Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1952, n. 1977
Articolo 2
Versione
17 dicembre 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 17 dicembre 1952
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