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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 149/2024
R.G
Promosso da
corrente in Milano, P.zza Parte_1
Tre Torri n. 3, C.F. n. , P. IVA n. , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli del Foro di Macerata
Appellante
Contro
, in persona del suo le-gale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, corrente in Via Pirelli s.n.c., Civitanova Marche, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Casadidio
Appellata- appellante incidentale
, (cfr ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._1
AR NI e BA SU
Appellato- appellante incidentale nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 residente in [...]G.B. PERGOLESI N. 9, 62015-MONTE SAN IU (MC), CF:
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luciano Maria Bora C.F._2
Appellata
Controparte_4
, in persona del Procuratore pro tempore, Dr.
[...]
, corrente in Milano, Via G. B. Cassinis n. 21, (P. IVA Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Giunta P.IVA_3
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n 40/2024 in data 16 gennaio 2024 del
Tribunale di Macerata
Conclusioni: per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione:
- in via principale, accertato il corretto utilizzo sul veicolo di proprietà della società della targa prova n. X1P08596 ed indi Controparte_1 la piena operatività della polizza n. 00102.50.14667668 rilasciata per detta targa dalla con scadenza in data Controparte_4
11/11/2015, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ed indi condannare la Parte_1 [...] al risarcimento di quanto dovuto in favore della Controparte_4 sig.ra in dipendenza del sinistro stradale di data 29/01/2015, Controparte_3 con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed ivi inclusa la restituzione in favore di Parte_1 di quanto dalla medesima corrisposto alla sig.ra in esecuzione Controparte_3 della sentenza di primo grado, sia a titolo di sorte, che di interessi, spese legali e spese di c.t.u., così per complessivi € 116.826,90, di cui € 18.580,19 per spese di lite corrisposti direttamente nei confronti del procuratore della sig.ra CP_3 dichiarato antistatario, Avv. Luciano Maria Bora;
- sempre in via principale, ferma restando la precedente domanda, in alternativa all'accoglimento della stessa, accertata la sussistenza al momento del fatto della copertura assicurativa rilasciata per la targa DA 283 SF - in forza di CP_6 polizza n. 000124005220769, con scadenza in data 17/01/2015, da estendersi al 01/02/2015, in forza del periodo c.d. di “franchigia” - ed accertata in ogni caso l'assenza di qualsivoglia idoneo e concreto elemento di prova in ordine alla scopertura assicurativa di tale mezzo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ed indi statuire Parte_1 come nulla sia dovuto dalla medesima in favore della sig.ra in Controparte_3 relazione al sinistro stradale che la vedeva coinvolta in data 29/01/2015, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed ivi inclusa la restituzione in favore di Parte_1 di quanto dalla medesima corrisposto alla sig.ra in esecuzione Controparte_3 della sentenza di primo grado, sia a titolo di sorte, che di interessi, spese legali e spese di c.t.u., così per complessivi € 116.826,90, di cui € 18.580,19 per spese di lite corrisposti direttamente nei confronti del procuratore della sig.ra CP_3 dichiarato antistatario, Avv. Luciano Maria Bora;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto di entrambe le precedenti domande, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre comunque la compensazione integrale, o in via di ulteriore subordine parziale, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado ex art. 92 c.p.c., sussistendone giustificati motivi.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art. 91
c.p.c.”
Per : Controparte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e di ragione:
- in via principale, risultando il corretto utilizzo sul veicolo di proprietà della società della targa prova n. X1P08596, e quindi Controparte_1 la piena operatività della polizza n . 00102. 50. 14667668 rilasciata per detta targa dalla con scadenza in data Controparte_4 11.11.25, in riforma della sentenza di primo grado, condannare, quale obbligata in solido la . Al risarcimento di Controparte_4 quanto dovuto in favore della signora in dipendenza del sinistro Controparte_3 stradale del 29.1.2015, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre comunque la compensazione integrale ex art 92 cpc, delle spese sussistendone giustificati motivi;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art 91 cpc”
Per : Controparte_2
“Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e di ragione:
- in via principale, risultando il corretto utilizzo sul veicolo di proprietà della società della targa prova n. X1P08596, e quindi Controparte_1 la piena operatività della polizza n . 00102. 50. 14667668 rilasciata per detta targa dalla con scadenza in data Controparte_4
11.11.25, in riforma della sentenza di primo grado, condannare, quale obbligata in solido la . Al risarcimento di Controparte_4 quanto dovuto in favore della signora in dipendenza del sinistro Controparte_3 stradale del 29.1.2015, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre comunque la compensazione integrale ex art 92 cpc, delle spese sussistendone giustificati motivi;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art 91 cpc da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e/o con statuizione ex art. 1917 c. 3° cc. di rimborso delle spese di resistenza (primo e/o secondo grado di giudizio) a favore del Sig. , suo procuratore Controparte_2 antistatario.”
Per CO AN:
Piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da e Pt_1 Controparte_1
e perché infondato in fatto e diritto confermando
[...] Controparte_2 la sentenza di primo grado;
condanna alle spese del grado di Giudizio conseguenti.
in via subordinata (appello condizionato): a parziale riforma della sentenza, ove necessario valutare l'appello incidentale condizionato, si insiste reiterando le conclusioni in primo grado proposte con memoria n.1 183 cpc e con note conclusionali ex art. 281 cpc affinché questa Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ove venisse accertata valida copertura assicurativa sulla targa prova, per la condanna del ed il PROPRIETARIO DEL CP_7 Controparte_2
VEICOLO FIAT TG. DA283SF, CP_8 Controparte_9
all'integrale risarcimento del danno cagionato all'attore ed
[...] Pt_2 alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Condanna nei confronti di alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 del F.G.V.S. o di parte attrice in caso di riforma della sentenza in accoglimento di uno dei motivi di appello per il comportamento tenuto nella fase stragiudiziale
“costringendo”, per scarsa trasparenza e per assenza di motivazioni (pur richieste via P.E.C.) l'attore a citare il F.G.V.S.
Per Controparte_10
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito,confermare integralmente la sentenza di primo grado e rigettare, perciò, l'appello proposto dalla , CP_4 Parte_1 nonché quello incidentale proposto dalla Controparte_11 condannandole alla rifusione, in favore della delle spese del Parte_3 presente grado del giudizio. In via subordinata e/o alternativa per i motivi esposti dalla in tutti gli atti difensivi del primo Controparte_12 grado di giudizio, accertare e dichiarare l'infondatezza della chiamata in giudizio della da parte della convenuta Controparte_10 CP_10 [...]
. In ogni caso, vittoria di spese e competenze del grado del Controparte_1 giudizio. In via istruttoria, si opus, disporre l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla scrivente difesa nel corpo della propria seconda e terza memoria ex sesto comma dell'art. 183 cpc”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda proposta da , accertava che il sinistro verificatosi il Controparte_3
29.1.2015, in occasione del quale l'attrice veniva investita mentre attraversava sulle strisce pedonali poste sulla via Principe di Piemonte in Civitanova Marche, si era verificato per colpa esclusiva di quale conducente del Controparte_2 veicolo Fiat Punto di proprietà della società e Controparte_13 condannava la , in qualità di impresa designata per le Parte_1
Marche dal F.G.V.S. a pagare all'attrice la somma di € 90.537,30, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi, ritenendo provata la scopertura assicurativa del veicolo Fiat Punto sopra indicato, assumendo cessata la “normale” copertura assicurativa e non CP_6 operante, nel caso di specie, la copertura per la targa prova. CP_4
Avverso detta sentenza proponeva appello , quale Parte_1
impresa designata dal FGVS, rispetto alla domanda risarcitoria affidato ai motivi sotto indicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano e che Controparte_13 Controparte_2 proponevano appello incidentale adesivo al primo e terzo motivo di censura sollevato da , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 sopra trascritte.
Si costituiva, altresì, , che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3 principale e degli appelli adesivi e, in via subordinata e nel solo caso di accoglimento degli appelli principali, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo, per l'ipotesi in cui venisse accertata valida copertura assicurativa sulla targa prova, la condanna del conducente e del proprietario Controparte_2 del veicolo fiat punto tg. DA283SF, , in solido tra Controparte_1 loro, all'integrale risarcimento del danno subito.
Si costituiva la Società che chiedeva il rigetto dell'appello Parte_3 principale e degli appelli adesivi e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , nonché gli appellanti incidentali Parte_1
e , impugnavano la sentenza di Controparte_2 Controparte_1 primo grado nella parte in cui aveva statuito l'inoperatività della polizza RC auto rilasciata da per la targa prova dell'autovettura Fiat punto tg. CP_12
DA283SF, condotta dal ritenendo illegittimo l'uso della stessa su un CP_2 veicolo già immatricolato, quale quello di specie.
Occorre osservare, innanzitutto, che, all'epoca del sinistro e al momento della proposizione della domanda in primo grado, la questione circa il legittimo utilizzo della targa prova anche su veicoli già immatricolati era controversa.
Infatti, la normativa in vigore al momento del sinistro relativa alla c.d. “targa prova” stabiliva, all'art. 1 del D.P.R. n. 474/2001 “L'obbligo di munire della carta di circolazione…i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L'autorizzazione è, inoltre, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione
e il collaboratore sia munito di delega”.
Benché la norma facesse riferimento a veicoli sprovvisti di carta di circolazione, ovvero non immatricolati, secondo una prassi consolidata, gli operatori professionali (concessionarie auto, officine meccaniche, ecc.) facevano normalmente uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati, per esigenze di prova tecnica ovvero collegate alla vendita. Tale prassi trovava un fondamento giuridico, oltre che logico, nell'elenco dei soggetti aventi diritto alla circolazione di prova di cui all'art. 1 cit., tra cui “gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto” di cui alla lett. d), i quali normalmente pongono in circolazione veicoli già immatricolati nonché nel noto principio interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in quanto la norma non prevedeva specificamente un divieto di circolazione con targa prova dei veicoli immatricolati. La normativa, dunque, non prendeva posizione espressa in ordine alla possibilità per i veicoli già immatricolati di circolare con targa prova (con conseguenti riflessi sull'operatività della relativa copertura assicurativa in luogo di quella
“ordinaria”), il che è avvenuto soltanto con il d.l. n. 121/2021 (che ha successivamente consentito l'uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).
Dunque, prima di tale momento, la questione risultava giuridicamente incerta, anche alla luce della posizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tale ente, infatti, con nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, non aveva escluso l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati. Solo con nota del
30 maggio 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, rilevava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che "secondo la previsione dell'art. 98 C.d.S., come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione". Nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell'Interno faceva presente che "la questione era stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata", parere che, nelle more, non è intervenuto, stante anche la modifica legislativa del 2021.
Quanto alla utilizzazione dell'autorizzazione ministeriale alla circolazione con targa prova su veicoli già immatricolati e targati, la Corte di Cassazione, soltanto nel 2020, con la pronuncia n. 17665, (citata dal primo giudice), ha affermato che: “l'autorizzazione ministeriale alla circolazione con targa prova, regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. –circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo
o per collaudo –abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non
è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati”.
Si deve, però, rilevare che, successivamente a tale pronuncia, il contesto normativo è stato modificato dal Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale, all'art. 1 comma 3, ha consentito l'uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, stabilendo, altresì, che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti dei terzi danneggiati dal sinistro, anche del proprietario del veicolo.
Ora, è pur vero che la nuova normativa appena richiamata, la quale consente l'utilizzo della targa prova anche sui veicoli già immatricolati, è entrata in vigore successivamente al sinistro di cui è causa;
tuttavia, l'approvazione della nuova normativa, evidentemente finalizzata a risolvere la problematica interpretativa precedentemente richiamata, appare idonea a giustificare, per il passato, un'interpretazione estensiva della normativa all'epoca vigente, tale cioè da far ritenere legittima la prassi di utilizzare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati, nei limiti in cui essi siano utilizzati ai fini della vendita. Del resto,
l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è previsto dall'art. 193
C.d.S. per i veicoli a motore che vengano “posti in circolazione sulla strada”, senza alcun riferimento specifico al momento dell'immatricolazione Si ritiene, dunque, che, come affermato dall'appellante, tale normativa costituisca interpretazione autentica del precedente testo normativo in quanto proveniente dal medesimo organo che ha emesso la disposizione originaria, in presenza di difficoltà interpretative o oscillazioni giurisprudenziali, con il limite, che in questo caso appare rispettato, di intervenire comunque nella cornice della norma adottandone uno dei possibili significati e di rispettare il principio di ragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 271/2011 secondo cui “Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”. La Corte ha rilevato, poi, la sussistenza di una serie di limiti all'efficacia retroattiva di tali leggi, quali “il rispetto del principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte cost. n. 397/1994), limiti che non si ritengono violati nel caso di specie.
Invero, il carattere interpretativo di una legge può senz'altro essere ricavato da indici espliciti – insussistenti nel caso di specie – come l'impiego di formule del tipo “va inteso”, “va interpretato” riferite ad un enunciato o ad un termine della precedente legge, ovvero dall'intitolazione della legge (ad es., “Legge di interpretazione”, “Legge di interpretazione autentica”, “Norme interpretative” ecc.). Nondimeno, il medesimo carattere può anche derivare dall'intenzione interpretativa del legislatore concreto, ricavabile dai lavori preparatori, dal contesto interpretativo-applicativo in cui si inserisce la legge e dalla tecnica di redazione del testo normativo.
Ebbene, è a questo secondo gruppo di indici che bisogna far riferimento nel caso in decisione. L'art. 1 comma 1 d.p.r. 24 novembre 2001, n. 474, infatti, ha una formulazione ampia. L'autorizzazione alla circolazione in prova non è riferita ai soli veicoli non ancora immatricolati – se così fosse, l'art. 1 comma 3 d.l. 10 settembre 2021,
n. 121 ascriverebbe alla disposizione un significato ulteriore rispetto ai possibili significati letterali e avrebbe, quindi, portata senz'altro innovativa – bensì riguarda tutti i veicoli che circolano su strada per ragioni di vendita, senza distinzione fra quelli già immatricolati e quelli non ancora immatricolati. Qui vi è già un primo dato di rilievo: l'utilizzo della targa di prova per veicoli immatricolati, come peraltro già sopra osservato, è sostenibile in base al significato letterale dell'art. 1 comma 1 d.p.r. 24 novembre 2001, n. 474, a prescindere da quanto disposto dal d.l. 10 settembre 2021, n. 121. Questo elemento non è trascurabile. L'ordinamento giuridico viene innovato quando il legislatore altera la disciplina di una data classe di fattispecie, ma quando una norma successiva detta una disciplina che poteva ritenersi ricompresa in una norma precedente, si entra nel campo dell'interpretazione autentica.
Il secondo fattore da considerare è il contesto applicativo in cui si è inserito l'art. 1 comma 3 d.l. 10 settembre 2021, n. 121, come sopra delineato, caratterizzato da un forte contrasto interpretativo anche tra nel quale era stato CP_14 richiesto anche un parere al Consiglio di Stato: l'intervento legislativo denota allora, un intento interpretativo, volto a chiarire quale debba essere, fra i due in contesa, il significato da attribuire all'art. 1 comma 1 d.p.r. 24 novembre 2001,
n. 474.
Funzione utile in tal senso, svolge, infine, la relazione introduttiva alla proposta di legge n. 1365 presentata alla Camera dei deputati in data 14.11.2018, che di seguito di riproduce Trattandosi, quindi, di norma di carattere interpretativo, deve riconoscersene, quindi, la piena operatività al caso che ci occupa.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, va rilevato che l'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al d.P.R. n. 474/2001 (con riferimento, in questo caso, all'apposizione della stessa su veicolo già immatricolato) non escluderebbe comunque l'obbligo risarcitorio dell'assicuratore della targa prova. L'esigenza di tutela dei terzi danneggiati ha indotto la giurisprudenza (sia pure in relazione ad altre ipotesi, ma affermando un principio applicabile anche al caso di specie) a negare una simile eventualità e ribadire l'operatività della garanzia assicurativa: eventuali irregolarità (quali la circolazione per uno scopo diverso dalla prova tecnica) rilevano esclusivamente nei rapporti tra l'assicuratore e l'assicurato; esse, pertanto, non incidono sull'esistenza del rapporto assicurativo e sono inopponibili al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di quest'ultimo verso l'assicurato ( cfr Cass. 18.4.2005, n. 8009 citata da Cass. 17665/2020, ancorché con riguardo alla disciplina previgente ““l'incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita) poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato, non incidendo sull'esistenza del rapporto assicurativo né costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l'assicurato” nonché Cass. 25.2.1992, n. 2332;
Cass. 15.12.1987, n. 9289, in tema di circolazione non conforme alle modalità previste dalla polizza della targa prova).
Infatti, la normativa in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli (compresa quella legata alla circolazione in prova) non ha solo funzione di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche di strumento di protezione e risarcimento del danneggiato.
Ne discende che, proprio alla luce della specificità della materia, occorre distinguere il rapporto esterno con la danneggiata, la cui regolamentazione, anche di derivazione europea, è ispirata al principio della preminente tutela del danneggiato e, dall'altro lato, il rapporto interno con l'assicurato.
Si ritiene, pertanto, che la questione circa la possibilità o meno di circolare con targa prova su veicoli già immatricolati non assuma rilevanza nei rapporti con il danneggiato, sicché la compagnia assicuratrice della targa prova deve, in ogni caso, ritenersi obbligata a rispondere dei danni verificatisi.
Il logico corollario di quanto sopra è che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve affermarsi la piena operatività della polizza n.
00102.50.14667668 rilasciata dall'appellata per la targa prova n. CP_4
X1P08596, con scadenza in data 11/11/2015, con la conseguenza che, quest'ultima sarà tenuta a rifondere all'attrice quanto alla stessa riconosciuto dal giudice di prime cure con pronuncia sul punto non censurata e, quindi, coperta da giudicato.
Ne discende che dovrà vedersi restituire quanto corrisposto in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado sia a titolo di sorte, che di interessi, spese legali e spese di c.t.u., così per complessivi € 116.826,90, di cui €
18.580,19 per spese di lite corrisposti direttamente nei confronti del procuratore della sig.ra dichiarato antistatario, Avv. Luciano Maria Bora. (cfr doc 2- CP_3
3-4-5 allegati alla citazione in appello)
L'accoglimento del primo motivo assorbe e rende superflua la disamina delle restanti doglianze mosse dall'appellante principale e dagli appellanti adesivi.
Esaminando allora l'appello incidentale subordinato presentato dalla signora la stessa ha chiesto, richiamando le conclusioni rassegnate nella prima CP_3 memoria ex art 183 cpc, la condanna, nell'ipotesi di ritenuta validità della targa prova, in solido con anche del conducente e del Controparte_4 proprietario del veicolo.
Ritiene la Corte che detta doglianza debba essere accolta sulla base del principio generale di cui all'art 2054, commi 1 e 3 cc, non essendo contestato ed anzi essendo stato accertato dal Giudice di primo grado, con decisione sul punto non censurata, la responsabilità esclusiva del nella causazione del danno, CP_2 oltre che la proprietà del mezzo in capo alla Controparte_1 che non ha in alcun modo provato o chiesto di provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado ne impone una nuova regolamentazione, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Orbene, nei rapporti tra la e la e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
e le spese di entrambi i gradi di
[...] Controparte_1 giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza solidale di questi ultimi;
quanto ai rapporti tra le altre parti processuali, l'estrema controvertibilità delle questioni affrontate ne impone l'integrale compensazione tra le parti.
Quanto da ultimo alla domanda avanzata dal signor di vedersi CP_2 rimborsate le spese di resistenza ex art 1917 cc, deve ribadirsi che le stesse, oltre al fatto che possono essere richieste dall'assicurato alla propria compagnia, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, sono, in ogni caso dovute all'assicurato solo se egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cfr Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n.26683), prova che nel caso in esame, non è stata in alcun modo fornita.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
149/24, così provvede:
in accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali adesivi ed in parziale riforma della sentenza di primo grado
Condanna la in solido con Controparte_4
e , al risarcimento del danno patito Controparte_2 Controparte_1 dalla signora in dipendenza del sinistro stradale in data Controparte_3
29/01/2015, come quantificato dal Giudice di primo grado, nonché a rimborsare a quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
Condanna la Controparte_4 Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite sostenute da in entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, Controparte_3 in favore dell'avv. Luciano Maria Bora, dichiaratosi antistatario, in € 14.103,00 per compenso, in € 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a. per il primo grado di giudizio ed in euro 9500.00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. per il presente grado di giudizio.
Compensa integralmente tra le altre parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 149/2024
R.G
Promosso da
corrente in Milano, P.zza Parte_1
Tre Torri n. 3, C.F. n. , P. IVA n. , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli del Foro di Macerata
Appellante
Contro
, in persona del suo le-gale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, corrente in Via Pirelli s.n.c., Civitanova Marche, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Casadidio
Appellata- appellante incidentale
, (cfr ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._1
AR NI e BA SU
Appellato- appellante incidentale nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 residente in [...]G.B. PERGOLESI N. 9, 62015-MONTE SAN IU (MC), CF:
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luciano Maria Bora C.F._2
Appellata
Controparte_4
, in persona del Procuratore pro tempore, Dr.
[...]
, corrente in Milano, Via G. B. Cassinis n. 21, (P. IVA Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Giunta P.IVA_3
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n 40/2024 in data 16 gennaio 2024 del
Tribunale di Macerata
Conclusioni: per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione:
- in via principale, accertato il corretto utilizzo sul veicolo di proprietà della società della targa prova n. X1P08596 ed indi Controparte_1 la piena operatività della polizza n. 00102.50.14667668 rilasciata per detta targa dalla con scadenza in data Controparte_4
11/11/2015, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ed indi condannare la Parte_1 [...] al risarcimento di quanto dovuto in favore della Controparte_4 sig.ra in dipendenza del sinistro stradale di data 29/01/2015, Controparte_3 con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed ivi inclusa la restituzione in favore di Parte_1 di quanto dalla medesima corrisposto alla sig.ra in esecuzione Controparte_3 della sentenza di primo grado, sia a titolo di sorte, che di interessi, spese legali e spese di c.t.u., così per complessivi € 116.826,90, di cui € 18.580,19 per spese di lite corrisposti direttamente nei confronti del procuratore della sig.ra CP_3 dichiarato antistatario, Avv. Luciano Maria Bora;
- sempre in via principale, ferma restando la precedente domanda, in alternativa all'accoglimento della stessa, accertata la sussistenza al momento del fatto della copertura assicurativa rilasciata per la targa DA 283 SF - in forza di CP_6 polizza n. 000124005220769, con scadenza in data 17/01/2015, da estendersi al 01/02/2015, in forza del periodo c.d. di “franchigia” - ed accertata in ogni caso l'assenza di qualsivoglia idoneo e concreto elemento di prova in ordine alla scopertura assicurativa di tale mezzo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ed indi statuire Parte_1 come nulla sia dovuto dalla medesima in favore della sig.ra in Controparte_3 relazione al sinistro stradale che la vedeva coinvolta in data 29/01/2015, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ed ivi inclusa la restituzione in favore di Parte_1 di quanto dalla medesima corrisposto alla sig.ra in esecuzione Controparte_3 della sentenza di primo grado, sia a titolo di sorte, che di interessi, spese legali e spese di c.t.u., così per complessivi € 116.826,90, di cui € 18.580,19 per spese di lite corrisposti direttamente nei confronti del procuratore della sig.ra CP_3 dichiarato antistatario, Avv. Luciano Maria Bora;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto di entrambe le precedenti domande, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre comunque la compensazione integrale, o in via di ulteriore subordine parziale, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado ex art. 92 c.p.c., sussistendone giustificati motivi.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art. 91
c.p.c.”
Per : Controparte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e di ragione:
- in via principale, risultando il corretto utilizzo sul veicolo di proprietà della società della targa prova n. X1P08596, e quindi Controparte_1 la piena operatività della polizza n . 00102. 50. 14667668 rilasciata per detta targa dalla con scadenza in data Controparte_4 11.11.25, in riforma della sentenza di primo grado, condannare, quale obbligata in solido la . Al risarcimento di Controparte_4 quanto dovuto in favore della signora in dipendenza del sinistro Controparte_3 stradale del 29.1.2015, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre comunque la compensazione integrale ex art 92 cpc, delle spese sussistendone giustificati motivi;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art 91 cpc”
Per : Controparte_2
“Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e di ragione:
- in via principale, risultando il corretto utilizzo sul veicolo di proprietà della società della targa prova n. X1P08596, e quindi Controparte_1 la piena operatività della polizza n . 00102. 50. 14667668 rilasciata per detta targa dalla con scadenza in data Controparte_4
11.11.25, in riforma della sentenza di primo grado, condannare, quale obbligata in solido la . Al risarcimento di Controparte_4 quanto dovuto in favore della signora in dipendenza del sinistro Controparte_3 stradale del 29.1.2015, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre comunque la compensazione integrale ex art 92 cpc, delle spese sussistendone giustificati motivi;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex art 91 cpc da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e/o con statuizione ex art. 1917 c. 3° cc. di rimborso delle spese di resistenza (primo e/o secondo grado di giudizio) a favore del Sig. , suo procuratore Controparte_2 antistatario.”
Per CO AN:
Piaccia a questa Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da e Pt_1 Controparte_1
e perché infondato in fatto e diritto confermando
[...] Controparte_2 la sentenza di primo grado;
condanna alle spese del grado di Giudizio conseguenti.
in via subordinata (appello condizionato): a parziale riforma della sentenza, ove necessario valutare l'appello incidentale condizionato, si insiste reiterando le conclusioni in primo grado proposte con memoria n.1 183 cpc e con note conclusionali ex art. 281 cpc affinché questa Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ove venisse accertata valida copertura assicurativa sulla targa prova, per la condanna del ed il PROPRIETARIO DEL CP_7 Controparte_2
VEICOLO FIAT TG. DA283SF, CP_8 Controparte_9
all'integrale risarcimento del danno cagionato all'attore ed
[...] Pt_2 alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Condanna nei confronti di alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 del F.G.V.S. o di parte attrice in caso di riforma della sentenza in accoglimento di uno dei motivi di appello per il comportamento tenuto nella fase stragiudiziale
“costringendo”, per scarsa trasparenza e per assenza di motivazioni (pur richieste via P.E.C.) l'attore a citare il F.G.V.S.
Per Controparte_10
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito,confermare integralmente la sentenza di primo grado e rigettare, perciò, l'appello proposto dalla , CP_4 Parte_1 nonché quello incidentale proposto dalla Controparte_11 condannandole alla rifusione, in favore della delle spese del Parte_3 presente grado del giudizio. In via subordinata e/o alternativa per i motivi esposti dalla in tutti gli atti difensivi del primo Controparte_12 grado di giudizio, accertare e dichiarare l'infondatezza della chiamata in giudizio della da parte della convenuta Controparte_10 CP_10 [...]
. In ogni caso, vittoria di spese e competenze del grado del Controparte_1 giudizio. In via istruttoria, si opus, disporre l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla scrivente difesa nel corpo della propria seconda e terza memoria ex sesto comma dell'art. 183 cpc”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda proposta da , accertava che il sinistro verificatosi il Controparte_3
29.1.2015, in occasione del quale l'attrice veniva investita mentre attraversava sulle strisce pedonali poste sulla via Principe di Piemonte in Civitanova Marche, si era verificato per colpa esclusiva di quale conducente del Controparte_2 veicolo Fiat Punto di proprietà della società e Controparte_13 condannava la , in qualità di impresa designata per le Parte_1
Marche dal F.G.V.S. a pagare all'attrice la somma di € 90.537,30, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi, ritenendo provata la scopertura assicurativa del veicolo Fiat Punto sopra indicato, assumendo cessata la “normale” copertura assicurativa e non CP_6 operante, nel caso di specie, la copertura per la targa prova. CP_4
Avverso detta sentenza proponeva appello , quale Parte_1
impresa designata dal FGVS, rispetto alla domanda risarcitoria affidato ai motivi sotto indicati, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano e che Controparte_13 Controparte_2 proponevano appello incidentale adesivo al primo e terzo motivo di censura sollevato da , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 sopra trascritte.
Si costituiva, altresì, , che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3 principale e degli appelli adesivi e, in via subordinata e nel solo caso di accoglimento degli appelli principali, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo, per l'ipotesi in cui venisse accertata valida copertura assicurativa sulla targa prova, la condanna del conducente e del proprietario Controparte_2 del veicolo fiat punto tg. DA283SF, , in solido tra Controparte_1 loro, all'integrale risarcimento del danno subito.
Si costituiva la Società che chiedeva il rigetto dell'appello Parte_3 principale e degli appelli adesivi e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , nonché gli appellanti incidentali Parte_1
e , impugnavano la sentenza di Controparte_2 Controparte_1 primo grado nella parte in cui aveva statuito l'inoperatività della polizza RC auto rilasciata da per la targa prova dell'autovettura Fiat punto tg. CP_12
DA283SF, condotta dal ritenendo illegittimo l'uso della stessa su un CP_2 veicolo già immatricolato, quale quello di specie.
Occorre osservare, innanzitutto, che, all'epoca del sinistro e al momento della proposizione della domanda in primo grado, la questione circa il legittimo utilizzo della targa prova anche su veicoli già immatricolati era controversa.
Infatti, la normativa in vigore al momento del sinistro relativa alla c.d. “targa prova” stabiliva, all'art. 1 del D.P.R. n. 474/2001 “L'obbligo di munire della carta di circolazione…i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L'autorizzazione è, inoltre, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione
e il collaboratore sia munito di delega”.
Benché la norma facesse riferimento a veicoli sprovvisti di carta di circolazione, ovvero non immatricolati, secondo una prassi consolidata, gli operatori professionali (concessionarie auto, officine meccaniche, ecc.) facevano normalmente uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati, per esigenze di prova tecnica ovvero collegate alla vendita. Tale prassi trovava un fondamento giuridico, oltre che logico, nell'elenco dei soggetti aventi diritto alla circolazione di prova di cui all'art. 1 cit., tra cui “gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto” di cui alla lett. d), i quali normalmente pongono in circolazione veicoli già immatricolati nonché nel noto principio interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in quanto la norma non prevedeva specificamente un divieto di circolazione con targa prova dei veicoli immatricolati. La normativa, dunque, non prendeva posizione espressa in ordine alla possibilità per i veicoli già immatricolati di circolare con targa prova (con conseguenti riflessi sull'operatività della relativa copertura assicurativa in luogo di quella
“ordinaria”), il che è avvenuto soltanto con il d.l. n. 121/2021 (che ha successivamente consentito l'uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).
Dunque, prima di tale momento, la questione risultava giuridicamente incerta, anche alla luce della posizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tale ente, infatti, con nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, non aveva escluso l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati. Solo con nota del
30 maggio 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, rilevava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che "secondo la previsione dell'art. 98 C.d.S., come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione". Nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell'Interno faceva presente che "la questione era stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi sopraindicata", parere che, nelle more, non è intervenuto, stante anche la modifica legislativa del 2021.
Quanto alla utilizzazione dell'autorizzazione ministeriale alla circolazione con targa prova su veicoli già immatricolati e targati, la Corte di Cassazione, soltanto nel 2020, con la pronuncia n. 17665, (citata dal primo giudice), ha affermato che: “l'autorizzazione ministeriale alla circolazione con targa prova, regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. –circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo
o per collaudo –abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non
è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati”.
Si deve, però, rilevare che, successivamente a tale pronuncia, il contesto normativo è stato modificato dal Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale, all'art. 1 comma 3, ha consentito l'uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, stabilendo, altresì, che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti dei terzi danneggiati dal sinistro, anche del proprietario del veicolo.
Ora, è pur vero che la nuova normativa appena richiamata, la quale consente l'utilizzo della targa prova anche sui veicoli già immatricolati, è entrata in vigore successivamente al sinistro di cui è causa;
tuttavia, l'approvazione della nuova normativa, evidentemente finalizzata a risolvere la problematica interpretativa precedentemente richiamata, appare idonea a giustificare, per il passato, un'interpretazione estensiva della normativa all'epoca vigente, tale cioè da far ritenere legittima la prassi di utilizzare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati, nei limiti in cui essi siano utilizzati ai fini della vendita. Del resto,
l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è previsto dall'art. 193
C.d.S. per i veicoli a motore che vengano “posti in circolazione sulla strada”, senza alcun riferimento specifico al momento dell'immatricolazione Si ritiene, dunque, che, come affermato dall'appellante, tale normativa costituisca interpretazione autentica del precedente testo normativo in quanto proveniente dal medesimo organo che ha emesso la disposizione originaria, in presenza di difficoltà interpretative o oscillazioni giurisprudenziali, con il limite, che in questo caso appare rispettato, di intervenire comunque nella cornice della norma adottandone uno dei possibili significati e di rispettare il principio di ragionevolezza (cfr. Corte cost. n. 271/2011 secondo cui “Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”. La Corte ha rilevato, poi, la sussistenza di una serie di limiti all'efficacia retroattiva di tali leggi, quali “il rispetto del principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte cost. n. 397/1994), limiti che non si ritengono violati nel caso di specie.
Invero, il carattere interpretativo di una legge può senz'altro essere ricavato da indici espliciti – insussistenti nel caso di specie – come l'impiego di formule del tipo “va inteso”, “va interpretato” riferite ad un enunciato o ad un termine della precedente legge, ovvero dall'intitolazione della legge (ad es., “Legge di interpretazione”, “Legge di interpretazione autentica”, “Norme interpretative” ecc.). Nondimeno, il medesimo carattere può anche derivare dall'intenzione interpretativa del legislatore concreto, ricavabile dai lavori preparatori, dal contesto interpretativo-applicativo in cui si inserisce la legge e dalla tecnica di redazione del testo normativo.
Ebbene, è a questo secondo gruppo di indici che bisogna far riferimento nel caso in decisione. L'art. 1 comma 1 d.p.r. 24 novembre 2001, n. 474, infatti, ha una formulazione ampia. L'autorizzazione alla circolazione in prova non è riferita ai soli veicoli non ancora immatricolati – se così fosse, l'art. 1 comma 3 d.l. 10 settembre 2021,
n. 121 ascriverebbe alla disposizione un significato ulteriore rispetto ai possibili significati letterali e avrebbe, quindi, portata senz'altro innovativa – bensì riguarda tutti i veicoli che circolano su strada per ragioni di vendita, senza distinzione fra quelli già immatricolati e quelli non ancora immatricolati. Qui vi è già un primo dato di rilievo: l'utilizzo della targa di prova per veicoli immatricolati, come peraltro già sopra osservato, è sostenibile in base al significato letterale dell'art. 1 comma 1 d.p.r. 24 novembre 2001, n. 474, a prescindere da quanto disposto dal d.l. 10 settembre 2021, n. 121. Questo elemento non è trascurabile. L'ordinamento giuridico viene innovato quando il legislatore altera la disciplina di una data classe di fattispecie, ma quando una norma successiva detta una disciplina che poteva ritenersi ricompresa in una norma precedente, si entra nel campo dell'interpretazione autentica.
Il secondo fattore da considerare è il contesto applicativo in cui si è inserito l'art. 1 comma 3 d.l. 10 settembre 2021, n. 121, come sopra delineato, caratterizzato da un forte contrasto interpretativo anche tra nel quale era stato CP_14 richiesto anche un parere al Consiglio di Stato: l'intervento legislativo denota allora, un intento interpretativo, volto a chiarire quale debba essere, fra i due in contesa, il significato da attribuire all'art. 1 comma 1 d.p.r. 24 novembre 2001,
n. 474.
Funzione utile in tal senso, svolge, infine, la relazione introduttiva alla proposta di legge n. 1365 presentata alla Camera dei deputati in data 14.11.2018, che di seguito di riproduce Trattandosi, quindi, di norma di carattere interpretativo, deve riconoscersene, quindi, la piena operatività al caso che ci occupa.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, va rilevato che l'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al d.P.R. n. 474/2001 (con riferimento, in questo caso, all'apposizione della stessa su veicolo già immatricolato) non escluderebbe comunque l'obbligo risarcitorio dell'assicuratore della targa prova. L'esigenza di tutela dei terzi danneggiati ha indotto la giurisprudenza (sia pure in relazione ad altre ipotesi, ma affermando un principio applicabile anche al caso di specie) a negare una simile eventualità e ribadire l'operatività della garanzia assicurativa: eventuali irregolarità (quali la circolazione per uno scopo diverso dalla prova tecnica) rilevano esclusivamente nei rapporti tra l'assicuratore e l'assicurato; esse, pertanto, non incidono sull'esistenza del rapporto assicurativo e sono inopponibili al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di quest'ultimo verso l'assicurato ( cfr Cass. 18.4.2005, n. 8009 citata da Cass. 17665/2020, ancorché con riguardo alla disciplina previgente ““l'incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita) poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato, non incidendo sull'esistenza del rapporto assicurativo né costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l'assicurato” nonché Cass. 25.2.1992, n. 2332;
Cass. 15.12.1987, n. 9289, in tema di circolazione non conforme alle modalità previste dalla polizza della targa prova).
Infatti, la normativa in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli (compresa quella legata alla circolazione in prova) non ha solo funzione di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche di strumento di protezione e risarcimento del danneggiato.
Ne discende che, proprio alla luce della specificità della materia, occorre distinguere il rapporto esterno con la danneggiata, la cui regolamentazione, anche di derivazione europea, è ispirata al principio della preminente tutela del danneggiato e, dall'altro lato, il rapporto interno con l'assicurato.
Si ritiene, pertanto, che la questione circa la possibilità o meno di circolare con targa prova su veicoli già immatricolati non assuma rilevanza nei rapporti con il danneggiato, sicché la compagnia assicuratrice della targa prova deve, in ogni caso, ritenersi obbligata a rispondere dei danni verificatisi.
Il logico corollario di quanto sopra è che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve affermarsi la piena operatività della polizza n.
00102.50.14667668 rilasciata dall'appellata per la targa prova n. CP_4
X1P08596, con scadenza in data 11/11/2015, con la conseguenza che, quest'ultima sarà tenuta a rifondere all'attrice quanto alla stessa riconosciuto dal giudice di prime cure con pronuncia sul punto non censurata e, quindi, coperta da giudicato.
Ne discende che dovrà vedersi restituire quanto corrisposto in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado sia a titolo di sorte, che di interessi, spese legali e spese di c.t.u., così per complessivi € 116.826,90, di cui €
18.580,19 per spese di lite corrisposti direttamente nei confronti del procuratore della sig.ra dichiarato antistatario, Avv. Luciano Maria Bora. (cfr doc 2- CP_3
3-4-5 allegati alla citazione in appello)
L'accoglimento del primo motivo assorbe e rende superflua la disamina delle restanti doglianze mosse dall'appellante principale e dagli appellanti adesivi.
Esaminando allora l'appello incidentale subordinato presentato dalla signora la stessa ha chiesto, richiamando le conclusioni rassegnate nella prima CP_3 memoria ex art 183 cpc, la condanna, nell'ipotesi di ritenuta validità della targa prova, in solido con anche del conducente e del Controparte_4 proprietario del veicolo.
Ritiene la Corte che detta doglianza debba essere accolta sulla base del principio generale di cui all'art 2054, commi 1 e 3 cc, non essendo contestato ed anzi essendo stato accertato dal Giudice di primo grado, con decisione sul punto non censurata, la responsabilità esclusiva del nella causazione del danno, CP_2 oltre che la proprietà del mezzo in capo alla Controparte_1 che non ha in alcun modo provato o chiesto di provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado ne impone una nuova regolamentazione, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Orbene, nei rapporti tra la e la e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
e le spese di entrambi i gradi di
[...] Controparte_1 giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza solidale di questi ultimi;
quanto ai rapporti tra le altre parti processuali, l'estrema controvertibilità delle questioni affrontate ne impone l'integrale compensazione tra le parti.
Quanto da ultimo alla domanda avanzata dal signor di vedersi CP_2 rimborsate le spese di resistenza ex art 1917 cc, deve ribadirsi che le stesse, oltre al fatto che possono essere richieste dall'assicurato alla propria compagnia, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, sono, in ogni caso dovute all'assicurato solo se egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cfr Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n.26683), prova che nel caso in esame, non è stata in alcun modo fornita.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
149/24, così provvede:
in accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali adesivi ed in parziale riforma della sentenza di primo grado
Condanna la in solido con Controparte_4
e , al risarcimento del danno patito Controparte_2 Controparte_1 dalla signora in dipendenza del sinistro stradale in data Controparte_3
29/01/2015, come quantificato dal Giudice di primo grado, nonché a rimborsare a quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
Condanna la Controparte_4 Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite sostenute da in entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, Controparte_3 in favore dell'avv. Luciano Maria Bora, dichiaratosi antistatario, in € 14.103,00 per compenso, in € 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a. per il primo grado di giudizio ed in euro 9500.00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. per il presente grado di giudizio.
Compensa integralmente tra le altre parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico