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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/23
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 05 novembre 2025 tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams (ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa NI ER, è comparso via collegamento l'Avv. Calogero Filippo Dario Adile per parte ricorrente.
E' presente in aula l'Avv. Renato Vestini, anche in sostituzione dell'Avv. NN AO CI per parte resistente.
E' altresì presente in aula, ai fini della pratica forense, il Dott.
. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore di parte ricorrente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore della ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. pagina 1 di 11 Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il G.O.P.
Dott.ssa NI ER
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa NI
ER, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 157/23 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Calogero Filippo Dario Adile (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Terme Vigliatore (ME), via Benedettina Inf. n. 1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini
) e NN AO CI C.F._3
, ed elettivamente domiciliato in Forlì, C.F._4
pagina 3 di 11 viale della Libertà n. 48 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' medesimo CP_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto ricorso ex art. 445 bis comma Parte_1
6 c.p.c., per sentire ritenere e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento quale soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, relativamente ai periodi di trattamento chemioterapico al quale era stata sottoposta.
In particolare, la ricorrente ha così concluso:
“1) ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità accertate, la ricorrente ha diritto, per i periodi di trattamento chemioterapico, ossia per i mesi da maggio a dicembre 2022 e per i due anni decorrenti da aprile 2023, al riconoscimento della indennità di accompagnamento quale soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
2) per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento, nella misura e con la decorrenza dovute, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) in via istruttoria, ove ritenuto opportuno e conducente, disporre il rinnovo della CTU dando incarico a diverso medico, pagina 4 di 11 onde accertare l'esistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento per i periodi di trattamento chemioterapico;
4) condannare controparte al pagamento di spese e compensi relativi a tutti i gradi del giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto.”
2.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto ed eccepito, ritenendo che l'elaborato peritale fosse esaustivo e congruamente motivato, così concludendo:
“1.- in via pregiudiziale, dichiarare la domanda proposta dalla ricorrente inammissibile, per tutti i motivi indicati in narrativa;
2.- nel merito, respinta la richiesta di rinnovazione di CTU medico – legale, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in ordine al possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riguardo alla fase precedente, nonché spese dell'eventuale rinnovo della CTU a carico del ricorrente e spese della CTU espletata in sede di ATP definitivamente a carico di parte ricorrente”.
3.
La causa è stata istruita documentalmente e con la chiamata a precisazione del CTU – che ha depositato la propria relazione – e rinviata per decisione all'udienza odierna.
All'esito, della discussione la causa è stata posta in decisione.
pagina 5 di 11 4.
A seguito di domanda inoltrata nell'aprile 2022 per l'accertamento della propria condizione di invalida civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a causa di patologie che la rendevano persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua oltre che affetta da malattia neoplastica in atto (come attestato da documentazione medica in atti), , nel mese successivo, la CP_1 riconosceva portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 L.104/1992, nonchè soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
Non le veniva però riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento.
Rilevando, invece, che le patologie delle quali era affette non le consentivano di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, nel successivo mese di luglio, Pt_1
presentava ricorso ex art. 445 bis c.p.c., con il quale
[...] chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, in corso di causa, produceva ulteriore documentazione medica attestante il proprio stato di salute.
La bozza della consulenza del nominato C.T.U. Dott.
del gennaio 2023, concludeva per la non Persona_2 sussistenza dei requisiti per la concessione della suddetta indennità, contrastata dalle osservazioni della ricorrente, la quale rilevava – documentandolo – che da maggio a dicembre
2022 si era sottoposta a trattamento chemioterapico e che la
Suprema Corte 1 riconosceva il diritto anche per periodi molto brevi, nei quali vi fosse impossibilità a deambulare e/o
1 ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 10212/2004 pagina 6 di 11 l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore, a causa di terapia chemioterapica.
Pertanto, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del beneficio almeno per il periodo in cui la ricorrente era stata sopposta a detta terapia chemioterapica.
Nell'elaborato peritale depositato alla fine del mese, il CTU concludeva presumendo che la non fosse stata bisognosa Pt_1 di assistenza continuativa per tutto il periodo, se non in alcuni dei giorni successivi alle sedute chemioterapiche;
pertanto, trattandosi di un limitato numero di giorni, rispetto al periodo complessivo del trattamento chemioterapico, non era in grado né di conteggiare tali giorni, né indicare se, nei predetti giorni, la stessa avesse o meno, necessità di assistenza continuativa.
La ricorrente, pertanto, depositava dichiarazione di dissenso alla CTU e - di seguito - il ricorso dal quale trae origine questa causa, in contestazione dell'elaborato peritale, il quale, a detta della stessa, non appare sufficientemente completo ed approfondito.
Ritiene la ricorrente, infatti, che il C.T.U. non abbia correttamente valutato il proprio complesso quadro clinico, omettendo di considerare come la grave patologia da cui è affetta e il successivo trattamento chemioterapico (effettuato da maggio a dicembre 2022), abbia in concreto inciso sulla sua capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Nelle more del giudizio la ricorrente depositava altra documentazione (dell'aprile 2023) attestante la propria sottoposizione a ulteriori cicli di cure chemioterapiche, a causa delle aggravate condizioni di salute. pagina 7 di 11 Il Giudice chiamava il già nominato CTU, affinchè valutasse l'aggravamento, nonché l'incidenza della terapia chemioterapica ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio;
ma il contenuto del nuovo elaborato del Dott. non si discostava dalle Per_2 precedenti conclusioni.
5.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Come argomentato dalla difesa, infatti, gli elaborati peritali del CTU nominato, appaiono carenti sotto più profili;
il secondo, poi, non approfondisce affatto le circostanze sulle quali era stato chiamato a rispondere a precisazione, reiterando quasi pedissequamente quanto contenuto nel primo, peraltro neppure citando e valutando la (rilevante) portata della certificazione medica dell'aprile 2023, attestante la ulteriore sottoposizione a terapia radiante della ricorrente.
Proprio da questo documento, inoltre, si legge del “rischio di recidiva elevato” in capo alla paziente e delle ulteriori terapie da eseguire per ben due 2 anni, con avvio dal 18 aprile 2023.
Se è vero che non si può indiscriminatamente riconoscere l'indennità di accompagnamento a coloro i quali si sottopongono a trattamenti chemioterapici, dovendo esaminare caso per caso se ricorrano, anche per il tempo limitato della terapia le condizioni previste dall'art. 1 della L. n. 18/19802, nel caso de quo il CTU non ha approfondito in alcun modo la portata degli stessi sulla ricorrente, affermando apoditticamente la sua impossibilità a farlo, per poi riconoscere che è possibile
2 Cass. Sez. Lav. Sent. n. 25569/2008 pagina 8 di 11 ammettere la sussistenza di alcuni giorni di inabilità temporanea nel corso dei mesi della terapia.
La Corte di Cassazione, peraltro, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a quei soggetti che hanno effettuato la chemioterapia oppure sono ancora in trattamento e subiscono effetti collaterali tali da influire sulla capacità di deambulazione autonoma degli stessi oppure sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, dovendosi riconoscere il diritto all'accompagnamento “anche per periodi molto brevi
(inferiori al mese) nei quali vi sia impossibilità a deambulare e/o
l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza
l'aiuto di un accompagnatore” 3
Dall'esame della documentazione medica agli atti, non solo non emerge alcun miglioramento dello stato fisico della ricorrente, ma soprattutto spicca la reiterazione delle terapie già effettuate e da effettuarsi, con modulazione ed aumento dei farmaci da infondere.
E' di comune esperienza il grave impatto che un tumore può avere sulla vita di un individuo: sul benessere emotivo, sulle relazioni personali, sull'occupazione e sulla qualità complessiva della vita e, in special modo, sulla salute fisica, potendo causare sintomi debilitanti come, ad esempio, dolore e affaticamento.
In tal senso le terapie come la chemioterapia e la radioterapia, se da un lato sono necessarie per salvare la vita di un malato, dall'altro possono avere (anzi, hanno) significativi effetti collaterali che inficiano l'autonomia del soggetto, rendendo quasi impossibile attendere al compimento degli atti
3 Cass. civile sez. lav. n.10212/2004 pagina 9 di 11 quotidiani della vita, se non assistiti, e che, peraltro, bene spesso si riverberano anche oltre il periodo strettamente legato alla terapia.
6.
Le spese di lite – anche per l'accertamento tecnico preventivo - liquidate come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che, in conseguenza delle infermità accertate, la ricorrente ha diritto, per i periodi di trattamento chemioterapico, ossia per i mesi da maggio a dicembre 2022 e per i due anni decorrenti da aprile 2023, al riconoscimento della indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della indennità di accompagnamento, nella misura e con la decorrenza dovute, oltre interessi legali al soddisfo;
2. condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di CP_1 lite che si liquidano in complessivi € 3.336,00 (di cui €
639,00 per la fase di A.T.P.O.), oltre oneri di legge;
3. pone definitivamente a carico di il pagamento della CP_1 somma di € 450,00 (oltre accessori di legge), liquidata al pagina 10 di 11 dott. con provvedimento del Persona_2
24.02.23.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 05 novembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa NI ER
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 05 novembre 2025 tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams (ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa NI ER, è comparso via collegamento l'Avv. Calogero Filippo Dario Adile per parte ricorrente.
E' presente in aula l'Avv. Renato Vestini, anche in sostituzione dell'Avv. NN AO CI per parte resistente.
E' altresì presente in aula, ai fini della pratica forense, il Dott.
. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore di parte ricorrente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore della ricorrente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. pagina 1 di 11 Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il G.O.P.
Dott.ssa NI ER
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa NI
ER, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 157/23 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Calogero Filippo Dario Adile (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Terme Vigliatore (ME), via Benedettina Inf. n. 1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini
) e NN AO CI C.F._3
, ed elettivamente domiciliato in Forlì, C.F._4
pagina 3 di 11 viale della Libertà n. 48 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' medesimo CP_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto ricorso ex art. 445 bis comma Parte_1
6 c.p.c., per sentire ritenere e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento quale soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, relativamente ai periodi di trattamento chemioterapico al quale era stata sottoposta.
In particolare, la ricorrente ha così concluso:
“1) ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità accertate, la ricorrente ha diritto, per i periodi di trattamento chemioterapico, ossia per i mesi da maggio a dicembre 2022 e per i due anni decorrenti da aprile 2023, al riconoscimento della indennità di accompagnamento quale soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
2) per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento, nella misura e con la decorrenza dovute, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) in via istruttoria, ove ritenuto opportuno e conducente, disporre il rinnovo della CTU dando incarico a diverso medico, pagina 4 di 11 onde accertare l'esistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento per i periodi di trattamento chemioterapico;
4) condannare controparte al pagamento di spese e compensi relativi a tutti i gradi del giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto.”
2.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto ed eccepito, ritenendo che l'elaborato peritale fosse esaustivo e congruamente motivato, così concludendo:
“1.- in via pregiudiziale, dichiarare la domanda proposta dalla ricorrente inammissibile, per tutti i motivi indicati in narrativa;
2.- nel merito, respinta la richiesta di rinnovazione di CTU medico – legale, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in ordine al possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della provvidenza richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riguardo alla fase precedente, nonché spese dell'eventuale rinnovo della CTU a carico del ricorrente e spese della CTU espletata in sede di ATP definitivamente a carico di parte ricorrente”.
3.
La causa è stata istruita documentalmente e con la chiamata a precisazione del CTU – che ha depositato la propria relazione – e rinviata per decisione all'udienza odierna.
All'esito, della discussione la causa è stata posta in decisione.
pagina 5 di 11 4.
A seguito di domanda inoltrata nell'aprile 2022 per l'accertamento della propria condizione di invalida civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a causa di patologie che la rendevano persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua oltre che affetta da malattia neoplastica in atto (come attestato da documentazione medica in atti), , nel mese successivo, la CP_1 riconosceva portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 L.104/1992, nonchè soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
Non le veniva però riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento.
Rilevando, invece, che le patologie delle quali era affette non le consentivano di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, nel successivo mese di luglio, Pt_1
presentava ricorso ex art. 445 bis c.p.c., con il quale
[...] chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, in corso di causa, produceva ulteriore documentazione medica attestante il proprio stato di salute.
La bozza della consulenza del nominato C.T.U. Dott.
del gennaio 2023, concludeva per la non Persona_2 sussistenza dei requisiti per la concessione della suddetta indennità, contrastata dalle osservazioni della ricorrente, la quale rilevava – documentandolo – che da maggio a dicembre
2022 si era sottoposta a trattamento chemioterapico e che la
Suprema Corte 1 riconosceva il diritto anche per periodi molto brevi, nei quali vi fosse impossibilità a deambulare e/o
1 ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 10212/2004 pagina 6 di 11 l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore, a causa di terapia chemioterapica.
Pertanto, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del beneficio almeno per il periodo in cui la ricorrente era stata sopposta a detta terapia chemioterapica.
Nell'elaborato peritale depositato alla fine del mese, il CTU concludeva presumendo che la non fosse stata bisognosa Pt_1 di assistenza continuativa per tutto il periodo, se non in alcuni dei giorni successivi alle sedute chemioterapiche;
pertanto, trattandosi di un limitato numero di giorni, rispetto al periodo complessivo del trattamento chemioterapico, non era in grado né di conteggiare tali giorni, né indicare se, nei predetti giorni, la stessa avesse o meno, necessità di assistenza continuativa.
La ricorrente, pertanto, depositava dichiarazione di dissenso alla CTU e - di seguito - il ricorso dal quale trae origine questa causa, in contestazione dell'elaborato peritale, il quale, a detta della stessa, non appare sufficientemente completo ed approfondito.
Ritiene la ricorrente, infatti, che il C.T.U. non abbia correttamente valutato il proprio complesso quadro clinico, omettendo di considerare come la grave patologia da cui è affetta e il successivo trattamento chemioterapico (effettuato da maggio a dicembre 2022), abbia in concreto inciso sulla sua capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Nelle more del giudizio la ricorrente depositava altra documentazione (dell'aprile 2023) attestante la propria sottoposizione a ulteriori cicli di cure chemioterapiche, a causa delle aggravate condizioni di salute. pagina 7 di 11 Il Giudice chiamava il già nominato CTU, affinchè valutasse l'aggravamento, nonché l'incidenza della terapia chemioterapica ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio;
ma il contenuto del nuovo elaborato del Dott. non si discostava dalle Per_2 precedenti conclusioni.
5.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Come argomentato dalla difesa, infatti, gli elaborati peritali del CTU nominato, appaiono carenti sotto più profili;
il secondo, poi, non approfondisce affatto le circostanze sulle quali era stato chiamato a rispondere a precisazione, reiterando quasi pedissequamente quanto contenuto nel primo, peraltro neppure citando e valutando la (rilevante) portata della certificazione medica dell'aprile 2023, attestante la ulteriore sottoposizione a terapia radiante della ricorrente.
Proprio da questo documento, inoltre, si legge del “rischio di recidiva elevato” in capo alla paziente e delle ulteriori terapie da eseguire per ben due 2 anni, con avvio dal 18 aprile 2023.
Se è vero che non si può indiscriminatamente riconoscere l'indennità di accompagnamento a coloro i quali si sottopongono a trattamenti chemioterapici, dovendo esaminare caso per caso se ricorrano, anche per il tempo limitato della terapia le condizioni previste dall'art. 1 della L. n. 18/19802, nel caso de quo il CTU non ha approfondito in alcun modo la portata degli stessi sulla ricorrente, affermando apoditticamente la sua impossibilità a farlo, per poi riconoscere che è possibile
2 Cass. Sez. Lav. Sent. n. 25569/2008 pagina 8 di 11 ammettere la sussistenza di alcuni giorni di inabilità temporanea nel corso dei mesi della terapia.
La Corte di Cassazione, peraltro, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a quei soggetti che hanno effettuato la chemioterapia oppure sono ancora in trattamento e subiscono effetti collaterali tali da influire sulla capacità di deambulazione autonoma degli stessi oppure sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, dovendosi riconoscere il diritto all'accompagnamento “anche per periodi molto brevi
(inferiori al mese) nei quali vi sia impossibilità a deambulare e/o
l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza
l'aiuto di un accompagnatore” 3
Dall'esame della documentazione medica agli atti, non solo non emerge alcun miglioramento dello stato fisico della ricorrente, ma soprattutto spicca la reiterazione delle terapie già effettuate e da effettuarsi, con modulazione ed aumento dei farmaci da infondere.
E' di comune esperienza il grave impatto che un tumore può avere sulla vita di un individuo: sul benessere emotivo, sulle relazioni personali, sull'occupazione e sulla qualità complessiva della vita e, in special modo, sulla salute fisica, potendo causare sintomi debilitanti come, ad esempio, dolore e affaticamento.
In tal senso le terapie come la chemioterapia e la radioterapia, se da un lato sono necessarie per salvare la vita di un malato, dall'altro possono avere (anzi, hanno) significativi effetti collaterali che inficiano l'autonomia del soggetto, rendendo quasi impossibile attendere al compimento degli atti
3 Cass. civile sez. lav. n.10212/2004 pagina 9 di 11 quotidiani della vita, se non assistiti, e che, peraltro, bene spesso si riverberano anche oltre il periodo strettamente legato alla terapia.
6.
Le spese di lite – anche per l'accertamento tecnico preventivo - liquidate come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che, in conseguenza delle infermità accertate, la ricorrente ha diritto, per i periodi di trattamento chemioterapico, ossia per i mesi da maggio a dicembre 2022 e per i due anni decorrenti da aprile 2023, al riconoscimento della indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della indennità di accompagnamento, nella misura e con la decorrenza dovute, oltre interessi legali al soddisfo;
2. condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di CP_1 lite che si liquidano in complessivi € 3.336,00 (di cui €
639,00 per la fase di A.T.P.O.), oltre oneri di legge;
3. pone definitivamente a carico di il pagamento della CP_1 somma di € 450,00 (oltre accessori di legge), liquidata al pagina 10 di 11 dott. con provvedimento del Persona_2
24.02.23.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 05 novembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa NI ER
pagina 11 di 11