Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 1039
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Insussistenza di uso aziendale

    La Corte ha ritenuto provato l'uso aziendale del non assorbimento del superminimo individuale, basandosi sulla reiterazione costante e generalizzata di tale comportamento da parte del datore di lavoro per un lungo periodo, anche in presenza di procedure di mobilità e contratti di solidarietà. Ha inoltre affermato che l'accordo del 23.11.2017 non conteneva una previsione esplicita o implicita di superamento di tale uso aziendale.

  • Rigettato
    Superamento dell'uso aziendale

    La Corte ha ritenuto che l'accordo del 23.11.2017 non contenesse alcuna previsione che consentisse il superamento dell'uso aziendale o la facoltà di assorbimento del superminimo. Ha inoltre escluso che la condotta aziendale integrasse una disdetta unilaterale valida, qualificandola piuttosto come un inadempimento dell'uso aziendale.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione della natura dell'Elemento Retributivo Separato (ERS)

    La Corte ha confermato la decisione del primo giudice, ritenendo che l'ERS non fosse assorbibile e che il suo riconoscimento non comportasse un'indebita locupletazione per i lavoratori, dato che il superminimo doveva aggiungersi all'ERS per intero.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, affermando che, poiché il rapporto di lavoro è ancora in corso, alcun termine di prescrizione è maturato rispetto ai crediti azionati sorti da febbraio 2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 1039
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 1039
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo