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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14217/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Bonfante (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 29/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2024 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del credito di € 2.898,71 vantato dall' con la nota del 25 luglio CP_1
2024 a titolo di indebito per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 30 aprile 2021 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 settembre 2025 l' ha chiesto che CP_1
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la fondatezza della pretesa avversaria (cfr. memoria).
1 All'udienza del 29 ottobre 2016 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso anche alla luce delle difese avversarie, mentre l' ha insisto per la declaratoria di CP_1
cessazione della materia del contendere (cfr. verbale).
Ciò detto, secondo questo giudice la materia del contendere va dichiarata cessata perché, a fronte della richiesta di accertamento dell'inesistenza dell'indebito oggetto di causa (cfr. ricorso), l' ha espressamente riconosciuto la fondatezza di tale domanda CP_1
(cfr. memoria).
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'ente previdenziale va condannato al pagamento di quelle di controparte perché il riconoscimento dell'insussistenza dell'indebito è avvenuto soltanto all'esito dell'introduzione della causa. Tali spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la condotta del soccombente, il quale ha immediatamente riconosciuto il proprio errore. Dette spese giudiziali, infine, vanno distratte in favore dell'Erario giusta ammissione della al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite di CP_1 Parte_1
, che liquida in € 680,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso il 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14217/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Bonfante (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 29/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2024 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del credito di € 2.898,71 vantato dall' con la nota del 25 luglio CP_1
2024 a titolo di indebito per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 30 aprile 2021 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 settembre 2025 l' ha chiesto che CP_1
venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la fondatezza della pretesa avversaria (cfr. memoria).
1 All'udienza del 29 ottobre 2016 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso anche alla luce delle difese avversarie, mentre l' ha insisto per la declaratoria di CP_1
cessazione della materia del contendere (cfr. verbale).
Ciò detto, secondo questo giudice la materia del contendere va dichiarata cessata perché, a fronte della richiesta di accertamento dell'inesistenza dell'indebito oggetto di causa (cfr. ricorso), l' ha espressamente riconosciuto la fondatezza di tale domanda CP_1
(cfr. memoria).
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'ente previdenziale va condannato al pagamento di quelle di controparte perché il riconoscimento dell'insussistenza dell'indebito è avvenuto soltanto all'esito dell'introduzione della causa. Tali spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la condotta del soccombente, il quale ha immediatamente riconosciuto il proprio errore. Dette spese giudiziali, infine, vanno distratte in favore dell'Erario giusta ammissione della al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite di CP_1 Parte_1
, che liquida in € 680,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso il 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
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