Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 110
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittima duplicazione del contributo unificato per mancato accoglimento dell'istanza di riunione di ricorsi

    La Corte di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti prodromici (inviti al pagamento e applicazione sanzioni). La Corte d'appello conferma tale statuizione, ritenendo che la determinazione del contributo unificato debba essere contestata con l'impugnazione dell'invito al pagamento, atto liquidatorio dell'imposta, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

  • Rigettato
    Illegittimo calcolo del contributo unificato per errata applicazione della normativa sulle spese giustizia

    La Corte d'appello conferma la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo che la determinazione del contributo unificato debba essere contestata con l'impugnazione dell'invito al pagamento, atto liquidatorio dell'imposta, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione degli atti prodromici

    La Corte d'appello conferma la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo che la determinazione del contributo unificato debba essere contestata con l'impugnazione dell'invito al pagamento, atto liquidatorio dell'imposta, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 110
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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