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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/08/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2247/2017 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Valentina Ferretti e Francesco Passalacqua
PARTE ATTRICE
c o n t r o nata a [...] il [...], C.F. e, quali eredi di Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. e Persona_1 CP_2 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. , tutti rappresentati e Controparte_3 C.F._4 difesi dall'avv. Simone Ferrari
PARTE CONVENUTA nonché contro nata a [...] il [...], C.F. e , Controparte_4 C.F._5 CP_5 nato a [...] il [...], C.F. rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._6
Claudia Piozzi, Zaira Sierchio e Salvatore Lupinacci,
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, accertare il diritto del Sig. a realizzare e Pt_1 mantenere liberi sul muro di facciata dell'immobile sito in Comune di Levanto, Via Toso n.9 catastalmente identificato al fg 30 mappale 520 sub 4, i fori aperti in facciata prospettanti sulla corte censita al fg. 30 mappale 526 sub.4 a cui hanno accesso e godimento i Sig.ri ed i Controparte_1
Sig.ri. e questi ultimi eredi del sig. e CP_2 Controparte_3 Persona_1 comproprietari dell'immobile sito in Levanto, via della Compera n.2, nonché accertare il diritto del
Sig. a realizzare e mantenere liberi sul muro di facciata dell'immobile sito in Comune di Pt_1
Levanto, Via Toso n.9 catastalmente identificato al fg 30 mappale 520 sub 4, i fori aperti in facciata
e prospettanti sullo spazio aperto censito al fg. 30 mappale 523 a confine della corte censita al fg.30 mappale 515 in proprietà e Accertare in ogni caso l'illegittima CP_5 Controparte_4
1 occlusione dei fori da parte dei convenuti e conseguentemente condannarli alla rimozione degli elementi che impediscono il passaggio dell'aria ed il funzionamento degli impianti posizionati all'interno della proprietà disponendo a loro carico quanto necessario al ripristino del Pt_1 corretto funzionamento degli impianti oggetto delle rispettive occlusioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre Iva, C.P.A. e rimborso spese generali anche della prima fase di giudizio”
Per parte convenuta Controparte_6
“Voglia la a, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, CP_7 rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre ad IVA e CPA nella misura di Legge”.
Per parte convenuta Controparte_8
“In via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi oggettivi, come specificato in narrativa, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito: Rigettare le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e prive di riscontro probatorio, per tutte le ragioni esposte in atti.
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza delle immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., ordinarne la cessazione mediante la chiusura delle aperture posizionate sul muro perimetrale, con il ripristino del muro stesso;
in via subordinata, inibendo definitivamente l'accensione e il funzionamento dell'impianto di condizionamento;
in via ulteriormente subordinata e solo ove materialmente possibile, ordinare l'esecuzione delle opere ritenute necessarie per contenere le immissioni, con macchina in opera nel massimo esercizio, entro i limiti della normale tollerabilità, purché siano totalmente all'interno della proprietà degli attori e non abbiano alcun impatto materiale ed estetico sulla proprietà dei convenuti;
In via istruttoria subordinata: ammettere prova, diretta e contraria, per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze dedotte nelle memorie in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio, interamente rifusi, gravati da maggiorazione ex art. 15 L.P., oltre C.P.A. e IVA come per legge, nonché spese di CTU e CTP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
a introdotto il presente giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.8.2017, Pt_1 con il quale ha dedotto: di essere proprietario, dal 29.10.2014, di un immobile sito in Levanto, Via
Toso n. 9 (identificato al NCEU del suddetto Comune al Foglio 30, con il mappale 520, subalterno
4), bene confinante con una corte (censita con il mappale 526) in comproprietà tra e Per_1 CP_1
e con un ulteriore spazio aperto (mappale 523, adiacente alla terrazza di cui al mappale 515) nella titolarità di e;
di aver posizionato nel maggio del 2015, all'interno del proprio CP_4 CP_5 appartamento, un impianto di condizionamento – in particolare due apparecchi, uno nella camera da
2 letto, l'altro in cucina - per il cui funzionamento è necessaria la presenza di fori comunicanti con l'esterno, per consentire il ricambio d'aria; di aver quindi realizzato tali aperture (quattro complessivamente) sul muro perimetrale della propria abitazione;
che alla data (11.05.2015) del collaudo di tale impianto gli sfiati così realizzati erano liberi;
che in seguito e CP_4 CP_5 hanno arbitrariamente e illegittimamente posizionato un vaso di coccio ad occludere completamente due dei fori in questione;
che analogo comportamento, rispetto alle altre due aperture, è stato tenuto da e i quali hanno applicato sul tratto di muro interessato una piastra metallica;
che Per_1 CP_1 in entrambi i casi è risultato impedito l'utilizzo del macchinario e pregiudicato il suo funzionamento;
di aver intimato, con missiva del 16.10.2015, l'eliminazione di quegli elementi di ostruzione, senza esito;
di aver quindi presentato in data 2.8.2015 esposto presso la locale stazione dei Carabinieri;
di aver depositato in data 03.06.2016 ricorso ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale della Spezia (R.G.
1848/2016), dichiarato inammissibile per difetto di residualità (provvedimento confermato, previa integrazione della relativa motivazione, in sede di reclamo, R.G. n. 2467/16); di avere, infine, attivato la procedura di mediazione, che non si è aperta per volontà delle controparti;
di trovarsi quindi nell'impossibilità di utilizzare l'impianto di refrigerazione legittimamente installato all'interno del proprio appartamento, con tutti i danni conseguenti;
che in effetti non sussiste ragione che possa giustificare la chiusura dei fori in questione;
che in particolare, come da allegata scheda tecnica, nessuna emissione nociva o superiore alla normale tollerabilità è mai stata emessa dall'impianto in oggetto;
che due dei fori sono posti su una scala di accesso al giardino di e non Controparte_8 interessano direttamente, nella sua proiezione ortogonale, l'adiacente area adibita a corte;
che gli altri fori sono posti nella parte laterale ed opposta rispetto all'abitazione di e comunque Controparte_6 lontano anche dalla struttura in ferro presente sulla corte degli stessi;
che entrambe le parti convenute, residenti altrove, utilizzano solo saltuariamente i loro immobili in Levanto, come seconde case;
di voler far accertare il proprio diritto a liberare e a mantenere non occlusi sulla solita facciata i fori in questione e quindi l'illegittimità delle condotte delle controparti, così da ottenere il ripristino della corretta funzionalità del sistema di condizionamento in oggetto.
Costituendosi (cfr. comparsa del 29.11.2017), e quali proprietari dell'immobile sito Per_1 CP_1 in Levanto, Via della Compera n°2, con le sue pertinenze, hanno dedotto: che ha Pt_1 unilateralmente e inopinatamente aperto i ”fori” in questione “ad altezza d'uomo” sulla loro corte;
che dette aperture, di notevoli dimensioni, costituiscono in realtà delli luci realizzate in violazione dell'art. 901 c.c.; che in ogni caso dalla stesse, soprattutto durante le ore notturne, fuoriesce un intollerabile getto di aria calda, generato da impianti che producono altresì un fastidioso rumore di fondo, in spregio ai valori stabiliti dalla legge e al disposto di cui all'art. 844 c.c. (anche in
3 considerazione della zona di causa, storica e di interesse turistico e del luogo di specifico interesse, una corte dove poter passare le giornate in tranquillità e al riparo dal caldo).
I convenuti hanno quindi: eccepito la nullità dell'atto introduttivo avversario, stante il contenuto assolutamente incerto in merito alle possibili ragioni in diritto poste a fondamento delle pretese avanzate;
chiesto il rigetto delle domande attoree.
Quanto all'altra parte convenuta, e si sono costituiti con comparsa in data CP_4 CP_5
30.11.2017, deducendo: che il bene di (da lui non utilizzato direttamente, ma locato a terzi Pt_1 per brevi soggiorni) confina con i loro giardino;
che i due grossi fori in questione - di circa 20 cm di diametro ciascuno e da considerare quali luci non rispettose della relativa normativa - sono stati realizzati nel muro limitrofo alla loro proprietà nell'aprile del 2015, senza preavviso né autorizzazione, per altro anche violando il loro domicilio;
di aver da decenni tenuto alloggiati, nel punto ove sono state effettuate le aperture, proprio sotto la finestra del ricorrente, o nei pressi della stessa, diverse fioriere, quali elementi decorativi dello spazio esterno di proprietà; che detti vasi non hanno impedito l'uso del condizionatore in oggetto, da cui fuoriesce un potente e assordante getto di aria calda e insalubre, a investire la terrazza e il patio, adibiti a zona da pranzo e per il relax e così resi di fatto inutilizzabili;
che le suddette immissioni, valutate tutte le specificità del caso, sono intollerabili e contrastanti con la normativa di legge e regolamentare di riferimento, senza che in senso contrario possa assumere rilevanza la scheda tecnica dell'impianto allegata all'atto introduttivo.
Anche e hanno eccepito la nullità del ricorso, con riferimento sia al petitum sia CP_4 CP_5 alla causa petendi e chiesto il rigetto delle pretese avversarie;
inoltre, in via riconvenzionale, hanno formulato domanda volta ad ottenere la cessazione delle immissioni provenienti dall'immobile di mediante la chiusura delle aperture posizionate sul muro perimetrale dell'immobile di Pt_1 controparte, ovvero, subordinatamente, inibendo definitivamente l'accensione e il funzionamento dell'impianto di condizionamento in oggetto.
Così riassunte le originarie allegazioni difensive delle parti, conviene di seguito riportare sinteticamente le principali vicende processuali.
Mutato il rito, da sommario a ordinario e depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa
è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento del livello delle immissioni provenienti dai condizionatori posti dal ricorrente all'interno del suo appartamento;
il relativo quesito, sulla scorta delle osservazioni delle parti, è stato integrato con provvedimento in data
3.6.2019.
Il deposito dell'elaborato peritale, a firma dell'Ing. è stato effettuato in data 17.2.2020. Persona_2
Successivamente il processo è stato dichiarato interrotto, per la morte di (cfr. Persona_1 verbale d'udienza del 5.11.2020).
4 Il giudizio è stato riassunto anche da parte degli eredi del suddetto convenuto deceduto.
Nel giudizio riassunto ha formulato domanda di accertamento del diritto a realizzare e Pt_1 mantenere liberi i fori di aereazione necessari non solo per il condizionatore, ma anche per la caldaia e il piano cottura presenti nel solito appartamento.
In funzione di tale domanda la parte ha depositato in corso di causa un'istanza ex art. 700 c.p.c. dichiarata inammissibile con ordinanza del 9.12.2021.
Il CTU è stato chiamato a rispondere a chiarimenti su alcuni dei punti sollevati dal ricorrente nella memoria appositamente autorizzata prima dell'interruzione del processo.
L'elaborato integrativo, dopo alcuni solleciti, è stato acquisito agli atti in data 10.3.2023.
La causa viene ora in decisione dopo che le parti hanno depositato gli scritti conclusionali di rito e dopo che, a seguito di apposita rimessione in istruttoria, è stato recuperato il fascicolo cartaceo di che era rimasto nella disponibilità del CTU. Pt_1
E' infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
E', infatti, da escludere – prendendo in considerazione (con Cass. n. 1681/2015, tra le tante), il contenuto complessivo del ricorso in esame (oltre che dei documenti ad esso allegati) - che le ragioni e l'oggetto delle domande attoree possano dirsi assolutamente incerti;
tanto è vero che i convenuti sin dai primi rispettivi atti hanno potuto apprestare puntuali difese nel merito.
In buona sostanza, ha chiesto di accertare l'illiceità delle condotte tenute dalle controparti, Pt_1 come già descritte, in quanto poste in essere ingiustificatamente e in violazione del suo diritto di proprietà sull'immobile di Via Toso n. 9; tanto allo scopo di mantenere liberi sul muro di facciata i fori in contestazione, con la funzione già descritta in premessa.
E' inammissibile la domanda avente ad oggetto i fori di aereazione “per caldaia e piano cottura”, formulata nei confronti di parte convenuta in quanto tardivamente introdotta in Parte_2 giudizio.
Come visto, nel ricorso introduttivo (e poi nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) il ricorrente ha unicamente dedotto in merito all'impianto di condizionamento installato nella sua unità, chiedendo al Tribunale di “accertare l'illegittima occlusione dei fori da parte dei convenuti e conseguentemente ordinare la rimozione degli elementi che impediscono il passaggio dell'aria e il funzionamento dei condizionatori posizionati all'interno della proprietà”, senza riferimenti di sorta alla caldaia e a ulteriori fori pure asseritamente ostruiti a seguito della solita condotta posta in essere dai convenuti.
Di tale circostanza a scritto per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, precisando Pt_1 altresì di essersi reso conto di essa solo ad esito di un sopralluogo tecnico effettuato nel maggio del
2018; la domanda conseguente è stata formulata per la prima volta nel giudizio riassunto.
5 Ebbene, si tratta di domanda nuova in quanto caratterizzata da differente causa petendi rispetto a quella iniziale: la parte intende, infatti, far valere il diritto a mantenere un'apertura diversa da quelle inizialmente indicate, necessaria per il funzionamento di altro impianto;
nell'assunta prospettiva essendo, di contro, irrilevante il fatto che l'unica piastra apposta da parte convenuta possa occludere tutti i fori in questione.
E', pertanto, da confermare sul punto quanto già ritenuto decidendo il ricorso cautelare in corso di causa;
pure ribadendosi che il ricorrente avrebbe potuto/dovuto constatare l'ulteriore condizione dei luoghi già da prima dell'introduzione del giudizio.
Si rileva, infine, che nelle conclusioni da ultimo precisate è stato eliminato ogni riferimento specifico alla tipologia di impianto servita dai fori da liberare.
Tale generica formulazione, come modificata, non consente di ritenere rinunciata la domanda relativa all'apertura funzionale alla caldaia.
Su di essa, dunque, non si dovrà entrare nel merito.
Quanto alla natura delle aperture presenti nel muro della proprietà di si ritiene che Pt_1 caratteristiche e collocazione, come rappresentate nelle fotografie in atti, siano tali da non consentire la loro qualificazione come finestre, ai sensi dell'art. 900 c.c.: esse, infatti, oltre a non permettere, all'evidenza, di affacciarsi sul fondo del vicino, danno passaggio solo all'aria, non anche alla luce.
Passando oltre, va ribadito che ai presenti fini rileva l'accertamento del livello delle immissioni provenienti da entrambi i condizionatori presenti nell'appartamento del ricorrente.
Ciò anche se parte convenuta non ha formulato sul punto domande riconvenzionali Parte_2 di sorta. come visto, ha chiesto la rimozione delle occlusioni dei fori presenti sul suo muro, anche Pt_1 quelli che interessano la proprietà / con l'obbiettivo di ottenere il ripristino del Per_1 CP_1 corretto funzionamento dell'impianto di condizionamento installato.
Ebbene, le difese in merito alla possibile intollerabilità delle immissioni sono stata svolte in via di eccezione, con il limitato scopo di far rigettare quelle domande.
Occorre a questo punto esaminare gli esiti della CTU disposta in corso di causa.
Sono stati, anzitutto, descritti i due condizionatori in oggetto, del tipo a monoblocco della ARGO, modello Xfetto.
Essi sono caratterizzati dall'assenza di unità esterna e dalla necessita di due prese d'aria in facciata per il loro corretto funzionamento (la prima per prendere aria dall'esterno, la seconda per espellere fuori l'aria calda che si forma durante il ciclo di raffreddamento).
6 La ventola e il compressore del macchinario si attivano nella fase iniziale di accensione, spegnendosi al raggiungimento delle temperature impostate all'interno delle camere;
riavviandosi successivamente solo per il mantenimento della temperatura stessa.
I fori, del diametro di 16 cm, devono essere sempre liberi;
l'unità, se privata della possibilità di scambiare aria con l'esterno, va in blocco.
Il funzionamento dell'impianto è così risultato impedito al momento del sopralluogo, stante la presenza della fioriera e della piastra (vincolata al muro) di cui alle lamentele di ricorso.
Pertanto, per consentire le operazioni, d'accordo con le parti, il vaso è stato spostato e la piastra è stata tolta.
Le occlusioni riscontrate non avevano, però, danneggiato i due condizionatori.
Sono state verificate le immissioni di calore, rilevando sia la temperatura (con valori misurati, nelle diverse situazioni, compresi tra i 15 e i 19 gradi), sia la velocità dell'aria (per lo spostamento dovuto all'accensione delle ventole, percepibile a una distanza fino di 60-80 cm dal foro).
Dette immissioni sono state ritenute dal CTU “ampiamente nel limite della tollerabilità”.
Il perito ha, invece, reputato intollerabili le immissioni acustiche prodotte dal solito impianto.
Le relative misurazioni, infatti, nelle varie condizioni, hanno evidenziato un superamento del rumore di fondo dai 4 ai 13 dB(A)
Sono stati utilizzati i parametri LAeq e LAF95%, in applicazione del c.d. criterio comparativo, espressamente richiamato nella formulazione del quesito di cui all'ordinanza del 14.2.2019, conformemente alla prevalente giurisprudenza in materia. Per_ Al momento del conferimento dell'incarico all'ing. il ricorrente non ha criticato il quesito così formulato.
Secondo quanto precisato dal CTU, anche il CT di parte non ha contestato metodo e modi di svolgimento delle operazioni, che sono stati, dunque, concordati nell'ambito del collegio peritale.
Il CTU ha comunque chiarito perché nella specie non vi è stata oggettiva compromissione delle rilevazioni fatte in esterno, evidenziando come: non vi siano state fonti esterne che possano aver influenzato la misura;
il valore del rumore ambientale da considerare sia il LAeq;
i valori di LAeq misurati nei vari punti siano differenti perché a distanze diverse dalla fonte di emissione;
non abbia fondamento scientifico il confronto effettuato dal ricorrente tra il livello di fondo LAF95% con condizionatore spento e il livello LAF95% con condizionatore acceso.
Successivamente, la difesa di per sostenere la propria prospettazione, ha invocato la risposta Pt_1 fornita dall'Ufficio Relazione con il Pubblico di Arpal a una richiesta di informazioni formulata via mail in data 27.1.2022, laddove è stata esclusa la rilevanza del criterio comparativo dei 3 dB negli ambienti esterni.
7 Tale (generica) indicazione, tuttavia, presuppone normative dettate in altri ambiti e con altri scopi e pare inconferente nella specie.
Per il resto, va solo sottolineato che ad essere direttamente interessati dal fenomeno nel nostro caso sono spazi esterni di dimensioni limitate di pertinenza delle abitazioni dei convenuti, i quali, secondo quanto verosimilmente dedotto, utilizzano gli stessi durante la stagione più calda per i momenti di riposo giornaliero o per effettuare pranzi o cene all'aperto.
Si tratta, dunque, di ambienti in cui pure ordinariamente si svolge la vita quotidiana delle parti.
In conclusione, valutati tutti gli elementi della concreta fattispecie, in particolare le caratteristiche specifiche della fonte di rumore in contestazione e le condizioni dei luoghi, si ritiene di poter condividere la valutazione compiuta dal CTU.
All'accertamento del superamento della normale tollerabilità delle immissioni in esame consegue:
- che tutte le domande di come formulate nei confronti di entrambe le parti convenute, Pt_1 vanno rigettate, in quanto strumentali all'utilizzo di un impianto il cui funzionamento si è rivelato, nei rapporti con i vicini, non rispettoso delle norme di legge (cfr. art. 844 c.c.);
- che va accolta la domanda riconvenzionale di parte / , per cui il ricorrente CP_4 CP_5 deve essere condannato a chiudere i due fori che prospettano sulle aree esterne di proprietà dei suddetti convenuti (di cui ai mappali 523 e 515), in modo da impedire ogni possibilità di utilizzo del condizionatore in contestazione (i due fori da chiudere essendo quelli rappresentati nella foto n. 5 a pagina 8 dell'elaborato peritale del 17.2.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria (comprensiva del procedimento cautelare instaurato in corso di causa), tale da giustificare una riduzione secondo giustizia dei valori medi di tabella (la n. 2) per le quattro fasi in rilievo, in particolare per quella decisionale.
Parte convenuta / ha documentato esborsi costituiti dalle spese per il proprio CT CP_4 CP_5
(cfr. Cass. n. 24188/2021).
Il costo della CTU, come liquidato con apposito decreto in data 9.11.2020, nei rapporti interni tra le parti è posto per intero a carico di Pt_1
Quanto alle spese relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. (con successivo reclamo) azionato ante causam da è inammissibile in questa sede ogni valutazione, pure richiesta dalla parte, circa Pt_1 possibili modifiche della regolamentazione ivi disposta, stante l'autonomia del presente giudizio
(prescindendosi, dunque, da ogni considerazione relativa all'esito dello stesso).
8
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta, per le causali di cui in parte motiva, le domande attoree;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta / , CP_4 CP_5 accertata la sussistenza di immissioni di rumori che superano la normale tollerabilità e che provengono dal condizionatore posizionato nell'appartamento del ricorrente, ne ordina la cessazione mediante la chiusura delle due aperture meglio descritte in parte motiva;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti convenute, liquidate in 1.040,00 euro per esborsi e 4.800,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge quanto a parte convenuta / e in 4.800,00 euro per CP_4 CP_5 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge quanto a parte convenuta
/ Per_1 CP_1 pone il costo di CTU a carico di parte ricorrente.
Così deciso alla Spezia il 29.8.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
9
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2247/2017 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Valentina Ferretti e Francesco Passalacqua
PARTE ATTRICE
c o n t r o nata a [...] il [...], C.F. e, quali eredi di Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. e Persona_1 CP_2 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. , tutti rappresentati e Controparte_3 C.F._4 difesi dall'avv. Simone Ferrari
PARTE CONVENUTA nonché contro nata a [...] il [...], C.F. e , Controparte_4 C.F._5 CP_5 nato a [...] il [...], C.F. rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._6
Claudia Piozzi, Zaira Sierchio e Salvatore Lupinacci,
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, accertare il diritto del Sig. a realizzare e Pt_1 mantenere liberi sul muro di facciata dell'immobile sito in Comune di Levanto, Via Toso n.9 catastalmente identificato al fg 30 mappale 520 sub 4, i fori aperti in facciata prospettanti sulla corte censita al fg. 30 mappale 526 sub.4 a cui hanno accesso e godimento i Sig.ri ed i Controparte_1
Sig.ri. e questi ultimi eredi del sig. e CP_2 Controparte_3 Persona_1 comproprietari dell'immobile sito in Levanto, via della Compera n.2, nonché accertare il diritto del
Sig. a realizzare e mantenere liberi sul muro di facciata dell'immobile sito in Comune di Pt_1
Levanto, Via Toso n.9 catastalmente identificato al fg 30 mappale 520 sub 4, i fori aperti in facciata
e prospettanti sullo spazio aperto censito al fg. 30 mappale 523 a confine della corte censita al fg.30 mappale 515 in proprietà e Accertare in ogni caso l'illegittima CP_5 Controparte_4
1 occlusione dei fori da parte dei convenuti e conseguentemente condannarli alla rimozione degli elementi che impediscono il passaggio dell'aria ed il funzionamento degli impianti posizionati all'interno della proprietà disponendo a loro carico quanto necessario al ripristino del Pt_1 corretto funzionamento degli impianti oggetto delle rispettive occlusioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre Iva, C.P.A. e rimborso spese generali anche della prima fase di giudizio”
Per parte convenuta Controparte_6
“Voglia la a, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, CP_7 rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre ad IVA e CPA nella misura di Legge”.
Per parte convenuta Controparte_8
“In via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi oggettivi, come specificato in narrativa, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito: Rigettare le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e prive di riscontro probatorio, per tutte le ragioni esposte in atti.
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza delle immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., ordinarne la cessazione mediante la chiusura delle aperture posizionate sul muro perimetrale, con il ripristino del muro stesso;
in via subordinata, inibendo definitivamente l'accensione e il funzionamento dell'impianto di condizionamento;
in via ulteriormente subordinata e solo ove materialmente possibile, ordinare l'esecuzione delle opere ritenute necessarie per contenere le immissioni, con macchina in opera nel massimo esercizio, entro i limiti della normale tollerabilità, purché siano totalmente all'interno della proprietà degli attori e non abbiano alcun impatto materiale ed estetico sulla proprietà dei convenuti;
In via istruttoria subordinata: ammettere prova, diretta e contraria, per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze dedotte nelle memorie in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio, interamente rifusi, gravati da maggiorazione ex art. 15 L.P., oltre C.P.A. e IVA come per legge, nonché spese di CTU e CTP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
a introdotto il presente giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.8.2017, Pt_1 con il quale ha dedotto: di essere proprietario, dal 29.10.2014, di un immobile sito in Levanto, Via
Toso n. 9 (identificato al NCEU del suddetto Comune al Foglio 30, con il mappale 520, subalterno
4), bene confinante con una corte (censita con il mappale 526) in comproprietà tra e Per_1 CP_1
e con un ulteriore spazio aperto (mappale 523, adiacente alla terrazza di cui al mappale 515) nella titolarità di e;
di aver posizionato nel maggio del 2015, all'interno del proprio CP_4 CP_5 appartamento, un impianto di condizionamento – in particolare due apparecchi, uno nella camera da
2 letto, l'altro in cucina - per il cui funzionamento è necessaria la presenza di fori comunicanti con l'esterno, per consentire il ricambio d'aria; di aver quindi realizzato tali aperture (quattro complessivamente) sul muro perimetrale della propria abitazione;
che alla data (11.05.2015) del collaudo di tale impianto gli sfiati così realizzati erano liberi;
che in seguito e CP_4 CP_5 hanno arbitrariamente e illegittimamente posizionato un vaso di coccio ad occludere completamente due dei fori in questione;
che analogo comportamento, rispetto alle altre due aperture, è stato tenuto da e i quali hanno applicato sul tratto di muro interessato una piastra metallica;
che Per_1 CP_1 in entrambi i casi è risultato impedito l'utilizzo del macchinario e pregiudicato il suo funzionamento;
di aver intimato, con missiva del 16.10.2015, l'eliminazione di quegli elementi di ostruzione, senza esito;
di aver quindi presentato in data 2.8.2015 esposto presso la locale stazione dei Carabinieri;
di aver depositato in data 03.06.2016 ricorso ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale della Spezia (R.G.
1848/2016), dichiarato inammissibile per difetto di residualità (provvedimento confermato, previa integrazione della relativa motivazione, in sede di reclamo, R.G. n. 2467/16); di avere, infine, attivato la procedura di mediazione, che non si è aperta per volontà delle controparti;
di trovarsi quindi nell'impossibilità di utilizzare l'impianto di refrigerazione legittimamente installato all'interno del proprio appartamento, con tutti i danni conseguenti;
che in effetti non sussiste ragione che possa giustificare la chiusura dei fori in questione;
che in particolare, come da allegata scheda tecnica, nessuna emissione nociva o superiore alla normale tollerabilità è mai stata emessa dall'impianto in oggetto;
che due dei fori sono posti su una scala di accesso al giardino di e non Controparte_8 interessano direttamente, nella sua proiezione ortogonale, l'adiacente area adibita a corte;
che gli altri fori sono posti nella parte laterale ed opposta rispetto all'abitazione di e comunque Controparte_6 lontano anche dalla struttura in ferro presente sulla corte degli stessi;
che entrambe le parti convenute, residenti altrove, utilizzano solo saltuariamente i loro immobili in Levanto, come seconde case;
di voler far accertare il proprio diritto a liberare e a mantenere non occlusi sulla solita facciata i fori in questione e quindi l'illegittimità delle condotte delle controparti, così da ottenere il ripristino della corretta funzionalità del sistema di condizionamento in oggetto.
Costituendosi (cfr. comparsa del 29.11.2017), e quali proprietari dell'immobile sito Per_1 CP_1 in Levanto, Via della Compera n°2, con le sue pertinenze, hanno dedotto: che ha Pt_1 unilateralmente e inopinatamente aperto i ”fori” in questione “ad altezza d'uomo” sulla loro corte;
che dette aperture, di notevoli dimensioni, costituiscono in realtà delli luci realizzate in violazione dell'art. 901 c.c.; che in ogni caso dalla stesse, soprattutto durante le ore notturne, fuoriesce un intollerabile getto di aria calda, generato da impianti che producono altresì un fastidioso rumore di fondo, in spregio ai valori stabiliti dalla legge e al disposto di cui all'art. 844 c.c. (anche in
3 considerazione della zona di causa, storica e di interesse turistico e del luogo di specifico interesse, una corte dove poter passare le giornate in tranquillità e al riparo dal caldo).
I convenuti hanno quindi: eccepito la nullità dell'atto introduttivo avversario, stante il contenuto assolutamente incerto in merito alle possibili ragioni in diritto poste a fondamento delle pretese avanzate;
chiesto il rigetto delle domande attoree.
Quanto all'altra parte convenuta, e si sono costituiti con comparsa in data CP_4 CP_5
30.11.2017, deducendo: che il bene di (da lui non utilizzato direttamente, ma locato a terzi Pt_1 per brevi soggiorni) confina con i loro giardino;
che i due grossi fori in questione - di circa 20 cm di diametro ciascuno e da considerare quali luci non rispettose della relativa normativa - sono stati realizzati nel muro limitrofo alla loro proprietà nell'aprile del 2015, senza preavviso né autorizzazione, per altro anche violando il loro domicilio;
di aver da decenni tenuto alloggiati, nel punto ove sono state effettuate le aperture, proprio sotto la finestra del ricorrente, o nei pressi della stessa, diverse fioriere, quali elementi decorativi dello spazio esterno di proprietà; che detti vasi non hanno impedito l'uso del condizionatore in oggetto, da cui fuoriesce un potente e assordante getto di aria calda e insalubre, a investire la terrazza e il patio, adibiti a zona da pranzo e per il relax e così resi di fatto inutilizzabili;
che le suddette immissioni, valutate tutte le specificità del caso, sono intollerabili e contrastanti con la normativa di legge e regolamentare di riferimento, senza che in senso contrario possa assumere rilevanza la scheda tecnica dell'impianto allegata all'atto introduttivo.
Anche e hanno eccepito la nullità del ricorso, con riferimento sia al petitum sia CP_4 CP_5 alla causa petendi e chiesto il rigetto delle pretese avversarie;
inoltre, in via riconvenzionale, hanno formulato domanda volta ad ottenere la cessazione delle immissioni provenienti dall'immobile di mediante la chiusura delle aperture posizionate sul muro perimetrale dell'immobile di Pt_1 controparte, ovvero, subordinatamente, inibendo definitivamente l'accensione e il funzionamento dell'impianto di condizionamento in oggetto.
Così riassunte le originarie allegazioni difensive delle parti, conviene di seguito riportare sinteticamente le principali vicende processuali.
Mutato il rito, da sommario a ordinario e depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa
è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento del livello delle immissioni provenienti dai condizionatori posti dal ricorrente all'interno del suo appartamento;
il relativo quesito, sulla scorta delle osservazioni delle parti, è stato integrato con provvedimento in data
3.6.2019.
Il deposito dell'elaborato peritale, a firma dell'Ing. è stato effettuato in data 17.2.2020. Persona_2
Successivamente il processo è stato dichiarato interrotto, per la morte di (cfr. Persona_1 verbale d'udienza del 5.11.2020).
4 Il giudizio è stato riassunto anche da parte degli eredi del suddetto convenuto deceduto.
Nel giudizio riassunto ha formulato domanda di accertamento del diritto a realizzare e Pt_1 mantenere liberi i fori di aereazione necessari non solo per il condizionatore, ma anche per la caldaia e il piano cottura presenti nel solito appartamento.
In funzione di tale domanda la parte ha depositato in corso di causa un'istanza ex art. 700 c.p.c. dichiarata inammissibile con ordinanza del 9.12.2021.
Il CTU è stato chiamato a rispondere a chiarimenti su alcuni dei punti sollevati dal ricorrente nella memoria appositamente autorizzata prima dell'interruzione del processo.
L'elaborato integrativo, dopo alcuni solleciti, è stato acquisito agli atti in data 10.3.2023.
La causa viene ora in decisione dopo che le parti hanno depositato gli scritti conclusionali di rito e dopo che, a seguito di apposita rimessione in istruttoria, è stato recuperato il fascicolo cartaceo di che era rimasto nella disponibilità del CTU. Pt_1
E' infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
E', infatti, da escludere – prendendo in considerazione (con Cass. n. 1681/2015, tra le tante), il contenuto complessivo del ricorso in esame (oltre che dei documenti ad esso allegati) - che le ragioni e l'oggetto delle domande attoree possano dirsi assolutamente incerti;
tanto è vero che i convenuti sin dai primi rispettivi atti hanno potuto apprestare puntuali difese nel merito.
In buona sostanza, ha chiesto di accertare l'illiceità delle condotte tenute dalle controparti, Pt_1 come già descritte, in quanto poste in essere ingiustificatamente e in violazione del suo diritto di proprietà sull'immobile di Via Toso n. 9; tanto allo scopo di mantenere liberi sul muro di facciata i fori in contestazione, con la funzione già descritta in premessa.
E' inammissibile la domanda avente ad oggetto i fori di aereazione “per caldaia e piano cottura”, formulata nei confronti di parte convenuta in quanto tardivamente introdotta in Parte_2 giudizio.
Come visto, nel ricorso introduttivo (e poi nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) il ricorrente ha unicamente dedotto in merito all'impianto di condizionamento installato nella sua unità, chiedendo al Tribunale di “accertare l'illegittima occlusione dei fori da parte dei convenuti e conseguentemente ordinare la rimozione degli elementi che impediscono il passaggio dell'aria e il funzionamento dei condizionatori posizionati all'interno della proprietà”, senza riferimenti di sorta alla caldaia e a ulteriori fori pure asseritamente ostruiti a seguito della solita condotta posta in essere dai convenuti.
Di tale circostanza a scritto per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, precisando Pt_1 altresì di essersi reso conto di essa solo ad esito di un sopralluogo tecnico effettuato nel maggio del
2018; la domanda conseguente è stata formulata per la prima volta nel giudizio riassunto.
5 Ebbene, si tratta di domanda nuova in quanto caratterizzata da differente causa petendi rispetto a quella iniziale: la parte intende, infatti, far valere il diritto a mantenere un'apertura diversa da quelle inizialmente indicate, necessaria per il funzionamento di altro impianto;
nell'assunta prospettiva essendo, di contro, irrilevante il fatto che l'unica piastra apposta da parte convenuta possa occludere tutti i fori in questione.
E', pertanto, da confermare sul punto quanto già ritenuto decidendo il ricorso cautelare in corso di causa;
pure ribadendosi che il ricorrente avrebbe potuto/dovuto constatare l'ulteriore condizione dei luoghi già da prima dell'introduzione del giudizio.
Si rileva, infine, che nelle conclusioni da ultimo precisate è stato eliminato ogni riferimento specifico alla tipologia di impianto servita dai fori da liberare.
Tale generica formulazione, come modificata, non consente di ritenere rinunciata la domanda relativa all'apertura funzionale alla caldaia.
Su di essa, dunque, non si dovrà entrare nel merito.
Quanto alla natura delle aperture presenti nel muro della proprietà di si ritiene che Pt_1 caratteristiche e collocazione, come rappresentate nelle fotografie in atti, siano tali da non consentire la loro qualificazione come finestre, ai sensi dell'art. 900 c.c.: esse, infatti, oltre a non permettere, all'evidenza, di affacciarsi sul fondo del vicino, danno passaggio solo all'aria, non anche alla luce.
Passando oltre, va ribadito che ai presenti fini rileva l'accertamento del livello delle immissioni provenienti da entrambi i condizionatori presenti nell'appartamento del ricorrente.
Ciò anche se parte convenuta non ha formulato sul punto domande riconvenzionali Parte_2 di sorta. come visto, ha chiesto la rimozione delle occlusioni dei fori presenti sul suo muro, anche Pt_1 quelli che interessano la proprietà / con l'obbiettivo di ottenere il ripristino del Per_1 CP_1 corretto funzionamento dell'impianto di condizionamento installato.
Ebbene, le difese in merito alla possibile intollerabilità delle immissioni sono stata svolte in via di eccezione, con il limitato scopo di far rigettare quelle domande.
Occorre a questo punto esaminare gli esiti della CTU disposta in corso di causa.
Sono stati, anzitutto, descritti i due condizionatori in oggetto, del tipo a monoblocco della ARGO, modello Xfetto.
Essi sono caratterizzati dall'assenza di unità esterna e dalla necessita di due prese d'aria in facciata per il loro corretto funzionamento (la prima per prendere aria dall'esterno, la seconda per espellere fuori l'aria calda che si forma durante il ciclo di raffreddamento).
6 La ventola e il compressore del macchinario si attivano nella fase iniziale di accensione, spegnendosi al raggiungimento delle temperature impostate all'interno delle camere;
riavviandosi successivamente solo per il mantenimento della temperatura stessa.
I fori, del diametro di 16 cm, devono essere sempre liberi;
l'unità, se privata della possibilità di scambiare aria con l'esterno, va in blocco.
Il funzionamento dell'impianto è così risultato impedito al momento del sopralluogo, stante la presenza della fioriera e della piastra (vincolata al muro) di cui alle lamentele di ricorso.
Pertanto, per consentire le operazioni, d'accordo con le parti, il vaso è stato spostato e la piastra è stata tolta.
Le occlusioni riscontrate non avevano, però, danneggiato i due condizionatori.
Sono state verificate le immissioni di calore, rilevando sia la temperatura (con valori misurati, nelle diverse situazioni, compresi tra i 15 e i 19 gradi), sia la velocità dell'aria (per lo spostamento dovuto all'accensione delle ventole, percepibile a una distanza fino di 60-80 cm dal foro).
Dette immissioni sono state ritenute dal CTU “ampiamente nel limite della tollerabilità”.
Il perito ha, invece, reputato intollerabili le immissioni acustiche prodotte dal solito impianto.
Le relative misurazioni, infatti, nelle varie condizioni, hanno evidenziato un superamento del rumore di fondo dai 4 ai 13 dB(A)
Sono stati utilizzati i parametri LAeq e LAF95%, in applicazione del c.d. criterio comparativo, espressamente richiamato nella formulazione del quesito di cui all'ordinanza del 14.2.2019, conformemente alla prevalente giurisprudenza in materia. Per_ Al momento del conferimento dell'incarico all'ing. il ricorrente non ha criticato il quesito così formulato.
Secondo quanto precisato dal CTU, anche il CT di parte non ha contestato metodo e modi di svolgimento delle operazioni, che sono stati, dunque, concordati nell'ambito del collegio peritale.
Il CTU ha comunque chiarito perché nella specie non vi è stata oggettiva compromissione delle rilevazioni fatte in esterno, evidenziando come: non vi siano state fonti esterne che possano aver influenzato la misura;
il valore del rumore ambientale da considerare sia il LAeq;
i valori di LAeq misurati nei vari punti siano differenti perché a distanze diverse dalla fonte di emissione;
non abbia fondamento scientifico il confronto effettuato dal ricorrente tra il livello di fondo LAF95% con condizionatore spento e il livello LAF95% con condizionatore acceso.
Successivamente, la difesa di per sostenere la propria prospettazione, ha invocato la risposta Pt_1 fornita dall'Ufficio Relazione con il Pubblico di Arpal a una richiesta di informazioni formulata via mail in data 27.1.2022, laddove è stata esclusa la rilevanza del criterio comparativo dei 3 dB negli ambienti esterni.
7 Tale (generica) indicazione, tuttavia, presuppone normative dettate in altri ambiti e con altri scopi e pare inconferente nella specie.
Per il resto, va solo sottolineato che ad essere direttamente interessati dal fenomeno nel nostro caso sono spazi esterni di dimensioni limitate di pertinenza delle abitazioni dei convenuti, i quali, secondo quanto verosimilmente dedotto, utilizzano gli stessi durante la stagione più calda per i momenti di riposo giornaliero o per effettuare pranzi o cene all'aperto.
Si tratta, dunque, di ambienti in cui pure ordinariamente si svolge la vita quotidiana delle parti.
In conclusione, valutati tutti gli elementi della concreta fattispecie, in particolare le caratteristiche specifiche della fonte di rumore in contestazione e le condizioni dei luoghi, si ritiene di poter condividere la valutazione compiuta dal CTU.
All'accertamento del superamento della normale tollerabilità delle immissioni in esame consegue:
- che tutte le domande di come formulate nei confronti di entrambe le parti convenute, Pt_1 vanno rigettate, in quanto strumentali all'utilizzo di un impianto il cui funzionamento si è rivelato, nei rapporti con i vicini, non rispettoso delle norme di legge (cfr. art. 844 c.c.);
- che va accolta la domanda riconvenzionale di parte / , per cui il ricorrente CP_4 CP_5 deve essere condannato a chiudere i due fori che prospettano sulle aree esterne di proprietà dei suddetti convenuti (di cui ai mappali 523 e 515), in modo da impedire ogni possibilità di utilizzo del condizionatore in contestazione (i due fori da chiudere essendo quelli rappresentati nella foto n. 5 a pagina 8 dell'elaborato peritale del 17.2.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria (comprensiva del procedimento cautelare instaurato in corso di causa), tale da giustificare una riduzione secondo giustizia dei valori medi di tabella (la n. 2) per le quattro fasi in rilievo, in particolare per quella decisionale.
Parte convenuta / ha documentato esborsi costituiti dalle spese per il proprio CT CP_4 CP_5
(cfr. Cass. n. 24188/2021).
Il costo della CTU, come liquidato con apposito decreto in data 9.11.2020, nei rapporti interni tra le parti è posto per intero a carico di Pt_1
Quanto alle spese relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. (con successivo reclamo) azionato ante causam da è inammissibile in questa sede ogni valutazione, pure richiesta dalla parte, circa Pt_1 possibili modifiche della regolamentazione ivi disposta, stante l'autonomia del presente giudizio
(prescindendosi, dunque, da ogni considerazione relativa all'esito dello stesso).
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P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta, per le causali di cui in parte motiva, le domande attoree;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta / , CP_4 CP_5 accertata la sussistenza di immissioni di rumori che superano la normale tollerabilità e che provengono dal condizionatore posizionato nell'appartamento del ricorrente, ne ordina la cessazione mediante la chiusura delle due aperture meglio descritte in parte motiva;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti convenute, liquidate in 1.040,00 euro per esborsi e 4.800,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge quanto a parte convenuta / e in 4.800,00 euro per CP_4 CP_5 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge quanto a parte convenuta
/ Per_1 CP_1 pone il costo di CTU a carico di parte ricorrente.
Così deciso alla Spezia il 29.8.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
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