CASS
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 16474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16474 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/44Q le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO Il P.G. conclude chiedendo l'inammsibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. CECCANI Antonio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16474 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 09/01/2025 Il Procuratore generale, Roberto Aniello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO AN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 giugno 2024, che ha confermato la sentenza resa in data 1 dicembre 2021 dal Tribunale di Frosinone all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Frosinone, come da provvedimento del Tribunale di Roma del 5 marzo 2018 e da verbale di sottoposizione del 17 ottobre 2019, aveva contravvenuto agli obblighi impostigli;
in particolare, il 12 ottobre 2021 veniva sorpreso all'interno di un'abitazione sita in Ferentino. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare che la misura di prevenzione applicata il 5 marzo 2018 era già cessata alla data del 5 marzo 2020, come anche risultava dal provvedimento del 24 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato non luogo a procedere circa la richiesta di revoca dell'obbligo di soggiorno, in forza del fatto che la misura aveva già avuto esecuzione per l'intera durata. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché entrambi i giudici di merito non avrebbero considerato che l'imputato era stato già assolto per il medesimo fatto dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 557/2021, divenuta definitiva il 15 marzo 2021. In tale sentenza, il Tribunale aveva evidenziato che non era stata effettuata alcuna rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale di IO, nonostante il periodo di detenzione sofferto, omissione che consente di ritenere che la misura di prevenzione fosse ancora sospesa al momento del fatto, stante il periodo di detenzione sofferto di un anno e cinque mesi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel secondo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, dalla lettura del provvedimento del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, non è possibile comprendere quando la misura di prevenzione applicata nel caso di specie fosse cessata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 162 del 24 settembre 2024 depositata il 17 ottobre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), ed ha rimosso l'inciso contenuto nella disposizione normativa: «se esso si è protratto per almeno due anni». In conseguenza di tale ablazione, dopo la cessazione dello stato di detenzione il Tribunale è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, con le modalità prescritte dalla suddetta disposizione. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta deve considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non possono avere effetto nei confronti dell'interessato. Resta ferma per il Tribunale la possibilità, già prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, di procedere alla rivalutazione della pericolosità dell'interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di sicurezza, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell'imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell'evoluzione della personalità dell'interessato durante l'esecuzione della pena. In considerazione di ciò, la misura di prevenzione non poteva considerarsi in corso al momento del fatto, essendo necessaria la rivalutazione della pericolosità sociale di IO AN, stante il consistente periodo trascorso in carcere, durato un anno e mezzo, sicché deve riconoscersi che il reato ascritto all'imputato non sussiste, non essendo efficaci nei suoi confronti le prescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione. 2. Alla stregua delle considerazioni sopra espresse ed alla luce del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., ritenendo che la Corte possa procedere a dare i provvedimenti necessari senza che si prospetti necessario un rinvio alla Corte di appello di Roma, il provvedimento impugnato deve es re annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
lette/44Q le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO Il P.G. conclude chiedendo l'inammsibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. CECCANI Antonio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16474 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 09/01/2025 Il Procuratore generale, Roberto Aniello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IO AN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 giugno 2024, che ha confermato la sentenza resa in data 1 dicembre 2021 dal Tribunale di Frosinone all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Frosinone, come da provvedimento del Tribunale di Roma del 5 marzo 2018 e da verbale di sottoposizione del 17 ottobre 2019, aveva contravvenuto agli obblighi impostigli;
in particolare, il 12 ottobre 2021 veniva sorpreso all'interno di un'abitazione sita in Ferentino. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare che la misura di prevenzione applicata il 5 marzo 2018 era già cessata alla data del 5 marzo 2020, come anche risultava dal provvedimento del 24 gennaio 2022, con il quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato non luogo a procedere circa la richiesta di revoca dell'obbligo di soggiorno, in forza del fatto che la misura aveva già avuto esecuzione per l'intera durata. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché entrambi i giudici di merito non avrebbero considerato che l'imputato era stato già assolto per il medesimo fatto dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 557/2021, divenuta definitiva il 15 marzo 2021. In tale sentenza, il Tribunale aveva evidenziato che non era stata effettuata alcuna rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale di IO, nonostante il periodo di detenzione sofferto, omissione che consente di ritenere che la misura di prevenzione fosse ancora sospesa al momento del fatto, stante il periodo di detenzione sofferto di un anno e cinque mesi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel secondo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, dalla lettura del provvedimento del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, non è possibile comprendere quando la misura di prevenzione applicata nel caso di specie fosse cessata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 162 del 24 settembre 2024 depositata il 17 ottobre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), ed ha rimosso l'inciso contenuto nella disposizione normativa: «se esso si è protratto per almeno due anni». In conseguenza di tale ablazione, dopo la cessazione dello stato di detenzione il Tribunale è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, con le modalità prescritte dalla suddetta disposizione. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta deve considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non possono avere effetto nei confronti dell'interessato. Resta ferma per il Tribunale la possibilità, già prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, di procedere alla rivalutazione della pericolosità dell'interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di sicurezza, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell'imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell'evoluzione della personalità dell'interessato durante l'esecuzione della pena. In considerazione di ciò, la misura di prevenzione non poteva considerarsi in corso al momento del fatto, essendo necessaria la rivalutazione della pericolosità sociale di IO AN, stante il consistente periodo trascorso in carcere, durato un anno e mezzo, sicché deve riconoscersi che il reato ascritto all'imputato non sussiste, non essendo efficaci nei suoi confronti le prescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione. 2. Alla stregua delle considerazioni sopra espresse ed alla luce del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., ritenendo che la Corte possa procedere a dare i provvedimenti necessari senza che si prospetti necessario un rinvio alla Corte di appello di Roma, il provvedimento impugnato deve es re annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste.