TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2023 TRIBUNALE DI FERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente relatore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1879/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio (FM) via Adige n. 113, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Galeota, C.F.: , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato ex. Art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed allegata alla busta telematica di deposito del ricorso;
- ricorrente -
contro
, nata a [...] il26/07/1984, C.F.: Controparte_1
, di cittadinanza bielorussa, residente a [...],come da certificato di residenza e stato di famiglia;
- resistente contumace - e con l'intervento del Pubblico Ministero
*** OGGETTO: “sentenza di scioglimento del matrimonio”. CONCLUSIONI: Per il ricorrente: “Precisa le conclusioni in conformità al ricorso introduttivo (Ricorso:
“1)…2)…3)…4)…5) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comunanza di procedere all'annotazione della sentenza… Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente ha contratto matrimonio con la sig.ra in Comunanza (AP) il Controparte_1 giorno 29/03/2023 (anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune) in regime patrimoniale di separazione dei beni. Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, con l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto, e ha proposto contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile decorso il tempo a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
ciò in assenza di ulteriori domande, poiché non vi sono figli minori nati dal matrimonio né richieste di natura economica. A fondamento della domanda ha dedotto che:
- i coniugi hanno fissato il domicilio familiare in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Vespucci n. 14, con i minori e nati in Bielorussia rispettivamente il Persona_1 Persona_2 30/06/2010 ed il 26/04/2014 da una precedente relazione della sig.ra Controparte_1
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- dopo un breve periodo, l'unione si è progressivamente deteriorata e la convivenza tra i coniugi è diventata impossibile;
- in data 05/12/2023, la Sig.ra ha lasciato la casa coniugale ed Controparte_1 attualmente dimorerebbe in Bielorussia, pur avendo mantenuto la residenza, unitamente ai suoi figli, presso la casa familiare, di proprietà della madre del ricorrente. All'udienza di prima comparizione delle parti, comparso personalmente il solo ricorrente, il Giudice designato per la trattazione, verificata la regolarità della notificazione del ricorso , ha dichiarato la contumacia della resistente e pronunciato i provvedimenti urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati. E' stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. 435/2024 del 14-17/06/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e (atto di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 Comune di Comunanza (AP), anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune), mandando alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comunanza (AP) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge. Con separata coeva ordinanza il Tribunale, rilevato che il ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile decorso il tempo a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 473 bis.49, comma primo, c.p.c., ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 27 maggio 2025 nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), l. 898/1970 e quindi trascorsi dodici mesi dall'udienza di prima comparizione del 16 maggio 2024. All'udienza del 27 maggio 2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni in epigrafe trascritte.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta. L'art. 473-bis.49, comma 1, prevede che “ Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.”. Nella specie è decorso il termine di dodici mesi, come specificato dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata, ed è stato acquisita agli atti la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione pronunciata inter partes. Pertanto va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Comunanza (AP) il giorno 29/03/2023 (anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune). Non vi sono ulteriori statuizioni.
Pag. 2 di 3 Il comportamento processuale della resistente e la natura della causa integrano i gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, così decide: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Comunanza il 29 marzo 2023 (atto di matrimonio del Comune di Comunanza CP_1 (AP), anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
7) compensa le spese del procedimento. Così deciso in Fermo, il 20 novembre 2025 Il Presidente est. Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 3 di 3
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio (FM) via Adige n. 113, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Galeota, C.F.: , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato ex. Art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed allegata alla busta telematica di deposito del ricorso;
- ricorrente -
contro
, nata a [...] il26/07/1984, C.F.: Controparte_1
, di cittadinanza bielorussa, residente a [...],come da certificato di residenza e stato di famiglia;
- resistente contumace - e con l'intervento del Pubblico Ministero
*** OGGETTO: “sentenza di scioglimento del matrimonio”. CONCLUSIONI: Per il ricorrente: “Precisa le conclusioni in conformità al ricorso introduttivo (Ricorso:
“1)…2)…3)…4)…5) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comunanza di procedere all'annotazione della sentenza… Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente ha contratto matrimonio con la sig.ra in Comunanza (AP) il Controparte_1 giorno 29/03/2023 (anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune) in regime patrimoniale di separazione dei beni. Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, con l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto, e ha proposto contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile decorso il tempo a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
ciò in assenza di ulteriori domande, poiché non vi sono figli minori nati dal matrimonio né richieste di natura economica. A fondamento della domanda ha dedotto che:
- i coniugi hanno fissato il domicilio familiare in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Vespucci n. 14, con i minori e nati in Bielorussia rispettivamente il Persona_1 Persona_2 30/06/2010 ed il 26/04/2014 da una precedente relazione della sig.ra Controparte_1
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- dopo un breve periodo, l'unione si è progressivamente deteriorata e la convivenza tra i coniugi è diventata impossibile;
- in data 05/12/2023, la Sig.ra ha lasciato la casa coniugale ed Controparte_1 attualmente dimorerebbe in Bielorussia, pur avendo mantenuto la residenza, unitamente ai suoi figli, presso la casa familiare, di proprietà della madre del ricorrente. All'udienza di prima comparizione delle parti, comparso personalmente il solo ricorrente, il Giudice designato per la trattazione, verificata la regolarità della notificazione del ricorso , ha dichiarato la contumacia della resistente e pronunciato i provvedimenti urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati. E' stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. 435/2024 del 14-17/06/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e (atto di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 Comune di Comunanza (AP), anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune), mandando alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comunanza (AP) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge. Con separata coeva ordinanza il Tribunale, rilevato che il ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile decorso il tempo a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 473 bis.49, comma primo, c.p.c., ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 27 maggio 2025 nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), l. 898/1970 e quindi trascorsi dodici mesi dall'udienza di prima comparizione del 16 maggio 2024. All'udienza del 27 maggio 2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni in epigrafe trascritte.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta. L'art. 473-bis.49, comma 1, prevede che “ Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.”. Nella specie è decorso il termine di dodici mesi, come specificato dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata, ed è stato acquisita agli atti la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione pronunciata inter partes. Pertanto va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Comunanza (AP) il giorno 29/03/2023 (anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune). Non vi sono ulteriori statuizioni.
Pag. 2 di 3 Il comportamento processuale della resistente e la natura della causa integrano i gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, così decide: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Comunanza il 29 marzo 2023 (atto di matrimonio del Comune di Comunanza CP_1 (AP), anno 2023 atto n. 1 parte I serie – Ufficio I, come trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
7) compensa le spese del procedimento. Così deciso in Fermo, il 20 novembre 2025 Il Presidente est. Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 3 di 3