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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4164 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NE- Parte_1 C.F._1
RITO SARA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. )1, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ZAFFARONI DEBORA (nella qualità anche di A.d.s. nella procedura iscritta al n. r.
g. 4557/2022 pendente innanzi a questo Tribunale), giusta autorizzazione del G.T. in atti,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate all'udienza cele- brata in data 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.10.1985 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gallarate n. 148 serie A, parte II) in regime di comunione dei beni e sono genitori di nato il [...], maggio- Persona_1
renne e indipendente economicamente.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale in data
30.03.2007.
Sono ampiamente trascorsi i termini previsti della legge per la pronuncia divorzile.
Il ricorrente ha allegato che in data 28.02.2024 il Giudice Tutelare della procedura di
A.d.s. aperta a favore della resistente ha autorizzato “l'avv. Debora Zaffaroni a presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di divorzio, a presentare ricorso congiunto, accettando le condizioni discusse con l'avv. Sara Nerito e riportate nella mail 19.10.2023” di seguito trascritte: “ognuno dei coniugi vivrà nella casa familiare, sita in Cardano al Campo via
Europa Ovest n. 40 essendo la casa divisibile in due distinte unità abitative, del tutto autonome. In par- ticolare, la sig.ra vivrà al piano terra, ove già vive. Mentre il sig. al piano primo ove CP_1 Parte_1
già vive attualmente con il figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente. - a titolo di mantenimento
a favore della sig.ra il sig. si obbliga a versare l'importo di euro 200,00 mensili, CP_1 Parte_1
importo rivalutabile ISTAT e la sig.ra e il sig. precisano che tale assegno verrà cor- CP_1 Parte_1
risposto dal sig. alla sig.ra non mediante la corresponsione di una somma, ma me- Parte_1 CP_1
diante il pagamento diretto di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione familiare, ivi comprese le utenze della sig.ra (gas -acqua - luce- tari). - Le parti convengono che il sig. Cente- CP_1
naro si occuperà, altresì, personalmente e a proprie spese della manutenzione straordinaria dell'immobile
e ciò fintanto che le parti non concorderanno di procedere alla vendita della casa familiare, il cui ricavato andrà diviso al 50%”.
In data 14.11.2024 il ricorrente ha chiesto “
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1985 tra il sig. e la sig.ra (atto trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro dello stato civile del Comune di Gallarate n. 148 serie A, parte II) ordinando all'Ufficiale 1 Che in data 19.12.2024 ha chiesto di essere ammessa a godere del patrocinio a spese dello Stato dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
2. ognuno dei coniugi vivrà nella casa familiare, sita in Cardano al Campo via Europa Ovest n. 40 essen- do la casa divisibile in due distinte unità abitative del tutto autonome. In particolare la sig.ra CP_1
vivrà al piano terra, ove già vive. Mentre il sig. vivrà al piano primo. Il figlio, maggiorenne e Parte_1
economicamente autosufficiente, potrà decidere se vivere con il padre o in altra abitazione da lui reperita;
3. a titolo di mantenimento a favore della sig.ra il sig. si obbliga a pagare diretta- CP_1 Parte_1
mente le spese ordinarie delle utenze della sig.ra (quali gas -acqua - luce- tari) e di pagare tutte CP_1
le spese straordinarie inerenti l'immobile, concordando che tale contributo diretto corrisponde a complessi- vi euro 200,00 al mese, che dovrà considerarsi come assegno divorzile ai fini della -eventuale- pensione di reversibilità;
4. il sig. si occuperà personalmente e a proprie spese della manutenzione straor- Parte_1
dinaria dell'immobile, senza nulla pretendere dalla sig.ra e ciò fintanto che le parti non con- CP_1
corderanno, previa autorizzazione del Giudice tutelare, di procedere alla vendita della casa familiare cointestata, il cui ricavato andrà diviso al 50%.
5. Ogni questione patrimoniale tra i coniugi risulta ri- solta e il sig. nulla deve alla sig.ra a qualsiasi titolo dal rapporto di coniugio”. Parte_1 CP_1
All'udienza celebrata in data 20.02.2025, vista l'autorizzazione come innanzi già rilasciata dal GT e la mancata allegazione di sopravvenienze, le parti hanno accettato la proposta conciliativa loro formulata dal giudice relatore di seguito riportata per esteso: “accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in atti (già autorizzate dal GT) fatto salvo il precisare che l'importo di
€ 200,00 è dovuto a titolo di assegno divorzile e verrà corrisposto mediante il pagamento di tutte le spese per utenze dell'immobile abitato dalla resistente (sito al primo piano) anche se di importo superiore a quello di € 200,00 pattuito, senza diritto del resistente al conguaglio ma con il diritto della resistente a ricevere l'eventuale differenza a suo credito (nel caso in cui il costo mensile delle utenze alla fine dell'anno risulti inferiore all'importo di € 200,00) e che il ricorrente si farà carico di tutti i costi relativi alla ma- nutenzione straordinaria dell'immobile rinunciando a chiedere alla resistente la quota di sua competenza, spese di lite compensate. Propone al ricorrente di saldare altresì il debito per l'acqua maturato dalla resi- stente”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale n. r. g. 742/2007;
• la separazione tra le parti è stata disposta con decreto di questo Tribunale del
30.03.2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti post divor- zio meritano trovare accoglimento non essendo contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal- le parti in data 29.10.1985 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Gallarate n. 148 serie A, parte II) alle seguenti condizioni:
1. ognuno degli ex coniugi vivrà nella casa familiare, sita in Cardano al Campo, Via Eu- ropa Ovest n. 40, essendo la casa divisibile in due distinte unità abitative del tutto auto- nome. In particolare, la resistente vivrà al piano terra, ove già vive. Mentre il ricorrente vivrà al piano primo. Il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, potrà decidere se vivere con il padre o in altra abitazione da lui reperita;
2. l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente viene quantificato nell'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione come per legge e verrà corrisposto mediante il pagamento di tutte le spese per utenze dell'immobile abitato dalla resistente (sito al primo piano) anche se di importo superiore a quello di € 200,00 pattuito, senza diritto del resistente al conguaglio ma con il diritto della resistente a ricevere l'eventuale diffe- renza a suo credito (nel caso in cui il costo mensile delle utenze alla fine dell'anno risulti inferiore all'importo di € 200,00);
3. il ricorrente si occuperà personalmente e a proprie spese della manutenzione straordi- naria dell'immobile, senza nulla pretendere dalla resistente e rinunciando a chiederle la quota di sua competenza, fintanto che le parti non concorderanno, previa autorizzazione del Giudice tutelare, di procedere alla vendita della casa familiare cointestata, il cui rica- vato andrà diviso al 50%;
4. il ricorrente si obbliga a saldare il debito per la fornitura dell'acqua maturato in capo alla resistente;
5. ogni questione patrimoniale tra le parti risulta risolta e il ricorrente nulla deve alla resi- stente a qualsiasi titolo dal rapporto di coniugio;
6. spese di lite compensate.
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4164 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NE- Parte_1 C.F._1
RITO SARA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. )1, con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ZAFFARONI DEBORA (nella qualità anche di A.d.s. nella procedura iscritta al n. r.
g. 4557/2022 pendente innanzi a questo Tribunale), giusta autorizzazione del G.T. in atti,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate all'udienza cele- brata in data 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.10.1985 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gallarate n. 148 serie A, parte II) in regime di comunione dei beni e sono genitori di nato il [...], maggio- Persona_1
renne e indipendente economicamente.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale in data
30.03.2007.
Sono ampiamente trascorsi i termini previsti della legge per la pronuncia divorzile.
Il ricorrente ha allegato che in data 28.02.2024 il Giudice Tutelare della procedura di
A.d.s. aperta a favore della resistente ha autorizzato “l'avv. Debora Zaffaroni a presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di divorzio, a presentare ricorso congiunto, accettando le condizioni discusse con l'avv. Sara Nerito e riportate nella mail 19.10.2023” di seguito trascritte: “ognuno dei coniugi vivrà nella casa familiare, sita in Cardano al Campo via
Europa Ovest n. 40 essendo la casa divisibile in due distinte unità abitative, del tutto autonome. In par- ticolare, la sig.ra vivrà al piano terra, ove già vive. Mentre il sig. al piano primo ove CP_1 Parte_1
già vive attualmente con il figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente. - a titolo di mantenimento
a favore della sig.ra il sig. si obbliga a versare l'importo di euro 200,00 mensili, CP_1 Parte_1
importo rivalutabile ISTAT e la sig.ra e il sig. precisano che tale assegno verrà cor- CP_1 Parte_1
risposto dal sig. alla sig.ra non mediante la corresponsione di una somma, ma me- Parte_1 CP_1
diante il pagamento diretto di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione familiare, ivi comprese le utenze della sig.ra (gas -acqua - luce- tari). - Le parti convengono che il sig. Cente- CP_1
naro si occuperà, altresì, personalmente e a proprie spese della manutenzione straordinaria dell'immobile
e ciò fintanto che le parti non concorderanno di procedere alla vendita della casa familiare, il cui ricavato andrà diviso al 50%”.
In data 14.11.2024 il ricorrente ha chiesto “
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1985 tra il sig. e la sig.ra (atto trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro dello stato civile del Comune di Gallarate n. 148 serie A, parte II) ordinando all'Ufficiale 1 Che in data 19.12.2024 ha chiesto di essere ammessa a godere del patrocinio a spese dello Stato dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
2. ognuno dei coniugi vivrà nella casa familiare, sita in Cardano al Campo via Europa Ovest n. 40 essen- do la casa divisibile in due distinte unità abitative del tutto autonome. In particolare la sig.ra CP_1
vivrà al piano terra, ove già vive. Mentre il sig. vivrà al piano primo. Il figlio, maggiorenne e Parte_1
economicamente autosufficiente, potrà decidere se vivere con il padre o in altra abitazione da lui reperita;
3. a titolo di mantenimento a favore della sig.ra il sig. si obbliga a pagare diretta- CP_1 Parte_1
mente le spese ordinarie delle utenze della sig.ra (quali gas -acqua - luce- tari) e di pagare tutte CP_1
le spese straordinarie inerenti l'immobile, concordando che tale contributo diretto corrisponde a complessi- vi euro 200,00 al mese, che dovrà considerarsi come assegno divorzile ai fini della -eventuale- pensione di reversibilità;
4. il sig. si occuperà personalmente e a proprie spese della manutenzione straor- Parte_1
dinaria dell'immobile, senza nulla pretendere dalla sig.ra e ciò fintanto che le parti non con- CP_1
corderanno, previa autorizzazione del Giudice tutelare, di procedere alla vendita della casa familiare cointestata, il cui ricavato andrà diviso al 50%.
5. Ogni questione patrimoniale tra i coniugi risulta ri- solta e il sig. nulla deve alla sig.ra a qualsiasi titolo dal rapporto di coniugio”. Parte_1 CP_1
All'udienza celebrata in data 20.02.2025, vista l'autorizzazione come innanzi già rilasciata dal GT e la mancata allegazione di sopravvenienze, le parti hanno accettato la proposta conciliativa loro formulata dal giudice relatore di seguito riportata per esteso: “accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in atti (già autorizzate dal GT) fatto salvo il precisare che l'importo di
€ 200,00 è dovuto a titolo di assegno divorzile e verrà corrisposto mediante il pagamento di tutte le spese per utenze dell'immobile abitato dalla resistente (sito al primo piano) anche se di importo superiore a quello di € 200,00 pattuito, senza diritto del resistente al conguaglio ma con il diritto della resistente a ricevere l'eventuale differenza a suo credito (nel caso in cui il costo mensile delle utenze alla fine dell'anno risulti inferiore all'importo di € 200,00) e che il ricorrente si farà carico di tutti i costi relativi alla ma- nutenzione straordinaria dell'immobile rinunciando a chiedere alla resistente la quota di sua competenza, spese di lite compensate. Propone al ricorrente di saldare altresì il debito per l'acqua maturato dalla resi- stente”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale n. r. g. 742/2007;
• la separazione tra le parti è stata disposta con decreto di questo Tribunale del
30.03.2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti post divor- zio meritano trovare accoglimento non essendo contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal- le parti in data 29.10.1985 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Gallarate n. 148 serie A, parte II) alle seguenti condizioni:
1. ognuno degli ex coniugi vivrà nella casa familiare, sita in Cardano al Campo, Via Eu- ropa Ovest n. 40, essendo la casa divisibile in due distinte unità abitative del tutto auto- nome. In particolare, la resistente vivrà al piano terra, ove già vive. Mentre il ricorrente vivrà al piano primo. Il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, potrà decidere se vivere con il padre o in altra abitazione da lui reperita;
2. l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente viene quantificato nell'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione come per legge e verrà corrisposto mediante il pagamento di tutte le spese per utenze dell'immobile abitato dalla resistente (sito al primo piano) anche se di importo superiore a quello di € 200,00 pattuito, senza diritto del resistente al conguaglio ma con il diritto della resistente a ricevere l'eventuale diffe- renza a suo credito (nel caso in cui il costo mensile delle utenze alla fine dell'anno risulti inferiore all'importo di € 200,00);
3. il ricorrente si occuperà personalmente e a proprie spese della manutenzione straordi- naria dell'immobile, senza nulla pretendere dalla resistente e rinunciando a chiederle la quota di sua competenza, fintanto che le parti non concorderanno, previa autorizzazione del Giudice tutelare, di procedere alla vendita della casa familiare cointestata, il cui rica- vato andrà diviso al 50%;
4. il ricorrente si obbliga a saldare il debito per la fornitura dell'acqua maturato in capo alla resistente;
5. ogni questione patrimoniale tra le parti risulta risolta e il ricorrente nulla deve alla resi- stente a qualsiasi titolo dal rapporto di coniugio;
6. spese di lite compensate.
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa