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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1492/2022 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 06/05/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Diego. Nastasi e per l'avv. Silvia Leone in CP_1
sostituzione degli avvocati, Ugo Nucciarone , Ivano Marcedone e Manlio Galeano.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti
CP_ difensivi. L'avv. Diego Nastasi chiede la condanna alle spese dell' con distrazione in favore dello stesso difensore che dichiara di non avere riscosso compensi e di avere anticipato le spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 06/05/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nelle cause di previdenza riunite iscritte ai nn. 1492/2022 e 1674/2022 R.G. vertenti
TRA
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Diego Nastasi, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso CP_3 Controparte_4
dagli avvocati Manlio Galeano, Ivano Marcedone Ugo Nucciarone, Antonella Testa per procura generale alle liti in atti,
- resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
- resistente/contumace
(P.IVA , in Controparte_4 Controparte_6 CP_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore,
-
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2022 ed iscritto al n. 1492/2022 Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2022 00002726 39 000 del 24 maggio 2022 , con il quale è stato ingiunto il pagamento di somme per omissioni contributive nei confronti dell' , oltre sanzioni e compensi della riscossione, per CP_1
2 complessivi € 25.825,59 dovuti alla Gestione Aziende con dipendenti., rilevate con verbale unico di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) del 16 luglio
2018, protocollo nn. 770/780. A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto, nonché la carenza di motivazione dello stesso, la decadenza, in violazione dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n, 46, la inesistenza e/o nullità dell'avviso di addebito impugnato per illegittimità della sanzione irrogata in conseguenza dell'archiviazione degli atti relativi a tutti i provvedimenti sanzionatori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 16 del mese di luglio dell'anno 2018, da cui l'avviso di addebito opposto era scaturito. Nel merito ha eccepito la insussistenza dell'asserita violazione della contribuzione virtuale e la non debenza delle somme richieste evidenziando che il personale interessato dal recupero della contribuzione virtuale ha usufruito di periodi aspettativa per motivi personali o familiari previsti dall'articolo 30 dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini, applicato ai rapporti di lavoro dei dipendenti interessati .
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della avendo ad oggetto l'avviso opposto crediti Controparte_4
riferiti agli anni 2017 e 2018 non oggetto di cessione, e, nel merito ha sostenuto la legittimità della pretesa creditoria, l'infondatezza e la contraddittorietà del ricorso.
Con ricorso depositato in data 08/07/2022 e iscritto al n.1674/22 RG la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il medesimo avviso di addebito n. 598 2022
[...]
00002726 39 000 del 24 maggio 2022 nonché avverso il presupposto verbale unico di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) del 16 luglio 2018, protocollo nn. 770/780. CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva depositata il 14.11.2022, ha chiesto la riunione di questo ricorso a quello iscritto al n. 1492/2022 R.G.. Nel merito ha dedotto che la pretesa creditoria dell' si fonda sul verbale ispettivo dell'I.T.L. di Siracusa CP_1
n.770/780 del 24/07/2018 regolarmente notificato alla che a seguito Parte_1 della trasmissione all' del verbale ispettivo, l'Istituto ha provveduto a quantificare la CP_1
contribuzione dovuta ed a trasmettere tramite cassetto bidirezionale la diffida di pagamento del 04/10/2018 per le somme richieste con l'avviso di addebito in contestazione. Ha dedotto che con l'anzidetto verbale ispettivo i funzionari dell'ITL di
Siracusa, dopo esame della documentazione aziendale (LUL) ed incrocio con le risultanze
3 contabili rilevanti sul piano previdenziale hanno accertato nei confronti della ditta ricorrente la violazione di cui all'art. 29 della Legge n.244/1995 (contribuzione virtuale) alla luce delle numerose, reiterate e sistematiche annotazioni di “permessi” goduti dai dipendenti per un numero spropositato di ore e di giornate di assenza. In altre parole, pur non risultando dalle scritture obbligatorie alcuna delle cause giustificative tassativamente previste dalla legge (art. 29, 1° comma del D.L. n°244/1995) ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili), la aveva omesso ogni CP_7
contribuzione relativamente ai lavoratori indicati nel verbale ispettivo, denunciando un numero di ore e di giornate inferiori alle 40 ore settimanali previste dal CCNL maggiormente rappresentativo sul piano nazionale. L'istituto ha inoltre sostenuto l'irrilevanza dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio disposta dall' CP_8
derivata esclusivamente dalla mancata contestazione delle violazioni nel termine
[...]
perentorio di cui all'art. 14 della L. n.681/89. HA concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D. Lgs.
n.46/99 non applicabile agli avvisi di addebito, l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica, rilevando il rispetto degli artt. 30, commi 2 e 4, del D.L. n.78/10 (conv. in
L. n.122/10) e 3, comma 2, D. Lgs. n.39/93. In via subordinata ha avanzato domanda di acertamnto del credito e di condanna del ricorrente .
All'udienza del 29/09/2023 è stata disposta la riunione della causa n. 1674/2022 a quella n. 1492 /2022 R.G.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'esame dei testi richiesti dalla ricorrente.
Dopo il deposito di note autorizzate, la causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposizione è tempestiva, essendo stato notificato l'avviso di addebito a mezzo pec il 30 maggio 2022 ed il ricorso 1492/2022 depositato il
20/06/2022, nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46 /1999.
Il ricorso è in parte fondato e, nel merito, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
I. Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_4
4 L'avviso opposto si riferisce a crediti per anni succesivi al 2006 e, pertanto, non oggetto di cessione. Infatti, l'ultima cessione alla ha riguardato i crediti Controparte_4 contributivi al 31/12/2005 (epoca dell'ultimo contratto di cessione del 5/12/2005, intervenuto sulla scorta del D.M.30/11/2005) ex art. 13, primo comma, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale, in combinazione con il successivo comma 11 prevede che le cessioni avvengano sulla base di apposito decreto ministeriale autorizzativo.
II. L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 Dlgs 46/1999 è infondata.
Infatti, tale articolo non è applicabile all'avviso di addebito. In ogni caso nel giudizio CP_ ha chiesto di accertare la fondatezza della richiesta contributiva con condanna al pagamento del ricorrente. Pertanto, la questione deve essere esaminata nel merito.
III. L'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito è infondata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale.
La Corte di cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, ha escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio.
Nel solco tracciato dalle sezioni unite si colloca anche la sentenza della Corte di
Cassazione n. 15984 del 27.06.2017 e la sentenza n. 11383 del 31 maggio 2016. La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
5 Conseguentemente, la notifica dell'avviso di addebito tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso. Il principio questo ripreso dalla giurisprudenza successiva che ha ribadito la validità della notifica delle cartelle esattoriale tramite PEC anche qualora questa sia stata effettuata allegando un documento in formato PDF (Cfr. da ultimo Comm. Trib. regionale Lombardia Milano Sez.
I Sent., 04/02/2020).
Infine, è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma,
c.p.c., allorquando è provato che il destinatario ha avuto piena cognizione dell'atto. Posto infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n.
1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Non è revocabile in dubbio che lo scopo può dirsi raggiunto quando , come nel caso in esame, il destinatario provveda alla tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito (di cui si lamenta il vizio di notifica), allegando lo stesso agli atti ed evocando in giudizio l'ente che lo ha emesso. Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.
Alla luce della normativa citata e della recente giurisprudenza si può affermare che la notifica di un avviso di addebito eseguita a mezzo PEC è pienamente valida ed efficace tanto nell'ipotesi in cui venga allegato un file con estensione “.p7m” quanto in caso di file con la differente estensione “.pdf”, come nel caso dell'avviso di addebito opposto nel presente giudizio. In ogni caso, qualsivoglia vizio della notifica può considerarsi sanato mediante l'istituto di cui all'art. 156 c.p.c. per raggiungimento del suo scopo.
IV. La eccezione di nullità dell'avviso per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per carenza motivazionale è infondata.
L'avviso di addebito opposto risulta essere stato ritualmente emesso e notificato ai sensi degli artt. 30, commi 2 e 4, del D.L. n.78/10 (conv. in L. n.122/10) e 3, comma 2, D. Lgs.
n.39/93, ed è, nel suo specifico contenuto, del tutto conforme al disposto della norma citata (art. 30, comma 2). In ogni caso il vizio risulta sanato per raggiungimento dello
6 scopo, essendo stata assicurata la conoscibilità da parte del destinatario il quale non ha lamentato alcun pregiudizio specifico per l'esercizio del diritto di difesa.
V. il ricorso è fondato nel merito.
La pretesa contributiva dell' trae origine dal verbale unico di accertamento CP_1
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) del 16 luglio 2018, protocollo nn. 770/780.
All'esito dell'accertamento gli ispettori hanno contestato alla società ricorrente la violazione di cui all'art. 29 della Legge n.244/1995 (contribuzione virtuale) per avere omesso contribuzione relativamente ai lavoratori indicati nel verbale ispettivo, denunciando un numero di ore e di giornate inferiori alle 40 ore settimanali previste dal
CCNL maggiormente rappresentativo sul piano nazionale. Hanno ritenuto gli ispettori che non risultava alcuna delle cause giustificative tassativamente previste dalla legge (art. 29,
1° comma del D.L. n°244/1995) ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali.
Risulta non contestato e comunque documentato che in data 8 novembre 2021 il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, con ordinanza 21/165 (all.4 al ricorso) ha disposto l'archiviazione degli atti relativi a tutti i provvedimenti sanzionatori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 16 del mese di luglio dell'anno 2018, protocollo n. 770/780 del 24 luglio 2018, rilevando:
i) la decadenza della potestà di irrogare la sanzione “VISTO che la notifica della contestazione è avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 14 della legge 689/81”;
ii) l'esistenza, nel settore edile, di un ampliamento dei casi di esonero da contribuzione.
Ne consegue che è venuto meno il presupposto su cui si fonda l'avviso di addebito CP_ impugnato. Ed infatti per dichiarazione dell' la pretesa creditoria ivi avanzata è stata calcolata sulla base di quanto accertato nel verbale.
CP_ Venuto meno il presupposto verbale incombeva sull' che ha avanzato domanda di accertamento della debenza della contribuzione, provare la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, cioè provare che la società aveva omesso contribuzione relativamente ai lavoratori indicati nel verbale ispettivo.
CP_ Tale prova nel giudizio non è stata fornita da che non ha indicato alcun mezzo di prova limitandosi a richiamare il verbale ormai archiviato.
Dall'altro lato, la ricorrente ha chiesto di sentire i lavoratori della società indicati nel verbale ispettivo nei cui confronti la società ricorrente non avrebbe versato le contribuzioni previdenziali sulle retribuzioni virtuali, ossia i signori , Persona_1
e . Persona_2 Persona_3
7 Dall'istruttoria è emerso che i lavoratori interessati hanno avanzato richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali .
Il teste ha dichiarato: è “Vero che, io ho lavorato per 118 giorni presso la Persona_2
“Vero è che ho goduto di un periodo in cui non lavoravo e venivo pagato”. Parte_1
Il teste , sentito all'udienza del 18/10/2023 ha dichiarato: “ E' vero che, Persona_1
con riferimento ai i periodi di gennaio 2017, febbraio 2017, marzo 2017, aprile 2017, maggio 2017, giugno 2017, luglio 2017, agosto 2017, settembre 2017, ottobre 2017, novembre 2017, dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018, ho avanzato richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali per 912 ore, corrispondenti a
114 giorni” ed ha confermato di avere goduto del periodo di aspettativa richiesto “senza svolgere attività lavorativa per la società . Parte_1
Il teste , sentito all'udienza del 22.11.2023 ha dichiarato: “Nel mese di Persona_3
febbraio 2018 e marzo 2018 settimanalmente ho avanzato richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali, da subito dopo la mia assunzione. Ho chiesto aspettativa in questo periodo per circa due giorni la settimana, a volte 3 giorni. In questo periodo, infatti, dovevo alternarmi con mia cognata per andare a prendere i miei figli a scuola.
Non ricordo esattamente quante ore di aspettativa e quanti giorni di aspettativa complessivamente ho richiesto , ma probabilmente sono di poco inferiori a 22 giorni.” Ed ha confermato di avere goduto del periodo di aspettativa richiesta “senza svolgere attività lavorativa per la società Parte_1
Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espleta non è stata fornita prova della fondatezza della pretesa creditoria avanzata con l'avviso di addebito opposto , che pertanto, deve essere annullato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta nel merito con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' per i CP_1
due terzi e compensate per il restante terzo in considerazione della infondatezza di alcune eccezioni proposte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59820220000272639
000;
8 - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese processuali nella misura di due terzi che liquida in complessivi Euro 1798,00 (già
2/3 del totale) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. NASTASI DIEGO, CP_ dichiaratasi antistatario. Compensa tra la società ricorrente e l' il restante terzo.
Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 06/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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