Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07917/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01842/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2024, proposto dal Comune di VI EN, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E.D.A Na 3 - Ente d'Ambito Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Veniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 156;
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Saviano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Nola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Portici, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Russo, Anna Cestari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Meta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torre Annunziata, Comune di Agerola, Comune di Anacapri, Comune di Boscoreale, Comune di Boscotrecase, Comune di Brusciano, Comune di Camposano, Comune di Capri, Comune di Carbonara di Nola, Comune di Casamarciano, Comune di Casola di Napoli, Comune di Cercola, Comune di Cicciano, Comune di Cimitile, Comune di Comiziano, Comune di Ercolano, Comune di Gragnano, Comune di Lettere, Comune di Liveri, Comune di Mariglianella, Comune di Marigliano, Comune di Massa di Somma, Comune di Massa Lubrense, Comune di Ottaviano, Comune di Palma Campania, Comune di Pimonte, Comune di Poggiomarino, Comune di Pollena Trocchia, Comune di Pompei, Comune di Roccarainola, Comune di San Gennaro Vesuviano, Comune di San Giorgio A Cremano, Comune di San Giuseppe Vesuviano, Comune di San Paolo Bel Sito, Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Comune di San Vitaliano, Comune di Santa Maria La Carità, Comune di Sant'Anastasia, Comune di Scisciano, Comune di Somma Vesuviana, Comune di Striano, Comune di Terzigno, Comune di Torre del Greco, Comune di Trecase, Comune di Tufino, Comune di Visciano, Comune di Volla, non costituiti in giudizio;
Comune di Sant'Agnello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenicantonio Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune S. Antonio Abate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento:
a) della delibera del Consiglio dell''EDA Napoli 3 n. 8 del 29 dicembre 2023, non notificata, avente ad oggetto la scelta del modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento e di definizione dei SAD;
b) ove occorra, della delibera dell''Assemblea dei Sindaci di EDA Napoli 3 n. 1 del 2 gennaio 2024 allegata alla delibera impugnata sub a) quale parte integrante;
c) ove occorra, della Delibera n. 1 del 9 febbraio 2024 del Consiglio dell’EDA Napoli 3, nonché della nota acquisita al prot. n. 6487/2024 a firma del Direttore Generale dell''EDA Napoli 3;
d) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o, comunque connesso con quelli che precedono, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.D.A. Na 3 - Ente D'Ambito Napoli 3, del Comune di Meta, del Comune di Piano di Sorrento, del Comune di Saviano, del Comune di Pomigliano d'Arco, del Comune di Nola, del Comune di Portici, del Comune di Sant'Agnello, del Comune S. Antonio Abate, del Comune di Sorrento, del Comune di Castellammare di Stabia, del Comune di Castello di Cisterna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il Comune di VI EN ha impugnato la delibera del Consiglio d’Ambito NA 3 n. 8 del 29.12.2023, avente ad oggetto scelta del modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento e di definizione dei SAD, nonché la delibera dell’Assemblea dei Sindaci di EdA Napoli 3 n. 1 del 02.01.2024, nonché la Delibera n. 1 del 09.02.2024 del Consiglio d’Ambito NA3, nonché della nota acquisita al prot. n. 6487/2024 a firma del Direttore Generale dell’EdA NA3.
Il ricorrente ha affermato che:
- la Legge regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti), in osservanza delle previsioni dell’articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, ha riordinato la normativa regionale in tema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e definito un riassetto della governance , attraverso l'articolazione del territorio campano in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), e l’art. 23, co. 1, della L.R.C. n. 14/2016, ha suddiviso il territorio campano in sette ATO;
- ciascuna articolazione territoriale è presieduta da un Ente d’Ambito Territoriale (EdA), identificato dall’art. 25, co. 3, quale “soggetto di governo di ciascun ATO”, e l’art. 24 della L.R.C. n. 14/2016 prevede la possibilità per l’Ente d’Ambito di deliberare una ulteriore suddivisione del proprio ATO in Sub Ambiti Distrettuali (SAD), articolazioni territoriali con “ lo scopo di rendere maggiormente efficiente la gestione dei servizi e ottimizzare l’organizzazione del ciclo dei rifiuti nell’ATO, rispettando e valorizzando le differenziazioni territoriali ”;
- il Comune di VI EN ricade all’interno del territorio dell’ATO Napoli 3 (anche ATO NA3), il cui Ente di governo (EdA Napoli 3, anche EdA NA3) ha disposto, con Delibera n. 9 del 23/07/2020, l’adozione del Piano d’Ambito territoriale, in ossequio al disposto dell’art. 34, L.R. 14/2016;
- il Piano d’Ambito (paragrafo 5.7) suddivideva l’ATO NA3 in cinque SAD, collocando il Comune di VI EN all’interno del SAD 1, insieme ai Comuni di Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, cui si aggiunse a seguito di emendamento anche il Comune di Castellammare di Stabia;
- con nota acquisita al protocollo della P.A. ricorrente n. 41344 del 29/06/2023, l’EdA NA 3 preannunciava l’intenzione di predisporre gli atti “ necessari all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in lotti, corrispondenti al territorio di ciascun SAD ”; nella suddetta nota si dava altresì conto del fatto che, a fronte di reiterate richieste di informazioni da parte dell’EdA, “ i soli Comuni della Penisola Sorrentina ed i Comuni di Capri e Anacapri hanno riscontrato positivamente l’invito di EdA Napoli 3, prevedendo la gestione comune dei servizi di Igiene Ambientale ”;
- il quadro legislativo di riferimento veniva modificato a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Campania n.19/2023 (08.08.2023) che, nell’ottica di accelerare l’ iter amministrativo di affidamento dei servizi concernenti il Ciclo Integrato dei rifiuti, introduceva nella L.R.C. n. 14/2016 l’art. 26 bis , introducendosi a carico dell’EdA stringenti tempistiche, tra l’altro, per l’individuazione del modello di gestione (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma) nonché per l’affidamento del servizio e la stipula dei contratti (entro i successivi 150 giorni), prevedendo altresì l’attivazione del potere sostitutivo regionale in caso di mancato rispetto dei termini ivi contemplati;
- intendendo rispettare le scadenze imposte dalla novella legislativa, l’Ente d’Ambito accelerava l’ iter amministrativo e, con nota acquisita al protocollo della P.A. ricorrente n. 50561 del 12.09.2023 dichiarava che “ Alla luce delle statuizioni contenute in questa disposizione di legge, e visti, altresì, i tempi imposti dalla normativa di legge, EdA Napoli 3 procederà, tenuto conto delle richieste pervenute fino a questo momento dai Comuni Consorziati e/o dai Comuni costituenti SAD, all’adozione del provvedimento deliberativo che individui il modello gestionale per tutti i Comuni dell’EdA ed alla successiva adozione degli atti necessari alla gara di appalto ”;
- sebbene i Comuni della Penisola Sorrentina avessero manifestato da tempo la volontà di costituire un unico SAD, e nonostante le proprie dichiarazioni d’intenti sul “ tener conto delle richieste pervenute ” dagli Enti locali, l’EdA NA3 con la Delibera n. 8 del 29/12/2023, impugnata nel presente giudizio, disponeva: A) la creazione di un SAD “a tre” costituito dai Comuni di VI EN, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia; B) per i Comuni non sottoscrittori di convenzione ex art. 30 TUEL, l’individuazione della gara d’appalto, suddivisa “ in lotti corrispondenti il territorio di ciascun SAD ”, quale modello di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; l’individuazione della società mista a capitale pubblico-privato quale modello per i servizi di gestione degli impianti e di smaltimento rifiuti.
Con il ricorso sono lamentati i seguenti vizi:
- con il primo motivo, « Violazione dell’art. 26-bis della L.R. 14/2016, violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della L.R. 14/2016, violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria; travisamento; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta; carenza di motivazione »;
- con il secondo motivo, « Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 24 e 27 della L.R. Campania n. 14/2016, violazione del PRGRU e delle Linee Guida in materia di affidamento del servizio rifiuti; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 201/2022; violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 3 della L. 241/90; eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria; travisamento; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta; carenza di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento ».
Si è costituito altresì E.D.A NA 3 - Ente d’Ambito Napoli 3, affermando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 1414 del 2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei seguenti termini:
« Considerato che:
- oggetto dell’odierno ricorso è l’impugnazione della delibera n. 8 del 29 dicembre 2023, pubblicata l’8 gennaio 2024, con la quale l’EDA Napoli 3 - in attuazione dell'art. 23-bis della Legge Regionale della Campania 26 maggio 2016, n. 14 – ha elaborato il modello gestionale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, con individuazione dei Sub Ambiti Distrettuali (SAD) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti tra i comuni in forma associata.
- l’eventuale accoglimento dell’odierno ricorso finirebbe per incidere in via potenziale anche sui comuni che aderiscono all’ATO Napoli 3, di cui fa parte il ricorrente comune di VI EN;
- l’odierno ricorso è stato notificato, tra i controinteressati, ai soli comuni di Meta e di Torre Annunziata, laddove si rende necessario, per le ragioni sopra esposte, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni facenti parte dell’ATO Napoli 3;
- all’onere di integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti comuni provvederà parte ricorrente mediante notifica dell’atto introduttivo del giudizio e deposito comprovante l’avvenuta integrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, con l’avvertenza che, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, si provvederà ai sensi dell’art. 35 c.p.a. ».
All’esito delle notifiche del ricorso effettuate dal ricorrente a seguito di tale Ordinanza n. 1414 del 2025, si sono costituiti i Comuni di Portici, Sorrento, e Castellammare di Stabia, con distinti atti di costituzione.
Con distinti atti difensivi si sono costituiti altresì i Comuni di Meta, Saviano, Pomigliano d'Arco, Nola, Portici, Sant'Agnello, S. Antonio Abate, Castello di Cisterna, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Non si sono costituiti, dopo la notifica del ricorso effettuata a seguito della citata Ordinanza n. 1414 del 2025, i Comuni di Torre Annunziata, Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Ottaviano, Palma Campania, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Del Greco, Trecase, Tufino, Visciano, e Volla.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. L’Ente d’Ambito ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto la materia oggetto del ricorso non rientra nelle attribuzioni dei Comuni né secondo la normativa previgente, che affidava queste competenze alla Città Metropolitana, né secondo la normativa vigente, che le affida agli EE.DD.AA.
L’Ente d’Ambito ha eccepito l’inammissibilità anche della contestazione del modello gestionale, cioè la gara, che era già stata operato con la Delibera n. 9 del 2020 del CdA di EDA, pubblicata sul sito istituzionale e mai impugnata, soltanto confermata dalla Delibera n. 8/2023 con atto meramente confermativo.
L’Ente d’Ambito ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso la delibera assunta dall’Assemblea dei Sindaci il 12.12.2023, che è atto presupposto rispetto alla Delibera 8/2023, avverso la quale non sarebbe stata dedotta alcuna specifica censura.
Analoghe eccezioni di inammissibilità sono state formulate anche da alcuni Comuni costituiti.
Il Collegio ritiene ci prescindere da tali eccezioni di inammissibilità, in quanto nel merito il ricorso è infondato.
3. Ai fini dell’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina rilevante in materia:
- l’art. 29, c. 1, lett. a), della l.r. Campania n. 14/2016, prevede che il Consiglio d’Ambito “ a) adotta, sentita l’Assemblea dei Sindaci, il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatorie del Piano regionale di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 ”, e il successivo art. 34 c. 1 prevede che il Piano d'ambito territoriale “ costituisce, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ”;
- l’art. 34, c. 1 bis della l.r. Campania n. 14/2016, prevede che “ Per l'approvazione del Piano d'ambito territoriale e per le sue modifiche sostanziali, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applica la procedura di valutazione
ambientale strategica, limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente introdotti dal piano, rispetto a quanto già previsto dal PRGRU quale piano sovraordinato ”;
- il successivo comma 2 dell’art. 34 citato stabilisce che “ Il Piano d’Ambito, di durata decennale salvo diversa determinazione dell’EdA, prevede: (…) “c) l’eventuale articolazione dell’ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo ”;
- l’art. 7 l.r. 14/2016 prevede che il Sub Ambito Distrettuale (SAD) rappresenta “ la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale ”;
- l’art. 24, comma 1, della L.R. 14/2016 stabilisce che, “ Al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ”, mentre il successivo comma 2 prevede che “ L’articolazione dell’ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall’Ente d’Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione ”;
- l’art. 24 c. 3 della LR 14/2016 stabilisce che “ I Comuni compresi nell’ATO, o parte di essi, possono avanzare all’EDA proposte motivate di delimitazione di SAD per l’ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel PRGRU; se l’EdA ritiene di non poter autorizzare il SAD è tenuta a fornire le opportune motivazioni tecniche e oggettive a supporto di tale diniego ”;
- l’art. 3 della L.R.C. 07.08.2023 n. 19 ha innovato la L.R.C. n. 14/2016 introducendo l’art. 26 bis che, al primo comma ha fatto obbligo agli Enti d’Ambito di individuare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della norma sul BURC, e, quindi, entro il 05.11.2023, la “ forma di gestione dei servizi ” con riferimento al bacino dell’ATO o di ciascun SAD, anche per singoli segmenti del Ciclo dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 202 L. 152/06 e dell’art. 14 D.vo 201/2022.
3.1. Orbene, con il primo motivo sono lamentate violazioni procedimentali.
Il Collegio ritiene che, alla luce della normativa sopra richiamata, non sussista alcuna violazione procedimentale e alcuna omissione delle garanzie partecipative.
Già dall’estate 2023, in vista dell’approvazione della legge che avrebbe introdotto l’art. 26 bis nella LR 14/2016, e poi dopo la sua entrata in vigore, l’Ente d’Ambito ha avviato un confronto con tutti i Comuni dei SAD, e con nota del 19 settembre 2023, EDA ha anche trasmesso ai Comuni la comunicazione regionale sugli adempimenti previsti dall’art. 26 bis .
Inoltre l’Ente d’Ambito, con la delibera n. 3 del 9 febbraio 2024, adottata per garantire il rispetto dei tempi relativi alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ha approvato gli schemi di convenzione previsti dall’art. 30 del TUEL e li ha inviati ai Comuni con nota del 14 febbraio 2024, assicurando quindi la piena partecipazione.
Va osservato che il Comune di VI EN non ha chiesto di gestire autonomamente il ciclo dei rifiuti insieme ad altri Comuni del SAD tramite convenzione ex art. 26 bis c. 3 LR 14/2016 (iniziativa intrapresa solo dagli altri cinque Comuni della penisola sorrentina) né si trova nella situazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo, che consente ai Comuni – in mancanza dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 24, comma 6 bis – di proporre all’Ente d’Ambito una diversa forma di gestione, purché rappresentino la maggioranza della popolazione del SAD. Quindi il Comune di VI EN non rientra in nessuna di queste due ipotesi.
Non si configura neppure la lamentata violazione dell’art. 34, comma 2, lett. c) della L.R. 14/2016. Infatti la delibera si è limitata a ridefinire i confini dei SAD per permettere ai Comuni di esercitare le nuove facoltà introdotte dall’art. 26 bis della LR 14/2016. Anche in assenza di una procedura aggravata di approvazione del Piano d’Ambito, che ha contenuti complessi e per il quale la suddivisione in SAD non è obbligatoria, non esiste alcuna norma che impedisca all’Ente d’Ambito di modificarlo durante la sua validità. Le norme richiamate, infatti, dimostrano che tali modifiche necessitano solo delle ordinarie forme di approvazione e pubblicità, salvo poi il controllo regionale per gli aspetti che comportino effetti significativi sull’ambiente rispetto al PRGRU. La Regione Campania, come attestato anche nella nota del 18 novembre 2019, ha chiarito che gli Enti d’Ambito hanno piena autonomia nel definire i sub-ambiti territoriali, che non sono oggetto di valutazione preventiva, ma solo di eventuale controllo successivo.
Infondato è anche il motivo secondo cui sarebbe stata necessaria una determina di presa d’atto del Direttore Generale. Tale presa d’atto è richiesta solo nell’ipotesi in cui l’approvazione o la modifica del Piano d’Ambito incida in modo significativo sull’ambiente, solo in tal caso occorrendo la presa d’atto del Direttore. Nella fattispecie concreta in esame, invece, non essendovi tale effetto significativo sull’ambiente, non occorre tale presa d’atto.
Va inoltre osservato che le decisioni dell’Ente d’Ambito sui SAD non sono in contrasto con i criteri del piano adottato nel 2020. Infatti il Comune di VI EN, per dimensioni e caratteristiche, era già precedentemente inserito nel medesimo SAD di Castellammare di Stabia. Pertanto, la sua inclusione nel SAD 2, insieme a Castellammare e Torre Annunziata, è conforme ai criteri della L.R. 14/2016 e del PRGRU, che considerano il numero di abitanti, la contiguità territoriale e la natura costiera dei Comuni coinvolti.
Insomma l’Ente d’Ambito ha operato nel rispetto delle forme e delle garanzie procedimentali previste dalla legge, tanto che la delibera, pubblicata sul BURC dell’8 gennaio 2024 e comunicata alla Regione il 3 gennaio, non è stata oggetto di rilievi entro i termini dell’art. 34, comma 7 della LR 14/2016, confermando che non era necessaria una valutazione di conformità al PRGRU né, quindi, una determina del Direttore di presa d’atto della delibera del CdA.
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della Delibera n. 8 del 29/12/2023, denunziando la contraddittorietà con la precedente delibera n. 9/2020, in quanto in assenza di nuova istruttoria è stata riconfigurata la definizione dei cinque SAD con diversa associazione per il Comune ricorrente. Secondo il Comune, la configurazione dei SAD non può essere modificata se non previa adeguata istruttoria, sulla base di nuovi studi, ricerche, dati, e motivando ragionevolmente la necessità di un nuovo assetto anche nell’associazione dei Comuni nei SAD.
Il Collegio osserva che la sopra descritta normativa stabilisce in modo esplicito che l’ATO ha la competenza di organizzare al proprio interno i SAD, anche secondo un principio di sussidiarietà.
Dall’analisi delle disposizioni citate si può quindi dedurre che il Piano d’Ambito, che viene approvato dal Consiglio d’Ambito previo parere dell’Assemblea dei Sindaci, si limita a prevedere la possibilità di suddividere l’ATO in SAD, senza però definirne la struttura interna, che rappresenta un’ulteriore suddivisione; dalla normativa esaminata emerge inoltre che la revisione del Piano non necessita di una procedura complessa, salvo che si tratti di modifiche sostanziali con rilevanti effetti sull’ambiente, nel qual caso è richiesta la procedura di VAS.
Quindi non esiste una corrispondenza rigida tra il Piano d’Ambito e la configurazione interna dei SAD; ne consegue che il Consiglio dell’Ente d’Ambito può legittimamente ridefinire l’organizzazione interna dei singoli SAD, in base alle esigenze che emergono nel confronto con i Comuni, senza dover procedere all’adozione di un nuovo Piano d’Ambito.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che non esiste alcuna norma che impedisca di modificare la delimitazione territoriale dei SAD, all’interno dei quali i Comuni possono disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione associata dei servizi a livello distrettuale tramite convenzioni e nel rispetto del TUEL, anche durante il periodo di validità del Piano. Allo stesso modo, non è previsto alcun procedimento speciale o “rafforzato” per tali modifiche.
Anzi, l’art. 24, comma 3, della LR 14/2016 stabilisce espressamente che, durante la vigenza del Piano, l’Ente d’Ambito deve esaminare le proposte dei Comuni relative alla definizione dei SAD finalizzate a migliorare il ciclo dei rifiuti o sue parti, purché conformi alle indicazioni del PRGRU, e se l’Ente d’Ambito ritiene di non poter approvare la proposta, è tenuto a motivare il diniego con ragioni tecniche e oggettive. Quindi la configurazione di un Sub Ambito Distrettuale può essere modificata non solo su iniziativa dell’Ente d’Ambito, ma anche su richiesta motivata dei Comuni, poiché il SAD rappresenta la dimensione territoriale interna all’ATO, definita secondo i criteri del PRGRU, utile a garantire una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti (cfr. art. 7 L.R. 14/2016 e art. 24, comma 3). E questo vale ancor più nel caso in cui, come nella situazione in esame, la normativa sopravvenuta (art. 26- bis della citata legge regionale) richieda che i Comuni appartenenti al SAD che intendano gestire autonomamente i servizi debbano approvare all’unanimità la convenzione e adempiere puntualmente agli obblighi di legge a loro carico. Nel caso in esame, infatti, le richieste di istituire nuovi SAD, poi approvate dall’Ente d’Ambito, sono state presentate conformemente all’art. 26- bis . Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il confronto con tutti i Comuni è stato costante e adeguato, garantendo quindi il pieno rispetto degli obblighi di consultazione e partecipazione.
Insomma, nel caso in esame, la decisione di modificare la struttura dei SAD è fondata su un’istruttoria adeguata svolta dall’Ente d’Ambito, come risulta chiaramente dalla Deliberazione n. 8/2023, e nella quale sono illustrate le motivazioni specifiche della scelta di riorganizzare i SAD.
Non vi è alcun difetto di istruttoria o motivazione. L’inserimento di VI EN nel SAD 2 insieme ai Comuni di Castellammare e Torre Annunziata rispetta i criteri previsti dalla L.R. 14/2016 e dal PRGRU, basati sul numero di abitanti, la prossimità territoriale e la comune natura costiera, e risponde alle esigenze organizzative manifestate dagli altri Comuni che avevano scelto di avvalersi dell’art. 26-bis per forme di auto-organizzazione, così da garantire una gestione più efficiente dei servizi.
EDA NA 3 ha quindi accolto, tra le varie richieste motivate, anche quella presentata il 13 ottobre 2023 dai cinque sindaci del SAD 1, diretta alla modifica dei SAD. La richiesta era coerente con i criteri del PRGRU e funzionale allo svolgimento del servizio secondo modalità decise all’unanimità dai Comuni coinvolti. Per questo motivo è stato istituito un nuovo SAD 1, composto da tutti i Comuni della penisola sorrentina che avevano aderito alla richiesta del 13 ottobre, con l’unica eccezione del Comune ricorrente.
Quanto alla presunta mancata partecipazione, il Comune ricorrente non ha aderito agli accordi raggiunti dagli altri Comuni né, pur potendo, ha partecipato al confronto sulla proposta di gestione condivisa – tra cui l’affidamento del servizio a una società in house già esistente. Inoltre, come risulta dagli atti, ha scelto di non prendere parte alle riunioni dei Comuni del SAD né a quella dei sindaci del 12 dicembre 2023. Pertanto, il Comune, per sua stessa scelta, ha rinunciato sia alla possibilità di raggiungere un’intesa con gli altri Comuni della Penisola Sorrentina sia a quella di contribuire al procedimento che ha portato all’adozione della delibera.
Il Comune di VI EN ha altresì lamentato l’illegittimità della Delibera del CdA n. 8/2023 nella parte in cui ha individuato nella gara di appalto mediante creazione di una Società mista il modello di gestione della raccolta dei rifiuti, non avendo l’Ente d’Ambito, in tesi, dimostrato la ragionevolezza economica della scelta compiuta e non avendo compiuto una adeguata istruttoria.
Il Collegio ritiene che la doglianza sia infondate, in quanto non emerge alcun difetto di istruttoria nella decisione dell’ATO Napoli 3 riguardo al modello di gestione da adottare.
L’Ente d’Ambito Napoli 3 ha rappresentato che la possibilità di adottare il modello in house (scelta che escludeva l’affidamento a soggetti esterni) è stata valutata negativamente sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania.
Alla luce di tali rilievi, l’Ente d’Ambito ha ritenuto opportuno orientarsi verso la scelta di una società a capitale misto (quindi con la presenza di un socio privato selezionato tramite procedura pubblica), sulla base di un’istruttoria specificamente dedicata.
La scelta del modello della società mista consente una maggiore apertura alla concorrenza rispetto al modello della società in house ; inoltre la partecipazione dei Comuni nella compagine societaria permette di mantenere sotto controllo i costi di gestione e la determinazione della tariffa, con un probabile contenimento dell’indebitamento pubblico. Tali considerazioni emergono anche dall’istruttoria svolta dall’Ente d’Ambito.
Viceversa né in sede procedimentale, né nei motivi di ricorso, il Comune di VI EN ha illustrato in modo specifico e argomentato le ragioni per le quali altro modello (tra cui il modello in house ) sarebbe stato preferibile rispetto a quello della società mista, specie considerando che il modello in house costituisce un’eccezione rispetto all’affidamento tramite gara pubblica (anche la gara ad oggetto il socio nella società mista), e può essere scelto soltanto previa adeguata motivazione, trattandosi di una modalità residuale, ammissibile solo in presenza di un “dimostrato fallimento del mercato” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102).
Peraltro non vi è alcuna contraddizione, nel provvedimento impugnato, tra previsione di una gara pubblica e quella di società mista, in quanto in quest’ultima il socio è individuato sulla base di gara pubblica.
La scelta del modello della società mista è frutto inoltre di una scelta partecipata, all’esito di apposita Assemblea dei Sindaci, a cui però il Comune ricorrente ha scelto di non partecipare.
4. Il ricorso è pertanto respinto.
5. In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni scrutinate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | CE NE |
IL SEGRETARIO