CA
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
NN. RG. 357 e 358 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carla Romana Raineri Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. rg. 357 e 358 del 2023 promosse in grado d'appello
DA
A-15075062), Parte_1
A-15022510), Parte_2
A-70301981), Parte_3
A-15234065), Parte_4
FR-36348991555), Parte_5
pagina 1 di 6 C.F. e P. IVA ), già Parte_6 P.IVA_1 Parte_7
Parte_8
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Fabio Angelini, Bianca Manuela Gutierrez e prof. Silvia Giudici ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Bianca
Manuela Gutierrez in Milano, Via Tommaso Salvini n.10, giuste procure speciali alle liti in atti
appellanti
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
P.IVA ), CP_4 P.IVA_4
tutte rappresentate e difese dagli gli avv.ti Giovanni F. Casucci e Andrea Piai ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Santa Croce 2122 – 30135
Venezia, giuste procure speciali alle liti in atti appellate
Conclusioni delle parti per le parti appellanti voglia la Corte Ecc.ma, dato atto che le parti appellante ed appellata hanno stipulato una transazione ed hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande proposte nei procedimenti riuniti N. 357-358/2023 R.G., in totale riforma della sentenza impugnata pagina 2 di 6 del Tribunale di Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, e della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022:
a) dichiarare cessata la materia del contendere sugli appelli riuniti N. 357-358/2023 per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva;
b) per l'effetto e per volontà espressa delle parti, dichiarare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio
2018, e della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022;
c) dichiarare interamente compensate le spese processuali dei due gradi del giudizio fra le parti.
per le parti appellate
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, dato atto che le parti appellante ed appellata hanno stipulato una transazione ed hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande proposte nei giudizi riuniti sub R.G. nn. 357-358/2023, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio
2018, e della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022:
a) dichiarare cessata la materia del contendere sugli appelli riuniti sub R.G. nn. 357-
358/2023 per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva;
per l'effetto e per volontà espressa delle parti b) dichiarare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata del Tribunale di
Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, e della sentenza impugnata del
Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022;
c) dichiarare interamente compensate le spese processuali dei due gradi del giudizio fra le parti.
pagina 3 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 5390/2018, resa nella controversia intercorsa tra le parti in causa, il Tribunale di Milano accertava la sussistenza della contraffazione del pantalone jeans denominato “SKINZEESP2” (tutelabile anche quale modello non registrato) e del modello non registrato corrispondente al sandalo “Fussbet”.
Con la sentenza definitiva n. 5877/2022 il Giudice di prime cure condannava le parti convenute al risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti accertati.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5
e hanno impugnato entrambe le sentenze
[...] Parte_7 Parte_8
chiedendone la loro riforma parziale.
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
e si sono costituite in giudizio concludendo per l'integrale conferma di
[...] CP_4
entrambe le pronunce impugnate.
All'udienza collegiale del 13 marzo 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver stipulato una transazione della lite e hanno rassegnato conclusioni congiunte, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate e con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dato atto che le parti hanno rinunciato al deposito degli scritti conclusionali, la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata sulle conclusioni in epigrafe specificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiunte, con cui le parti in causa hanno dichiarato che è intervenuta la definizione della controversia mediante un accordo negoziale, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche sub iudice, impone pagina 4 di 6 alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che l'accordo raggiunto ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 8980/18).
Conformemente alle richieste delle parti, deve altresì darsi atto del venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate.
Invero, come è stato precisato dalla citata pronuncia della Cass. Sez. Un. n. 8980/18,
“stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto”; ciò in quanto le parti, regolando la controversia tra loro intercorsa attraverso un accordo negoziale, hanno inteso affidare esclusivamente all'accordo conciliativo la disciplina del rapporto controverso, rinunciando ad avvalersi dell'efficacia delle sentenze rese nel precedente grado di giudizio (cfr. in tal senso la sentenza della Cass. S.U. n. 5625/2022 citata da parte appellante).
In conformità alla congiunta richiesta delle parti, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Infine, deve darsi atto che non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il giudizio si è concluso con una pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere
(cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 21127/2021, Cass. n. 20697/2021 e Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva determinativo del venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio;
3. dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13 marzo 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carla Romana Raineri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carla Romana Raineri Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. rg. 357 e 358 del 2023 promosse in grado d'appello
DA
A-15075062), Parte_1
A-15022510), Parte_2
A-70301981), Parte_3
A-15234065), Parte_4
FR-36348991555), Parte_5
pagina 1 di 6 C.F. e P. IVA ), già Parte_6 P.IVA_1 Parte_7
Parte_8
tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Fabio Angelini, Bianca Manuela Gutierrez e prof. Silvia Giudici ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Bianca
Manuela Gutierrez in Milano, Via Tommaso Salvini n.10, giuste procure speciali alle liti in atti
appellanti
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
P.IVA ), CP_4 P.IVA_4
tutte rappresentate e difese dagli gli avv.ti Giovanni F. Casucci e Andrea Piai ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Santa Croce 2122 – 30135
Venezia, giuste procure speciali alle liti in atti appellate
Conclusioni delle parti per le parti appellanti voglia la Corte Ecc.ma, dato atto che le parti appellante ed appellata hanno stipulato una transazione ed hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande proposte nei procedimenti riuniti N. 357-358/2023 R.G., in totale riforma della sentenza impugnata pagina 2 di 6 del Tribunale di Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, e della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022:
a) dichiarare cessata la materia del contendere sugli appelli riuniti N. 357-358/2023 per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva;
b) per l'effetto e per volontà espressa delle parti, dichiarare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio
2018, e della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022;
c) dichiarare interamente compensate le spese processuali dei due gradi del giudizio fra le parti.
per le parti appellate
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, dato atto che le parti appellante ed appellata hanno stipulato una transazione ed hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande proposte nei giudizi riuniti sub R.G. nn. 357-358/2023, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio
2018, e della sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022:
a) dichiarare cessata la materia del contendere sugli appelli riuniti sub R.G. nn. 357-
358/2023 per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva;
per l'effetto e per volontà espressa delle parti b) dichiarare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata del Tribunale di
Milano n. 5390/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, e della sentenza impugnata del
Tribunale di Milano n. 5877/2022, pubblicata il 5 luglio 2022;
c) dichiarare interamente compensate le spese processuali dei due gradi del giudizio fra le parti.
pagina 3 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 5390/2018, resa nella controversia intercorsa tra le parti in causa, il Tribunale di Milano accertava la sussistenza della contraffazione del pantalone jeans denominato “SKINZEESP2” (tutelabile anche quale modello non registrato) e del modello non registrato corrispondente al sandalo “Fussbet”.
Con la sentenza definitiva n. 5877/2022 il Giudice di prime cure condannava le parti convenute al risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti accertati.
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5
e hanno impugnato entrambe le sentenze
[...] Parte_7 Parte_8
chiedendone la loro riforma parziale.
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
e si sono costituite in giudizio concludendo per l'integrale conferma di
[...] CP_4
entrambe le pronunce impugnate.
All'udienza collegiale del 13 marzo 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver stipulato una transazione della lite e hanno rassegnato conclusioni congiunte, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate e con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dato atto che le parti hanno rinunciato al deposito degli scritti conclusionali, la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata sulle conclusioni in epigrafe specificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiunte, con cui le parti in causa hanno dichiarato che è intervenuta la definizione della controversia mediante un accordo negoziale, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche sub iudice, impone pagina 4 di 6 alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che l'accordo raggiunto ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 8980/18).
Conformemente alle richieste delle parti, deve altresì darsi atto del venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate.
Invero, come è stato precisato dalla citata pronuncia della Cass. Sez. Un. n. 8980/18,
“stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto”; ciò in quanto le parti, regolando la controversia tra loro intercorsa attraverso un accordo negoziale, hanno inteso affidare esclusivamente all'accordo conciliativo la disciplina del rapporto controverso, rinunciando ad avvalersi dell'efficacia delle sentenze rese nel precedente grado di giudizio (cfr. in tal senso la sentenza della Cass. S.U. n. 5625/2022 citata da parte appellante).
In conformità alla congiunta richiesta delle parti, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Infine, deve darsi atto che non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il giudizio si è concluso con una pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere
(cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 21127/2021, Cass. n. 20697/2021 e Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva determinativo del venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio;
3. dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13 marzo 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carla Romana Raineri
pagina 6 di 6