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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa NA FI - Presidente -
- dr. LO LE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Rocco Abbondandolo, in data 9/10 ottobre 2024 e contraddistinta dal n.
1708/2024, iscritto al n. 4884/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , e Parte_1 P.IVA_1
l' (codice fiscale , in persona dei rispettivi le- Parte_2 P.IVA_2
gali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - appellanti - P.IVA_3
E la (codice fiscale , con sede in San Leucio del Sannio (BN), Controparte_1 P.IVA_4
alla Via Abate Andrea, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rettino (codice fiscale
- appellato e appellante incidentale - C.F._1
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione innanzi al Tribunale di Benevento notificata alla Direzione Pro- vinciale di Benevento dell' e all' il 29 giu- Parte_1 Parte_2
gno 2023, la pponeva all'intimazione di pagamento della complessiva Parte_3
somma di 17.190,55 € contraddistinta dal n. 07120239001884648000 e notificatale il 23
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 1 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giugno 2023 dall' ai fini del recupero di un credito d'imposta Parte_2
per l'incremento dell'occupazione dalla medesima società utilizzato in relazione all'anno d'im- posta 2002 e dei relativi accessori e ne chiedeva, in sostanza, l'annullamento poiché il predetto credito d'imposta era stato riconosciuto ad essa interamente spettante con la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 425/2007, pubblicata il 10 dicembre
2007 e passata in giudicato, e comunque i crediti azionati dall' erano Controparte_3
ormai prescritti.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, le due Agenzie convenute eccepivano che l'opposizione della doveva essere proposta innanzi alla giurisdizione tributaria e doveva Controparte_1
comunque essere dichiarata inammissibile per non aver l'opponente mai impugnato le cartelle di pagamento presupposte dalla suddetta intimazione.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Benevento, con la propria sen- tenza n. 1708/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024, affermava, invocando il principio enunciato dalla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 7822/2020, la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria e, sul rilievo, ritenuto assorbente di ogni altra questione, del passaggio in giudicato della suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, accoglieva l'opposizione della annullava l'atto da Controparte_1
quest'ultima opposto e condannava le Agenzie convenute in solido a rifondere le spese pro- cessuali alla società opponente.
I.2.1. Ricevutane l'11 ottobre 2024 la notificazione, la
[...]
, impugnavano quindi Parte_4 Parte_2
tempestivamente (posto che il 10 novembre 2024, cadeva di domenica) la sentenza del Tribu- nale sannita appellandosi a questa Corte con una citazione notificata alla Controparte_1
l'11 novembre 2024 (il 10 novembre 2024 cadeva infatti di domenica) e sostenendo che il Giu- dice di prime cure aveva errato nel ritenere la controversia rientrante nella sfera della giurisdi- zione ordinaria anziché di quella tributaria e comunque nell'accogliere l'opposizione della sud- detta società nonostante il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Commissione Tri- butaria Regionale della Campania n. 4468/2023, con la quale il ricorso della Controparte_1
volto ad ottenere l'ottemperanza della sentenza della stessa Commissione Tributaria n.
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 2 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
425/2007 era stato rigettato sul rilievo che la società ricorrente non aveva impugnato le cartelle di pagamento notificatele per il recupero del suddetto credito d'imposta.
Sicché, per quel che qui ancora rileva, chiedevano a questa Corte di dichiarare la sussi- stenza della giurisdizione tributaria sulla controversia o, in subordine, l'inammissibilità o l'infon- datezza dell'avversa opposizione.
I.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 7 gennaio 2025, la
[...]
chiedeva il rigetto dell'avverso appello e, per il caso in cui questo fosse stato rite- CP_1
nuto fondato, spiegava un appello incidentale volto ad ottenere la declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei crediti di cui le era stato intimato il pagamento con l'atto oggetto della sua op- posizione.
I.3. Infine, all'udienza del 14 ottobre 2025, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con il primo motivo del loro appello la Parte_5
e l' censurano la sentenza del Tri-
[...] Pt_1 Parte_2
bunale di Benevento nella parte in cui vi si afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia promossa dalla opponendosi alla sud- Controparte_1
detta intimazione di pagamento.
Infatti, secondo le appellanti, la giurisdizione su tale controversia non spetta al giudice ordinario, ma a quello tributario, in forza di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. , non essendo l'intimazione di pagamento un atto dell'esecuzione forzata tributaria.
La società appellata, invece, richiamando, come il Giudice di prime cure, il principio enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7822/2020, sostiene che la controversia rientra nella sfera della giurisdizione ordinaria, avendo essa allegato come fatto estintivo dell'avversa pretesa tributaria la prescrizione della stessa verificatasi in epoca successiva alla regolare notifica della cartella di pagamento presupposta dall'intimazione di pagamento opposta.
II.1.2. Ebbene, il predetto motivo dell'appello principale è fondato e va accolto, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione, compresa quella sollevata dalla CP_4
[... 884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 3 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la cui cognizione spetta al giudice tributario. CP_1
La decisione del Tribunale sulla questione concernente l'individuazione del giudice mu- nito della giurisdizione sulla controversia sottoposta alla sua cognizione risulta invero errata già alla luce della lettura della pronuncia invocata (anche se per trarne conseguente opposte a quelle da considerare nella specie corrette) sia dallo stesso Tribunale che dall'appellata, cioè dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7822/2020, la quale afferma che,
«[n]el sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano veri- ficati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'av- vertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesi- stenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse con- seguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non dedu- cendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della
[...]
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta Pt_6
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
[...]
o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione Pt_6
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , Direzione Provinciale di Pag. 4 di 8 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tributaria)».
Il riparto di giurisdizione così delineato dalla Suprema Corte si riferisce dunque chiara- mente al caso in cui sia impugnato «un atto esecutivo», cioè, più precisamente, un atto di una procedura di esecuzione forzata di uno o più crediti di natura tributaria (quale appunto deve es- sere considerato l'ordine di pagamento diretto emesso ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R.
602/1973, cui specificamente si riferisce detta ordinanza), mentre nella specie l'atto cui s'è op- posto la è un'intimazione di pagamento, che non costituisce un atto esecu- Controparte_1
tivo, nel senso dianzi precisato, bensì un atto che precede e prepara l'esecuzione forzata, la sua struttura e la sua funzione essendo quelle stesse dell'avviso di mora di cui all'art. 50 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, che l'art. 19, co. 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in- clude tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, a prescindere dei motivi della sua im- pugnazione e dunque persino allorché questa si fondi sull'allegazione di fatti estintivi, modifica- tivi o impeditivi successivi alla sua emissione, anche se – per quanto in linea generale previsto dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo – solo se e nella misura in cui sia volto alla riscossione di crediti di natura tributaria, come appunto nel caso di specie.
D'altronde, sulla questione rilevante nel caso di specie ancor più chiara e pertinente è
l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26817/2024, che, con riferimento ad un caso in cui era stata eccepita dal destinatario di un'intimazione di pagamento la prescri- zione intervenuta dopo che allo stesso era stata notificata una cartella di pagamento, ha spie- gato quanto segue:
«[…] questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi uni- camente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di pre- scrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contri- buente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguar- danti «gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga- mento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , Direzione Provinciale di Pag. 5 di 8 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato "avviso di mora" – la cui impugnabilità innanzi alle com- missioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del
1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – della co- gnizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an"
o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributa- ria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione […].
In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare».
II.1.3. Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, va dichiarata la nullità della sentenza appellata poiché la giurisdizione sull'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso la suindicata intimazione di pagamento non spetta al giudice ordinario, bensì al giudice tributario, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione, nonché dell'appello inci- dentale condizionato spiegato dalla suddetta società.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della a rifondere Controparte_1
alle controparti le spese del processo di primo grado e di quello d'appello, che, in mancanza della relativa parcella, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pag. 6 di 8
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello, a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €, apportando al totale dei compensi determinati ai sensi del primo comma dell'art. 4 del suddetto decreto ministeriale, pari a 3.000,00 € per ciascun grado del processo, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis (per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la con- sultazione e la fruizione), una riduzione del 20% ai sensi del comma 4 (poiché la difesa delle parti vittoriose non ha comportato l'esame di questioni di fatto o di diritto non ad esse comuni)
e un aumento del 30% ai sensi del comma 2 (avendo le due parti vittoriose la medesima posi- zione processuale) dello stesso articolo, per essere poi ripartite tra le parti vittoriose per quote tra loro eguali.
Inoltre, la suddetta società va condannata a pagare alle controparti in solido le spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, , e dall' l'11 Parte_1 Parte_1 Parte_2
novembre 2024 e su quello incidentalmente proposto dalla il 7 gennaio Controparte_1
2025 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1708/2024, pubblicata in data 10 otto- bre 2024:
A) in accoglimento dell'appello principale, dichiara che la giurisdizione sulla controver- sia derivante dall'opposizione proposta dalla avverso l'intimazione di paga- Controparte_1
mento emessa dall' col n. 07120239001884648000 non Parte_2
spetta al giudice ordinario, ma al giudice tributario, e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza appellata e assorbito l'appello incidentale;
B) condanna la a rifondere a ciascuna delle controparti le spese dei Controparte_1
due gradi del processo non prenotate a debito né anticipate dall'Erario, che liquida nel com- plessivo importo di 7.534,80 €, di cui 3.276,00 € per il totale dei compensi e 491,40 € per il
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , Direzione Provinciale di Pag. 7 di 8 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rimborso forfettario delle spese generali, per quel che concerne il processo di primo grado, e
3.276,00 € per il totale dei compensi e 491,40 € per il rimborso forfettario delle spese generali, per quel che concerne il processo d'appello, e ripartisce tra le due parti vittoriose per la metà ciascuna, nonché, ad una o all'altra delle due parti vittoriose le spese prenotate a debito o anti- cipate dall'Erario ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO LE NA FI
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 8 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa NA FI - Presidente -
- dr. LO LE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa NA Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Rocco Abbondandolo, in data 9/10 ottobre 2024 e contraddistinta dal n.
1708/2024, iscritto al n. 4884/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , e Parte_1 P.IVA_1
l' (codice fiscale , in persona dei rispettivi le- Parte_2 P.IVA_2
gali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - appellanti - P.IVA_3
E la (codice fiscale , con sede in San Leucio del Sannio (BN), Controparte_1 P.IVA_4
alla Via Abate Andrea, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rettino (codice fiscale
- appellato e appellante incidentale - C.F._1
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione innanzi al Tribunale di Benevento notificata alla Direzione Pro- vinciale di Benevento dell' e all' il 29 giu- Parte_1 Parte_2
gno 2023, la pponeva all'intimazione di pagamento della complessiva Parte_3
somma di 17.190,55 € contraddistinta dal n. 07120239001884648000 e notificatale il 23
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 1 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giugno 2023 dall' ai fini del recupero di un credito d'imposta Parte_2
per l'incremento dell'occupazione dalla medesima società utilizzato in relazione all'anno d'im- posta 2002 e dei relativi accessori e ne chiedeva, in sostanza, l'annullamento poiché il predetto credito d'imposta era stato riconosciuto ad essa interamente spettante con la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 425/2007, pubblicata il 10 dicembre
2007 e passata in giudicato, e comunque i crediti azionati dall' erano Controparte_3
ormai prescritti.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, le due Agenzie convenute eccepivano che l'opposizione della doveva essere proposta innanzi alla giurisdizione tributaria e doveva Controparte_1
comunque essere dichiarata inammissibile per non aver l'opponente mai impugnato le cartelle di pagamento presupposte dalla suddetta intimazione.
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Benevento, con la propria sen- tenza n. 1708/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024, affermava, invocando il principio enunciato dalla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 7822/2020, la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria e, sul rilievo, ritenuto assorbente di ogni altra questione, del passaggio in giudicato della suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, accoglieva l'opposizione della annullava l'atto da Controparte_1
quest'ultima opposto e condannava le Agenzie convenute in solido a rifondere le spese pro- cessuali alla società opponente.
I.2.1. Ricevutane l'11 ottobre 2024 la notificazione, la
[...]
, impugnavano quindi Parte_4 Parte_2
tempestivamente (posto che il 10 novembre 2024, cadeva di domenica) la sentenza del Tribu- nale sannita appellandosi a questa Corte con una citazione notificata alla Controparte_1
l'11 novembre 2024 (il 10 novembre 2024 cadeva infatti di domenica) e sostenendo che il Giu- dice di prime cure aveva errato nel ritenere la controversia rientrante nella sfera della giurisdi- zione ordinaria anziché di quella tributaria e comunque nell'accogliere l'opposizione della sud- detta società nonostante il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Commissione Tri- butaria Regionale della Campania n. 4468/2023, con la quale il ricorso della Controparte_1
volto ad ottenere l'ottemperanza della sentenza della stessa Commissione Tributaria n.
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 2 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
425/2007 era stato rigettato sul rilievo che la società ricorrente non aveva impugnato le cartelle di pagamento notificatele per il recupero del suddetto credito d'imposta.
Sicché, per quel che qui ancora rileva, chiedevano a questa Corte di dichiarare la sussi- stenza della giurisdizione tributaria sulla controversia o, in subordine, l'inammissibilità o l'infon- datezza dell'avversa opposizione.
I.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 7 gennaio 2025, la
[...]
chiedeva il rigetto dell'avverso appello e, per il caso in cui questo fosse stato rite- CP_1
nuto fondato, spiegava un appello incidentale volto ad ottenere la declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei crediti di cui le era stato intimato il pagamento con l'atto oggetto della sua op- posizione.
I.3. Infine, all'udienza del 14 ottobre 2025, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Con il primo motivo del loro appello la Parte_5
e l' censurano la sentenza del Tri-
[...] Pt_1 Parte_2
bunale di Benevento nella parte in cui vi si afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia promossa dalla opponendosi alla sud- Controparte_1
detta intimazione di pagamento.
Infatti, secondo le appellanti, la giurisdizione su tale controversia non spetta al giudice ordinario, ma a quello tributario, in forza di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. , non essendo l'intimazione di pagamento un atto dell'esecuzione forzata tributaria.
La società appellata, invece, richiamando, come il Giudice di prime cure, il principio enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7822/2020, sostiene che la controversia rientra nella sfera della giurisdizione ordinaria, avendo essa allegato come fatto estintivo dell'avversa pretesa tributaria la prescrizione della stessa verificatasi in epoca successiva alla regolare notifica della cartella di pagamento presupposta dall'intimazione di pagamento opposta.
II.1.2. Ebbene, il predetto motivo dell'appello principale è fondato e va accolto, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione, compresa quella sollevata dalla CP_4
[... 884/2024 r.g.aa.cc. , di Pag. 3 di 8 Parte_1 Parte_1
, + 1 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la cui cognizione spetta al giudice tributario. CP_1
La decisione del Tribunale sulla questione concernente l'individuazione del giudice mu- nito della giurisdizione sulla controversia sottoposta alla sua cognizione risulta invero errata già alla luce della lettura della pronuncia invocata (anche se per trarne conseguente opposte a quelle da considerare nella specie corrette) sia dallo stesso Tribunale che dall'appellata, cioè dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7822/2020, la quale afferma che,
«[n]el sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano veri- ficati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'av- vertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesi- stenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse con- seguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non dedu- cendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della
[...]
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta Pt_6
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
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o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione Pt_6
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tributaria)».
Il riparto di giurisdizione così delineato dalla Suprema Corte si riferisce dunque chiara- mente al caso in cui sia impugnato «un atto esecutivo», cioè, più precisamente, un atto di una procedura di esecuzione forzata di uno o più crediti di natura tributaria (quale appunto deve es- sere considerato l'ordine di pagamento diretto emesso ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R.
602/1973, cui specificamente si riferisce detta ordinanza), mentre nella specie l'atto cui s'è op- posto la è un'intimazione di pagamento, che non costituisce un atto esecu- Controparte_1
tivo, nel senso dianzi precisato, bensì un atto che precede e prepara l'esecuzione forzata, la sua struttura e la sua funzione essendo quelle stesse dell'avviso di mora di cui all'art. 50 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, che l'art. 19, co. 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in- clude tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, a prescindere dei motivi della sua im- pugnazione e dunque persino allorché questa si fondi sull'allegazione di fatti estintivi, modifica- tivi o impeditivi successivi alla sua emissione, anche se – per quanto in linea generale previsto dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo – solo se e nella misura in cui sia volto alla riscossione di crediti di natura tributaria, come appunto nel caso di specie.
D'altronde, sulla questione rilevante nel caso di specie ancor più chiara e pertinente è
l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26817/2024, che, con riferimento ad un caso in cui era stata eccepita dal destinatario di un'intimazione di pagamento la prescri- zione intervenuta dopo che allo stesso era stata notificata una cartella di pagamento, ha spie- gato quanto segue:
«[…] questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi uni- camente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di pre- scrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contri- buente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguar- danti «gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga- mento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato "avviso di mora" – la cui impugnabilità innanzi alle com- missioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del
1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – della co- gnizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an"
o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributa- ria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione […].
In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare».
II.1.3. Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, va dichiarata la nullità della sentenza appellata poiché la giurisdizione sull'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso la suindicata intimazione di pagamento non spetta al giudice ordinario, bensì al giudice tributario, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione, nonché dell'appello inci- dentale condizionato spiegato dalla suddetta società.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della a rifondere Controparte_1
alle controparti le spese del processo di primo grado e di quello d'appello, che, in mancanza della relativa parcella, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente
N. 4884/2024 r.g.aa.cc. Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pag. 6 di 8
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sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello, a partire da quello del valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €, apportando al totale dei compensi determinati ai sensi del primo comma dell'art. 4 del suddetto decreto ministeriale, pari a 3.000,00 € per ciascun grado del processo, un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis (per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la con- sultazione e la fruizione), una riduzione del 20% ai sensi del comma 4 (poiché la difesa delle parti vittoriose non ha comportato l'esame di questioni di fatto o di diritto non ad esse comuni)
e un aumento del 30% ai sensi del comma 2 (avendo le due parti vittoriose la medesima posi- zione processuale) dello stesso articolo, per essere poi ripartite tra le parti vittoriose per quote tra loro eguali.
Inoltre, la suddetta società va condannata a pagare alle controparti in solido le spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
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, , e dall' l'11 Parte_1 Parte_1 Parte_2
novembre 2024 e su quello incidentalmente proposto dalla il 7 gennaio Controparte_1
2025 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1708/2024, pubblicata in data 10 otto- bre 2024:
A) in accoglimento dell'appello principale, dichiara che la giurisdizione sulla controver- sia derivante dall'opposizione proposta dalla avverso l'intimazione di paga- Controparte_1
mento emessa dall' col n. 07120239001884648000 non Parte_2
spetta al giudice ordinario, ma al giudice tributario, e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza appellata e assorbito l'appello incidentale;
B) condanna la a rifondere a ciascuna delle controparti le spese dei Controparte_1
due gradi del processo non prenotate a debito né anticipate dall'Erario, che liquida nel com- plessivo importo di 7.534,80 €, di cui 3.276,00 € per il totale dei compensi e 491,40 € per il
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rimborso forfettario delle spese generali, per quel che concerne il processo di primo grado, e
3.276,00 € per il totale dei compensi e 491,40 € per il rimborso forfettario delle spese generali, per quel che concerne il processo d'appello, e ripartisce tra le due parti vittoriose per la metà ciascuna, nonché, ad una o all'altra delle due parti vittoriose le spese prenotate a debito o anti- cipate dall'Erario ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO LE NA FI
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