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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3639/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per scioglimento del matrimonio iscritto al n.
3639/2024 R.G:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELTRAME MICHELA e con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
Trecate (NO), Via Verdi n. 4/a;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GUATTA CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Brescia, Via
Inganni n. 25;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS
All'udienza del 20.02.2025, le Parti hanno concordemente chiesto la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Ospitaletto (BS) il 12.04.2019, iscritto presso i Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, Parte I, anno 2019.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, omologata con decreto n. cron.
6064/2023, R.G. n. 3117/2023, emesso il 28.09.2023, pubblicato il 29.10.2023 dal
Tribunale di Brescia, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.I. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e in Ospitaletto (BS) il Parte_1 Controparte_1
12.04.2019, iscritto presso i Registri degli Atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 9, Parte I, anno 2019
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
3) riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva;
4) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3639/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per scioglimento del matrimonio iscritto al n.
3639/2024 R.G:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELTRAME MICHELA e con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in
Trecate (NO), Via Verdi n. 4/a;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GUATTA CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Brescia, Via
Inganni n. 25;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS
All'udienza del 20.02.2025, le Parti hanno concordemente chiesto la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Ospitaletto (BS) il 12.04.2019, iscritto presso i Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, Parte I, anno 2019.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, omologata con decreto n. cron.
6064/2023, R.G. n. 3117/2023, emesso il 28.09.2023, pubblicato il 29.10.2023 dal
Tribunale di Brescia, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.I. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e in Ospitaletto (BS) il Parte_1 Controparte_1
12.04.2019, iscritto presso i Registri degli Atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 9, Parte I, anno 2019
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
3) riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva;
4) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione della causa.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2