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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 358/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di NO - Piazza Dante, 7 16121 NO GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 854/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230024213581000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: La parte appellante riconosce l'infondatezza dell'appello.
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 048 2023 00242135 81 000, relativa al Ruolo n. 2023/004790, notificata l'8.12.2023, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento Giustizia Tributaria, Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
NO (breviter: Segreteria) aveva richiesto il pagamento di Contributi Unificati (C.U.T.) non versati nell'anno 2022.
Il contribuente lamentava:
1) la illegittima duplicazione del C.U.T. per mancato accoglimento dell'istanza di riunione fra i due distinti ricorsi, iscritti rispettivamente a R.G. 1233/2022 e RG 1234/2022, ma aventi ad oggetto la stessa intimazione di pagamento n. 048 2022 9004716853000 ed iscritti due volte per mero errore del ricorrente;
2) illegittimo calcolo del C.U.T. per errata applicazione dell'art. 14, co.
3-bis, t.u. spese giust., in quanto l'ente impositore avrebbero tassato i ricorsi come se fossero stati impugnati più atti laddove invece era stata impugnata solo l'intimazione di pagamento.
La Segreteria eccepiva la inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente impugnato i prodromici atti di invito al pagamento (U50 2022 000220701 B del 21/10/2022 per R.G. 1233/22 ai sensi degli art. 16 e 248
T.U.S.G - U50 2022 000220703 0 del 21/10/2022 per R.G. 1234/22) e di applicazione delle sanzioni (prot.
4793 del 30/01/2023 per R.G. 1233/22, prot. 4792 del 30/01/2023 per R.G. 1234/22).
In secondo luogo, la resistente rilevava la infondatezza nel merito del ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di NO, con sentenza n. 854 del 26.9.2024, dichiarava il ricorso inammissibile, non avendo il contribuente impugnato i prodromici atti di invito al pagamento e di applicazione delle sanzioni.
Proponeva appello il contribuente, lamentando che era sua facoltà, e non suo onere, impugnare gli inviti al pagamento, per cui la loro omessa impugnazione non poteva comportare effetti preclusivi.
Nel merito ribadiva le doglianze già espresse in primo grado.
Costituendosi, la Segreteria ribadiva le difese già espresse in prime cure, menzionando la giurisprudenza di legittimità che affermava l'onere di impugnazione dell'invito al pagamento del C.U.T. IN ogni caso, sottolineava, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La determinazione del C.U.T. dovuto e posto a fondamento della successiva cartella di pagamento o della irrogazione della sanzione non può essere contestata con l'impugnazione di tali ultimi atti.
Infatti, l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 t.u. spese giust., costituisce l'unico atto liquidatorio dell'imposta, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 ,d.lgs. 31.12.1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (Cass. Sez. un., 8810/2025. Sez. VI-5,
40233/2021. Sez. V, 23061/2015).
Esattamente, pertanto, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento e dell'atto di irrogazione sanzioni.
Nessuna contestazione è stata poi rivolta verso la quantificazione di queste ultime, diversa da quella discendente dal contestato calcolo del C.U.T. Calcolo che, come già detto, non può più essere posto in discussione.
L'ammissione da parte dell'appellante, effettuata in udienza, della infondatezza dell'impugnazione e il consolidarsi solo recente dell'orientamento di legittimità sopra riportato inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 358/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di NO - Piazza Dante, 7 16121 NO GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 854/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230024213581000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: La parte appellante riconosce l'infondatezza dell'appello.
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 048 2023 00242135 81 000, relativa al Ruolo n. 2023/004790, notificata l'8.12.2023, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento Giustizia Tributaria, Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
NO (breviter: Segreteria) aveva richiesto il pagamento di Contributi Unificati (C.U.T.) non versati nell'anno 2022.
Il contribuente lamentava:
1) la illegittima duplicazione del C.U.T. per mancato accoglimento dell'istanza di riunione fra i due distinti ricorsi, iscritti rispettivamente a R.G. 1233/2022 e RG 1234/2022, ma aventi ad oggetto la stessa intimazione di pagamento n. 048 2022 9004716853000 ed iscritti due volte per mero errore del ricorrente;
2) illegittimo calcolo del C.U.T. per errata applicazione dell'art. 14, co.
3-bis, t.u. spese giust., in quanto l'ente impositore avrebbero tassato i ricorsi come se fossero stati impugnati più atti laddove invece era stata impugnata solo l'intimazione di pagamento.
La Segreteria eccepiva la inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente impugnato i prodromici atti di invito al pagamento (U50 2022 000220701 B del 21/10/2022 per R.G. 1233/22 ai sensi degli art. 16 e 248
T.U.S.G - U50 2022 000220703 0 del 21/10/2022 per R.G. 1234/22) e di applicazione delle sanzioni (prot.
4793 del 30/01/2023 per R.G. 1233/22, prot. 4792 del 30/01/2023 per R.G. 1234/22).
In secondo luogo, la resistente rilevava la infondatezza nel merito del ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di NO, con sentenza n. 854 del 26.9.2024, dichiarava il ricorso inammissibile, non avendo il contribuente impugnato i prodromici atti di invito al pagamento e di applicazione delle sanzioni.
Proponeva appello il contribuente, lamentando che era sua facoltà, e non suo onere, impugnare gli inviti al pagamento, per cui la loro omessa impugnazione non poteva comportare effetti preclusivi.
Nel merito ribadiva le doglianze già espresse in primo grado.
Costituendosi, la Segreteria ribadiva le difese già espresse in prime cure, menzionando la giurisprudenza di legittimità che affermava l'onere di impugnazione dell'invito al pagamento del C.U.T. IN ogni caso, sottolineava, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La determinazione del C.U.T. dovuto e posto a fondamento della successiva cartella di pagamento o della irrogazione della sanzione non può essere contestata con l'impugnazione di tali ultimi atti.
Infatti, l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 t.u. spese giust., costituisce l'unico atto liquidatorio dell'imposta, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 ,d.lgs. 31.12.1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (Cass. Sez. un., 8810/2025. Sez. VI-5,
40233/2021. Sez. V, 23061/2015).
Esattamente, pertanto, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento e dell'atto di irrogazione sanzioni.
Nessuna contestazione è stata poi rivolta verso la quantificazione di queste ultime, diversa da quella discendente dal contestato calcolo del C.U.T. Calcolo che, come già detto, non può più essere posto in discussione.
L'ammissione da parte dell'appellante, effettuata in udienza, della infondatezza dell'impugnazione e il consolidarsi solo recente dell'orientamento di legittimità sopra riportato inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.