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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2210/2024 R.G. LAVORO
TRA con sede in Melicucco, C.da San Fili, n. 62, cod. fisc. e P.Iva Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Terravecchia C.F._1
Inferiore, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Inzillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] (R.C.), il Controparte_1 C.F._2
23/05/1996, residente a [...], elettivamente domiciliato alla Via Bruno Buozzi n° 73, presso lo studio dell'Avv. Teresa Sorrenti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto.
RESISTENTE
E
(CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ( ), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è Controparte_2 P.IVA_3
per legge domiciliato;
OPPOSTO – RESISTENTE OGGETTO: Opposizione a provvedimento di diffida accertativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di convalida della diffida accertativa emessa dalla Controparte_3
.
[...]
In particolare, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di aveva notificato alla Controparte_2 ricorrente, in data 22.05.2024, il decreto di convalida della diffida accertativa n. DA-
RC/2024/0229 intimandole il pagamento di € 1.050,32 a titolo di differenze retributive, per il periodo compreso tra dicembre 2020 - settembre 2021, presuntivamente spettanti al lavoratore
Controparte_1
La ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo avverso la diffida accertativa chiedendo l'annullamento dell'accertamento.
Nel merito, ha rilevato l'estinzione del credito accertato in diffida per integrale soddisfacimento di tutti i crediti patrimoniali del lavoratore mediante intervenuta conciliazione giudiziale e relativo adempimento, nonché l'inesistenza del credito per infondatezza dell'accertamento.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare “accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 1.050,32 riportato nella diffida accertativa n. del 26.03.2024 C.F._3
dell' , in favore del lavoratore Controparte_2 [...]
e relativo al limitato periodo di lavoro dicembre 2020/settembre 2021, per i motivi CP_1
di cui sopra. 2) Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite”.
Si è costituito in giudizio che, oltre al Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'art. 12, D. Lgs n. 124 del 2004, non contempla l'opposizione giudiziale al provvedimento impugnato ad opera del datore di lavoro.
Nel merito ha rilevato che l'accertamento riguarda crediti maturati in un periodo precedente a quello oggetto della diffida accertativa impugnata (arco temporale di riferimento inerente al periodo dicembre 2017- novembre 2020, mentre la diffida accertativa di cui all'odierna impugnazione inerente il periodo dicembre 2020 – gennaio 2021). Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile e non merita accoglimento.
Come anticipato l'istante ha formulato una domanda volta ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida della diffida accertativa n. DA-RC/2024/0229 del 26.03.2024, emessa in ragione della richiesta d'intervento prodotta dal sig. il quale rivendicava la Controparte_1
regolarizzazione della posizione economica e dell'inquadramento contrattuale in ordine alle mansioni effettivamente svolte.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della presente controversia, giova richiamare l'art. 12 del
D.Lgs. n. 124 del 2004 che, nel disciplinare la diffida accertativa per crediti patrimoniali, dispone: “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoroe sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”. Pur essendo evidente che il legislatore non abbia previsto espressamente un rimedio giurisdizionale per l'impugnazione della diffida accertativa, nell'ottica dell'effettività della garanzia di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti, in attuazione dell'art. 24, comma
2 Cost., non potrebbe negarsi al destinatario della diffida un rimedio volta alla tutela della propria posizione giuridica.
Quest'ultimo può essere certamente individuato nell'opposizione all'esecuzione, ovvero nell'opposizione agli atti esecutivi ex artt.615,617 e 618-bis c.p.c., a seconda che voglia contestare l'an o il quomodo dell'esecuzione.
Invero i citati rimedi postulano, da un lato, che la diffida accertativa, come nel caso di specie, abbia acquistato efficacia esecutiva e, dall'altro, che sulla base della stessa sia stata intrapresa o minacciata l'azione esecutiva attraverso la notifica del precetto.
È ben evidente che, in tale ipotesi, essendo stata annunciata la volontà del creditore di procedere ad esecuzione attraverso il precetto, il datore di lavoro possa formulare opposizione avverso quest'ultimo atto contestando l'an dell'azione esecutiva, facendo valere l'infondatezza della pretesa accertata in diffida.
Il rimedio dell'art. 615 c.p.c., consente infatti al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale, nell'ambito di un vero e proprio giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere in executivis, facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale.
Orbene, nella specie, l'opposizione al decreto di validazione della diffida accertativa è stata formulata senza che vi fosse alcun impulso del lavoratore, unico titolare del diritto di credito accertato, il quale – quanto meno per ciò che emerge dai documenti allegati agli atti del presente giudizio – non ha manifestato alcuna volontà di intraprendere l'azione esecutiva attraverso la notifica del precetto.
Si osserva, in particolare, anche nell'ottica della sussistenza dell'interesse ad agire, che, laddove non portata ad esecuzione dal lavoratore, la diffida accertativa non avrebbe alcuna attitudine lesiva per il diffidato che non può dolersi con l'amministrazione dell'erroneità di tale accertamento. Doglianze queste ammissibili solo in caso di irrogazione di sanzioni, ma in quest'ultimo caso, l'impugnazione avrebbe ad oggetto un'ordinanza ingiunzione e non, di certo, il provvedimento in parola. Nella specie l'azione esperita dalla società ricorrente appare evidentemente diretta a conseguire un sindacato sul corretto svolgimento della funzione ispettiva da parte della P.A.
e non su diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, nell'ambito del contraddittorio tra le parti di tale rapporto.
In altri termini la domanda è orientata ad ottenere un sindacato di legittimità su un atto amministrativo accertativo che, in assenza di affermazione e volontà di esecuzione del diritto da parte del lavoratore creditore, non determina alcuna lesione della sfera giuridica della resistente che, dunque, non otterrebbe alcuna utilità concreta dalla pronuncia.
Ne deriva, alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, che, solo qualora tale intentio fosse stata inquadrata entro i binari processualcivilistici del precetto, la ricorrente avrebbe avuto l'interesse ad ottenere una pronuncia favorevole e dunque utile per la tutela delle proprie istanze.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso risulta inammissibile.
Considerata la particolarità delle questioni giuridiche affrontate, sussistono gli estremi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti
[...] Parte_2
dell' con ricorso Controparte_5
depositato in data 05.08.2024, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi,
21 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti