Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7913 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2025, proposto da:
Vivenzio Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B39DAFBA05, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 116;
contro
Comune di Carbonara di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato US Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana s.c.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
AC Costruzioni Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
per l'annullamento
a) della determina n. 15 del 18/02/2025 a firma del Responsabile Settore LL.PP. ed Edilizia del Comune di Carbonara di Nola, che ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei "lavori di consolidamento e restauro, valorizzazione ed adeguamento della Chiesa dell'TA " (CIG: B39DAFBA05) in favore della AC Costruzioni soc. coop.;
b) della disposizione n. 53 dell'11/02/2025 a firma del Responsabile della CUC recante la proposta di aggiudicazione;
c) della nota a firma del Responsabile della CUC prot. n. 789 del 26/02/2025 che ha rigettato l'istanza di riesame presentata dalla Società ricorrente;
d) dei verbali di gara nn. 3, 4 e 5 (quest'ultimo contenente la mera conferma dei giudizi tecnici espressi dalla commissione giudicatrice);
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con la controinteressata e del diritto della Società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carbonara di Nola e della AC Costruzioni Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. US PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Società ricorrente ha partecipato alla gara, indetta dal Comune di Carbonara di Nola, per l’affidamento dei lavori di consolidamento e restauro, valorizzazione ed adeguamento della Chiesa dell’TA, dall’importo di € 1.000.124,59, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione del punteggio massimo di 90/100 per l’offerta tecnica, di cui:
- un totale di punti 5 punti per la qualità e completezza della proposta tecnica (criterio 1);
- un totale di punti 20 punti per le migliorie di carattere ambientale in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM) (criterio 2, suddiviso in tre sub-criteri);
- un totale di punti 65 per le soluzioni progettuali migliorative (criterio 3, suddiviso in tre sub-criteri).
L’ulteriore punteggio è assegnato al ribasso dell’offerta economica (punti 10).
All’esito delle operazioni della Commissione la ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 93,19 (di cui 87,08 per l’offerta tecnica), preceduta dalla controinteressata con punti totali punti 94,98 (di cui 88,77 per l’offerta tecnica).
Con l’impugnata determina n. 15 del 18/2/2025 l’appalto è stato aggiudicato alla AC Costruzioni Società Cooperativa.
1.1. La ricorrente reputa “ del tutto ingiustificata la preferenza assoluta accordata all'offerta tecnica della soc. controinteressata per il su riportato sub criterio 3.2, in relazione al quale la propria offerta risulta palesemente superiore sotto tutti gli aspetti ritenuti rilevanti dalla lex specialis ”.
Tale criterio riguarda le “ Proposte più vantaggiose in termini di miglior risultato funzionale, estetico e di fruizione delle aree nel loro complesso, in relazione alle valenze paesaggistiche ed ambientali delle aree stesse. Nello specifico verranno valutate positivamente offerte relative al miglioramento della fruizione delle aree interessate dall’intervento ”.
Con un unico motivo di ricorso sono dedotti la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, palese illogicità e manifesta irragionevolezza.
Le censure della ricorrente investono – come detto – l’offerta dell’aggiudicataria in ordine alle proposte migliorative, contestandone la valutazione effettuata, relativamente ad una serie di rilievi, che nella prospettazione della ricorrente conducono a ritenere l’offerta tecnica dell’interessata “ palesemente inattendibile e del tutto insostenibile sotto l'aspetto logico ”, a fronte della propria offerta, ritenuta “ ictu oculi superiore sotto tutti gli aspetti ritenuti rilevanti dalla lex specialis ”.
È elaborata una tabella comparativa, ponendo a confronto le soluzioni migliorative della ricorrente e della controinteressata, le prime contenute in 5 voci, le seconde in 19.
Si rimarca la maggiore consistenza dell’offerta migliorativa e, soprattutto, la proposta di realizzazione di un parcheggio, con cancelli, segnaletica e una colonnina per la ricarica elettrica delle auto, sull’area di proprietà comunale di circa 770 mq., distante 45 metri dalla Chiesa.
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata, svolgendo difese.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 17 aprile 2025 n. 814.
Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Le contestazioni, come detto innanzi, si incentrano sull’esame ritenuto errato delle proposte migliorative, per la sopravvalutazione delle migliorie proposte dall’aggiudicataria e la sottovalutazione di quelle offerte dalla ricorrente.
Il ricordato sub-criterio 3.2 valorizza le proposte maggiormente idonee sotto il profilo funzionale, estetico e di fruizione delle aree, tenendo conto della loro valenza paesaggistica e ambientale, specificamente per la migliore fruizione.
La ricorrente segnala che la controinteressata ha offerto (solo) 5 migliorie, prevedendo l’installazione di segnaletica informativa e didattica, di panchine in doghe di legno, di lampioni a LED con design minimalista e tonalità di Luce calda, oltre all’illuminazione d’accento.
Sottolinea, invece, di aver proposto 19 soluzioni migliorative, dalla realizzazione di un impianto audio interno, all’occultamento dei cavi, dalla pulizia della piazza all’opera di strato di binder e usura tappetino, dalla realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, di recinzione e di cancelli, dall’impianto di videosorveglianza alla stazione di ricarica auto, dall’estensione della pavimentazione antistante, dalle panchine best classic senza schienale ai cestini corona smog con base in cemento, dalla pensilina alla fontana in ghisa e alle armature stradali di marca.
Sintetizzando, valuta la ricorrente che le proposte migliorative della controinteressata siano minimali (panchine, cestini portarifuiti, segnaletica informativa e lampioni, senza neppure indicarne il posizionamento), mentre le proprie soluzioni migliorative si caratterizzano per caratteristiche qualitative e marchi di pregio, con corretta indicazione del posizionamento ed aggiunta di elementi di valore (impianto audio interno e di videosorveglianza, fontanina in ghisa e pensilina per l’attesa del bus).
Inoltre, la ricorrente pone l’accento sulla previsione da parte sua di un parcheggio a 45 metri, dalle caratteristiche illustrate, rilevando come da ciò risulti lampante la superiorità della propria proposta.
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Va osservato che la valutazione delle proposte migliorative rientra tipicamente nella discrezionalità tecnica della Commissione di gara, chiamata ad esprimersi sulla finalizzazione delle soluzioni proposte agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire.
In tale ottica, l’esame non può ridursi all’enunciazione quantitativa degli elementi offerti, che rischia di sottrarre all’esame della Commissione la disamina dell’intrinseco valore delle proposte migliorative.
In questi termini, anche poche migliorie possono risultare meritevoli di maggior considerazione, laddove la Commissione di gara ne abbia apprezzato il pregio estetico, l’innovatività, l’inserimento nell’area, ecc., ritenendole maggiormente corrispondenti al disegno complessivo dell’opera.
Nella specie, trattandosi di valorizzazione ed adeguamento di una Chiesa, va da sé che vi è un discrimine tra le proposte che si mostrano maggiormente coerenti alla sistemazione del sito, attese le sue caratteristiche, rispetto a migliorie che, pur apparendo più “ricche”, possano denotare una scarsa attinenza alla soluzione voluta.
Può desumersi che le migliorie proposte dalla ricorrente siano state ritenute meritevoli di un minor punteggio, sia pure per la loro ampiezza, in quanto non confacenti.
Ciò può dirsi, ad esempio, per la pensilina (che potrebbe introdurre un elemento dissonante nel paesaggio) o per il parcheggio (che potrebbe attenere a opera non richiesta né necessaria).
In tale contesto, un vizio della valutazione può rinvenirsi solamente allorquando si palesino errori evidenti di travisamento, per la mancata considerazione di un elemento essenziale o, di contro, l’apprezzamento di un elemento completamente estraneo, sfuggendo in mancanza al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’organo preposto alla disamina tecnica (giurisprudenza pacifica; cfr., di recente, Cons. Stato - sez. VII, 20/6/2025 n. 5392, p. 11: “ nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (così Consiglio di Stato V n° 10195 del 18 dicembre 2024) ”).
3.- Per le considerazioni che precedono, deve essere respinto il ricorso e vanno disattese le domande formulate.
Per la peculiarità delle questioni dedotte sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti dell’Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana s.c.p.a., non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana s.c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US PO, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| US PO |
IL SEGRETARIO