Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Antonella Garavaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Paola Zanoni e Viviana Alessandra Cugnasca presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in TO RI (Sud Africa) in data 14 novembre 2011 e trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Milano (anno 2012, n. 00497, Parte II, Serie C/1), scegliendo il regime della separazione dei beni
FATTO
In data 18 gennaio 2025 il Signor iscriveva a ruolo ricorso ex art. 473-bis.11 e s.s. c.p.c. Pt_1
Nei termini assegnati, in data 17 aprile 2025, si costituiva la Signora dando atto di aver Pt_2 raggiunto, nelle more, un accordo complessivo con il Signor accordo con il quale i coniugi Pt_1 hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
[nata a [...], il [...], codice fiscale ] e Parte_2 CodiceFiscale_3
[nato a [...], il [...], codice fiscale ], i quali Parte_1 CodiceFiscale_4 hanno contratto matrimonio con rito civile in TO RI (Sudafrica), in data 14 novembre 2011 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, al N. 497, Reg. 8, Parte 2, Serie C/1, Anno 2012), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Dare atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Dare atto che la ex casa coniugale, sita a Milano in Via dei Gracchi n. 9, rimane assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, alla Signora sino al verificarsi di quanto previsto alla clausola (4) Pt_2 che segue. Il Signor che si è trasferito altrove sin dal giugno 2022, provvederà ad asportare i propri effetti Pt_1 personali ancora ivi collocati, come da beni di cui all'allegato elenco (doc. 2) in parte già asportati, oltre a una serie di libri e periodici, che gli verranno consegnati nel termine e con le modalità che saranno direttamente concordate tra le parti.
4) Dare atto che, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, i coniugi convengono che il Signor Parte_1
che rinuncia espressamente a richiedere alla Signora qualsivoglia indennità di occupazione per
[...] Pt_2 il periodo in cui la stessa ha abitato in via esclusiva l'immobile ex casa coniugale - si obbliga a trasferire, entro e non oltre il 30 novembre 2025 o nel termine eventualmente successivo indicato dal Notaio rogante esclusivamente per ragioni burocratiche, alla Signora che accetta il trasferimento, al prezzo, ritenuto Parte_2 equo da entrambe le parti, di € 640,000,00 (seicentoquarantamila/00), la quota di sua proprietà, pari al 50%, dei seguenti immobili, situati in Milano, Via dei Gracchi n. 9, così censiti, salvo errori e come meglio in fatto, al
NCEU del Comune di Milano:
(a) appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo (terzo fuori terra) composto da 5 locali oltre i servizi e due balconi, con annesso vano di cantina al piano cantinato, foglio 431, mapp. 1, sub. 44, Via dei
Gracchi n. 9, piano 2/S1, zona censuaria 2, cat A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 2063,25, (doc. 1 rogito);
(b) box a uso autorimessa privata posto al piano interrato, foglio 431, particella 1, sub. 87, Via dei
Gracchi n. 9, piano S2, zona censuaria 2, cat C/6, classe 7, mq 16, rendita catastale € 157,00 (doc. 1 rogito).
I coniugi convengono che:
- il prezzo della compravendita come sopra indicato sarà corrisposto, quanto al 20% e dunque €
128.000,00 (centoventottomila/00), a titolo di caparra confirmatoria, entro 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione e quanto al saldo pari a € 512.000,00 (cinquecentododicimila/00) al rogito;
- il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento che precede sarà scelto dalla Signora e che ogni Pt_2 eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico della stessa, fermo restando che poichè il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui all' art. 19 Legge 6.03.1987 n. 74 (come da sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale e Cass Civ. Sez V n.
6065 del 12.05.2000).
5) Dare atto che il Signor otrà continuare a utilizzare il box pertinenziale dell'immobile Pt_1
di Via dei Gracchi di cui al punto (4) che precede per il ricovero della propria motocicletta sino al 30 novembre
2025.
6) Dare atto che il cane di razza VA del Bernese, nome OB LA intestato al Signor rimarrà presso la Signora e dalla medesima accudito, con impegno del Signor a Pt_1 Pt_2 Pt_1 condividerne le spese ordinarie, mediante il versamento in favore della Signora dell'importo mensile Pt_2 pari a € 200,00 a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Con riferimento alle spese di carattere straordinario, ivi incluse le cure veterinarie, le stesse saranno previamente concordate e a carico del Signor Pt_1
7) Dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
8) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 18.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a TO RI (Sud Africa) in data 14 novembre 2011
2) Provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato