Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 111/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 111 R. G. dell'anno 2025 tra nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
codice fiscale: , assistito, rappresentato e difeso, giusta procura in atti C.F._1 dall'Avv. Luca Rossi (C.F. - fax: 0323847155 - PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Gravellona Email_1
Toce, Via Liberazione 20
nata a [...] il [...], residente in [...], Vicolo Ventitreesimo Parte_2
1, C.F.: , ammessa al patrocinio a spese dello stato (provvedimento di C.F._3
ammissione n°7/2024 del 2.2.2024), assistita, difesa e rappresentata, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Verbania, Viale Azari 60,
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Formazza, come trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1, parte 2, serie C dell'anno
2015;
2. affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre;
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con se i figli – compatibilmente con i suoi turni di lavoro – per due weekend al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alla mattina del lunedì quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre, indicativamente alle ore 09.00; durante la settimana potrà trascorrere con i figli due giorni dalle 16.30 al mattino successivo (con indicazione dei suddetti giorni entro il mercoledi della settimana precedente); durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo, durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con i genitori due periodi di uguale durata;
durante le vacanza estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 14 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. disporre che il padre versi alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, una somma pari ad € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro i primi
10 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e regolate in base al protocollo del Tribunale di Verbania
5. disporre che l'assegno unico, se ottenibile, venga percepito interamente dalla madre;
6. prendere atto che il sig. nell'ambito della definizione delle questioni economiche Parte_1
dipendenti dalla cessazione del vincolo matrimoniale, provvederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a trasferire a sua spesa e cura la proprietà del veicolo marca Dacia Sandero targata FD699HC alla sig.ra ; Pt_2
7. ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile;
8. con spese e compensi di assistenza legale compensati fra le parti, con quelle relative alla sig.ra
a carico dello Stato”. Pt_2
Motivi della decisione
Con ricorso in data 16/01/2025, e chiedevano con domanda Parte_1 Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Formazza (VB) il 16.05.2015.
L'udienza di comparizione parti veniva sostituita ai sensi dell'art 127ter cpc dal deposito di note scritte e, all'esito, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio civile in data 16.5.2015 nel comune di Formazza (VB)
e si sono separati consensualmente con decreto di omologa in data 16.06.2021 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che nell'ambito della definizione delle questioni economiche Parte_1
dipendenti dalla cessazione del vincolo matrimoniale, provvederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a trasferire a sua spesa e cura la proprietà del veicolo marca Dacia CP_1
targata FD699HC a Parte_2
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Formazza (VB) il 16.05.2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte 2, serie C dell'anno 2015; affida i figli minori in via condivisa presso entrambi i genitori, con residenza principale presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con se i figli – compatibilmente con i suoi turni di lavoro – per due weekend al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alla mattina del lunedì quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre, indicativamente alle ore 09.00; durante la settimana potrà trascorrere con i figli due giorni dalle 16.30 al mattino successivo (con indicazione dei suddetti giorni entro il mercoledì della settimana precedente); durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo, durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con i genitori due periodi di uguale durata;
durante le vacanza estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 14 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
pone a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il versamento di una somma pari ad € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro i primi 10 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e regolate in base al protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre
MA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 5/5/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco