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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/06/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7540/22 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Arturo Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1
Gemma Maresca;
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Itala De CP_2
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.11.22 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere Dirigente Psicoterapeuta/Psicoterapia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno ed esclusivo, dipendente a far data dal 1.10.2020 dell' Deduceva, inoltre, di aver prestato Parte_2 servizio, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in forza di una serie di contratti di collaborazione professionale ex art. 15 octies del D.Lgs 502/92, senza soluzione di continuità, presso la dal 12.10.2006 sino al 31.12.2016 e dal 1.1.2017 al Pt_3
31.12.2020, allorquando - nelle more della definizione del processo di stabilizzazione e delle assunzioni a tempo indeterminato - veniva stipulato il contratto individuale di lavoro con l'Amministrazione resistente;
di aver, dunque, prestato attività lavorativa, in qualità di psicoterapeuta, alle dipendenze dell'Amministrazione resistente in base a plurimi contratti a termine, formalmente di collaborazione professionale e relative proroghe, per un periodo superiore ai 36 mesi;
di aver continuato a svolgere le medesime mansioni anche all'esito della procedura di stabilizzazione e di assunzione a tempo indeterminato;
che, nel corso del rapporto di lavoro relativamente al periodo 2016-2020, i contratti di collaborazione stipulati non erano finalizzati alla realizzazione di alcuno specifico progetto, dissimulando la reale natura subordinata del rapporto;
di esser sempre stata sottoposta al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del Responsabile U.O.M.I., svolgendo, nel corso del rapporto, durato all'incirca 20 anni, mansioni che prescindevano totalmente dal progetto assegnato e che corrispondevano, nella sostanza, alla qualifica di dirigente psicoterapeuta, al pari degli altri dirigenti all'epoca in servizio. Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, concludeva nei seguenti termini: “accertata l'abusiva e reiterata successione dei contratti a termini flessibili dal 12 ottobre 2006 al 30.09.2016, riconoscere, per l'effetto, il diritto al risarcimento del “danno comunitario”, per violazione dell'art. 36 d.l.gs. 2001 e dell'accordo quadro direttiva europea n.70/99, nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento nell'anno 2020, e condannare la resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva lorda di €. 32.446,39, o di quella somma maggiore o minore ex art. 32, comma 5, d.lgs.183/2010, giusta conteggio allegato nel presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
2. In via cumulativa, o alternativa, con la spiegata domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario, dichiarare costituito dal 1.12.2016 al 30.09.2020 – previa declaratoria di nullità, illiceità, o disapplicazione, di tutti i contratti di lavoro flessibili e delle delibere che hanno retto il rapporto di lavoro de quo dal 1.12.2016 al 30.09.2020 tra la dott.ssa e Parte_1 Controparte_3
(CF ), nella persona Direttore Generale con sede legale in , Via Unità Italiana n. P.IVA_1 CP_1
28 – 81100 – Caserta (CE), un rapporto di lavoro subordinato a termine, con qualifica di dirigente sanitario psicoterapeuta, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
3. condannare, per l'effetto, l' , in persona del Direttore Generale, Controparte_4 legal rapp.te p.t., con sede legale in , Via Unità Italiana n. 28 – 81100 – Caserta (CE) al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 77.327,55, di cui €. 65.206,05, a titolo di differenze retributive e 13ma e €.12.151,50, per accantonamento t.f.r., parametrate alla qualifica di dirigente sanitario del c.c.n.l., o di quella somma maggiore o minore, nel caso di riconoscimento di un livello contrattuale inferiore, anche con valutazione equitativa, ed in via gradata, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla somma riconosciuta;
il tutto come da allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. sulle singole voci espressamente richieste.
4. riconoscere, per l'effetto, a tutti gli effetti di legge e contrattuali l'anzianità di servizio dal 1.12.2016, e non dal 1.10.2020, data dell'immissione in ruolo, e comunque dal 1.10.2017 atteso che era stata già contrattualizzata con contratto subordinato a termine per la durata di tre anni dal 1/09/2003 al 11.10.2006. 5. condannare in ogni caso la resistente al pagamento della somma dovuta ex art. 36 Cost e 2099 cod. civ.
6. vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, con varie argomentazioni, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva, altresì, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso nei propri CP_2 confronti o, comunque, in ipotesi di accoglimento, condannare l' alla richiesta regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta nonché espletamento della prova testimoniale, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. QUADRO NORMATIVO La ricorrente ha prestato servizio, dal 12.10.2006 sino al 30.09.2020, pressoché continuativamente, presso l'Ente resistente, in forza di plurimi e reiterati contratti di collaborazione professionale a tempo determinato, in qualità di psicoterapeuta. I contratti di collaborazione (come evincibile dalla documentazione allegata al ricorso) sono stati stipulati ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. n. 229/99 (e successive proroghe), il quale così dispone: “Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché' di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”. La possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione professionale per l'espletamento di attività di psicoterapeuta e, comunque, di contratti diversi dalle forme tradizionali, espressamente prevista dalle norme richiamate, presuppone che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano compatibili con tale schema contrattuale. Invero, la normativa in esame non può precludere una diversa qualificazione del rapporto ove le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano state in concreto tali da rivestire i caratteri propri della subordinazione. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n.111 del 1993- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (cfr. Cass. n.23638/10 e Cass. n.9892/05). Tanto premesso, la ricorrente rivendica il risarcimento del c.d. “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per violazione dell'art. 36 d.l.gs. 165/2001 e dell'accordo quadro direttiva europea n. 70/99 per il periodo compreso tra il 12.10.2006 al 30.09.2016; domanda altresì l'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta tra il 1.12.2016 e 30.09.2020, durante il quale ha prestato la propria opera in forza di plurimi e reiterati contratti di collaborazione professionale ai fini del conseguimento delle differenze retributive. SUL RISARCIMENTO DEL “DANNO COMUNITARIO” L'art. 36 del d.lgs. 165/2001 prevede che “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. La norma, al comma 2, consente alle Amministrazioni di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili (cioè rapporti di lavoro alternativi alle forme tradizionali che prevedono orari standard e sedi fisse) previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. La norma chiarisce altresì che suddette forme contrattuali sono consentite “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”. Ancora, il citato articolo, al comma 5, disciplina le conseguenze circa le violazioni dei limiti all'utilizzo delle forme contrattuali diverse, prevedendo, in particolare, che “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, le deroghe al principio del pubblico concorso sono da ritenersi legittime se relegate a ipotesi del tutto eccezionali delle quali sia possibile dimostrarne la ragionevolezza (cfr. anche sent. n. 110/2017). La regola della non conversione del contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato rappresenta un'importante eccezione alla regola vigente nel rapporto di lavoro privato tout court. In quest'ultimo caso, infatti, il lavoratore ha diritto alla conversione. Tuttavia, la scelta del legislatore di imporre il divieto di conversione nell'ambito del pubblico impiego risulta giustificata dalla differenza di questo rispetto a quello privato in senso stretto. I citati settori, invero, sono sorretti da principi diversi: la libera iniziativa economica nel settore strettamente privato, da un lato;
il criterio selettivo per assicurare, attraverso la scelta dei migliori, il principio di efficienza nel pubblico impiego, dall'altro. Ferma restando la legittimità del divieto di conversione, si sono tuttavia poste questioni interpretative circa il profilo risarcitorio in caso di illegittima reiterazione del contratto a termine. In base al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato per effetto dell'ordinanza della Corte di giustizia UE in data 12 dicembre 2013, , C-50/13, Per_1 fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, deve essere interpretato con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario”, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della P.A. di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Per la liquidazione del suddetto danno è utilizzabile come criterio tendenziale quello indicato dall'art. 8 L. 604/66 (riguardante i licenziamenti individuali), in forza del quale il dipendente che subisce un'abusiva reiterazione di contratti a termine ha diritto al risarcimento del danno corrispondente ad “un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”. L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame non può, tuttavia, prescindere dal fondamentale rilievo per cui nel caso di specie la ricorrente non risulta assunta in forza di contratti di lavoro subordinato, bensì di contratti di collaborazione continuata e continuativa ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs 502/92. Si fa, dunque, riferimento ad incarichi di collaborazione e lavoro autonomo;
e, pertanto, fattispecie distinte dal rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, l'abusiva reiterazione di contratti a termine (e, conseguentemente, le sanzioni innanzi illustrate) sono fenomeni attinenti al rapporto di lavoro subordinato. Merita di essere richiamato, perché risolutivo in tal senso, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951/2018). Nel caso di specie, in ricorso non si rinviene alcuna allegazione (se non del tutto generica) in ordine al carattere subordinato del rapporto di lavoro per il periodo compreso tra il 12.10.2006 al 30.09.16. Il libello introduttivo – per il periodo che qui rileva – si sofferma brevemente solo sull'equivalenza delle mansioni svolte, ma nulla dice in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto (come la necessità di rispettare un orario prestabilito, postazione di lavoro fisso, sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, versamento a cadenza fissa della retribuzione, etc.). In ricorso, peraltro, nemmeno si richiede l'accertamento del carattere subordinato del rapporto per il periodo antecedente l'1.12.16. Ad abundantiam, conviene, comunque, sottolineare che per il frangente temporale compreso tra il 12.10.06 e il 30.09.16, non vi sono le risultanze dei cartellini marcatempo, non vi sono ordini di servizio o relazioni allegate. L'unica prova documentale in atti inerente questo periodo è costituita dalle delibere di conferimento incarico e relativi rinnovi. Tali conclusioni trovano conferma nel compendio probatorio in atti. Dei contratti di collaborazione allagati, si è già detto che essi contengono l'espresso richiamo dell'art. 15 octies D.Lgs. n. 229/99. Essi, inoltre, contengono l'espressa esclusione di ogni “vincolo di esclusività”, elemento che, al contrario, caratterizza il rapporto subordinato del pubblico dipendente. Dagli allegati al ricorso non si rinvengono buste paga relative a tale periodo. Gli estratti dei registri presenze prodotti attengono soltanto al periodo 2016-20. Non emerge, invece, alcuna annotazione in ordine ad assenze o malattia. Quanto alla prova testimoniale, essa è incentrata principalmente sul periodo 2016-20. Volendo, allora, trarre le conclusioni di quanto finora esposto, va affermato che non risultano prove sufficienti volte ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso nel periodo 2006-2016. Tenuto conto, allora, che l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro si ritiene presupposto indefettibile per il riconoscimento del risarcimento del “danno comunitario”, la prima domanda va rigettata nel merito. SULLA SUSSISTENZA DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERIODO 2016-2020 Molteplici pronunce della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis n. 14975/2020), hanno scandagliato il tema della subordinazione nell'ambito dell'attività medico-professionale, osservando che, nell'ambito di tale tipologia di attività lavorativa, l'individuazione degli indici tipici della subordinazione risulta di difficile verificazione. Ebbene, nel caso di prestazioni connesse all'esercizio della professione medica, l'analisi giurisprudenziale non potrà limitarsi ad una generica osservazione – quale discrimine tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo – del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte datoriale. Ed infatti, l'espletamento della prestazione medica, in quanto attività professionale, non richiede di per sé l'esercizio di un potere gerarchico caratterizzato dal dispensare ordini e direttive nonché, d'altra parte, in un percepibile esercizio del potere disciplinare. Ne consegue la centralità, in ipotesi siffatte, dell'elemento della eterorganizzazione della prestazione lavorativa, laddove incidente in misura maggiore rispetto alle normali esigenze di coordinamento ed invero concretizzata dall'effettiva, diretta e continua dipendenza dell'operatore sanitario dall'impresa presso cui presta servizio. Dovranno, quindi, valutarsi elementi “sintomatici” quali l'appartenenza al datore di lavoro degli strumenti e delle apparecchiature utilizzate dal lavoratore, il potere di decidere e fissare gli orari di lavoro degli operatori medici, nonché l'eventuale obbligatorietà per quest'ultimi di richiedere sostituzioni e permessi in caso di assenza, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, la ricorrenza di una retribuzione prestabilita versata a cadenze fisse, il coordinamento dell'attività lavorativa in capo al datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale. Facendo concreta applicazione di tali premesse al caso di specie, ritiene il Tribunale che nel corso del presente giudizio siano emerse prove idonee a ritenere che il rapporto intercorso tra la ricorrente e nel solo periodo ricompreso tra il 1.1.2017 e il 30.9.2020, abbia Pt_4 avuto i caratteri della subordinazione. Anche in questo caso, occorre passare alla disamina del compendio probatorio in atti. In prima battuta, va analizzata l'espletata prova per testi. I testi escussi, invero, hanno reso dichiarazioni idonee a ritenere soddisfatto l'onus probandi posto dalla legge a carico della parte ricorrente confermando la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro, il luogo di svolgimento della prestazione, l'orario di lavoro, le mansioni e le modalità di espletamento della prestazione. In particolare:
- la teste (indifferente alla causa) ha riferito: “conosco la ricorrente perché Testimone_1 abbiamo lavorato nello stesso servizio, il consultorio di Sant'Arpino, per una decina d'anni, forse di più. Io sto da due anni in pensione. io ero assistente sociale. La dottoressa è psico terapeuta. (…) la dottoressa è sempre stata l'unica psicologa del consultorio. la dottoressa osservava lo stesso orario di lavoro nostro ossia 8-14 dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali. La dottoressa faceva 24 ore a settimana. C'era una responsabile nel consultorio, la dottoressa che stabiliva gli orari che la dottoressa doveva rispettare. Era lei la Persona_2 Pt_1 responsabile della struttura. la dottoressa nello stesso periodo lavorava anche al consultorio di Aversa. la dottoressa ed io abbiamo collaborato molto insieme. Alcuni casi tipo le interruzioni di gravidanza o il percorso genitoriale li trattavamo anche insieme. La dottoressa curava i colloqui con le persone interessate da queste problematiche. Inoltre si occupava delle interruzioni di gravidanza di minori e adulti, percorso genitoriale, matrimoni anticipati, adolescenti. Lei inoltre si occupava di tutta l'attività psicologica demandata dai Tribunali. Essendo l'unica si occupava lei di tutto. confermo che la dottoressa si occupava delle seguenti attività: Colloqui di prima accoglienza, ascolto, valutazione della domanda degli utenti che afferiscono al Servizio di Psicologia Consultoriale per una adeguata presa in carico;
Counselling e percorsi terapeutici organizzati in uno o più cicli di colloqui nell'ambito della promozione e la tutela della salute della donna/coppia e della famiglia;
Interventi e/o percorsi terapeutici di sostegno e valutazione della genitorialità su mandato istituzionale/giudiziario e/o autoriferito dalle famiglie;
Presa in carico e trattamento di bambini e donne con disturbi psicologici. Consulenza e collaborazione con altri servizi sanitari e sociali per la gestione di casi complessi. in caso di assenza la dottoressa doveva essere autorizzata dalla Dott.ssa . Doveva presentare o Per_2 certificato di malattia oppure doveva richiedere ferie. non indossava un camice a lavoro. Tutta la strumentazione per lavorare era fornita dal consultorio. Il computer era fornito dal consultorio. la dottoressa aveva il badge identificativo come il nostro. Timbrava le presenze in servizio. abbiamo anche partecipato insieme a dei corsi organizzati dall' ”.
- la teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente in quanto lavoravamo insieme. Io ero Testimone_2 dipendente dell' , sono andata in pensione a dicembre 2019. Io lavoravo all'ufficio vaccinazioni di Succivo con mansioni di . Facevo le vaccinazioni. Pt_5 con la ricorrente ho lavorato dal 2015 e fino a che non sono andata in pensione. la ricorrente faceva la psicologa. Lei stava al consultorio. la ricorrente timbrava il cartellino come me. Facevamo lo stesso orario, ci incontravamo alla macchina delle timbrature. L'orario era dalle 8 alle 14 e quando avevamo la giornata lunga fino alle 17-18. (…) la ricorrente era l'unica psicologa in struttura. Tutto il lavoro per psicologi che arrivava in struttura doveva farlo la ricorrente perché c'era solo lei”. Le due testi, con racconto del tutto concordante e coerente con la documentazione in atti (registri dei cartellini marcatempo, cedolini paga, ordini di servizio e documenti a firma dell'istante) hanno confermato il rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato, stabilito e controllato dal datore di lavoro;
l'obbligo di osservare il predetto orario (confermato dalla necessità di timbratura), l'uso esclusivo di strumentazione della datrice di lavoro, lo svolgimento di mansioni del tutto avulse da quelle indicate in contratto e, per converso, integranti l'ordinaria attività della convenuta. Il quadro emerso dall'istruttoria, invece, non è scalfito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, non avendo gli stessi effettivamente assistito allo volgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente. Si richiamano, infatti, le dichiarazioni del teste , il quale si è soltanto Testimone_3 limitato a esporre le normali mansioni attribuite ai cocopro, ma nulla ha riferito sulla concreta attività lavorativa della . Il teste, invero, ha espressamente dichiarato: “preciso Pt_1 che non ho mai assistito direttamente alle prestazioni lavorative della dottoressa”. Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste la quale ha Testimone_4 dichiarato: “io non l'ho mai vista lavorare, loro come psicologi lavoravano autonomamente e poi la ricorrente ha lavorato ad Aversa e sant'Arpino e io non stavo nella stessa struttura”. Quest'ultima, tra l'altro, conferma l'assunto attoreo nella parte in cui dichiara che “la a Sant'Arpino dal Pt_1
2016 al 2018 era l'unica psicologa”. Il tenore delle dichiarazioni testimoniali riportate, in uno alla valutazione della copiosa documentazione allegata al ricorso (cfr. buste paga, cartellini rilevazione presenze e comunicazione omessa timbratura), consente, allora, di concludere nel senso che tra la ricorrente e l' sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1.12.2016 al 30.09.2020. In relazione a tale periodo sono acquisite agli atti di causa prove sufficienti a ritenere che la ricorrente sia stata sottoposta al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ed inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale di quest'ultimo, adempiendo le mansioni assegnatele e rispettando un orario di lavoro fisso ed immutabile. QUANTUM - CONTEGGI Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda di condanna dell' resistente al CP_5 pagamento delle differenze retributive, determinate come da conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente redatti ed immuni da vizi. Essi, peraltro, risultano oggetto di contestazione del tutto generica da parte della
[...]
. Parte_2
Nondimeno, alla somma totale richiesta dalla ricorrente va sottratta la somma di euro 7.800,57, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha osservato un orario settimanale di 36 ore in luogo delle 38 ore previste da CCNL. Il Tribunale, pertanto, ha ricalcolato d'ufficio le somme richieste sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso. Conclusivamente l' va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 57.405,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali. A tale somma va aggiunta quella di euro 10.671,41 a titolo di accantonamento TFR. Alla pronuncia di accertamento del carattere subordinato del rapporto consegue la condanna dell' alla regolarizzazione contributiva. ANZIANITÀ DI SERVIZIO Per le ragioni innanzi esposte deve trovare accoglimento anche la domanda di condanna dell' a riconoscere alla ricorrente l'anzianità giuridica con decorrenza dal 1.12.2016, in ragione dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto intercorso. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3, atteso il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese nei confronti dell' sono integralmente compensate, in ragione dell'intervento CP_2 effettuato solo nella fase finale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.12.16, condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive pari a complessivi euro 68.076,89 (di cui euro 10.671,41 a titolo di accantonamento TFR), oltre interessi legali;
2) Condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
3) Condanna l' al riconoscimento dell'anzianità giuridica con decorrenza 1.12.2016;
4) rigetta, nel resto, il ricorso;
5) compensa le spese di lite nei confronti di CP_2
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7540/22 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Arturo Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1
Gemma Maresca;
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Itala De CP_2
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.11.22 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere Dirigente Psicoterapeuta/Psicoterapia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno ed esclusivo, dipendente a far data dal 1.10.2020 dell' Deduceva, inoltre, di aver prestato Parte_2 servizio, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in forza di una serie di contratti di collaborazione professionale ex art. 15 octies del D.Lgs 502/92, senza soluzione di continuità, presso la dal 12.10.2006 sino al 31.12.2016 e dal 1.1.2017 al Pt_3
31.12.2020, allorquando - nelle more della definizione del processo di stabilizzazione e delle assunzioni a tempo indeterminato - veniva stipulato il contratto individuale di lavoro con l'Amministrazione resistente;
di aver, dunque, prestato attività lavorativa, in qualità di psicoterapeuta, alle dipendenze dell'Amministrazione resistente in base a plurimi contratti a termine, formalmente di collaborazione professionale e relative proroghe, per un periodo superiore ai 36 mesi;
di aver continuato a svolgere le medesime mansioni anche all'esito della procedura di stabilizzazione e di assunzione a tempo indeterminato;
che, nel corso del rapporto di lavoro relativamente al periodo 2016-2020, i contratti di collaborazione stipulati non erano finalizzati alla realizzazione di alcuno specifico progetto, dissimulando la reale natura subordinata del rapporto;
di esser sempre stata sottoposta al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del Responsabile U.O.M.I., svolgendo, nel corso del rapporto, durato all'incirca 20 anni, mansioni che prescindevano totalmente dal progetto assegnato e che corrispondevano, nella sostanza, alla qualifica di dirigente psicoterapeuta, al pari degli altri dirigenti all'epoca in servizio. Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, concludeva nei seguenti termini: “accertata l'abusiva e reiterata successione dei contratti a termini flessibili dal 12 ottobre 2006 al 30.09.2016, riconoscere, per l'effetto, il diritto al risarcimento del “danno comunitario”, per violazione dell'art. 36 d.l.gs. 2001 e dell'accordo quadro direttiva europea n.70/99, nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento nell'anno 2020, e condannare la resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva lorda di €. 32.446,39, o di quella somma maggiore o minore ex art. 32, comma 5, d.lgs.183/2010, giusta conteggio allegato nel presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
2. In via cumulativa, o alternativa, con la spiegata domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario, dichiarare costituito dal 1.12.2016 al 30.09.2020 – previa declaratoria di nullità, illiceità, o disapplicazione, di tutti i contratti di lavoro flessibili e delle delibere che hanno retto il rapporto di lavoro de quo dal 1.12.2016 al 30.09.2020 tra la dott.ssa e Parte_1 Controparte_3
(CF ), nella persona Direttore Generale con sede legale in , Via Unità Italiana n. P.IVA_1 CP_1
28 – 81100 – Caserta (CE), un rapporto di lavoro subordinato a termine, con qualifica di dirigente sanitario psicoterapeuta, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
3. condannare, per l'effetto, l' , in persona del Direttore Generale, Controparte_4 legal rapp.te p.t., con sede legale in , Via Unità Italiana n. 28 – 81100 – Caserta (CE) al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 77.327,55, di cui €. 65.206,05, a titolo di differenze retributive e 13ma e €.12.151,50, per accantonamento t.f.r., parametrate alla qualifica di dirigente sanitario del c.c.n.l., o di quella somma maggiore o minore, nel caso di riconoscimento di un livello contrattuale inferiore, anche con valutazione equitativa, ed in via gradata, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla somma riconosciuta;
il tutto come da allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. sulle singole voci espressamente richieste.
4. riconoscere, per l'effetto, a tutti gli effetti di legge e contrattuali l'anzianità di servizio dal 1.12.2016, e non dal 1.10.2020, data dell'immissione in ruolo, e comunque dal 1.10.2017 atteso che era stata già contrattualizzata con contratto subordinato a termine per la durata di tre anni dal 1/09/2003 al 11.10.2006. 5. condannare in ogni caso la resistente al pagamento della somma dovuta ex art. 36 Cost e 2099 cod. civ.
6. vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, con varie argomentazioni, resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva, altresì, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso nei propri CP_2 confronti o, comunque, in ipotesi di accoglimento, condannare l' alla richiesta regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta nonché espletamento della prova testimoniale, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. QUADRO NORMATIVO La ricorrente ha prestato servizio, dal 12.10.2006 sino al 30.09.2020, pressoché continuativamente, presso l'Ente resistente, in forza di plurimi e reiterati contratti di collaborazione professionale a tempo determinato, in qualità di psicoterapeuta. I contratti di collaborazione (come evincibile dalla documentazione allegata al ricorso) sono stati stipulati ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. n. 229/99 (e successive proroghe), il quale così dispone: “Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché' di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”. La possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione professionale per l'espletamento di attività di psicoterapeuta e, comunque, di contratti diversi dalle forme tradizionali, espressamente prevista dalle norme richiamate, presuppone che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano compatibili con tale schema contrattuale. Invero, la normativa in esame non può precludere una diversa qualificazione del rapporto ove le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano state in concreto tali da rivestire i caratteri propri della subordinazione. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n.111 del 1993- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (cfr. Cass. n.23638/10 e Cass. n.9892/05). Tanto premesso, la ricorrente rivendica il risarcimento del c.d. “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per violazione dell'art. 36 d.l.gs. 165/2001 e dell'accordo quadro direttiva europea n. 70/99 per il periodo compreso tra il 12.10.2006 al 30.09.2016; domanda altresì l'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta tra il 1.12.2016 e 30.09.2020, durante il quale ha prestato la propria opera in forza di plurimi e reiterati contratti di collaborazione professionale ai fini del conseguimento delle differenze retributive. SUL RISARCIMENTO DEL “DANNO COMUNITARIO” L'art. 36 del d.lgs. 165/2001 prevede che “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. La norma, al comma 2, consente alle Amministrazioni di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili (cioè rapporti di lavoro alternativi alle forme tradizionali che prevedono orari standard e sedi fisse) previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. La norma chiarisce altresì che suddette forme contrattuali sono consentite “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”. Ancora, il citato articolo, al comma 5, disciplina le conseguenze circa le violazioni dei limiti all'utilizzo delle forme contrattuali diverse, prevedendo, in particolare, che “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, le deroghe al principio del pubblico concorso sono da ritenersi legittime se relegate a ipotesi del tutto eccezionali delle quali sia possibile dimostrarne la ragionevolezza (cfr. anche sent. n. 110/2017). La regola della non conversione del contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato rappresenta un'importante eccezione alla regola vigente nel rapporto di lavoro privato tout court. In quest'ultimo caso, infatti, il lavoratore ha diritto alla conversione. Tuttavia, la scelta del legislatore di imporre il divieto di conversione nell'ambito del pubblico impiego risulta giustificata dalla differenza di questo rispetto a quello privato in senso stretto. I citati settori, invero, sono sorretti da principi diversi: la libera iniziativa economica nel settore strettamente privato, da un lato;
il criterio selettivo per assicurare, attraverso la scelta dei migliori, il principio di efficienza nel pubblico impiego, dall'altro. Ferma restando la legittimità del divieto di conversione, si sono tuttavia poste questioni interpretative circa il profilo risarcitorio in caso di illegittima reiterazione del contratto a termine. In base al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato per effetto dell'ordinanza della Corte di giustizia UE in data 12 dicembre 2013, , C-50/13, Per_1 fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione di ogni responsabilità e sanzione l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, deve essere interpretato con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario”, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della P.A. di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Per la liquidazione del suddetto danno è utilizzabile come criterio tendenziale quello indicato dall'art. 8 L. 604/66 (riguardante i licenziamenti individuali), in forza del quale il dipendente che subisce un'abusiva reiterazione di contratti a termine ha diritto al risarcimento del danno corrispondente ad “un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”. L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso in esame non può, tuttavia, prescindere dal fondamentale rilievo per cui nel caso di specie la ricorrente non risulta assunta in forza di contratti di lavoro subordinato, bensì di contratti di collaborazione continuata e continuativa ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs 502/92. Si fa, dunque, riferimento ad incarichi di collaborazione e lavoro autonomo;
e, pertanto, fattispecie distinte dal rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, l'abusiva reiterazione di contratti a termine (e, conseguentemente, le sanzioni innanzi illustrate) sono fenomeni attinenti al rapporto di lavoro subordinato. Merita di essere richiamato, perché risolutivo in tal senso, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951/2018). Nel caso di specie, in ricorso non si rinviene alcuna allegazione (se non del tutto generica) in ordine al carattere subordinato del rapporto di lavoro per il periodo compreso tra il 12.10.2006 al 30.09.16. Il libello introduttivo – per il periodo che qui rileva – si sofferma brevemente solo sull'equivalenza delle mansioni svolte, ma nulla dice in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto (come la necessità di rispettare un orario prestabilito, postazione di lavoro fisso, sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, versamento a cadenza fissa della retribuzione, etc.). In ricorso, peraltro, nemmeno si richiede l'accertamento del carattere subordinato del rapporto per il periodo antecedente l'1.12.16. Ad abundantiam, conviene, comunque, sottolineare che per il frangente temporale compreso tra il 12.10.06 e il 30.09.16, non vi sono le risultanze dei cartellini marcatempo, non vi sono ordini di servizio o relazioni allegate. L'unica prova documentale in atti inerente questo periodo è costituita dalle delibere di conferimento incarico e relativi rinnovi. Tali conclusioni trovano conferma nel compendio probatorio in atti. Dei contratti di collaborazione allagati, si è già detto che essi contengono l'espresso richiamo dell'art. 15 octies D.Lgs. n. 229/99. Essi, inoltre, contengono l'espressa esclusione di ogni “vincolo di esclusività”, elemento che, al contrario, caratterizza il rapporto subordinato del pubblico dipendente. Dagli allegati al ricorso non si rinvengono buste paga relative a tale periodo. Gli estratti dei registri presenze prodotti attengono soltanto al periodo 2016-20. Non emerge, invece, alcuna annotazione in ordine ad assenze o malattia. Quanto alla prova testimoniale, essa è incentrata principalmente sul periodo 2016-20. Volendo, allora, trarre le conclusioni di quanto finora esposto, va affermato che non risultano prove sufficienti volte ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso nel periodo 2006-2016. Tenuto conto, allora, che l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro si ritiene presupposto indefettibile per il riconoscimento del risarcimento del “danno comunitario”, la prima domanda va rigettata nel merito. SULLA SUSSISTENZA DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERIODO 2016-2020 Molteplici pronunce della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis n. 14975/2020), hanno scandagliato il tema della subordinazione nell'ambito dell'attività medico-professionale, osservando che, nell'ambito di tale tipologia di attività lavorativa, l'individuazione degli indici tipici della subordinazione risulta di difficile verificazione. Ebbene, nel caso di prestazioni connesse all'esercizio della professione medica, l'analisi giurisprudenziale non potrà limitarsi ad una generica osservazione – quale discrimine tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo – del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte datoriale. Ed infatti, l'espletamento della prestazione medica, in quanto attività professionale, non richiede di per sé l'esercizio di un potere gerarchico caratterizzato dal dispensare ordini e direttive nonché, d'altra parte, in un percepibile esercizio del potere disciplinare. Ne consegue la centralità, in ipotesi siffatte, dell'elemento della eterorganizzazione della prestazione lavorativa, laddove incidente in misura maggiore rispetto alle normali esigenze di coordinamento ed invero concretizzata dall'effettiva, diretta e continua dipendenza dell'operatore sanitario dall'impresa presso cui presta servizio. Dovranno, quindi, valutarsi elementi “sintomatici” quali l'appartenenza al datore di lavoro degli strumenti e delle apparecchiature utilizzate dal lavoratore, il potere di decidere e fissare gli orari di lavoro degli operatori medici, nonché l'eventuale obbligatorietà per quest'ultimi di richiedere sostituzioni e permessi in caso di assenza, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, la ricorrenza di una retribuzione prestabilita versata a cadenze fisse, il coordinamento dell'attività lavorativa in capo al datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale. Facendo concreta applicazione di tali premesse al caso di specie, ritiene il Tribunale che nel corso del presente giudizio siano emerse prove idonee a ritenere che il rapporto intercorso tra la ricorrente e nel solo periodo ricompreso tra il 1.1.2017 e il 30.9.2020, abbia Pt_4 avuto i caratteri della subordinazione. Anche in questo caso, occorre passare alla disamina del compendio probatorio in atti. In prima battuta, va analizzata l'espletata prova per testi. I testi escussi, invero, hanno reso dichiarazioni idonee a ritenere soddisfatto l'onus probandi posto dalla legge a carico della parte ricorrente confermando la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro, il luogo di svolgimento della prestazione, l'orario di lavoro, le mansioni e le modalità di espletamento della prestazione. In particolare:
- la teste (indifferente alla causa) ha riferito: “conosco la ricorrente perché Testimone_1 abbiamo lavorato nello stesso servizio, il consultorio di Sant'Arpino, per una decina d'anni, forse di più. Io sto da due anni in pensione. io ero assistente sociale. La dottoressa è psico terapeuta. (…) la dottoressa è sempre stata l'unica psicologa del consultorio. la dottoressa osservava lo stesso orario di lavoro nostro ossia 8-14 dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali. La dottoressa faceva 24 ore a settimana. C'era una responsabile nel consultorio, la dottoressa che stabiliva gli orari che la dottoressa doveva rispettare. Era lei la Persona_2 Pt_1 responsabile della struttura. la dottoressa nello stesso periodo lavorava anche al consultorio di Aversa. la dottoressa ed io abbiamo collaborato molto insieme. Alcuni casi tipo le interruzioni di gravidanza o il percorso genitoriale li trattavamo anche insieme. La dottoressa curava i colloqui con le persone interessate da queste problematiche. Inoltre si occupava delle interruzioni di gravidanza di minori e adulti, percorso genitoriale, matrimoni anticipati, adolescenti. Lei inoltre si occupava di tutta l'attività psicologica demandata dai Tribunali. Essendo l'unica si occupava lei di tutto. confermo che la dottoressa si occupava delle seguenti attività: Colloqui di prima accoglienza, ascolto, valutazione della domanda degli utenti che afferiscono al Servizio di Psicologia Consultoriale per una adeguata presa in carico;
Counselling e percorsi terapeutici organizzati in uno o più cicli di colloqui nell'ambito della promozione e la tutela della salute della donna/coppia e della famiglia;
Interventi e/o percorsi terapeutici di sostegno e valutazione della genitorialità su mandato istituzionale/giudiziario e/o autoriferito dalle famiglie;
Presa in carico e trattamento di bambini e donne con disturbi psicologici. Consulenza e collaborazione con altri servizi sanitari e sociali per la gestione di casi complessi. in caso di assenza la dottoressa doveva essere autorizzata dalla Dott.ssa . Doveva presentare o Per_2 certificato di malattia oppure doveva richiedere ferie. non indossava un camice a lavoro. Tutta la strumentazione per lavorare era fornita dal consultorio. Il computer era fornito dal consultorio. la dottoressa aveva il badge identificativo come il nostro. Timbrava le presenze in servizio. abbiamo anche partecipato insieme a dei corsi organizzati dall' ”.
- la teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente in quanto lavoravamo insieme. Io ero Testimone_2 dipendente dell' , sono andata in pensione a dicembre 2019. Io lavoravo all'ufficio vaccinazioni di Succivo con mansioni di . Facevo le vaccinazioni. Pt_5 con la ricorrente ho lavorato dal 2015 e fino a che non sono andata in pensione. la ricorrente faceva la psicologa. Lei stava al consultorio. la ricorrente timbrava il cartellino come me. Facevamo lo stesso orario, ci incontravamo alla macchina delle timbrature. L'orario era dalle 8 alle 14 e quando avevamo la giornata lunga fino alle 17-18. (…) la ricorrente era l'unica psicologa in struttura. Tutto il lavoro per psicologi che arrivava in struttura doveva farlo la ricorrente perché c'era solo lei”. Le due testi, con racconto del tutto concordante e coerente con la documentazione in atti (registri dei cartellini marcatempo, cedolini paga, ordini di servizio e documenti a firma dell'istante) hanno confermato il rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato, stabilito e controllato dal datore di lavoro;
l'obbligo di osservare il predetto orario (confermato dalla necessità di timbratura), l'uso esclusivo di strumentazione della datrice di lavoro, lo svolgimento di mansioni del tutto avulse da quelle indicate in contratto e, per converso, integranti l'ordinaria attività della convenuta. Il quadro emerso dall'istruttoria, invece, non è scalfito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, non avendo gli stessi effettivamente assistito allo volgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente. Si richiamano, infatti, le dichiarazioni del teste , il quale si è soltanto Testimone_3 limitato a esporre le normali mansioni attribuite ai cocopro, ma nulla ha riferito sulla concreta attività lavorativa della . Il teste, invero, ha espressamente dichiarato: “preciso Pt_1 che non ho mai assistito direttamente alle prestazioni lavorative della dottoressa”. Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste la quale ha Testimone_4 dichiarato: “io non l'ho mai vista lavorare, loro come psicologi lavoravano autonomamente e poi la ricorrente ha lavorato ad Aversa e sant'Arpino e io non stavo nella stessa struttura”. Quest'ultima, tra l'altro, conferma l'assunto attoreo nella parte in cui dichiara che “la a Sant'Arpino dal Pt_1
2016 al 2018 era l'unica psicologa”. Il tenore delle dichiarazioni testimoniali riportate, in uno alla valutazione della copiosa documentazione allegata al ricorso (cfr. buste paga, cartellini rilevazione presenze e comunicazione omessa timbratura), consente, allora, di concludere nel senso che tra la ricorrente e l' sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1.12.2016 al 30.09.2020. In relazione a tale periodo sono acquisite agli atti di causa prove sufficienti a ritenere che la ricorrente sia stata sottoposta al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro ed inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale di quest'ultimo, adempiendo le mansioni assegnatele e rispettando un orario di lavoro fisso ed immutabile. QUANTUM - CONTEGGI Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda di condanna dell' resistente al CP_5 pagamento delle differenze retributive, determinate come da conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente redatti ed immuni da vizi. Essi, peraltro, risultano oggetto di contestazione del tutto generica da parte della
[...]
. Parte_2
Nondimeno, alla somma totale richiesta dalla ricorrente va sottratta la somma di euro 7.800,57, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha osservato un orario settimanale di 36 ore in luogo delle 38 ore previste da CCNL. Il Tribunale, pertanto, ha ricalcolato d'ufficio le somme richieste sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso. Conclusivamente l' va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 57.405,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali. A tale somma va aggiunta quella di euro 10.671,41 a titolo di accantonamento TFR. Alla pronuncia di accertamento del carattere subordinato del rapporto consegue la condanna dell' alla regolarizzazione contributiva. ANZIANITÀ DI SERVIZIO Per le ragioni innanzi esposte deve trovare accoglimento anche la domanda di condanna dell' a riconoscere alla ricorrente l'anzianità giuridica con decorrenza dal 1.12.2016, in ragione dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto intercorso. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3, atteso il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese nei confronti dell' sono integralmente compensate, in ragione dell'intervento CP_2 effettuato solo nella fase finale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.12.16, condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive pari a complessivi euro 68.076,89 (di cui euro 10.671,41 a titolo di accantonamento TFR), oltre interessi legali;
2) Condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente;
3) Condanna l' al riconoscimento dell'anzianità giuridica con decorrenza 1.12.2016;
4) rigetta, nel resto, il ricorso;
5) compensa le spese di lite nei confronti di CP_2
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli