Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7458/2023 R.g. n…...……………Reg. sent. n……………….. Cron. n……………….. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato, all'esito dell'odierna udienza di discussione orale, la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7458 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi;
promosso da (c.f.: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Luigia Fiorenza, Parte_1 C.F._1 virtù di mandato allegato in atti;
- attrice/opponente -
contro
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- convenuto/opposto -
Conclusioni:
All'udienza odierna, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi parte opposta al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Fatto e diritto
Ha agito in giudizio proponendo opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 del 28.09.2023,notificato unitamente al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
1780/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 27.09.2023, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di € 1.492,79, per canoni di locazione, interessi e spese. Ha eccepito: 1) la nullità dell'attestazione di conformità; 2) l'inefficacia/invalidità dell'atto di precetto;
3) l'erronea trascrizione del titolo;
4) l'erronea quantificazione della pretesa creditoria;
5) l'insussistenza del credito.
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3) per l'effetto dichiarare inefficace, invalido e/o nullo l'atto di precetto notificato il 17/10/2023 alla SI.ra ; 4) Accertare e dichiarare l'erronea quantificazione della pretesa Parte_1 creditoria e per l'effetto dichiarare che l'intimante non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per i motivi innanzi esposti;
5) con vittoria di spese e compensi di causa”. Parte convenuta non si è costituita.
Parte attrice, nella comparsa conclusionale, ha dato atto e documentato di avere raggiunto una soluzione transattiva della controversia con la controparte. All'udienza odierna ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite.
***
L'intervenuta transazione della controversia da cui ha avuto origine il precetto qui opposto determina la declaratoria di cessazione della la materia del contendere tra le parti, non risultando alcun interesse alla prosecuzione ed alla decisione sul merito della causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che appare opportuno disporne l'integrale compensazione, anche alla luce della regolamentazione in tal senso effettuata dalle parti nella scrittura conciliativa, con riferimento ad altra causa, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, posto a base del precetto qui opposto.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto sopra indicato, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- spese di lite integralmente compensate.
Lecce, 18 febbraio 2025 Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone
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