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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1092/2024 R.G. promossa da:
), con sede in Modica, C.da Cava Controparte_1 CP_2
Gucciardo, p.i. c.f. in persona del suo Amministratore e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il giorno 6.2.1976, rappresentata e difesa CP_3 per procura alle liti in atti, dall'avv. Fabio Borrometi del Foro di Ragusa, (c.f. - C.F._1
Pec: , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Modica, via Resistenza Partigiana n. 19;
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] l'[...] e ivi residente in [...], (cod. Controparte_4 fisc. e , nato a [...] il [...], ivi residente in C.F._2 Controparte_5
Via Polieno, 7/a, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliati in Gela, C.so Vittorio C.F._3
Emanuele, 242, presso lo studio dell'Avv. Ferrara Carmelo Fabrizio, (cod. fisc. C.F._4
), che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare di discussione del 4.11.2025 le parti hanno concluso come da note scritte (ex art. 127 ter c.p.c.) e con ordinanza del 6.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 26.09.2019, e Controparte_4 Controparte_5 convenivano in giudizio la dinanzi al Tribunale di Ragusa, esponendo di avere concesso in CP_2 affitto alla società convenuta, giusta contratto del 13 marzo 2007 (registrato il 15 marzo 2007 presso l'Ufficio del Registro di Modica), un appezzamento di terreno sito in territorio di Gela, S.S. 115, Km
251,80, in catasto terreni al foglio 104, p.lla 1376, esteso mq. 9000, perché la stessa potesse realizzarvi una stazione di carburanti e lubrificanti con annessa area di servizio . Parte_1
Deduceva parte attrice che il contratto aveva riservato ai locatori la gestione sia del realizzando impianto di servizio, alle condizioni economiche previste dagli accordi di categoria dei gestori impianti carburanti, sia dell'annessa area di ristorazione, con riconoscimento alla del 10% dello CP_2 scontrinato al netto dell'IVA, con esclusione tabacchi, lotteria e giornali, il cui ricavato sarebbe rimasto per intero ai gestori.
Si era altresì convenuto che la avrebbe corrisposto ai locatori un canone di affitto del terreno CP_2 di € 11,00 per ogni mc. di carburante commercializzato dall'impianto, calcolato sull'erogato della stazione di servizio e rilevabile dai . Pt_2
L'efficacia delle condizioni contrattuali, infine, era stata subordinata all'ottenimento da parte della entro tre anni dalla stipula - termine prorogabile di ulteriori tre anni - di tutte le CP_2 autorizzazioni necessarie per realizzare l'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti, con annessi i fabbricati per l'esercizio delle attività complementari.
Parte attrice evidenziava che, trascorso del tempo, senza che i lavori fossero ancora iniziati, nonostante le rassicurazioni provenienti da nel 2017 gli era stato richiesto di sottoscrivere una CP_2 liberatoria con la quale la proponeva di risolvere consensualmente il contratto, per “difficoltà CP_2 burocratiche al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti”.
Attesa la gravità dei danni già patiti a causa del lungo lasso di tempo inutilmente decorso dalla stipula del contratto, i si erano rifiutati di firmare la pretesa liberatoria e si erano rivolti ad un Parte_3 legale e al Comune di Gela, Sportello , per chiedere l'accesso agli atti e capire cosa Parte_4 fosse accaduto realmente, visto che la non aveva inteso neppure fornire una spiegazione o CP_2 quantomeno indicare quali autorizzazioni o concessioni e/o licenze non fosse riuscita ad ottenere.
Aggiungevano che, ottenuti gli atti, avevano constatato che in effetti, diversamente da quanto loro comunicato dalla le necessarie autorizzazioni, sia urbanistiche che relative all'apertura CP_2 dell'attività aziendale erano state concesse, per cui, reputando che la condizione sospensiva, nei termini indicati in contratto, si fosse verificata e/o comunque, ove necessarie altre licenze o scadute quelle già concesse, la responsabilità fosse da addebitarsi unicamente all'inerzia della conduttrice, avevano inviato
2 a formale diffida ad adempiere il contratto, avendo ancora interesse a mantenerlo in vita, CP_2 atteso il lungo lasso di tempo in cui avevano bloccato il rendimento dell'area di proprietà.
Tutto ciò premesso gli attori chiedevano che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse “avverata la conditio iuris apposta al contratto, anche ai sensi dell'art. 1359 c.c., e per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, ed in particolare agli obblighi di correttezza e buona fede, condannasse la in persona del suo legale rappresentante, al CP_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dagli attori, in termini di danno emergente e lucro cessante, quantificati nell'importo di Euro 2.275.000,00 ovvero in quello diverso risultante dall'espletamento della CTU aziendale di tipo percipiente di natura contabile/estimativa richiesta, ovvero ancora da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse considerata avverata la condizione neanche ai sensi dell'art. 1359 c.c., accertasse e dichiarasse la violazione da parte di degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c. e per l'effetto condannasse la stessa al risarcimento di CP_2 tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza di tale inadempimento, quantificati, come da domanda principale, sempre nell'importo di €uro 2.275.000,00 ovvero in quello diverso risultante dall'espletamento della CTU aziendale di tipo percipiente di natura contabile/estimativa richiesta, ovvero ancora da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo. Producevano documentazione, ivi indicata”.
Si costituiva, ritualmente, in giudizio la contestando la fondatezza della domanda, sia CP_2 nell'an che nel quantum, producendo copiosa documentazione inerente al lungo iter ammnistrativo e burocratico che giustificava il suo corretto comportamento contrattuale e che escludeva qualunque responsabilità della società conduttrice la quale si era prodigata per consentire l'avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto di affitto e concludendo, in linea principale, per il rigetto e, in linea subordinata, ove ravvisata una responsabilità anche solo parziale della per una CP_2 quantificazione dei danni dovuti secondo i criteri e i parametri dettagliatamente esposti in comparsa, con riduzione in ogni caso in maniera drastica dell'ammontare della pretesa risarcitoria e con sussistenza della responsabilità processuale degli attori, da condannare al risarcimento dei danni in favore della da quantificarsi anche in via equitativa oltre le spese di lite. CP_2
Il Tribunale, istruita documentalmente la controversia, rigettava tutte le richieste istruttorie e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.02.2024 poneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
3 Con sentenza n. 1126/2024 pubblicata il 28.06.2024 (nel giudizio iscritto al n. 3970/2019 R.G.) il
Tribunale condannava la al pagamento della somma di € 283.530,00 in favore di CP_2 [...]
e , oltre interessi legali dalla pronuncia fino al pagamento, e alla Controparte_4 Controparte_5 rifusione delle spese di lite che liquidava in complessivi € 13.759,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. CP_2
Costituitisi, i due appellati hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto e proponendo appello incidentale condizionato per le ragioni appresso indicate.
Con ordinanza depositata il 30.12.2024, la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza limitatamente alla condanna di al pagamento di importi superiori alla CP_2 somma di euro 155.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) in favore dei F.LL OR.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di discussione del 4.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive conclusionali in atti, e all'esito delle note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico - sistematico appare opportuno esaminare il secondo dei motivi di appello inerente alla contestata condanna della al pagamento della somma di euro 283.530,00 a titolo CP_2 di risarcimento dei danni subiti per lucro cessante.
Parte appellante, partendo dalla premessa che il primo giudice avrebbe implicitamente rigettato la domanda principale tesa ad “accertare e dichiarare avverata la conditio iuris apposta al contratto, se del caso anche ai sensi dell'art. 1359 c.c.” e che, invece, avrebbe accolto la domanda subordinata di cui al capo B) dell'atto di citazione con la quale i frateLL avevano chiesto accertarsi la CP_4 responsabilità della in conseguenza della violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex CP_2 artt. 1175, 1358 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di affitto, ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 1359 c.c., trattandosi di condizione sospensiva potestativa mista e negando ogni responsabilità per l'omesso verificarsi della condizione apposta al contratto di affitto.
Il motivo è strettamente connesso all'appello incidentale formulato dagli appellati i quali, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che il Tribunale abbia rigettato le due principali domande introduttive del giudizio, hanno riproposto le stesse nei medesimi termini, chiedendo accertarsi che la condizione sospensiva apposta al contratto di affitto deve intendersi avverata, anche ex art. 1359 c.c., e ribadendo ogni pretesa risarcitoria per la violazione dell'art. 1358 c.c.
Il motivo, seppure parzialmente fondato in relazione alla non applicabilità alla fattispecie dell'art. 1359
c.c., non è idoneo a incidere sull'esito della causa.
4 La Corte condivide le argomentazioni della difesa della società appellante circa la non applicabilità alla presente fattispecie dell'art.1359 c.c., trattandosi di una condizione sospensiva potestativa mista (cfr. sul punto, Cass. Sez. II, 18.10.2024, n. 27124; Cass. Sez. II, 22.06.2023, n. 17919), dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici e delle ulteriori autorizzazioni non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento della società conduttrice nel predisporre le relative pratiche;
in tale ipotesi, “la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art.
1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per
l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di considerare avverata la condizione" (cfr. Cass. Sez. II, 06.03.2024, n. 5976).
Ciò premesso ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente accolto le domande risarcitorie avanzate dagli attori atteso che la condizione sospensiva “è mancata per causa imputabile” alla società conduttrice che, violando i canoni della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto in pendenza della condizione sospensiva (ex artt. 1175, 1358 e 1375 c.c.), ha colposamente
“rinunciato” ad ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative per il trasferimento e la realizzazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti e degli annessi fabbricati oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 13.03.2007, avendo proposto una variante non necessaria, dilatando i tempi in maniera eccessiva, e avendo tenuto una condotta di assoluta inerzia protratta per un quadriennio fino alla invocata definitiva risoluzione (rectius inefficacia) del contratto di affitto per mancato avveramento della condizione, comunicata formalmente ai locatori in data 16.07.2018 a mezzo PEC.
In particolare, come ben evidenziato dal primo giudice, dalla copiosa documentazione in atti è emerso che:
1) con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia – Dipartimento delle Industrie – n. 580 del 20 maggio
2009 era stata rilasciata a nuova concessione per l'installazione dell'impianto di CP_2 distribuzione carburanti sull'area del , per la durata di anni 18 a decorrere dalla data del Parte_3 decreto;
2) la richiesta di proroga della suddetta concessione avanzata dalla in data 4 maggio 2011 era CP_2 stata accolta con decreto DD. RS n. 2353/8.3 del 24 maggio 2011;
5 3) con Provvedimento Unico reso dal Comune di Gela in data 9 agosto 2011 - settore
Urbanistico/Edilizio - era stata rilasciata alla la concessione edilizia per la realizzazione del CP_2 fabbricato e dell'impianto di rifornimento;
4) la aveva inviato formale comunicazione di inizio lavori in data 4 maggio 2012 al Comune CP_2 di Gela e alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta;
5) la il 20.01.2012, invece di iniziare i lavori già autorizzati, aveva richiesto una variazione CP_2 dell'assetto funzionale relativa alla realizzazione dell'impianto di distribuzione in oggetto, adducendo le seguenti motivazioni: “…avendo fatto un ulteriore studio sulla composizione dell'impianto, ha chiesto il nulla osta per la variazione dell'assetto funzionale…con le seguenti modifiche: fabbricato in muratura in diversa ubicazione…installazione di pensilina…diversa ubicazione serbatoio olio esausto… installazione di 4 serbatoi in sostituzione e diversa ubicazione… realizzazione di 3 isole parallele…” (v.
All.to n. 45).
Invero, la società conduttrice, ha giustificato tale improvvisa variante deducendo, in primo grado, che:
“con i loro provvedimenti (docc. 28 e 33 citati), sia la di Caltanissetta che Controparte_6
l'ANAS avevano emesso le loro autorizzazioni subordinatamente ad alcune prescrizioni (l'ANAS, ad esempio, modificando in modo sostanziale la realizzazione degli accessi sul fronte strada), dopo aver trasmesso al Comune di Gela l'attestazione di versamento della 2^ rata delle spese di urbanizzazione e del costo di produzione (doc. 44), il 20.1.2012 la GIAP inoltrava agli Enti competenti la richiesta di
Variante in corso d'opera (doc. 45)”.
L'assunto è stato smentito dalla stessa documentazione richiamata dall'appellante, laddove il doc. 28 individua, solamente, il tipo di materiale da utilizzare per le aree scoperte, imponendo altresì l'impiego di coppi siciliani per la copertura, mentre il doc. 33, nel richiedere l'invio degli elaborati grafici relativi agli accessi in entrata ed in uscita della Stazione di Servizio, non introduce prescrizioni nuove ma rammenta la necessità che gli stessi siano rispettosi di una circolare risalente al 2008, evidentemente conosciuta dai progettisti dell'impianto e, conseguentemente, tenuta in considerazione nella fase progettuale originaria.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che: “anche tale variante aveva ottenuto il parere favorevole della conferenza di servizio del 5.10.2012, dopo l'assenso dei vari organi competenti;
restava da presentare, da parte di il computo metrico estimativo aggiornato, per il calcolo, anzi il ricalcolo degli CP_2 oneri concessori della variante in corso d'opera, come richiesto dal Comune di Gela nel novembre
2012” (v. doc. 65).
In data 21.05.2012 la aveva inoltrato anche al Comune di Gela la comunicazione con la CP_2 quale chiedeva la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, che andavano
6 rideterminati alla luce delle modifiche apportate con la V.A.F. (v. doc. 55) cui faceva seguito, nel mese di novembre successivo, la nota n. 150495 del 27.11.2012 del Settore Territorio del Comune di Gela con cui veniva chiesto alla di presentare un nuovo computo metrico estimativo aggiornato, in CP_2 quanto necessario per il ricalcolo dei nuovi oneri concessori (doc. 65).
Parte appellante deduce che detta nota non le era mai pervenuta, che nelle more aveva continuato a pagare alcune rate degli oneri concessori e delle spese commisurate al costo di costruzione (v. doc.ti 66,
67 e 67a), aveva chiesto ed ottenuto dall'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana ulteriori proroghe dell'originario D.D. 580/PA/2009 (doc.ti 68 e 69) e che si era tempestivamente adoperata per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative.
La ha altresì documentato in primo grado che nel mese di maggio del 2015 aveva inoltrato CP_2 all'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Sicilia una nuova ulteriore proroga (doc. 71) per la validità della originaria concessione (D.D. 580\PA/2009).
Soltanto a quel punto l'Assessorato competente, pur concedendo la chiesta proroga, in data 31.07.2015 aveva chiesto al Comune di Gela le ragioni per le quali l'iter amministrativo fosse ancora pendente, apprendendo che la pendenza in parola dipendeva dal fatto che la non aveva ancora CP_2 ottemperato a quanto chiesto con la richiesta del 27.11.2012 avente ad oggetto il computo metrico estimativo aggiornato con il prezziario regionale vigente.
Datane comunicazione alla con lettera del 7.1.2016 (doc. 73) quest'ultima in data 11.03.2016 CP_2 giustificava nei confronti dell'Assessorato la mancata ottemperanza con il fatto di non aver mai ricevuto la lettera del 27.11.2012 da parte del Comune di Gela e successivamente trasmetteva al Comune di Gela il computo metrico in questione (doc. 74).
Dopo la ricezione del computo metrico estimativo aggiornato, in data 10 maggio 2016, il Comune aveva determinato la seconda tranche degli oneri di concessione edilizia per la richiesta variante.
Nonostante la società appellante abbia dedotto e documentato che dal 2012, dopo aver ottenuto anche il parere favorevole alla variante, fino al 2016 abbia continuato a pagare gli oneri concessori e a richiedere le proroghe dell'originaria concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale, mostrando ancora un certo interesse all'esecuzione del contratto, risulta pienamente dimostrato che già dal 2011, la era CP_2 nelle condizioni di realizzare l'impianto, essendo state rilasciate le autorizzazioni e concessioni previste sia sotto il profilo urbanistico/edilizio che per l'apertura dell'impianto commerciale.
Con riferimento, poi, all'omessa trasmissione del computo metrico aggiornato, parte appellante ha assunto una condotta di colposa inerzia, con riferimento alla fase terminale dell'iter sulla richiesta di variante, pendente presso il Comune di Gela, protratta per quasi quattro anni, ed in particolare dal
5.10.2012, momento di conclusione della Conferenza dei Servizi, che aveva espresso parere favorevole
7 all'accoglimento della richiesta di variante in corso d'opera, fino alla data del 9.5.2016, relativo all'invio della documentazione integrativa.
Il Tribunale, sul punto, continua deducendo condivisibilmente che: “A questo punto il Comune di Gela, dopo un anno circa, nel giugno 2017, calcola l'importo degli oneri concessori da corrispondere, ma nel settembre 2017 invita la “…considerato che sono trascorsi quasi cinque anni dal rilascio dei CP_2 pareri in sede di conferenza dei servizi del 5.10.2012, e considerato che nel frattempo sono entrati in vigore il nuovo piano regolatore…”, a riattivare l'istanza in oggetto, ovvero la variante in corso
d'opera, per l'espletamento dell'iter autorizzativo;
a questo punto la desiste dal proseguire e CP_2 propone nel giugno 2017 agli attori la risoluzione consensuale del contratto di affitto del terreno, senza nulla a pretendere l'una parte dall'altra; proposta non accettata dalla controparte nella parte in cui si nega ogni posta risarcitoria per il quinquennio dal 2013 al 2017”.
Aldilà dell'omessa tempestiva conoscenza della comunicazione del 27.11.2012 del Comune di Gela da parte della circostanza rimasta priva di concreto riscontro, si condividono le considerazioni CP_2 della difesa degli appellati - non specificamente contestate da controparte - circa la specifica competenza tecnica e l'esperienza in materia di che, disponendo in Italia di una fitta rete di distribuzione CP_2 di carburanti e della collaborazione di professionisti altamente specializzati nel settore, in particolare in
Sicilia, non poteva ignorare e/o non prevedere i passaggi amministrativi necessari nella fase procedimentale e progettuale dell'opera, soprattutto nelle ipotesi di una variante in corso d'opera, peraltro, non necessaria.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dalla nel ritardare e dilatare eccessivamente, CP_2 anche rispetto ai tempi previsti nel contratto e alle legittime aspettative dei locatori, l'avvio dell'iter procedimentale relativo al terreno dei F.LL , e nell'omettere qualunque periodica verifica presso CP_4 il Comune di Gela, sia ingiustificata e configuri una grave violazione colposa dei doveri di buona fede e di correttezza gravanti sulla società conduttrice.
Risulta evidente che la trasmissione di un computo metrico, propedeutico al ricalcolo degli oneri di urbanizzazione a seguito della chiesta variante, non costituisce un fatto eccezionale ed imprevedibile, ma un passaggio documentale fisiologico dell'iter burocratico;
le ragioni difensive della società appellante, incentrate sulla originaria mancata ricezione della richiesta di trasmissione del computo metrico e sugli ulteriori sopravvenuti e insostenibili oneri burocratici gravanti sulla stessa conduttrice, non costituiscono una adeguata, sufficiente e incolpevole giustificazione del mancato avveramento della condizione sospensiva.
8 La Corte, pertanto, condivide pienamente l'accertamento della colposa responsabilità della CP_2 per il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto di affitto stipulato dalle parti.
Con il terzo motivo di appello si contesta la determinazione dei danni, lamentando che il primo giudice avrebbe errato nel quantificare il pregiudizio economico prendendo quale base numerica di riferimento i più elevati dati dell'impianto della , posto all'ingresso di Gela, e non queLL inferiori della CP_7
RA Impianti, più adeguati quale parametro di determinazione del presunto mancato guadagno subito dai locatori per il quinquennio in esame (2013 – 2018).
Il motivo non è fondato atteso che i dati numerici indicati dal Tribunale sono corretti;
il primo giudice, facendo riferimento ai parametri e ai dati non contestati forniti dalla stessa difesa della ha CP_2 previsto, presuntivamente, che l'impianto gestito dagli odierni appellati avrebbe erogato circa 1.000.000 di litri di carburante l'anno da moltiplicare per cinque anni (pari a 5.000.000), prendendo come riferimento la metà del carburante venduto dall'impianto RA BU (pari a 10.000.000 circa di litri nel quinquennio) nel medesimo periodo in questione (dal 2013 al 2018), trattandosi di stazione di servizio che per ubicazione e servizi è stata assunta - secondo quanto dedotto dalla difesa di - CP_2 come adeguato elemento di raffronto.
Il Tribunale, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, non ha preso come base di valutazione la notevole quantità di carburante erogato e commercializzato dalla nel 2018 (10.051.429 di litri CP_7 di benzina e gasolio) che, moltiplicato per cinque anni (secondo una verosimile proiezione), avrebbe comportato, invece, una presumibile produzione di oltre 50.000.000 di litri di carburante.
Con il primo motivo parte appellante lamenta la “NuLLtà della sentenza per violazione degli artt. 99 e
112 c.p.c. – Violazione del principio della domanda, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Secondo l'assunto della difesa di il Tribunale avrebbe liquidato un danno maggiore rispetto CP_2 alla domanda formulata in primo grado dagli attori i quali, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.07.2023, con le note di trattazione scritta conclusive del 11.12.2023 e del 5.2.2024, avrebbero richiesto un risarcimento dei danni nella misura di euro 155.750,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).
Il motivo è fondato.
A prescindere dalla originaria domanda risarcitoria (euro 2.275.000,00), con la comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 18.07.2023 dai nuovi procuratori e difensori di parte attrice e con le ulteriori note di trattazione scritta dell'11.12.2023 e del 5.2.2024 e in sede di comparsa conclusionale, gli attori hanno circoscritto e limitato la richiesta di condanna di alla complessiva somma di CP_2 euro 155.750,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e ciò tanto nell'ipotesi in cui il tribunale
9 avesse accolto la domanda tesa a ritenere come avverata la condizione sospensiva apposta al contratto quanto nell'altra ipotesi, articolata in termini subordinati, in cui la condanna risarcitoria venisse accolta per la violazione del principio della buona fede contrattuale.
Invero, nonostante quanto sopra, il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha condannato parte convenuta al pagamento della diversa e maggiore somma di euro 222.500,00 che lo stesso Tribunale ha rivalutato anno per anno dall'01.01.2018 fino alla data di deposito della sentenza, pervenendo al risultato finale di euro 283.531,03 arrotondati a euro 283.530,00.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 7.5.2021 n. 12159), “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente
l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass.,
13/2/2002, n. 2078).
Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345. Diversamente, per
l'affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a queLL richiesti dalla parte, giacchè quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n.
3593)”.
Nel caso in esame, l'espressione “ovvero da liquidarsi in via equitativa” utilizzata dai difensori degli originari attori non giustifica una liquidazione del danno superiore a quanto espressamente richiesto, trattandosi di generica richiesta al Tribunale di quantificare il danno (per lucro cessante) in via equitativa e in mancanza di CTU, come del resto è stato fatto dal primo giudice ex art. 1226 c.c.
10 La giurisprudenza richiamata sul punto dalla difesa degli appellati non è pertinente, in quanto attiene a diverse formule utilizzate negli atti difensivi: “somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria", “somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia” o altre espressioni consimili” (v. anche Cass. n. 29537/2024). Trattasi di ipotesi giurisprudenziali diverse la cui interpretazione della Suprema Corte non si attaglia al caso concreto oggi in esame.
Di conseguenza, l'importo risarcitorio va ridotto a complessivi euro 198.798,00 (pari a euro 155.750,00 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sulla predetta somma di anno in anno rivalutata dall'01.01.2018 fino alla data della sentenza di primo grado). A detto importo vanno aggiunti, come in sentenza, gli ulteriori interessi legali dal 26.06.2024 sino all'effettivo soddisfo.
Il quarto motivo di appello attiene alle spese di lite del giudizio di primo grado poste totalmente a carico della convenuta. Si deduce che, avendo il Tribunale rigettato le domande principali di avvenuto CP_8 avveramento della conditio iuris e avendo ridimensionato notevolmente le pretese risarcitorie attoree, sussistevano le condizioni di reciproca soccombenza - ex art. 92 comma 2 c.p.c. - per compensare in tutto o in parte dette spese.
Anche questo motivo è in parte fondato in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata, delle ragioni della decisione e della rilevante differenza tra quanto originariamente richiesto in citazione a titolo risarcitorio (euro 2.275.000,00) e quanto oggi effettivamente liquidato in favore di e . Controparte_4 Controparte_5
Il giudice di appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sussistono, pertanto, valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e porre a carico di la restante quota CP_2 di 2/3.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della controversia relativo al decisum (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), dell'attività difensiva effettivamente svolta e della media complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e i parametri minimi per la fase di
11 trattazione/istruzione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_5 Controparte_4 Controparte_5 avverso la sentenza n. 1126/2024 pubblicata il 28.06.2024 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 3970/2019 R.G, ridetermina il risarcimento del danno nella misura di complessivi euro 198.798,00 e condanna al pagamento di detta somma in favore di CP_2 [...]
e , oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo Controparte_4 Controparte_5 grado fino al soddisfo.
Condanna alla rifusione in favore di e di 2/3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 delle spese del giudizio di primo grado che liquida per l'intero in complessivi euro 12.027,00 di cui euro
759,00 per esborsi, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro
2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Condanna alla rifusione in favore di e di 2/3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano per l'intero in complessivi euro 12.154,00 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Così deciso in data 18.11.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1092/2024 R.G. promossa da:
), con sede in Modica, C.da Cava Controparte_1 CP_2
Gucciardo, p.i. c.f. in persona del suo Amministratore e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il giorno 6.2.1976, rappresentata e difesa CP_3 per procura alle liti in atti, dall'avv. Fabio Borrometi del Foro di Ragusa, (c.f. - C.F._1
Pec: , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Modica, via Resistenza Partigiana n. 19;
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] l'[...] e ivi residente in [...], (cod. Controparte_4 fisc. e , nato a [...] il [...], ivi residente in C.F._2 Controparte_5
Via Polieno, 7/a, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliati in Gela, C.so Vittorio C.F._3
Emanuele, 242, presso lo studio dell'Avv. Ferrara Carmelo Fabrizio, (cod. fisc. C.F._4
), che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare di discussione del 4.11.2025 le parti hanno concluso come da note scritte (ex art. 127 ter c.p.c.) e con ordinanza del 6.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 26.09.2019, e Controparte_4 Controparte_5 convenivano in giudizio la dinanzi al Tribunale di Ragusa, esponendo di avere concesso in CP_2 affitto alla società convenuta, giusta contratto del 13 marzo 2007 (registrato il 15 marzo 2007 presso l'Ufficio del Registro di Modica), un appezzamento di terreno sito in territorio di Gela, S.S. 115, Km
251,80, in catasto terreni al foglio 104, p.lla 1376, esteso mq. 9000, perché la stessa potesse realizzarvi una stazione di carburanti e lubrificanti con annessa area di servizio . Parte_1
Deduceva parte attrice che il contratto aveva riservato ai locatori la gestione sia del realizzando impianto di servizio, alle condizioni economiche previste dagli accordi di categoria dei gestori impianti carburanti, sia dell'annessa area di ristorazione, con riconoscimento alla del 10% dello CP_2 scontrinato al netto dell'IVA, con esclusione tabacchi, lotteria e giornali, il cui ricavato sarebbe rimasto per intero ai gestori.
Si era altresì convenuto che la avrebbe corrisposto ai locatori un canone di affitto del terreno CP_2 di € 11,00 per ogni mc. di carburante commercializzato dall'impianto, calcolato sull'erogato della stazione di servizio e rilevabile dai . Pt_2
L'efficacia delle condizioni contrattuali, infine, era stata subordinata all'ottenimento da parte della entro tre anni dalla stipula - termine prorogabile di ulteriori tre anni - di tutte le CP_2 autorizzazioni necessarie per realizzare l'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti, con annessi i fabbricati per l'esercizio delle attività complementari.
Parte attrice evidenziava che, trascorso del tempo, senza che i lavori fossero ancora iniziati, nonostante le rassicurazioni provenienti da nel 2017 gli era stato richiesto di sottoscrivere una CP_2 liberatoria con la quale la proponeva di risolvere consensualmente il contratto, per “difficoltà CP_2 burocratiche al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti”.
Attesa la gravità dei danni già patiti a causa del lungo lasso di tempo inutilmente decorso dalla stipula del contratto, i si erano rifiutati di firmare la pretesa liberatoria e si erano rivolti ad un Parte_3 legale e al Comune di Gela, Sportello , per chiedere l'accesso agli atti e capire cosa Parte_4 fosse accaduto realmente, visto che la non aveva inteso neppure fornire una spiegazione o CP_2 quantomeno indicare quali autorizzazioni o concessioni e/o licenze non fosse riuscita ad ottenere.
Aggiungevano che, ottenuti gli atti, avevano constatato che in effetti, diversamente da quanto loro comunicato dalla le necessarie autorizzazioni, sia urbanistiche che relative all'apertura CP_2 dell'attività aziendale erano state concesse, per cui, reputando che la condizione sospensiva, nei termini indicati in contratto, si fosse verificata e/o comunque, ove necessarie altre licenze o scadute quelle già concesse, la responsabilità fosse da addebitarsi unicamente all'inerzia della conduttrice, avevano inviato
2 a formale diffida ad adempiere il contratto, avendo ancora interesse a mantenerlo in vita, CP_2 atteso il lungo lasso di tempo in cui avevano bloccato il rendimento dell'area di proprietà.
Tutto ciò premesso gli attori chiedevano che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse “avverata la conditio iuris apposta al contratto, anche ai sensi dell'art. 1359 c.c., e per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, ed in particolare agli obblighi di correttezza e buona fede, condannasse la in persona del suo legale rappresentante, al CP_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dagli attori, in termini di danno emergente e lucro cessante, quantificati nell'importo di Euro 2.275.000,00 ovvero in quello diverso risultante dall'espletamento della CTU aziendale di tipo percipiente di natura contabile/estimativa richiesta, ovvero ancora da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse considerata avverata la condizione neanche ai sensi dell'art. 1359 c.c., accertasse e dichiarasse la violazione da parte di degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c. e per l'effetto condannasse la stessa al risarcimento di CP_2 tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza di tale inadempimento, quantificati, come da domanda principale, sempre nell'importo di €uro 2.275.000,00 ovvero in quello diverso risultante dall'espletamento della CTU aziendale di tipo percipiente di natura contabile/estimativa richiesta, ovvero ancora da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo. Producevano documentazione, ivi indicata”.
Si costituiva, ritualmente, in giudizio la contestando la fondatezza della domanda, sia CP_2 nell'an che nel quantum, producendo copiosa documentazione inerente al lungo iter ammnistrativo e burocratico che giustificava il suo corretto comportamento contrattuale e che escludeva qualunque responsabilità della società conduttrice la quale si era prodigata per consentire l'avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto di affitto e concludendo, in linea principale, per il rigetto e, in linea subordinata, ove ravvisata una responsabilità anche solo parziale della per una CP_2 quantificazione dei danni dovuti secondo i criteri e i parametri dettagliatamente esposti in comparsa, con riduzione in ogni caso in maniera drastica dell'ammontare della pretesa risarcitoria e con sussistenza della responsabilità processuale degli attori, da condannare al risarcimento dei danni in favore della da quantificarsi anche in via equitativa oltre le spese di lite. CP_2
Il Tribunale, istruita documentalmente la controversia, rigettava tutte le richieste istruttorie e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.02.2024 poneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
3 Con sentenza n. 1126/2024 pubblicata il 28.06.2024 (nel giudizio iscritto al n. 3970/2019 R.G.) il
Tribunale condannava la al pagamento della somma di € 283.530,00 in favore di CP_2 [...]
e , oltre interessi legali dalla pronuncia fino al pagamento, e alla Controparte_4 Controparte_5 rifusione delle spese di lite che liquidava in complessivi € 13.759,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. CP_2
Costituitisi, i due appellati hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto e proponendo appello incidentale condizionato per le ragioni appresso indicate.
Con ordinanza depositata il 30.12.2024, la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza limitatamente alla condanna di al pagamento di importi superiori alla CP_2 somma di euro 155.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) in favore dei F.LL OR.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di discussione del 4.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive conclusionali in atti, e all'esito delle note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico - sistematico appare opportuno esaminare il secondo dei motivi di appello inerente alla contestata condanna della al pagamento della somma di euro 283.530,00 a titolo CP_2 di risarcimento dei danni subiti per lucro cessante.
Parte appellante, partendo dalla premessa che il primo giudice avrebbe implicitamente rigettato la domanda principale tesa ad “accertare e dichiarare avverata la conditio iuris apposta al contratto, se del caso anche ai sensi dell'art. 1359 c.c.” e che, invece, avrebbe accolto la domanda subordinata di cui al capo B) dell'atto di citazione con la quale i frateLL avevano chiesto accertarsi la CP_4 responsabilità della in conseguenza della violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex CP_2 artt. 1175, 1358 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di affitto, ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 1359 c.c., trattandosi di condizione sospensiva potestativa mista e negando ogni responsabilità per l'omesso verificarsi della condizione apposta al contratto di affitto.
Il motivo è strettamente connesso all'appello incidentale formulato dagli appellati i quali, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che il Tribunale abbia rigettato le due principali domande introduttive del giudizio, hanno riproposto le stesse nei medesimi termini, chiedendo accertarsi che la condizione sospensiva apposta al contratto di affitto deve intendersi avverata, anche ex art. 1359 c.c., e ribadendo ogni pretesa risarcitoria per la violazione dell'art. 1358 c.c.
Il motivo, seppure parzialmente fondato in relazione alla non applicabilità alla fattispecie dell'art. 1359
c.c., non è idoneo a incidere sull'esito della causa.
4 La Corte condivide le argomentazioni della difesa della società appellante circa la non applicabilità alla presente fattispecie dell'art.1359 c.c., trattandosi di una condizione sospensiva potestativa mista (cfr. sul punto, Cass. Sez. II, 18.10.2024, n. 27124; Cass. Sez. II, 22.06.2023, n. 17919), dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici e delle ulteriori autorizzazioni non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento della società conduttrice nel predisporre le relative pratiche;
in tale ipotesi, “la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art.
1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per
l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di considerare avverata la condizione" (cfr. Cass. Sez. II, 06.03.2024, n. 5976).
Ciò premesso ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente accolto le domande risarcitorie avanzate dagli attori atteso che la condizione sospensiva “è mancata per causa imputabile” alla società conduttrice che, violando i canoni della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto in pendenza della condizione sospensiva (ex artt. 1175, 1358 e 1375 c.c.), ha colposamente
“rinunciato” ad ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative per il trasferimento e la realizzazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti e degli annessi fabbricati oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 13.03.2007, avendo proposto una variante non necessaria, dilatando i tempi in maniera eccessiva, e avendo tenuto una condotta di assoluta inerzia protratta per un quadriennio fino alla invocata definitiva risoluzione (rectius inefficacia) del contratto di affitto per mancato avveramento della condizione, comunicata formalmente ai locatori in data 16.07.2018 a mezzo PEC.
In particolare, come ben evidenziato dal primo giudice, dalla copiosa documentazione in atti è emerso che:
1) con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia – Dipartimento delle Industrie – n. 580 del 20 maggio
2009 era stata rilasciata a nuova concessione per l'installazione dell'impianto di CP_2 distribuzione carburanti sull'area del , per la durata di anni 18 a decorrere dalla data del Parte_3 decreto;
2) la richiesta di proroga della suddetta concessione avanzata dalla in data 4 maggio 2011 era CP_2 stata accolta con decreto DD. RS n. 2353/8.3 del 24 maggio 2011;
5 3) con Provvedimento Unico reso dal Comune di Gela in data 9 agosto 2011 - settore
Urbanistico/Edilizio - era stata rilasciata alla la concessione edilizia per la realizzazione del CP_2 fabbricato e dell'impianto di rifornimento;
4) la aveva inviato formale comunicazione di inizio lavori in data 4 maggio 2012 al Comune CP_2 di Gela e alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta;
5) la il 20.01.2012, invece di iniziare i lavori già autorizzati, aveva richiesto una variazione CP_2 dell'assetto funzionale relativa alla realizzazione dell'impianto di distribuzione in oggetto, adducendo le seguenti motivazioni: “…avendo fatto un ulteriore studio sulla composizione dell'impianto, ha chiesto il nulla osta per la variazione dell'assetto funzionale…con le seguenti modifiche: fabbricato in muratura in diversa ubicazione…installazione di pensilina…diversa ubicazione serbatoio olio esausto… installazione di 4 serbatoi in sostituzione e diversa ubicazione… realizzazione di 3 isole parallele…” (v.
All.to n. 45).
Invero, la società conduttrice, ha giustificato tale improvvisa variante deducendo, in primo grado, che:
“con i loro provvedimenti (docc. 28 e 33 citati), sia la di Caltanissetta che Controparte_6
l'ANAS avevano emesso le loro autorizzazioni subordinatamente ad alcune prescrizioni (l'ANAS, ad esempio, modificando in modo sostanziale la realizzazione degli accessi sul fronte strada), dopo aver trasmesso al Comune di Gela l'attestazione di versamento della 2^ rata delle spese di urbanizzazione e del costo di produzione (doc. 44), il 20.1.2012 la GIAP inoltrava agli Enti competenti la richiesta di
Variante in corso d'opera (doc. 45)”.
L'assunto è stato smentito dalla stessa documentazione richiamata dall'appellante, laddove il doc. 28 individua, solamente, il tipo di materiale da utilizzare per le aree scoperte, imponendo altresì l'impiego di coppi siciliani per la copertura, mentre il doc. 33, nel richiedere l'invio degli elaborati grafici relativi agli accessi in entrata ed in uscita della Stazione di Servizio, non introduce prescrizioni nuove ma rammenta la necessità che gli stessi siano rispettosi di una circolare risalente al 2008, evidentemente conosciuta dai progettisti dell'impianto e, conseguentemente, tenuta in considerazione nella fase progettuale originaria.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che: “anche tale variante aveva ottenuto il parere favorevole della conferenza di servizio del 5.10.2012, dopo l'assenso dei vari organi competenti;
restava da presentare, da parte di il computo metrico estimativo aggiornato, per il calcolo, anzi il ricalcolo degli CP_2 oneri concessori della variante in corso d'opera, come richiesto dal Comune di Gela nel novembre
2012” (v. doc. 65).
In data 21.05.2012 la aveva inoltrato anche al Comune di Gela la comunicazione con la CP_2 quale chiedeva la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, che andavano
6 rideterminati alla luce delle modifiche apportate con la V.A.F. (v. doc. 55) cui faceva seguito, nel mese di novembre successivo, la nota n. 150495 del 27.11.2012 del Settore Territorio del Comune di Gela con cui veniva chiesto alla di presentare un nuovo computo metrico estimativo aggiornato, in CP_2 quanto necessario per il ricalcolo dei nuovi oneri concessori (doc. 65).
Parte appellante deduce che detta nota non le era mai pervenuta, che nelle more aveva continuato a pagare alcune rate degli oneri concessori e delle spese commisurate al costo di costruzione (v. doc.ti 66,
67 e 67a), aveva chiesto ed ottenuto dall'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana ulteriori proroghe dell'originario D.D. 580/PA/2009 (doc.ti 68 e 69) e che si era tempestivamente adoperata per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative.
La ha altresì documentato in primo grado che nel mese di maggio del 2015 aveva inoltrato CP_2 all'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Sicilia una nuova ulteriore proroga (doc. 71) per la validità della originaria concessione (D.D. 580\PA/2009).
Soltanto a quel punto l'Assessorato competente, pur concedendo la chiesta proroga, in data 31.07.2015 aveva chiesto al Comune di Gela le ragioni per le quali l'iter amministrativo fosse ancora pendente, apprendendo che la pendenza in parola dipendeva dal fatto che la non aveva ancora CP_2 ottemperato a quanto chiesto con la richiesta del 27.11.2012 avente ad oggetto il computo metrico estimativo aggiornato con il prezziario regionale vigente.
Datane comunicazione alla con lettera del 7.1.2016 (doc. 73) quest'ultima in data 11.03.2016 CP_2 giustificava nei confronti dell'Assessorato la mancata ottemperanza con il fatto di non aver mai ricevuto la lettera del 27.11.2012 da parte del Comune di Gela e successivamente trasmetteva al Comune di Gela il computo metrico in questione (doc. 74).
Dopo la ricezione del computo metrico estimativo aggiornato, in data 10 maggio 2016, il Comune aveva determinato la seconda tranche degli oneri di concessione edilizia per la richiesta variante.
Nonostante la società appellante abbia dedotto e documentato che dal 2012, dopo aver ottenuto anche il parere favorevole alla variante, fino al 2016 abbia continuato a pagare gli oneri concessori e a richiedere le proroghe dell'originaria concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale, mostrando ancora un certo interesse all'esecuzione del contratto, risulta pienamente dimostrato che già dal 2011, la era CP_2 nelle condizioni di realizzare l'impianto, essendo state rilasciate le autorizzazioni e concessioni previste sia sotto il profilo urbanistico/edilizio che per l'apertura dell'impianto commerciale.
Con riferimento, poi, all'omessa trasmissione del computo metrico aggiornato, parte appellante ha assunto una condotta di colposa inerzia, con riferimento alla fase terminale dell'iter sulla richiesta di variante, pendente presso il Comune di Gela, protratta per quasi quattro anni, ed in particolare dal
5.10.2012, momento di conclusione della Conferenza dei Servizi, che aveva espresso parere favorevole
7 all'accoglimento della richiesta di variante in corso d'opera, fino alla data del 9.5.2016, relativo all'invio della documentazione integrativa.
Il Tribunale, sul punto, continua deducendo condivisibilmente che: “A questo punto il Comune di Gela, dopo un anno circa, nel giugno 2017, calcola l'importo degli oneri concessori da corrispondere, ma nel settembre 2017 invita la “…considerato che sono trascorsi quasi cinque anni dal rilascio dei CP_2 pareri in sede di conferenza dei servizi del 5.10.2012, e considerato che nel frattempo sono entrati in vigore il nuovo piano regolatore…”, a riattivare l'istanza in oggetto, ovvero la variante in corso
d'opera, per l'espletamento dell'iter autorizzativo;
a questo punto la desiste dal proseguire e CP_2 propone nel giugno 2017 agli attori la risoluzione consensuale del contratto di affitto del terreno, senza nulla a pretendere l'una parte dall'altra; proposta non accettata dalla controparte nella parte in cui si nega ogni posta risarcitoria per il quinquennio dal 2013 al 2017”.
Aldilà dell'omessa tempestiva conoscenza della comunicazione del 27.11.2012 del Comune di Gela da parte della circostanza rimasta priva di concreto riscontro, si condividono le considerazioni CP_2 della difesa degli appellati - non specificamente contestate da controparte - circa la specifica competenza tecnica e l'esperienza in materia di che, disponendo in Italia di una fitta rete di distribuzione CP_2 di carburanti e della collaborazione di professionisti altamente specializzati nel settore, in particolare in
Sicilia, non poteva ignorare e/o non prevedere i passaggi amministrativi necessari nella fase procedimentale e progettuale dell'opera, soprattutto nelle ipotesi di una variante in corso d'opera, peraltro, non necessaria.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dalla nel ritardare e dilatare eccessivamente, CP_2 anche rispetto ai tempi previsti nel contratto e alle legittime aspettative dei locatori, l'avvio dell'iter procedimentale relativo al terreno dei F.LL , e nell'omettere qualunque periodica verifica presso CP_4 il Comune di Gela, sia ingiustificata e configuri una grave violazione colposa dei doveri di buona fede e di correttezza gravanti sulla società conduttrice.
Risulta evidente che la trasmissione di un computo metrico, propedeutico al ricalcolo degli oneri di urbanizzazione a seguito della chiesta variante, non costituisce un fatto eccezionale ed imprevedibile, ma un passaggio documentale fisiologico dell'iter burocratico;
le ragioni difensive della società appellante, incentrate sulla originaria mancata ricezione della richiesta di trasmissione del computo metrico e sugli ulteriori sopravvenuti e insostenibili oneri burocratici gravanti sulla stessa conduttrice, non costituiscono una adeguata, sufficiente e incolpevole giustificazione del mancato avveramento della condizione sospensiva.
8 La Corte, pertanto, condivide pienamente l'accertamento della colposa responsabilità della CP_2 per il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto di affitto stipulato dalle parti.
Con il terzo motivo di appello si contesta la determinazione dei danni, lamentando che il primo giudice avrebbe errato nel quantificare il pregiudizio economico prendendo quale base numerica di riferimento i più elevati dati dell'impianto della , posto all'ingresso di Gela, e non queLL inferiori della CP_7
RA Impianti, più adeguati quale parametro di determinazione del presunto mancato guadagno subito dai locatori per il quinquennio in esame (2013 – 2018).
Il motivo non è fondato atteso che i dati numerici indicati dal Tribunale sono corretti;
il primo giudice, facendo riferimento ai parametri e ai dati non contestati forniti dalla stessa difesa della ha CP_2 previsto, presuntivamente, che l'impianto gestito dagli odierni appellati avrebbe erogato circa 1.000.000 di litri di carburante l'anno da moltiplicare per cinque anni (pari a 5.000.000), prendendo come riferimento la metà del carburante venduto dall'impianto RA BU (pari a 10.000.000 circa di litri nel quinquennio) nel medesimo periodo in questione (dal 2013 al 2018), trattandosi di stazione di servizio che per ubicazione e servizi è stata assunta - secondo quanto dedotto dalla difesa di - CP_2 come adeguato elemento di raffronto.
Il Tribunale, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, non ha preso come base di valutazione la notevole quantità di carburante erogato e commercializzato dalla nel 2018 (10.051.429 di litri CP_7 di benzina e gasolio) che, moltiplicato per cinque anni (secondo una verosimile proiezione), avrebbe comportato, invece, una presumibile produzione di oltre 50.000.000 di litri di carburante.
Con il primo motivo parte appellante lamenta la “NuLLtà della sentenza per violazione degli artt. 99 e
112 c.p.c. – Violazione del principio della domanda, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Secondo l'assunto della difesa di il Tribunale avrebbe liquidato un danno maggiore rispetto CP_2 alla domanda formulata in primo grado dagli attori i quali, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.07.2023, con le note di trattazione scritta conclusive del 11.12.2023 e del 5.2.2024, avrebbero richiesto un risarcimento dei danni nella misura di euro 155.750,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).
Il motivo è fondato.
A prescindere dalla originaria domanda risarcitoria (euro 2.275.000,00), con la comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 18.07.2023 dai nuovi procuratori e difensori di parte attrice e con le ulteriori note di trattazione scritta dell'11.12.2023 e del 5.2.2024 e in sede di comparsa conclusionale, gli attori hanno circoscritto e limitato la richiesta di condanna di alla complessiva somma di CP_2 euro 155.750,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e ciò tanto nell'ipotesi in cui il tribunale
9 avesse accolto la domanda tesa a ritenere come avverata la condizione sospensiva apposta al contratto quanto nell'altra ipotesi, articolata in termini subordinati, in cui la condanna risarcitoria venisse accolta per la violazione del principio della buona fede contrattuale.
Invero, nonostante quanto sopra, il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha condannato parte convenuta al pagamento della diversa e maggiore somma di euro 222.500,00 che lo stesso Tribunale ha rivalutato anno per anno dall'01.01.2018 fino alla data di deposito della sentenza, pervenendo al risultato finale di euro 283.531,03 arrotondati a euro 283.530,00.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 7.5.2021 n. 12159), “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente
l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass.,
13/2/2002, n. 2078).
Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345. Diversamente, per
l'affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a queLL richiesti dalla parte, giacchè quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n.
3593)”.
Nel caso in esame, l'espressione “ovvero da liquidarsi in via equitativa” utilizzata dai difensori degli originari attori non giustifica una liquidazione del danno superiore a quanto espressamente richiesto, trattandosi di generica richiesta al Tribunale di quantificare il danno (per lucro cessante) in via equitativa e in mancanza di CTU, come del resto è stato fatto dal primo giudice ex art. 1226 c.c.
10 La giurisprudenza richiamata sul punto dalla difesa degli appellati non è pertinente, in quanto attiene a diverse formule utilizzate negli atti difensivi: “somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria", “somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia” o altre espressioni consimili” (v. anche Cass. n. 29537/2024). Trattasi di ipotesi giurisprudenziali diverse la cui interpretazione della Suprema Corte non si attaglia al caso concreto oggi in esame.
Di conseguenza, l'importo risarcitorio va ridotto a complessivi euro 198.798,00 (pari a euro 155.750,00 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sulla predetta somma di anno in anno rivalutata dall'01.01.2018 fino alla data della sentenza di primo grado). A detto importo vanno aggiunti, come in sentenza, gli ulteriori interessi legali dal 26.06.2024 sino all'effettivo soddisfo.
Il quarto motivo di appello attiene alle spese di lite del giudizio di primo grado poste totalmente a carico della convenuta. Si deduce che, avendo il Tribunale rigettato le domande principali di avvenuto CP_8 avveramento della conditio iuris e avendo ridimensionato notevolmente le pretese risarcitorie attoree, sussistevano le condizioni di reciproca soccombenza - ex art. 92 comma 2 c.p.c. - per compensare in tutto o in parte dette spese.
Anche questo motivo è in parte fondato in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata, delle ragioni della decisione e della rilevante differenza tra quanto originariamente richiesto in citazione a titolo risarcitorio (euro 2.275.000,00) e quanto oggi effettivamente liquidato in favore di e . Controparte_4 Controparte_5
Il giudice di appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sussistono, pertanto, valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e porre a carico di la restante quota CP_2 di 2/3.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della controversia relativo al decisum (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), dell'attività difensiva effettivamente svolta e della media complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e i parametri minimi per la fase di
11 trattazione/istruzione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_5 Controparte_4 Controparte_5 avverso la sentenza n. 1126/2024 pubblicata il 28.06.2024 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 3970/2019 R.G, ridetermina il risarcimento del danno nella misura di complessivi euro 198.798,00 e condanna al pagamento di detta somma in favore di CP_2 [...]
e , oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza di primo Controparte_4 Controparte_5 grado fino al soddisfo.
Condanna alla rifusione in favore di e di 2/3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 delle spese del giudizio di primo grado che liquida per l'intero in complessivi euro 12.027,00 di cui euro
759,00 per esborsi, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro
2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Condanna alla rifusione in favore di e di 2/3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano per l'intero in complessivi euro 12.154,00 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/3.
Così deciso in data 18.11.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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