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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3855/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3855/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA Parte_1 C.F._1 AN ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SALVALAIO ARIANNA CONVENUTA
Per l'attore Revocare il decreto ingiuntivo n. 1260/2022 - R.G. 2987/2022, in quanto illegittimamente emesso;
accogliere l'opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto a
[...] CP_ (ora . Controparte_1 In via riconvenzionale: tenuto conto del grave inadempimento contrattuale di cui è responsabile
[...] CP_ (ora , condannare la stessa a rimuovere l'impianto installato ed a risarcire i Controparte_1 danni procurati alla facciata dell'immobile del sig. ed ammontanti a € 14.000,00 (come Pt_1 indicato dal c.t.u. a pag. 31 e 35 della sua relazione depositata il 18.04.2024), oltre a restituire quanto illegittimamente incassato pari a € 4.900,00 per la fattura 353/2021 e € 2.200,00 per la fattura 391/2021. (ora dovrà, inoltre, risarcire i danni morali patiti dal sig. per CP_1 Controparte_1 Pt_1 essere rimasto un autunno/inverno senza riscaldamento in casa;
si chiede che l'ammontare di tale danno morale venga liquidato dal Giudice “in via equitativa”, il tutto da contenersi nello scaglione fino a € 26.000,00. In via istruttoria: nel caso in cui il Giudice ritenesse di dover istruire la causa, si chiede l'ammissione delle prove orali formulate nella propria memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. e ci si oppone alle prove avversarie come specificato nella propria memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c., con ammissione di prova contraria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per la convenuta Nel merito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'opposizione promossa dal signor Parte_1 nei confronti di (ora e le domande riconvenzionali tutte nella predetta CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 5 spiegate, in quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1260/2022 (R.G. n. 2987/2022), emesso dall'intestato Tribunale di Como, nella persona del dott. Agostino Abate, in data 22.8.2022; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, ridurre le pretese tutte formulate in via riconvenzionale dal Sig. nei confronti di a quanto sarà da Parte_1 CP_1 medesimo effettivamente provato e dimostrato in corso di causa. In ogni caso: spese e competenze legali integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1260/2022, ottenuto da per il pagamento di € 11.300,00, oltre interessi e spese, per CP_1
l'installazione di una pompa di calore, quattro fancoil e un puffer presso la propria abitazione, perché
l'impianto, che prevedeva una caldaia (Horus) diversa da quella poi installata (Immergas), non aveva mai funzionato correttamente, nonostante l'opposta avesse inviato diversi tecnici per rimediare ai difetti che le aveva contestato, per cui non era mai stato collaudato;
chiedeva pertanto, di revocare il CP_ decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale, di condannare a rimuovere l'impianto installato e a risarcire i danni procurati alla facciata dell'immobile di € 13.600,00, oltre a restituire quanto illegittimamente incassato pari a € 4.900,00 per la fattura 353/2021 e € 2.200,00 per la fattura
391/2021 e a risarcire i danni morali patiti per essere rimasto un autunno/inverno senza riscaldamento in casa, da liquidare “in via equitativa” e da contenere il tutto nello scaglione fino a € 26.000,00.
Si costituiva e deduceva che la macchina e i materiali installati erano conformi alle previsioni CP_1 del contratto, in quanto il nome “Horus” non identificava il modello e/o la marca dei prodotti commercializzati e installati, trattandosi semplicemente, di un codice interno, utilizzato a fini di marketing. Pertanto il 30.1.2021, l'opponente aveva acquistato non una pompa di calore ibrida modello
Horus ma il prodotto denominato “Horus PDC riscaldamento”, a cui corrispondevano macchine di marca Immergas, come quella poi installata presso la sua abitazione, identica quindi, a quella indicata nel contratto. Aggiungeva che aveva richiesto un impianto con pompa di calore di potenza Pt_1 ridotta, solo di completamento all'impianto di riscaldamento di cui già disponeva e che consentisse, essenzialmente, il raffrescamento estivo e il riscaldamento nella mezza stagione, quando la stufa a pellet risultava eccessiva. Tuttavia, terminata l'installazione dell'impianto, l'opponente aveva cambiato idea e preteso che la pompa di calore acquistata risultasse sufficiente a provvedere al riscaldamento dell'abitazione anche nel periodo invernale, per cui aveva iniziato a lamentare il mancato rispetto delle previsioni contrattuali, l'utilizzo di materiali di scarsa qualità, il montaggio di prodotti scadenti e mal funzionanti, chiedendo al contempo, la sostituzione delle macchine, ma rifiutandosi di pagare la differenza di costo dei due impianti. Contestava inoltre, la circostanza per cui l'impianto installato non avrebbe mai funzionato correttamente e che i vari tecnici intervenuti dopo le contestazioni pagina 2 di 5 dell'opponente, non sarebbero riusciti a completare l'impianto e a farlo funzionare regolarmente, in quanto l'unica problematica riscontrata riguardava uno dei fancoil che, dopo l'installazione, perdeva acqua, a causa dell'ostruzione dello scarico-condensa già presente presso l'abitazione di e Pt_1 che comunque, era stata subito risolta.
Chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione e le domande, in quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, ridurre le pretese formulate in via riconvenzionale a quanto effettivamente provato e dimostrato dall'opponente in corso di causa.
Con memoria depositata il 16/6/2025 si costituiva un nuovo difensore per la società convenuta, che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in Controparte_1
La causa veniva istruita mediante CTU, a cui seguiva la fissazione dell'udienza ex art 281 quinquies cpc, con assegnazione dei termini per le memorie ex art 190 cpc dal 1/9/2025.
Le domande dell'attore risultano fondate. CP_ L'opposta ha negato ogni inadempimento, per aver realizzato l'impianto di climatizzazione richiesto da installando una pompa di calore ibrida di marca Immergas, corrispondente al Pt_1 modello Horus indicato nel contratto e realizzando a regola d'arte tutte le altre parti dell'impianto. CP_ Il fatto che il CTU abbia accertato, consultando il sito internet di prima dell'inizio delle operazioni peritali, che la pompa di calore fornita non fosse del costruttore francese , rimarcata Horus, CP_2 come indicato nel contratto, appare del tutto irrilevante, non solo perché i contenuti del sito erano CP_ all'epoca, consultabili da chiunque, ma soprattutto perché perfettamente noti alla stessa che ne aveva curato l'inserimento.
In ogni caso la carenza fondamentale è costituita non tanto dalla sostituzione della marca della caldaia quanto invece, dall'installazione di una pompa di calore semplice e quindi di tipo diverso dalla pompa di calore ibrida (pompa di calore ad alimentazione elettrica con un generatore di calore a gas metano), prevista nel contratto.
A ciò si aggiungono:
• le carenze documentali, per la mancanza:
o del deposito della relazione ex l. 10/1991, per la sostituzione di un impianto con generatore di calore alimentato a gas metano,
o della dichiarazione di conformità ex dm 37/2008, per la realizzazione di un nuovo impianto, in quanto è stato dichiarato solo un intervento di manutenzione straordinaria;
o della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
• le carenze esecutive:
o fan coil interni installati non in piano, per cui la vaschetta di raccolta della condensa non pagina 3 di 5 raccoglie tutta l'acqua e la lascia gocciolare sul pavimento del locale dov'è installata;
o canaline di copertura delle tubazioni idrauliche ed elettriche di alimentazione dei fan coil non installate in squadra con i fan coil (questione meramente estetica, ma indice della scarsa attenzione e cura nell'esecuzione);
o tubazioni montanti verso il collettore di distribuzione nel sottotetto installate in modo posticcio;
o giunzioni elettriche dei conduttori di alimentazione dei fan coil effettuate con nastro isolante (modalità esecutiva inqualificabile e pericolosa);
o alimentazione dei fan coil derivata dalla presa elettrica di alimentazione del centralino della TV, alimentata (in modo evidentemente errato) con cavi unipolari, senza alcuna protezione meccanica;
o puffer installato sulla tubazione montante di ritorno e non su quella di mandata, come correntemente previsto;
o intercettazione delle tubazioni montanti dell'acqua della pompa di calore e di quelle di distribuzione dell'acqua sanitaria, affidata a valvole a sfera, omologate invece, per gas metano;
o valvola di sicurezza installata sottosopra, anche funzionante;
sebbene o tubazioni nel vano tecnico posate in modo confusionario e non ordinato;
o cavi elettrici di alimentazione dell'interruttore automatico di alimentazione elettrica della pompa di calore, di sezione assolutamente insufficiente;
o scarichi in facciata della condensa dei fan coil realizzati a mezzo foratura della parete perimetrale effettuata con trapano a percussione con punta di elevato diametro, anziché con punta di diametro progressivamente crescente, per evitare il distacco della porzione perimetrale di intonaco, effettivamente avvenuta;
o tubazioni di scarico della condensa con sbocco a filo della facciata, per cui l'acqua di condensa ruscella sul paramento esterno della facciata, danneggiandolo.
Le numerose e gravi carenze riscontrate dal CTU, dimostrano la totale inadeguatezza dell'impianto, realizzato non solo in modo approssimativo e scadente, a rischio della stessa sicurezza di chi lo utilizzava, ma soprattutto, inadeguato alle effettive caratteristiche dell'edificio, che richiedevano uno studio più accurato del suo fabbisogno energetico, per evitare che la pompa di calore installata CP_ risultasse del tutto inadeguata, sottodimensionata, tanto da indurre a proporre, dopo circa sei mesi, la sua sostituzione con un'altra, di potenza doppia (mail 10/12/2921 – doc 8 opponente).
In base al disposto dell'art 1668 co 2 cc l'opponente ha quindi diritto alla risoluzione del contratto.
Trongadi, di conseguenza, non è tenuto a pagare la terza fattura, di € 11.300,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato. pagina 4 di 5 In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, la società convenuta dev'essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto, tramite la società finanziaria Findomestic, in pagamento delle prime due fatture, per complessivi € 7.100,00 e alla rimozione dell'impianto installato.
L'opponente ha chiesto anche il risarcimento del danno arrecato alla facciata della propria abitazione, che il CTU nel computo metrico, ha quantificato in € 1.540,87 per le opere provvisionali (nolo di ponteggio, parapetto e piani di lavoro), € 313,20 per la rimozione della tubazione di scarico delle condense dei fan coil, € 1.224,05 per le opere civili, per un totale di € 3.078,12 arrotondato a €
3.100,00 non essendo dovuti gli ulteriori costi per l'eliminazione dei vizi e difetti, avendo l'attore optato per la risoluzione del contratto. ha chiesto infine, il risarcimento del danno perché la propria abitazione era rimasta senza Pt_1 riscaldamento nell'autunno 2021 e nel successivo inverno, da contenere nel limite di valore della causa, di € 26.000,00, che può essere liquidato nella differenza residua di € 4.500,00 (26.000 – 11.300 – 7.100
– 3.100) essendo indubbio il grave disagio dovuto alla necessità di vivere in una casa priva di riscaldamento e di acqua calda, per diversi mesi di seguito nella stagione fredda.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione, valore medio) seguono la soccombenza della convenuta opposta, a cui esclusivo carico devono essere poste in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in separata sede.
PQM
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti e conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1260/2022 del 22-23/8/2022 e condanna (già Controparte_1
CP_ Co
alla rimozione dell'impianto installato e al pagamento della somma ricevuta per le prime due fatture, per complessivi € 7.100,00 oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna ià al risarcimento dei danni, per complessivi € 7.600,00 Controparte_1 CP_1 oltre interessi legali dalla domanda;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_1 CP_1
267,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e
Cpa,
Como, 1/12/2025
Il giudice
(AN CA OR)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3855/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA Parte_1 C.F._1 AN ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SALVALAIO ARIANNA CONVENUTA
Per l'attore Revocare il decreto ingiuntivo n. 1260/2022 - R.G. 2987/2022, in quanto illegittimamente emesso;
accogliere l'opposizione in quanto fondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla è dovuto a
[...] CP_ (ora . Controparte_1 In via riconvenzionale: tenuto conto del grave inadempimento contrattuale di cui è responsabile
[...] CP_ (ora , condannare la stessa a rimuovere l'impianto installato ed a risarcire i Controparte_1 danni procurati alla facciata dell'immobile del sig. ed ammontanti a € 14.000,00 (come Pt_1 indicato dal c.t.u. a pag. 31 e 35 della sua relazione depositata il 18.04.2024), oltre a restituire quanto illegittimamente incassato pari a € 4.900,00 per la fattura 353/2021 e € 2.200,00 per la fattura 391/2021. (ora dovrà, inoltre, risarcire i danni morali patiti dal sig. per CP_1 Controparte_1 Pt_1 essere rimasto un autunno/inverno senza riscaldamento in casa;
si chiede che l'ammontare di tale danno morale venga liquidato dal Giudice “in via equitativa”, il tutto da contenersi nello scaglione fino a € 26.000,00. In via istruttoria: nel caso in cui il Giudice ritenesse di dover istruire la causa, si chiede l'ammissione delle prove orali formulate nella propria memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. e ci si oppone alle prove avversarie come specificato nella propria memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c., con ammissione di prova contraria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per la convenuta Nel merito: per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'opposizione promossa dal signor Parte_1 nei confronti di (ora e le domande riconvenzionali tutte nella predetta CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 5 spiegate, in quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1260/2022 (R.G. n. 2987/2022), emesso dall'intestato Tribunale di Como, nella persona del dott. Agostino Abate, in data 22.8.2022; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, ridurre le pretese tutte formulate in via riconvenzionale dal Sig. nei confronti di a quanto sarà da Parte_1 CP_1 medesimo effettivamente provato e dimostrato in corso di causa. In ogni caso: spese e competenze legali integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1260/2022, ottenuto da per il pagamento di € 11.300,00, oltre interessi e spese, per CP_1
l'installazione di una pompa di calore, quattro fancoil e un puffer presso la propria abitazione, perché
l'impianto, che prevedeva una caldaia (Horus) diversa da quella poi installata (Immergas), non aveva mai funzionato correttamente, nonostante l'opposta avesse inviato diversi tecnici per rimediare ai difetti che le aveva contestato, per cui non era mai stato collaudato;
chiedeva pertanto, di revocare il CP_ decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale, di condannare a rimuovere l'impianto installato e a risarcire i danni procurati alla facciata dell'immobile di € 13.600,00, oltre a restituire quanto illegittimamente incassato pari a € 4.900,00 per la fattura 353/2021 e € 2.200,00 per la fattura
391/2021 e a risarcire i danni morali patiti per essere rimasto un autunno/inverno senza riscaldamento in casa, da liquidare “in via equitativa” e da contenere il tutto nello scaglione fino a € 26.000,00.
Si costituiva e deduceva che la macchina e i materiali installati erano conformi alle previsioni CP_1 del contratto, in quanto il nome “Horus” non identificava il modello e/o la marca dei prodotti commercializzati e installati, trattandosi semplicemente, di un codice interno, utilizzato a fini di marketing. Pertanto il 30.1.2021, l'opponente aveva acquistato non una pompa di calore ibrida modello
Horus ma il prodotto denominato “Horus PDC riscaldamento”, a cui corrispondevano macchine di marca Immergas, come quella poi installata presso la sua abitazione, identica quindi, a quella indicata nel contratto. Aggiungeva che aveva richiesto un impianto con pompa di calore di potenza Pt_1 ridotta, solo di completamento all'impianto di riscaldamento di cui già disponeva e che consentisse, essenzialmente, il raffrescamento estivo e il riscaldamento nella mezza stagione, quando la stufa a pellet risultava eccessiva. Tuttavia, terminata l'installazione dell'impianto, l'opponente aveva cambiato idea e preteso che la pompa di calore acquistata risultasse sufficiente a provvedere al riscaldamento dell'abitazione anche nel periodo invernale, per cui aveva iniziato a lamentare il mancato rispetto delle previsioni contrattuali, l'utilizzo di materiali di scarsa qualità, il montaggio di prodotti scadenti e mal funzionanti, chiedendo al contempo, la sostituzione delle macchine, ma rifiutandosi di pagare la differenza di costo dei due impianti. Contestava inoltre, la circostanza per cui l'impianto installato non avrebbe mai funzionato correttamente e che i vari tecnici intervenuti dopo le contestazioni pagina 2 di 5 dell'opponente, non sarebbero riusciti a completare l'impianto e a farlo funzionare regolarmente, in quanto l'unica problematica riscontrata riguardava uno dei fancoil che, dopo l'installazione, perdeva acqua, a causa dell'ostruzione dello scarico-condensa già presente presso l'abitazione di e Pt_1 che comunque, era stata subito risolta.
Chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione e le domande, in quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, ridurre le pretese formulate in via riconvenzionale a quanto effettivamente provato e dimostrato dall'opponente in corso di causa.
Con memoria depositata il 16/6/2025 si costituiva un nuovo difensore per la società convenuta, che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in Controparte_1
La causa veniva istruita mediante CTU, a cui seguiva la fissazione dell'udienza ex art 281 quinquies cpc, con assegnazione dei termini per le memorie ex art 190 cpc dal 1/9/2025.
Le domande dell'attore risultano fondate. CP_ L'opposta ha negato ogni inadempimento, per aver realizzato l'impianto di climatizzazione richiesto da installando una pompa di calore ibrida di marca Immergas, corrispondente al Pt_1 modello Horus indicato nel contratto e realizzando a regola d'arte tutte le altre parti dell'impianto. CP_ Il fatto che il CTU abbia accertato, consultando il sito internet di prima dell'inizio delle operazioni peritali, che la pompa di calore fornita non fosse del costruttore francese , rimarcata Horus, CP_2 come indicato nel contratto, appare del tutto irrilevante, non solo perché i contenuti del sito erano CP_ all'epoca, consultabili da chiunque, ma soprattutto perché perfettamente noti alla stessa che ne aveva curato l'inserimento.
In ogni caso la carenza fondamentale è costituita non tanto dalla sostituzione della marca della caldaia quanto invece, dall'installazione di una pompa di calore semplice e quindi di tipo diverso dalla pompa di calore ibrida (pompa di calore ad alimentazione elettrica con un generatore di calore a gas metano), prevista nel contratto.
A ciò si aggiungono:
• le carenze documentali, per la mancanza:
o del deposito della relazione ex l. 10/1991, per la sostituzione di un impianto con generatore di calore alimentato a gas metano,
o della dichiarazione di conformità ex dm 37/2008, per la realizzazione di un nuovo impianto, in quanto è stato dichiarato solo un intervento di manutenzione straordinaria;
o della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
• le carenze esecutive:
o fan coil interni installati non in piano, per cui la vaschetta di raccolta della condensa non pagina 3 di 5 raccoglie tutta l'acqua e la lascia gocciolare sul pavimento del locale dov'è installata;
o canaline di copertura delle tubazioni idrauliche ed elettriche di alimentazione dei fan coil non installate in squadra con i fan coil (questione meramente estetica, ma indice della scarsa attenzione e cura nell'esecuzione);
o tubazioni montanti verso il collettore di distribuzione nel sottotetto installate in modo posticcio;
o giunzioni elettriche dei conduttori di alimentazione dei fan coil effettuate con nastro isolante (modalità esecutiva inqualificabile e pericolosa);
o alimentazione dei fan coil derivata dalla presa elettrica di alimentazione del centralino della TV, alimentata (in modo evidentemente errato) con cavi unipolari, senza alcuna protezione meccanica;
o puffer installato sulla tubazione montante di ritorno e non su quella di mandata, come correntemente previsto;
o intercettazione delle tubazioni montanti dell'acqua della pompa di calore e di quelle di distribuzione dell'acqua sanitaria, affidata a valvole a sfera, omologate invece, per gas metano;
o valvola di sicurezza installata sottosopra, anche funzionante;
sebbene o tubazioni nel vano tecnico posate in modo confusionario e non ordinato;
o cavi elettrici di alimentazione dell'interruttore automatico di alimentazione elettrica della pompa di calore, di sezione assolutamente insufficiente;
o scarichi in facciata della condensa dei fan coil realizzati a mezzo foratura della parete perimetrale effettuata con trapano a percussione con punta di elevato diametro, anziché con punta di diametro progressivamente crescente, per evitare il distacco della porzione perimetrale di intonaco, effettivamente avvenuta;
o tubazioni di scarico della condensa con sbocco a filo della facciata, per cui l'acqua di condensa ruscella sul paramento esterno della facciata, danneggiandolo.
Le numerose e gravi carenze riscontrate dal CTU, dimostrano la totale inadeguatezza dell'impianto, realizzato non solo in modo approssimativo e scadente, a rischio della stessa sicurezza di chi lo utilizzava, ma soprattutto, inadeguato alle effettive caratteristiche dell'edificio, che richiedevano uno studio più accurato del suo fabbisogno energetico, per evitare che la pompa di calore installata CP_ risultasse del tutto inadeguata, sottodimensionata, tanto da indurre a proporre, dopo circa sei mesi, la sua sostituzione con un'altra, di potenza doppia (mail 10/12/2921 – doc 8 opponente).
In base al disposto dell'art 1668 co 2 cc l'opponente ha quindi diritto alla risoluzione del contratto.
Trongadi, di conseguenza, non è tenuto a pagare la terza fattura, di € 11.300,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato. pagina 4 di 5 In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, la società convenuta dev'essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto, tramite la società finanziaria Findomestic, in pagamento delle prime due fatture, per complessivi € 7.100,00 e alla rimozione dell'impianto installato.
L'opponente ha chiesto anche il risarcimento del danno arrecato alla facciata della propria abitazione, che il CTU nel computo metrico, ha quantificato in € 1.540,87 per le opere provvisionali (nolo di ponteggio, parapetto e piani di lavoro), € 313,20 per la rimozione della tubazione di scarico delle condense dei fan coil, € 1.224,05 per le opere civili, per un totale di € 3.078,12 arrotondato a €
3.100,00 non essendo dovuti gli ulteriori costi per l'eliminazione dei vizi e difetti, avendo l'attore optato per la risoluzione del contratto. ha chiesto infine, il risarcimento del danno perché la propria abitazione era rimasta senza Pt_1 riscaldamento nell'autunno 2021 e nel successivo inverno, da contenere nel limite di valore della causa, di € 26.000,00, che può essere liquidato nella differenza residua di € 4.500,00 (26.000 – 11.300 – 7.100
– 3.100) essendo indubbio il grave disagio dovuto alla necessità di vivere in una casa priva di riscaldamento e di acqua calda, per diversi mesi di seguito nella stagione fredda.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione, valore medio) seguono la soccombenza della convenuta opposta, a cui esclusivo carico devono essere poste in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in separata sede.
PQM
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti e conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1260/2022 del 22-23/8/2022 e condanna (già Controparte_1
CP_ Co
alla rimozione dell'impianto installato e al pagamento della somma ricevuta per le prime due fatture, per complessivi € 7.100,00 oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna ià al risarcimento dei danni, per complessivi € 7.600,00 Controparte_1 CP_1 oltre interessi legali dalla domanda;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_1 CP_1
267,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e
Cpa,
Como, 1/12/2025
Il giudice
(AN CA OR)
pagina 5 di 5