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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 302/2024 promossa da
Parte_1
- Attrice -
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Buontempi
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Benedetti
In punto a: vendita, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“ Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione:
• Nel merito:
- Revocare, dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la società opponente ha contestato la fornitura ed emesso nota di addebito n.230.00135 del 21/9/2023 per € 34.541,74 per importi corrispondenti ai ripristini necessari all'oggetto della fornitura pervenuta senza coibentazione efficiente, salvo altro, procedendo a disporre compensazione tra le reciproche somme che fossero accertate nel corso del giudizio e, in via riconvenzionale, disporre la condanna di controparte al pagamento del saldo dovuto per differenza;
- Per l'effetto disporsi la restituzione delle somme pagate in adempimento all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà
• In via subordinata: Nella non creduta ipotesi che la somma indicata nella nota di addebito n. 230.00135 del 21-09-23 prodotta sia ritenuta solo parzialmente compensabile, darsi atto che l'opponente ha già provveduto al pagamento dell'importo capitale e delle spese di decreto. In via istruttoria si chiede remissione in istruttoria rinnovando la richiesta di ammissione della prova per interrogatorio e testi già dedotta in memoria n.2 e 3 ex art.171 ter cpc depositata il 5/6/2024 ed in particolare dei capitoli sub.5 e 6, 7 e 8 da dimostrare che il danno alla coibentazione (interna) dell'essiccatoio è da considerarsi “occulto” in quanto riscontrabile solo effettuando lo smontaggio di tutte le componenti della macchina pervenuta (cfr cap.sub.3) per componenti intere. Si rinnova l'opposizione alle richieste istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge” ed in via subordina con compensazione delle spese”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN, in persona del Giudice designato, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2659/2023,
R.G. 6897/2023, Tribunale di EN, Dott. Bagnoli;
NEL MERITO
- respingere le domande ed eccezioni tutte spiegate dalla controparte, per le ragioni spiegate in narrativa;
e, per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da controparte. IN SUBORDINE
- condannare al pagamento della somma di €. 31.667,37 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma, anche in via equitativa, che verrà determinata in corso di causa, per le motivazioni già esposte in narrativa. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel merito, nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute in base a forniture di un “essiccatoio”, documentata da fatture.
A fronte della prova documentale fornita dal creditore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, costituita dall'ordine della merce,
2 dalle fatture della fornitura in questione e da un bonifico di acconto, l'opponente non ha contestato i fatti storici delle forniture, il prezzo pattuito, ed il mancato pagamento, ed ha eccepito difetti della merce, con conseguenti danni da inadempimento, dei quali ha chiesto il risarcimento mediante compensazione da disporre in via giudiziale, con domanda riconvenzionale di condanna del convenuto opposto al pagamento del saldo dovuto per differenza.
Va osservato, peraltro, che da parte dell'opponente non vi è contestazione sull'esistenza del debito e l'entità dello stesso, per cui non sussiste alcun dubbio sul fatto che le somme richieste spettino all'opposto, al quale parte attrice oppone soltanto vizi non tempestivamente denunciati.
4. In primo luogo, infatti, va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione di garanzia.
L'attore agisce, infatti, per la garanzia dovuta dall'alienante ai sensi degli artt.
1490 e segg. C.c.. La circostanza è pacifica, così come la qualificazione del contratto di vendita tra le parti.
Il convenuto eccepisce la decadenza.
Ai sensi dell'art. 1495 C.c., è previsto l'obbligo di denuncia dei difetti (che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale é destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) entro otto giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espressa conoscenza dei vizi o facile riconoscibilità degli stessi da parte dell'acquirente, ovvero di garanzia dell'assenza dei vizi stessi.
Detto obbligo concerne quindi esclusivamente i vizi occulti, e non quelli palesi e riconoscibili, che devono essere fatti valere immediatamente, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi entrambe da escludere nel caso di specie attesa la natura dei vizi lamentati, inerenti - secondo l'allegazione di parte attrice nell'atto introduttivo, peraltro piuttosto generico, e poi meglio specificati nella prima memoria depositata da parte attrice- a difetti di imballaggio;
dunque elementi esterni, visivi o addirittura tattili, rilevabili in sede di consegna della merce e comunque con il primo contatto con la merce, e non
3 necessariamente col primo utilizzo. In particolare, ciò assume rilievo per difetti di integrità dell'imballaggio e l'umidità del carico.
5. In ordine all'obbligo di denuncia la giurisprudenza (per l'orientamento di questo ufficio, cfr. Trib. EN (Pagliani), 1/12/20, n. 1512, e Trib. EN (Pagliani),
5/5/22, n. 571, in: www.giurisprudenzamodenese.it) ha fissato i seguenti principi interpretativi:
- la decadenza dalla facoltà di denunzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, come del resto previsto dall'art. 2969 C.c.;
- il termine di decadenza per la denunzia (cosiddetto <dies a quo>>) decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel solo caso di vizi occulti, mentre in caso di vizi normalmente riconoscibili decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza, e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè di regola dalla consegna o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettiva del difetto (Trib. EN (Rimondini), 16/10/17, n. 1825; Trib. EN (Ramacciotti),
9/8/18, n. 1440; Trib. EN (Ramacciotti), 7/1/19, n. 4; Trib. EN (Masoni),
11/5/19, n. 542; Trib. EN (Grandi), 20/5/19, n. 778, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it);
- l'onere della prova della tempestività della denuncia (pur non assoggettata a particolari formalità), ove eccepita, incombe sull'acquirente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione (Trib. EN (Cortelloni), 2/10/20,
n. 1094, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
- l'inadempimento all'obbligo di denunzia preclude l'esperimento di qualunque azione edilizia, e cioè non solo di quella di risoluzione prevista dall'art. 1492 C.c. ma anche da quella risarcitoria di cui all'art. 1494 C.c. (Trib. EN (Del Borrello),
9/8/17, n. 1395; Trib. EN (Siracusano), 2/11/17, n. 1911; Trib. EN
(Pagliani), 12/10/22, n. 1193, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Alla stregua dei criteri sopra esposti vanno esaminate le risultanze istruttorie. Con
l'ordinanza in data 11/9/2024, con la quale era stata, tra l'altro, dichiarata la
4 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato osservato: <nella specie la decadenza dalla facoltà di denunzia è stata espressamente eccepita dal creditore;
in particolare, viene eccepito che è stata eccepita tempestivamente solo una tipologia di vizio (danni da urto) e non una seconda tipologia (danni da umidità); inoltre, nella specie, è tendenzialmente da escludere che si tratti di vizi occulti;
quanto sopra risulta da documentazione prodotta dalla stessa parte opponente>>.
Infatti, la vicenda è, in sintesi, la seguente. Parte attrice opponente al momento della consegna rilevava che alcune parti avevano subito dei danni da urto probabilmente causati durante il trasporto (doc. n. 7 conv.); in quella sede aveva eccepito esclusivamente il danneggiamento di un modulo a causa di un urto durante il trasporto, per errori nel fissaggio del carico.
A fronte di tale eccezione la convenuta opposta rispondeva inizialmente che, essendo il mezzo usato non avrebbe accettato contestazioni, e avrebbe ritirato il macchinario se non era di gradimento a CE (sempre doc. n. 7 conv.).
Successivamente, a maggio 2023, le parti di nuovo si confrontavano sul punto e veniva raggiunto un accordo con il quale la convenuta si faceva carico delle spese per il ripristino del danno, cioè dei costi di riparazione causati dagli urti subiti dal macchinario (doc. n. 8 conv.). In particolare, il legale rappresentante della ditta La
Favorita Italia S.r.l., in data 29/5/23 scriveva alla convenuta chiedendo conferma che questa fosse disponibile ad accollarsi i costi relativi alle riparazioni delle parti danneggiate durante le operazioni di carico e scarico, che venivano quantificati definitivamente in €. 3.390,38; ciò sulla base della comunicazione dell'odierna opponente, come risulta dalla stessa e-mail; a quel punto la convenuta confermava di acconsentire a pagare la fattura a La Favorita Italia S.r.l..
Successivamente ancora, a fine luglio 2023, parte attrice -in persona di
[...]
lamentava un danno maggiore, allegando la necessità di sostituire tutta la CP_2
coibentazione, perché il materiale isolante si era bagnato durante il trasporto. In proposito parte attrice qualifica la comunicazione via mail del 28/7/2023 come denuncia di vizi di cui solo in quel momento si è avuta “definitiva e completa percezione”. A quel punto sorge il contenzioso sui danni ulteriori.
5 7. Quanto, quindi, alla tempestività della denuncia, va in primo luogo rilevato che le comunicazioni scambiate tra le parti non risulta che parte convenuta abbia riconosciuto i vizi di cui parte attrice chiede il risarcimento;
parte convenuta, infatti, ha riconosciuto espressamente ed esclusivamente soltanto i danni esteriori subiti dal macchinario, quantificati -dalla stessa attrice- nei costi di riparazione per la somma di
€ 3.390,37, che appunto ha pagato direttamente a La Favorita Italia S.r.l. con la già menzionata fattura, mentre ha contestato le ulteriori voci di danno successivamente allegate da parte attrice. Per la precisione non si è nemmeno trattato di una contestazione di vizi della cosa venuta, quanto se mai di danni provocati alla stessa da difetti di imballaggio, per i quali si è raggiunto un accordo secondo il quale la parte addebitabile alla convenuta è stata di €. 3.390,37, pacificamente già saldata dalla convenuta opposta direttamente a La Favorita.
La vicenda non assume efficacia di riconoscimento dei vizi, tantomeno dei vizi ulteriori allegati da parte attrice. Occorre, pertanto, esaminare l'eccezione di decadenza, che nel caso concreto non è esclusa dalla presenza di un riconoscimento.
8. In primo luogo, dall'istruttoria non risulta confermata l'allegazione attorea che la contestazione sia stata effettuata il giorno della consegna, e che la mail del 28 luglio
2023 sia stata una mera specificazione e chiarificazione di quanto già denunciato. O meglio, ciò è vero per quanto riguarda i difetti di imballaggio, ma non il vizio di umidità.
Al contrario, da un lato è indubbio che la consegna della merce sia stata effettuata in marzo 2023, e che la contestazione di umidità del carico compare nelle comunicazioni tra le parti nel mese di luglio, o comunque non prima di maggio;
prima si è parlato soltanto dei danni da urto, risolti come sopra già ricordato, e corrisposti mediante il pagamento della fattura di La Favorita Italia S.r.l., non di quelli da umidità e coibentazione.
Le risultanze documentali sono chiare: da un lato è certo che nella e-mail del
28/7/23 (doc. n. 15 att.), fa un riassunto della vicenda, nel corso del CP_2
quale afferma chiaramente che l'essiccatoio “è giunto” in determinate condizioni, tra
6 cui anche l'umidità; testualmente: <è giunto con diversi particolari da sistemare … in particolare la coibentazione era tutta bagnata, segno evidente che la macchina è stata lasciata esposta all'acqua…>>; d'altro lato, è certo che il trasporto risale a
Marzo 2023: nella e-mail del 17/3/23 (doc. n. 4) si fa riferimento a <moduli
…fortemente danneggiati, in quanto senza imballo di appoggio e blocchi per il contrappeso>>, e anche all'accettazione con riserva sul DT (<Moduli essiccatoio legati ma danneggiati causa mancanza appoggio nell'imballo>>); nella e-mail del
21/3/23 (doc. n. 5) si parla di <coibentazione danneggiata>>; nella e-mail del
21/3/23 del vettore (doc. n. 6 att.) non si parla di umidità, ma solo di merce legata e imballata;
nella documentazione successiva si parla di imballaggio e poi di sostituzione della coibentazione -doc. n. 13 att.- ma non di umidità; fino a quando, a luglio, compare nella e-mail di . Persona_1
Alla stregua delle riportate risultanze documentali, dunque, non è stata fornita la prova della denuncia tempestiva entro il termine di otto giorni, giacché è
l'opponente a dover fornire dati (e date) precise in ordine al lasso di tempo intercorso tra il momento della denuncia e quello della scoperta;
inoltre, sussistono elementi di convincimento contrastanti con la stessa ipotesi della sussistenza del vizio.
Molto significativa, in tale ottica, appare la e-mail del 16/4/24 (doc. n. 9 conv.) con la quale dell'impresa LA FAVORITA Italia S.r.l., Parte_2
scrive alla convenuta, tra l'altro, che: <1) a quanto mi ricorda e quanto mi è stato riferito da chi ha caricato i moduli dell'essicatoio presso la ditta Cer Artistica 2 il
Sig. ha sempre prelevato i moduli dall'interno della struttura capannone Parte_3
dove erano collocati ed erano integri da eventuali umidità o acqua>>.
In ogni caso, il termine di otto giorni, decorrente, necessariamente, dal momento della consegna, non è stato certamente rispettato per quanto concerne l'umidità.
Ne consegue, come già rilevato la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495 C.c..
7 9. In secondo luogo, va brevemente esaminato il tema della necessaria specificità o meno della denuncia, in particolare con riguardo all'ipotesi di denuncia di vizi diversi in tempi diversi.
Infatti, è sicuramente vero che, secondo principio interpretativo consolidato, la denuncia non deve essere necessariamente dettagliata e specifica, potendo l'acquirente limitarsi ad una denuncia generica purché tempestiva, da precisare successivamente;
al riguardo basta richiamare una delle varie decisioni di questo stesso ufficio, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. II,
25/05/1993, n. 5878; Cass. II, 28/10/2019, n. 27488; Cass. II, 28/02/2022, n. 6595):
<In tema di compravendita, al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art.
1495 cc, l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati>> (Trib. EN -Siracusano- 28/4/2021, n. 711); tuttavia, nel caso che la denuncia sia effettuata, invece, in modo dettagliato e specifico, si pone - come si intende dalla stessa massima richiamata- il problema della denuncia di nuovi vizi rispetto a quelli inizialmente segnalati.
Sul tema va considerato che la denunzia, oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. La stessa funzione della norma, quindi, complessa e governata dal principio di buona fede gravante su entrambe le parti, porta a ritenere che la denuncia riguardante un determinato vizio non esclude l'onere di nuove denunzie per altri vizi scoperti successivamente, e diversi dal primo o dai primi denunciati;
l'esclusione di onere della nuova denuncia può configurarsi, se mai, per vizi che siano da considerare direttamente collegati con la prima denunzia effettuata;
cioè con vizi non propriamente nuovi, quanto piuttosto dipendenti dai primi.
Condizione, quest'ultima, che nel caso in esame non ricorre, a parte la considerazione, già sopra accennata, che il vizio di umidità è immediatamente
8 riscontrabile all'arrivo della merce, ben più facilmente che dopo alcuni mesi - oltretutto in periodo caldo- nei quali, normalmente, l'umidità, se mai, si asciuga.
In questo caso, infatti, la situazione è diversa dal caso della vendita a consegne ripartite, nel quale si ritiene che il termine per la denuncia di vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia (tra le molte: Cass. II, 21/06/2019, n.
16766); ed è, pure, diversa dalla ipotesi di scoperta graduale dei vizi, fattispecie nella quale si fa riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (giur. costante, da Cass. II, 14/02/1994, n. 1458 fino a Cass. VI, 20/12/2021, n. 40814); nel caso in esame si tratta di vizi diversi dello stesso bene, entrambi visibili e riscontrabili alla consegna, di cui uno denunciato tardivamente.
10. Ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- da parte attrice è inutile.
In proposito, con l'ordinanza in data 11/9/2024 si era precisato che: <i capitoli di prova orale non sono idonei a chiarire le circostanze rilevanti circa la tempestività della denuncia di vizi>>; nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
D'altronde, nessuno dei capitoli di prova dedotti da parte attrice è idoneo a soddisfare il tema di prova: i termini temporali precisi della scoperta e della denuncia non sono indicati, nemmeno nel capitolo 6) più direttamente concernente il tema, nel quale, comunque, non si fa riferimento a una data precisa di scoperta del vizio e a una data precisa di denuncia, ma solo generico riferimento al “momento della scoperta”, senza poter sapere quale esso sia;
in ogni caso, il medesimo cap. 6), a prescindere
9 dalla genericità, è altresì inammissibile perché contrastante con indiscutibili risultanze documentali come quelle sopra richiamate.
In proposito va ricordato che è già stato affermato, nella giurisprudenza di merito, che: <In materia di prova per testimoni della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta, la mancata indicazione di specifico vizio denunziato e dell'esatta data di denunzia rende il capitolo inammissibile in quanto generico
(Fattispecie relativa all'inammissibilità di un capitolo di prova testimoniale che indicava i tempi in cui la denuncia era stata operata in maniera del tutto generica con l'avverbio "immediatamente")>> (Trib. Busto Arsizio, III, 08/03/2018, n. 437).
11. In definitiva, quindi, mentre dalla documentazione prodotta risulta che la merce venne consegnata e non venne pagato il saldo del prezzo, a fronte della prova documentale, fornita dal creditore, del proprio credito, parte opponente non ha viceversa prodotto documentazione dotata della necessaria efficacia probatoria nel senso indicato dall'opponente stesso.
Infatti, il debitore sostiene l'esistenza di difetti della merce che non ha provato di avere mai fatto oggetto di denuncia tempestiva, non avendo fornito alcuna indicazione temporale precisa, utile a far ritenere rispettato il termine di denuncia di vizi, di cui all'art. 1495 C.c..
Ogni ulteriore istruttoria in ordine ai vizi sarebbe, pertanto, superflua, e per tale motivo non sarebbe ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio.
12. L'intervenuta decadenza rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto di merito della controversia. La pretesa attorea è pertanto infondata e da respingersi.
Ogni ulteriore e diversa questione di merito resta assorbita nell'accoglimento dell'eccezione di mancata denuncia tempestiva.
L'opposizione risulta, dunque, esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento, e va respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
10
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda disattesa, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n° 2659 del 4/12/2023 del Tribunale di EN;
conferma il predetto decreto;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 4.380,35, di cui €
[...]
571,35 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in EN, il giorno 10/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 302/2024 promossa da
Parte_1
- Attrice -
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Buontempi
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Benedetti
In punto a: vendita, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“ Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione:
• Nel merito:
- Revocare, dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la società opponente ha contestato la fornitura ed emesso nota di addebito n.230.00135 del 21/9/2023 per € 34.541,74 per importi corrispondenti ai ripristini necessari all'oggetto della fornitura pervenuta senza coibentazione efficiente, salvo altro, procedendo a disporre compensazione tra le reciproche somme che fossero accertate nel corso del giudizio e, in via riconvenzionale, disporre la condanna di controparte al pagamento del saldo dovuto per differenza;
- Per l'effetto disporsi la restituzione delle somme pagate in adempimento all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà
• In via subordinata: Nella non creduta ipotesi che la somma indicata nella nota di addebito n. 230.00135 del 21-09-23 prodotta sia ritenuta solo parzialmente compensabile, darsi atto che l'opponente ha già provveduto al pagamento dell'importo capitale e delle spese di decreto. In via istruttoria si chiede remissione in istruttoria rinnovando la richiesta di ammissione della prova per interrogatorio e testi già dedotta in memoria n.2 e 3 ex art.171 ter cpc depositata il 5/6/2024 ed in particolare dei capitoli sub.5 e 6, 7 e 8 da dimostrare che il danno alla coibentazione (interna) dell'essiccatoio è da considerarsi “occulto” in quanto riscontrabile solo effettuando lo smontaggio di tutte le componenti della macchina pervenuta (cfr cap.sub.3) per componenti intere. Si rinnova l'opposizione alle richieste istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge” ed in via subordina con compensazione delle spese”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN, in persona del Giudice designato, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2659/2023,
R.G. 6897/2023, Tribunale di EN, Dott. Bagnoli;
NEL MERITO
- respingere le domande ed eccezioni tutte spiegate dalla controparte, per le ragioni spiegate in narrativa;
e, per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da controparte. IN SUBORDINE
- condannare al pagamento della somma di €. 31.667,37 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma, anche in via equitativa, che verrà determinata in corso di causa, per le motivazioni già esposte in narrativa. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel merito, nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di somme dovute in base a forniture di un “essiccatoio”, documentata da fatture.
A fronte della prova documentale fornita dal creditore ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, costituita dall'ordine della merce,
2 dalle fatture della fornitura in questione e da un bonifico di acconto, l'opponente non ha contestato i fatti storici delle forniture, il prezzo pattuito, ed il mancato pagamento, ed ha eccepito difetti della merce, con conseguenti danni da inadempimento, dei quali ha chiesto il risarcimento mediante compensazione da disporre in via giudiziale, con domanda riconvenzionale di condanna del convenuto opposto al pagamento del saldo dovuto per differenza.
Va osservato, peraltro, che da parte dell'opponente non vi è contestazione sull'esistenza del debito e l'entità dello stesso, per cui non sussiste alcun dubbio sul fatto che le somme richieste spettino all'opposto, al quale parte attrice oppone soltanto vizi non tempestivamente denunciati.
4. In primo luogo, infatti, va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dall'azione di garanzia.
L'attore agisce, infatti, per la garanzia dovuta dall'alienante ai sensi degli artt.
1490 e segg. C.c.. La circostanza è pacifica, così come la qualificazione del contratto di vendita tra le parti.
Il convenuto eccepisce la decadenza.
Ai sensi dell'art. 1495 C.c., è previsto l'obbligo di denuncia dei difetti (che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale é destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) entro otto giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espressa conoscenza dei vizi o facile riconoscibilità degli stessi da parte dell'acquirente, ovvero di garanzia dell'assenza dei vizi stessi.
Detto obbligo concerne quindi esclusivamente i vizi occulti, e non quelli palesi e riconoscibili, che devono essere fatti valere immediatamente, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi entrambe da escludere nel caso di specie attesa la natura dei vizi lamentati, inerenti - secondo l'allegazione di parte attrice nell'atto introduttivo, peraltro piuttosto generico, e poi meglio specificati nella prima memoria depositata da parte attrice- a difetti di imballaggio;
dunque elementi esterni, visivi o addirittura tattili, rilevabili in sede di consegna della merce e comunque con il primo contatto con la merce, e non
3 necessariamente col primo utilizzo. In particolare, ciò assume rilievo per difetti di integrità dell'imballaggio e l'umidità del carico.
5. In ordine all'obbligo di denuncia la giurisprudenza (per l'orientamento di questo ufficio, cfr. Trib. EN (Pagliani), 1/12/20, n. 1512, e Trib. EN (Pagliani),
5/5/22, n. 571, in: www.giurisprudenzamodenese.it) ha fissato i seguenti principi interpretativi:
- la decadenza dalla facoltà di denunzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, come del resto previsto dall'art. 2969 C.c.;
- il termine di decadenza per la denunzia (cosiddetto <dies a quo>>) decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel solo caso di vizi occulti, mentre in caso di vizi normalmente riconoscibili decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza, e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè di regola dalla consegna o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettiva del difetto (Trib. EN (Rimondini), 16/10/17, n. 1825; Trib. EN (Ramacciotti),
9/8/18, n. 1440; Trib. EN (Ramacciotti), 7/1/19, n. 4; Trib. EN (Masoni),
11/5/19, n. 542; Trib. EN (Grandi), 20/5/19, n. 778, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it);
- l'onere della prova della tempestività della denuncia (pur non assoggettata a particolari formalità), ove eccepita, incombe sull'acquirente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione (Trib. EN (Cortelloni), 2/10/20,
n. 1094, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
- l'inadempimento all'obbligo di denunzia preclude l'esperimento di qualunque azione edilizia, e cioè non solo di quella di risoluzione prevista dall'art. 1492 C.c. ma anche da quella risarcitoria di cui all'art. 1494 C.c. (Trib. EN (Del Borrello),
9/8/17, n. 1395; Trib. EN (Siracusano), 2/11/17, n. 1911; Trib. EN
(Pagliani), 12/10/22, n. 1193, tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Alla stregua dei criteri sopra esposti vanno esaminate le risultanze istruttorie. Con
l'ordinanza in data 11/9/2024, con la quale era stata, tra l'altro, dichiarata la
4 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato osservato: <nella specie la decadenza dalla facoltà di denunzia è stata espressamente eccepita dal creditore;
in particolare, viene eccepito che è stata eccepita tempestivamente solo una tipologia di vizio (danni da urto) e non una seconda tipologia (danni da umidità); inoltre, nella specie, è tendenzialmente da escludere che si tratti di vizi occulti;
quanto sopra risulta da documentazione prodotta dalla stessa parte opponente>>.
Infatti, la vicenda è, in sintesi, la seguente. Parte attrice opponente al momento della consegna rilevava che alcune parti avevano subito dei danni da urto probabilmente causati durante il trasporto (doc. n. 7 conv.); in quella sede aveva eccepito esclusivamente il danneggiamento di un modulo a causa di un urto durante il trasporto, per errori nel fissaggio del carico.
A fronte di tale eccezione la convenuta opposta rispondeva inizialmente che, essendo il mezzo usato non avrebbe accettato contestazioni, e avrebbe ritirato il macchinario se non era di gradimento a CE (sempre doc. n. 7 conv.).
Successivamente, a maggio 2023, le parti di nuovo si confrontavano sul punto e veniva raggiunto un accordo con il quale la convenuta si faceva carico delle spese per il ripristino del danno, cioè dei costi di riparazione causati dagli urti subiti dal macchinario (doc. n. 8 conv.). In particolare, il legale rappresentante della ditta La
Favorita Italia S.r.l., in data 29/5/23 scriveva alla convenuta chiedendo conferma che questa fosse disponibile ad accollarsi i costi relativi alle riparazioni delle parti danneggiate durante le operazioni di carico e scarico, che venivano quantificati definitivamente in €. 3.390,38; ciò sulla base della comunicazione dell'odierna opponente, come risulta dalla stessa e-mail; a quel punto la convenuta confermava di acconsentire a pagare la fattura a La Favorita Italia S.r.l..
Successivamente ancora, a fine luglio 2023, parte attrice -in persona di
[...]
lamentava un danno maggiore, allegando la necessità di sostituire tutta la CP_2
coibentazione, perché il materiale isolante si era bagnato durante il trasporto. In proposito parte attrice qualifica la comunicazione via mail del 28/7/2023 come denuncia di vizi di cui solo in quel momento si è avuta “definitiva e completa percezione”. A quel punto sorge il contenzioso sui danni ulteriori.
5 7. Quanto, quindi, alla tempestività della denuncia, va in primo luogo rilevato che le comunicazioni scambiate tra le parti non risulta che parte convenuta abbia riconosciuto i vizi di cui parte attrice chiede il risarcimento;
parte convenuta, infatti, ha riconosciuto espressamente ed esclusivamente soltanto i danni esteriori subiti dal macchinario, quantificati -dalla stessa attrice- nei costi di riparazione per la somma di
€ 3.390,37, che appunto ha pagato direttamente a La Favorita Italia S.r.l. con la già menzionata fattura, mentre ha contestato le ulteriori voci di danno successivamente allegate da parte attrice. Per la precisione non si è nemmeno trattato di una contestazione di vizi della cosa venuta, quanto se mai di danni provocati alla stessa da difetti di imballaggio, per i quali si è raggiunto un accordo secondo il quale la parte addebitabile alla convenuta è stata di €. 3.390,37, pacificamente già saldata dalla convenuta opposta direttamente a La Favorita.
La vicenda non assume efficacia di riconoscimento dei vizi, tantomeno dei vizi ulteriori allegati da parte attrice. Occorre, pertanto, esaminare l'eccezione di decadenza, che nel caso concreto non è esclusa dalla presenza di un riconoscimento.
8. In primo luogo, dall'istruttoria non risulta confermata l'allegazione attorea che la contestazione sia stata effettuata il giorno della consegna, e che la mail del 28 luglio
2023 sia stata una mera specificazione e chiarificazione di quanto già denunciato. O meglio, ciò è vero per quanto riguarda i difetti di imballaggio, ma non il vizio di umidità.
Al contrario, da un lato è indubbio che la consegna della merce sia stata effettuata in marzo 2023, e che la contestazione di umidità del carico compare nelle comunicazioni tra le parti nel mese di luglio, o comunque non prima di maggio;
prima si è parlato soltanto dei danni da urto, risolti come sopra già ricordato, e corrisposti mediante il pagamento della fattura di La Favorita Italia S.r.l., non di quelli da umidità e coibentazione.
Le risultanze documentali sono chiare: da un lato è certo che nella e-mail del
28/7/23 (doc. n. 15 att.), fa un riassunto della vicenda, nel corso del CP_2
quale afferma chiaramente che l'essiccatoio “è giunto” in determinate condizioni, tra
6 cui anche l'umidità; testualmente: <è giunto con diversi particolari da sistemare … in particolare la coibentazione era tutta bagnata, segno evidente che la macchina è stata lasciata esposta all'acqua…>>; d'altro lato, è certo che il trasporto risale a
Marzo 2023: nella e-mail del 17/3/23 (doc. n. 4) si fa riferimento a <moduli
…fortemente danneggiati, in quanto senza imballo di appoggio e blocchi per il contrappeso>>, e anche all'accettazione con riserva sul DT (<Moduli essiccatoio legati ma danneggiati causa mancanza appoggio nell'imballo>>); nella e-mail del
21/3/23 (doc. n. 5) si parla di <coibentazione danneggiata>>; nella e-mail del
21/3/23 del vettore (doc. n. 6 att.) non si parla di umidità, ma solo di merce legata e imballata;
nella documentazione successiva si parla di imballaggio e poi di sostituzione della coibentazione -doc. n. 13 att.- ma non di umidità; fino a quando, a luglio, compare nella e-mail di . Persona_1
Alla stregua delle riportate risultanze documentali, dunque, non è stata fornita la prova della denuncia tempestiva entro il termine di otto giorni, giacché è
l'opponente a dover fornire dati (e date) precise in ordine al lasso di tempo intercorso tra il momento della denuncia e quello della scoperta;
inoltre, sussistono elementi di convincimento contrastanti con la stessa ipotesi della sussistenza del vizio.
Molto significativa, in tale ottica, appare la e-mail del 16/4/24 (doc. n. 9 conv.) con la quale dell'impresa LA FAVORITA Italia S.r.l., Parte_2
scrive alla convenuta, tra l'altro, che: <1) a quanto mi ricorda e quanto mi è stato riferito da chi ha caricato i moduli dell'essicatoio presso la ditta Cer Artistica 2 il
Sig. ha sempre prelevato i moduli dall'interno della struttura capannone Parte_3
dove erano collocati ed erano integri da eventuali umidità o acqua>>.
In ogni caso, il termine di otto giorni, decorrente, necessariamente, dal momento della consegna, non è stato certamente rispettato per quanto concerne l'umidità.
Ne consegue, come già rilevato la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495 C.c..
7 9. In secondo luogo, va brevemente esaminato il tema della necessaria specificità o meno della denuncia, in particolare con riguardo all'ipotesi di denuncia di vizi diversi in tempi diversi.
Infatti, è sicuramente vero che, secondo principio interpretativo consolidato, la denuncia non deve essere necessariamente dettagliata e specifica, potendo l'acquirente limitarsi ad una denuncia generica purché tempestiva, da precisare successivamente;
al riguardo basta richiamare una delle varie decisioni di questo stesso ufficio, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. II,
25/05/1993, n. 5878; Cass. II, 28/10/2019, n. 27488; Cass. II, 28/02/2022, n. 6595):
<In tema di compravendita, al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art.
1495 cc, l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati>> (Trib. EN -Siracusano- 28/4/2021, n. 711); tuttavia, nel caso che la denuncia sia effettuata, invece, in modo dettagliato e specifico, si pone - come si intende dalla stessa massima richiamata- il problema della denuncia di nuovi vizi rispetto a quelli inizialmente segnalati.
Sul tema va considerato che la denunzia, oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. La stessa funzione della norma, quindi, complessa e governata dal principio di buona fede gravante su entrambe le parti, porta a ritenere che la denuncia riguardante un determinato vizio non esclude l'onere di nuove denunzie per altri vizi scoperti successivamente, e diversi dal primo o dai primi denunciati;
l'esclusione di onere della nuova denuncia può configurarsi, se mai, per vizi che siano da considerare direttamente collegati con la prima denunzia effettuata;
cioè con vizi non propriamente nuovi, quanto piuttosto dipendenti dai primi.
Condizione, quest'ultima, che nel caso in esame non ricorre, a parte la considerazione, già sopra accennata, che il vizio di umidità è immediatamente
8 riscontrabile all'arrivo della merce, ben più facilmente che dopo alcuni mesi - oltretutto in periodo caldo- nei quali, normalmente, l'umidità, se mai, si asciuga.
In questo caso, infatti, la situazione è diversa dal caso della vendita a consegne ripartite, nel quale si ritiene che il termine per la denuncia di vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia (tra le molte: Cass. II, 21/06/2019, n.
16766); ed è, pure, diversa dalla ipotesi di scoperta graduale dei vizi, fattispecie nella quale si fa riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (giur. costante, da Cass. II, 14/02/1994, n. 1458 fino a Cass. VI, 20/12/2021, n. 40814); nel caso in esame si tratta di vizi diversi dello stesso bene, entrambi visibili e riscontrabili alla consegna, di cui uno denunciato tardivamente.
10. Ai fini sopra evidenziati, l'istruttoria orale richiesta -anche in sede di precisazione delle conclusioni- da parte attrice è inutile.
In proposito, con l'ordinanza in data 11/9/2024 si era precisato che: <i capitoli di prova orale non sono idonei a chiarire le circostanze rilevanti circa la tempestività della denuncia di vizi>>; nel corso della successiva istruttoria non son emerse circostanze di senso diverso, idonee a modificare le valutazioni già espresse e, di conseguenza, anche la riproposizione del medesimo capitolato di prova in sede di precisazione delle conclusioni in via istruttoria, risulta immotivata e finalizzata esclusivamente a indurre una diversa valutazione da parte del giudicante, non sostenuta da un mutamento delle condizioni di fatto e diritto poste alla base della precedente statuizione e, pertanto, inammissibile.
D'altronde, nessuno dei capitoli di prova dedotti da parte attrice è idoneo a soddisfare il tema di prova: i termini temporali precisi della scoperta e della denuncia non sono indicati, nemmeno nel capitolo 6) più direttamente concernente il tema, nel quale, comunque, non si fa riferimento a una data precisa di scoperta del vizio e a una data precisa di denuncia, ma solo generico riferimento al “momento della scoperta”, senza poter sapere quale esso sia;
in ogni caso, il medesimo cap. 6), a prescindere
9 dalla genericità, è altresì inammissibile perché contrastante con indiscutibili risultanze documentali come quelle sopra richiamate.
In proposito va ricordato che è già stato affermato, nella giurisprudenza di merito, che: <In materia di prova per testimoni della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta, la mancata indicazione di specifico vizio denunziato e dell'esatta data di denunzia rende il capitolo inammissibile in quanto generico
(Fattispecie relativa all'inammissibilità di un capitolo di prova testimoniale che indicava i tempi in cui la denuncia era stata operata in maniera del tutto generica con l'avverbio "immediatamente")>> (Trib. Busto Arsizio, III, 08/03/2018, n. 437).
11. In definitiva, quindi, mentre dalla documentazione prodotta risulta che la merce venne consegnata e non venne pagato il saldo del prezzo, a fronte della prova documentale, fornita dal creditore, del proprio credito, parte opponente non ha viceversa prodotto documentazione dotata della necessaria efficacia probatoria nel senso indicato dall'opponente stesso.
Infatti, il debitore sostiene l'esistenza di difetti della merce che non ha provato di avere mai fatto oggetto di denuncia tempestiva, non avendo fornito alcuna indicazione temporale precisa, utile a far ritenere rispettato il termine di denuncia di vizi, di cui all'art. 1495 C.c..
Ogni ulteriore istruttoria in ordine ai vizi sarebbe, pertanto, superflua, e per tale motivo non sarebbe ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio.
12. L'intervenuta decadenza rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto di merito della controversia. La pretesa attorea è pertanto infondata e da respingersi.
Ogni ulteriore e diversa questione di merito resta assorbita nell'accoglimento dell'eccezione di mancata denuncia tempestiva.
L'opposizione risulta, dunque, esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento, e va respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
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P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda disattesa, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n° 2659 del 4/12/2023 del Tribunale di EN;
conferma il predetto decreto;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 4.380,35, di cui €
[...]
571,35 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in EN, il giorno 10/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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