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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 482/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 482/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex. Art. 316 c.c.”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 04/06/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roccasecca, alla via Piave n.1 presso lo studio dell'Avv. CAPRIO
ANGELA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in PIAZZA LABRIOLA N. 37 03043 CASSINO, presso lo studio degli
Avv.ti CLINIO POMPEI e ROBERTA NACCI che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, , premesso Parte_1
di essere la madre del minore nato a Roma il [...] in [...] al Persona_1
matrimonio contratto con il Sig. , definito allo stato con separazione Controparte_1
consensuale omologata dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 954/2024 del
27/06/2024, che le condizioni di separazione prevedono l'affido condiviso con collocamento presso la madre e che il piccolo frequenta la classe quinta Per_1 elementare nella scuola primaria di Cassino “Pio di Meo”, che non vi è accordo tra i genitori circa la scuola media dove iscrivere il figlio, ha chiesto di essere autorizzata ad iscrivere il minore alla scuola secondaria di primo grado “Diamare” o in Persona_1 subordine alla Scuola Conte di Cassino, nell'interesse del minore.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1
contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo di autorizzare il padre ad iscrivere, nel superiore interesse del minore, il figlio alla scuola Persona_1
Secondaria di Primo grado, , sita in Cassino, Via Bellini n. 1, con efficacia Persona_2
immediata.
Alla udienza del 23/04/2025 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato incaricava i Servizi Sociali di trasmettere relazione riguardante la situazione generale del minore.
In corso di causa le parti davano atto di aver raggiunto un accordo con l'iscrizione del figlio minore presso la scuola media ”, chiedendo di Persona_2
dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza cartolare del 4/06/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, l'accordo raggiunto tra le parti appare conforme alla legge e agli interessi della prole e determina senza dubbio la cessazione della materia del contendere.
2 Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 04/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 482/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso ex. Art. 316 c.c.”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 04/06/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roccasecca, alla via Piave n.1 presso lo studio dell'Avv. CAPRIO
ANGELA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in PIAZZA LABRIOLA N. 37 03043 CASSINO, presso lo studio degli
Avv.ti CLINIO POMPEI e ROBERTA NACCI che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, , premesso Parte_1
di essere la madre del minore nato a Roma il [...] in [...] al Persona_1
matrimonio contratto con il Sig. , definito allo stato con separazione Controparte_1
consensuale omologata dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 954/2024 del
27/06/2024, che le condizioni di separazione prevedono l'affido condiviso con collocamento presso la madre e che il piccolo frequenta la classe quinta Per_1 elementare nella scuola primaria di Cassino “Pio di Meo”, che non vi è accordo tra i genitori circa la scuola media dove iscrivere il figlio, ha chiesto di essere autorizzata ad iscrivere il minore alla scuola secondaria di primo grado “Diamare” o in Persona_1 subordine alla Scuola Conte di Cassino, nell'interesse del minore.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva , Controparte_1
contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo di autorizzare il padre ad iscrivere, nel superiore interesse del minore, il figlio alla scuola Persona_1
Secondaria di Primo grado, , sita in Cassino, Via Bellini n. 1, con efficacia Persona_2
immediata.
Alla udienza del 23/04/2025 comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato incaricava i Servizi Sociali di trasmettere relazione riguardante la situazione generale del minore.
In corso di causa le parti davano atto di aver raggiunto un accordo con l'iscrizione del figlio minore presso la scuola media ”, chiedendo di Persona_2
dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza cartolare del 4/06/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, l'accordo raggiunto tra le parti appare conforme alla legge e agli interessi della prole e determina senza dubbio la cessazione della materia del contendere.
2 Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, 04/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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