Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1951, n. 156
Articolo 1
Versione
5 aprile 1951
Art. 2.
All'onere derivante dal precedente art. 1, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-1950, viene provveduto destinando una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo (ottavo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 aprile 1951