Sentenza 4 luglio 2019
Massime • 1
Non è abnorme la sentenza con cui il giudice del dibattimento dichiari d'ufficio l'incompetenza territoriale senza che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell'udienza preliminare, e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 23 c.p.p. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2019, n. 29392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29392 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2019 |
Testo completo
29392-19 IL FU REPUBBLICA ITALIANA ит In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 755/2019 -Presidente - STEFANO PALLA -CC 10/05/2019 CARLO ZAZA R.G.N. 31048/2018 ELISABETTA MARIA MOROSINI PAOLA BORRELLI Relatore GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA avverso la sentenza del 24/05/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza sottoposta allo scrutinio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 maggio 2018 dal Tribunale collegiale di Torre Annunziata, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di NT SS, AT NA, IG IO, NA CC, RI EN, AL D'LO, OS Di OL, NO NO, TO NE, NT OL e NT D'Ago.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, denunziando l'abnormità dell'atto. Premesso che nessuna eccezione di incompetenza territoriale era stata formulata all'udienza preliminare, né il Giudice dell'udienza preliminare si era occupato di questo aspetto, la parte ricorrente sostiene che l'abnormità si evincerebbe da due aspetti. Da una parte, il Tribunale aveva superato il limite della ragionevolezza interpretativa delle norme sulla competenza territoriale allorché aveva ritenuto di poter rilevare di ufficio l'incompetenza, attenendosi ad un precedente assolutamente isolato di questa Corte e disattendendo la giurisprudenza di legittimità successiva e granitica;
a sostegno del regime di rilevabilità dell'incompetenza per territorio non oltre l'udienza preliminare, la parte ricorrente cita un ampio tratto di una sentenza di questa Corte che ha affrontato funditus il tema delle preclusioni ex art. 21 cod. proc. pen. Dall'altra, la soluzione adottata era errata anche nei contenuti, sicché essa avrebbe imposto al pubblico ministero del Tribunale di Napoli di esercitare l'azione penale dinanzi ad un Tribunale incompetente;
l'errore risiedeva nel fatto che, per determinare la competenza per connessione, si era fatto riferimento all'abuso di ufficio, mentre i reati più gravi erano i falsi ideologici commessi nel Comune di Lettere;
né aveva alcun fondamento l'interpretazione del Collegio secondo cui ai fini dell'individuazione del Giudice competente _ occorreva riguardare solo i reati che determinavano la competenza collegiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero è infondato e va, pertanto, respinto.
2. Contrariamente a quanto assume il pubblico ministero ricorrente, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata non è abnorme, ancorché l'interpretazione seguita circa la rilevabilità, per la prima volta, dell'incompetenza per territorio anche oltre l'udienza preliminare non sia condivisibile. Come ben argomentato dal pubblico ministero, che ha trasposto ampi stralci di un precedente di legittimità che ha affrontato ex professo il tema, la declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell'udienza preliminare - ove il procedimento la preveda, come in questo caso - e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non ancora decisa (Sez. 1, n. 23907 del 03/06/2010, Confl. comp. in proc. Melli, Rv. 247992 - 01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234347-01).
2.1. Per affrontare il tema della dedotta abnormità giova ricordare che detta categoria consente diverse classificazioni degli atti che vi rientrano: sotto un primo profilo, è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello 2 che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite. Altra distinzione è quella tra abnormità strutturale e funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorché l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598).
2.2. Sulla scorta dei principi sommariamente evocati, il Collegio può affermare che il provvedimento sub iudice non sia abnorme, né strutturalmente né funzionalmente. Non è abnorme strutturalmente perché si tratta di una sentenza di incompetenza, rientrante nei poteri del Tribunale, a prescindere dalla soluzione circa il tema della rilevabilità dell'incompetenza territoriale oltre l'udienza preliminare, che concerne il diverso profilo della tempestività dell'esercizio di detti poteri. Neanche si tratta di un atto singolare o strano ed avulso dall'intero ordinamento processuale, né di un atto che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite perché, come sostenuto dal Procuratore generale, l'interpretazione seguita dal Tribunale fonda pur sempre su un precedente di legittimità, ancorché risalente ed isolato. Nemmeno si ritiene che ricorra un'abnormità funzionale, dal momento che la sentenza non era idonea a determinare una stasi processuale superabile solo con la realizzazione, da parte del pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, di un atto affetto da nullità ovvero viziato;
il Procuratore della Repubblica di Napoli, infatti, una volta ricevuto il fascicolo, ha avuto la possibilità di esercitare l'azione penale dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare partenopeo che, in ipotesi, in assenza di eccezioni o di rilievo di ufficio dell'incompetenza (con conseguente proposizione di conflitto), ben ha potuto dare corso all'ordinaria celebrazione dell'udienza preliminare, eventualmente determinando il seguito dibattimentale del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 10/05/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borrelli Stefano Palla a Росе вышел. Jan 3