Articolo 81 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 69Articolo 82
Versione
14 marzo 1948
Art. 81.
Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
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