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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29 /2021 R.G., promosso DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Vitale Parte_1
-appellante- CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Tripodi;
-appellati-
FATTO e DIRITTO Parte appellante impugnava la sentenza n. 677/2020. Si costituiva l'appellato. Con ordinanza del 157372023 il giudizio veniva dichiarato interrotto in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società. Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto del Presidente della Sezione, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15/7/25, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15/7/25 non venivano depositate note scritte.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Reggio Calabria, il 16 luglio 2025.
Il cons. est. Il Presidente dott.ssa Ginevra Chinè dott.ssa Marialuisa Crucitti
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29 /2021 R.G., promosso DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Vitale Parte_1
-appellante- CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Tripodi;
-appellati-
FATTO e DIRITTO Parte appellante impugnava la sentenza n. 677/2020. Si costituiva l'appellato. Con ordinanza del 157372023 il giudizio veniva dichiarato interrotto in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società. Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto del Presidente della Sezione, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15/7/25, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15/7/25 non venivano depositate note scritte.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Reggio Calabria, il 16 luglio 2025.
Il cons. est. Il Presidente dott.ssa Ginevra Chinè dott.ssa Marialuisa Crucitti