controparte_1
a Napoli il 28.12.1958, elett.te dom.to p.q. in Caserta Via Roma, 26, presso lo studio dell'avv. Agostino De Maio, codice fiscale , del Foro di S. C.F._1
Maria C.V. (CE), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, p.e.c.:
-Appellante- Email_1
C O N T R O
Dott. codice fiscale , nato a [...] il CP_2 C.F._2
12.10.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe di Nuzzo, codice fiscale
, con lui elett. dom.to in Maddaloni alla Via Nino Bixio n.13, C.F._3 giusta procura in atti, n.ro di fax 0823/432575, p.e.c.:
-Appellato- Email_2
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 476/2020 del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata il 10.02.2020 e non notificata.
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante : “in totale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, previa declaratoria di ammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., così provvedere: 1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della
1 sentenza e/o dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c.; 2) Nel merito, previo accertamento e declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'appellato in via monitoria, revocare il D.I. n. 954/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. già oggetto di opposizione in primo grado, perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e del compenso professionale, in una alle spese generali 15%, con distrazione, del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 345 e 356 c.p.c., nel riportarsi alla seconda memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c. ritualmente depositata nel corso del giudizio di primo grado (cui si rinvia), reitera, in ogni caso e qualora ritenuta l'opportunità, le istanze di prova costituenda ivi articolate.
Per l'appellato Dott. CP_2
- rigettare la richiesta di sospensione di esecutorietà della sentenza di primo grado;
- dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, l'appello proposto dalla società Parte_1
- rigettare ogni istanza proposta nell'atto di appello da parte dell'appellante; -
[...] confermare integralmente la sentenza di primo grado appellata;
- accogliere tutte le istanze dell'odierno comparente;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con ricorso monitorio il dott. chiedeva emettersi ingiunzione di CP_2
pagamento nei confronti della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Maddaloni alla S.S. Sannitica 265, Km.25,80, a titolo di compenso maturato con riguardo all'incarico di assistenza e consulenza finalizzato ad evitare la revoca del decreto ministeriale di concessione di agevolazioni alle imprese per €. 469.567,67.
Il ricorso si basava sulla fattura n.1 del 13.01.2014 pari al 5% dell'ammontare del contributo ministeriale effettivamente concesso.
Espletata la consulenza il non revocava il contributo ma anzi riconosceva CP_3
le agevolazioni in complessivi € 393.462,69 (in luogo di € 399.282,13 già erogati,
2 maggiorata di interessi e spese).
Ciò nonostante, la , non aveva inteso onorare il pagamento di Parte_1
quanto dovuto.
Pertanto, con D.I. n. 954/2015 – R.G. n. 2732/2015, emesso in data 12.05.2015 il
Tribunale Civile di S. Maria C.V. ingiungeva alla , il pagamento Parte_1
della somma di € 18.747,52, oltre interessi legali dalla notifica del decreto all'effettivo soddisfo e spese della procedura.
Avverso il prefato D.I., notificato in data 24.06.2015, la Parte_1 proponeva opposizione, per i seguenti motivi:
A) la nullità del D.I. per difetto di procura;
B) l'infondatezza del credito atteso che dal contenuto della scrittura del 26.03.2012 è facile rilevare, che il riconoscimento del compenso era sottoposto alla duplice condizione sospensiva: a) “dell'accoglimento da parte del delle ragioni CP_3
dell'opponente b) del conseguente incasso del saldo del contributo”. Rispetto alla prima, il contributo effettivamente è stato confermato, seppure nella misura ridotta di € 393.462,69; quanto alla seconda non v'è contestazione sul fatto che l'opponente non avesse conseguito il saldo del contributo che, nella scrittura del 26.03.2012, era stato determinato in € 442.646,81.
Da qui doveva discendere che “In caso contrario” (all'avveramento delle due condizioni) la somma corrisposta a titolo di acconto (ovvero, € 2.000,00, oltre IVA – cfr. fattura n. 6 del 11.04.2012) costituirà il saldo a fronte delle spese anticipate e sostenute dallo e null'altro sarà dovuto dalla ditta . CP_4 Parte_1
Il procedimento veniva iscritto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n.r.g. 6464/2015.
Si costituiva il dott. chiedendo il rigetto della opposizione e la CP_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così concludeva: “In via del tutto preliminare dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile la domanda per nullità e/o annullabilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.954/15 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito, confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 954/15.
3 Respingere ogni istanza dell'opponente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico non provata né fondata e condannarlo al pagamento nei confronti del dott. degli CP_2 importi indicati nel d.i. 954/15. Condannare l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese, e competenze di causa, con attribuzione in favore del difensore antistatario”.
Istruita la causa, con prova documentale, essa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.02.2020, con sentenza n. 476/2020 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, che così provvedeva:
“1) Rigetta l'opposizione per l'effetto, conferma decreto ingiuntivo n. 954/2015 – R.G. n.
2732/2015 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) Condanna Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] [...] della somma di Euro 1.618,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali pari al CP_2
15% del compenso, CPA e IVA, da distrarsi in favore del difensore, avv. Giuseppe Di Nuzzo dichiaratosi antistatario”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 29.07.2020, l'appellante interponeva gravame avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma con contestuale richiesta di sospensione.
La causa veniva iscritta al r.g.c. n. 2432/2020.
Si costituiva in giudizio il dott. , il quale censurava l'inammissibilità CP_2
dell'appello per mancanza di specificità dei motivi nonché per la proposizione di domande nuove in violazione dell'art 345 c.p.c.
Si opponeva alla richiesta di sospensione.
Alla prima udienza del 13.11.2020, la Corte negava la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2022; a seguito di ripetuti rinvii in prosieguo, si giungeva all'udienza del
17.01.2025, all'esito della quale, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Le parti depositavano comparsa conclusionale e relativa memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto 4 con atto notificato il 29.07.2020 a fronte della sentenza n. 476/2020 del Tribunale di S.
Maria C.V., pubblicata il 10.02.2020, non notificata, il cui termine utile per proporre impugnazione ex art 327 cpc sarebbe spirato il 13/11/2020.
La decisione nel merito della controversia comporta l'assorbimento e superamento di ogni eccezione d'inammissibilità per pretesa violazione degli artt. 342 cpc e 348 bis cpc.
Passando all'esame dell'unico motivo di censura
l'appellante si duole dell'erroneità della decisione laddove non ha tenuto conto che quanto alla scrittura di conferimento dell'incarico del 26.03.2012 l'inciso “per lo svolgimento dell'attività, si richiede a titolo di acconto un importo netto pari a euro 2.000,00 ed un compenso pari al 5% del contributo ricalcolato di euro 443.646,81 pari a euro
22.182,34, che maturerà solo all'esito dell'accoglimento da parte del delle ragioni CP_3 della ditta e al conseguente incasso del saldo del contributo. In caso contrario Parte_1 la somma corrisposta a titolo di acconto costituirà il saldo a fronte delle spese anticipate e sostenute dallo studio e null'altro sarà dovuto dalla ditta individua Pt_1 Parte_1
una duplice condizione sospensiva apposta per il riconoscimento del contributo dovuto al professionista, ovvero: a) l'accoglimento da parte del
[...]
rispetto alla paventata revoca del contributo Controparte_5
originariamente riconosciuto;
b) il conseguente incasso del saldo del contributo medesimo da parte di . Parte_1
Pertanto, l'espressione “In caso contrario” era riferita al mancato avveramento di entrambe le condizioni sospensive.
Deduceva che la lettura diversa data dal Giudice di prime, aveva fatto sì che fosse riconosciuto il compenso al solo avversarsi della prima condizione (neppure completamente realizzatasi visto che il contributo veniva confermato nella misura ridotta di € 393.462,69, rispetto a quello originariamente erogato di € 399,282,13), senza tener conto di due elementi essenziali isolati dall'appellante nel corso del giudizio, ovvero: a) La circostanza - non oggetto di specifica contestazione (è stata anche capitolata nella II memoria 183 VI comma c.p.c. come capo di interrogatorio formale e prova per testi) - che lo stesso appellato, prima di assumere l'incarico per
5 cui è insorta la controversia, aveva già curato l'intera pratica della 488/92 fin dall'inizio, ancorché, formalmente, la prestazione professionale fu fatturata, sempre su indicazione del Dott. , alla società SCA Finanza d'Impresa a r.l., CP_2 incassando un compenso pari ad € 28.174,03;
b) che il documento del 26.03.2012, recante come oggetto “Proposta assistenza e consulenza”, essendo stato redatto e predisposto su carta intestata del professionista, doveva far sì che ogni dubbio interpretativo dovesse sciogliersi in una soluzione più favorevole al soggetto che aveva aderito al testo predisposto dall'altra parte
(l'appellato, appunto) cd. interpretatio contra stipulatorem, quale strumento sussidiario di interpretazione della volontà negoziale.
L'appello nel suo complesso è fondato e merita l'accoglimento.
Occorre premettere che allorquando la ha accettato la Proposta di Parte_1 assistenza e consulenza - Prog. N. 20110/11 Arte di Murano Srl- Agevolazioni finanziarie legge 488/92 contenuta nella lettera del 26/03/15 le parti hanno stipulato un contratto sinallagmatico ove la prestazione posta a carico del consulente era di attivarsi per evitare la revoca del mandato ed ottenere il saldo del contributo ricalcolato di euro
443.646,81, mentre quella della committente era di corrispondere il compenso come ivi pattuito.
Ebbene, secondo i criteri generali, onde individuare l'oggetto della prestazione occorre aver riguardo alla proposta inviata da parte del professionista su carta intestata, ove si premette che: - La società con il decreto ministeriale di Parte_1 concessione provvisoria n. 92354 del 9.04.2001 ottenne, per la realizzazione del programma di investimenti di cui al progetto in oggetto, un contributo pari ad Euro 469.567,67, e ad oggi il contributo incassato risulta pari ad Euro 399.282,13, corrisposti in diverse tranche. - Il
Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso nuovi calcoli svolti in funzione della tempistica di realizzazione del programma di investimenti, è pervenuto ad una rideterminazione del contributo concesso pari ad Euro 443.646,81. -A seguito della nota del
Ministero Sviluppo Economico dell'8/09/2011 e della nota della Banca Concessionaria del
7/12/2009 sussistono i presupposti della revoca totale delle agevolazioni, che comporta non solo la perdita del contributo ancora da incassare, ma anche la restituzione di quanto già
6 incassato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria (…).
Tanto premesso, esaminata la documentazione in nostro possesso, riteniamo vi siano i presupposti per sottoporre all'attenzione del una relazione analitica ed CP_3 esaustiva volta a confutare le criticità che condurrebbero ad una revoca del contributo, esito inevitabile vista la relazione sullo stato finale del programma inoltrata al da parte CP_3 di in data 23.11.2009. Parte_2
Da quanto fin qui enunciato è possibile enucleare la prestazione assunta dal
Consulente: a) nel predisporre una relazione analitica ed esaustiva volta a confutare le criticità che onde scongiurare la revoca del contributo, (evento quest'ultimo inteso alle parti come inevitabile alla luce della relazione sullo stato finale del programma inoltrata al da parte di in data 23.11.2009); CP_3 Parte_2
b) nell'ottenere il saldo del contributo ricalcolato in Euro 443.646,81.
A fronte di tale prestazione il committente assumeva l'obbligo di pagare un compenso pari al 5% del contributo ricalcolato di euro 443.646,81 pari a euro
22.182,34.
Orbene, da quanto sopra, risulta evidente che l'obbligazione di pagamento è da intendersi intesa come strettamente connessa all'utilità concretamente conseguibile dalla prestazione, secondo la regola del sinallagma con la precisazione che il compenso ulteriore (5% sul contributo “ricalcolato”) sarebbe maturato “solo all'esito dell'accoglimento … e… al conseguente incasso del saldo del contributo ricalcolato”.
Le due circostanze (accoglimento del contributo e saldo) sono eventi futuri ed incerti il cui avveramento congiunto (utilizzo della congiunzione “e”) è stato previsto quale condizione essenziale per il pagamento dell'ulteriore compenso di € 22.182,34
(corrispondente al 5% sul contributo ricalcolato).
Al contrario, qualora le parti avessero voluto convenire la corresponsione dell'ulteriore compenso a prescindere dal saldo del contributo avrebbero utilizzato in luogo della congiunzione “e” la congiunzione disgiuntiva “o”…”o”
(prevedendo gli eventi futuri in alternativa fra loro) ma, soprattutto, non avrebbero rapportato il compenso nella percentuale del 5% al contributo ricalcolato di euro
443.646,81 che doveva essere saldato.
Ed infatti, mancando il saldo non si poteva determinare altrimenti l'ulteriore compenso 7 dovuto.
L'interpretazione letterale fin qui prospettata trova l'avallo della Suprema Corte, secondo cui: “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (Cass. n. 6444/2025). Più chiaramente si è espressa Cass. n.
10967/2023 laddove ha precisato che “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile”.
Pertanto, nel caso di specie, alla luce del dato letterale della proposta contrattuale il mancato avveramento di una delle condizioni volute dalle parti costituisce presupposto per l'operare della clausola finale secondo cui: “in caso contrario l'acconto costituirà saldo e null'altro sarà dovuto”.
A nulla rileva la circostanza che il contributo, sia pure non revocato e confermato nella misura ridotta di € 393.462,69 fosse già stato erogato, sicché alcun saldo poteva aversi atteso che, per tale parte di prestazione il professionista aveva già ricevuto il compenso di € 28.174,03 per l'assistenza prestata nella pratica della legge 488/92 (cfr. comparse conclusionali appellante non oggetto di contestazione da parte dell'appellato con le note di replica).
Ne segue che, al momento della stipula del contratto in parola del 26.03.2012
l'erogazione parziale e provvisoria era già avvenuta ed il richiedente- committente era in attesa del saldo del contributo rideterminato di € 443.646,81 (seconda condizione spsensiva), successivamente negato giusta nota della UBI Banca spa inviata il 06/12/13 alla in atti. Parte_1
In ragione dei criteri ermeneutici sopra evidenziati l'appello merita accoglimento
8 con revoca del D.I. opposto.
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado comporta la relativa condanna a carico dell'appellato.
A prescindere dalla domanda (art 1224 cc), spettano altresì gli interessi legali, quale accessorio sulle somme corrisposte dai singoli pagamenti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico dell'appellato dott.
e liquidate in favore dell'appellante come segue: CP_2
1) per il primo grado in applicazione delle Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022); Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000; Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge nonché spese vive per € 244,00;
2) per il secondo grado tenuto conto del Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
(esclusa l'istruttoria non prevista in appello) : Compenso tabellare (valori medi) €
5.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché spese vive per € 385,50, da liquidarsi in favore del difensore antistatario dell'appellante Avv. Agostino DE
MAIO.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n.
476/2020 del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata il 10.02.2020 e non notificata così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto revoca il D.I. n. Parte_1
954/2015 emesso dal Tribunale di S. Maria C.V.;
2) Condanna , alla restituzione delle somme in favore della CP_2 [...] corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1
interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
3) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di CP_2
giudizio, in favore della controparte (e per essa del difensore antistatario dell'appellante Avv. Agostino DE MAIO ) che si liquidano per il primo grado in €
9 5.077,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge nonché spese vive per € 244,00;
per il grado di appello € 5.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché spese vive per € 385,50.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Così deciso in Napoli, 23 aprile 2025
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