Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 5639/2020 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
, in persona del suo legale Parte_1
per rappresentante pro tempore (Avv. GERACI ROSA) Controparte_1
_____________________________ ricorrente
CONTRO
[...]
Il Cancelliere (Avv. RIZZO Controparte_2
GIOVANNA ADRIANA)
resistente
Avente ad oggetto: impugnazione verbale unico di accertamento.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 06/12/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
annulla parzialmente il verbale unico di accertamento e notificazione CP_2
n.2018006261/DDL del 21/06/2019 limitatamente alla violazione di cui al punto quattro del predetto verbale dichiarando l'insussistenza della violazione relativa all'annullamento del rapporto di lavoro dei dipendenti e Persona_1 Per_2
[...]
rigetta il ricorso per la restante parte;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che compensa per un terzo e liquida in complessivi € 2.882,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/06/2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento unico e notificazione redatto dagli CP_3
n.2018006261/DDL del 21/06/2019, con il quale l'Ente previdenziale la
[...]
invitava ad effettuare il pagamento della complessiva somma di euro €. 60.871,20
a titolo di contributi previdenziali accertati come dovuti per il periodo dal dicembre 2014 al luglio 2018, e di €. 28.013,27, a titolo di sanzioni, per un importo complessivo di euro 88.884,27, chiedendo di accertarne e dichiararne l'illegittimità, la nullità e comunque nel merito l'infondatezza.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta,
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso, confermando la valutazione operata dagli ispettori. Preliminarmente,
eccepì l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire - sul rilievo che l'unico atto impugnabile fosse l'ordinanza ingiunzione, nella specie ancora non emessa - e la sua improcedibilità per non essere stato proposto ricorso al
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Comitato Provinciale in sede amministrativa.
Entrambe le parti articolavano mezzi di prova che venivano ammessi.
Tuttavia, l' decadeva dal diritto alla prova relativamente agli ispettori CP_2
verbalizzanti e al teste , non avendo provveduto al deposito delle Persona_1
citazioni testi relative all'udienza del 17.05.2024 e del 13.09.2024, sebbene ne sia stata espressamente onerata.
Assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, la stessa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dall' relativamente alla CP_2
inammissibilità della domanda, sull'assunto della carenza di interesse ad impugnare il verbale di accertamento, in quanto atto privo di efficacia esecutiva.
Invero, l'accertamento amministrativo compiuto dagli Ispettori e confluito nel verbale ha carattere di autonomia rispetto all'accertamento eventualmente compiuto in funzione della irrogazione delle sanzioni amministrative, in quanto,
pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, le diverse pretese si fondano non sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni
(Cass. civ. n. 23045/2018; n. 11639/2020).
Risulta, quindi, ammissibile un'azione proposta direttamente avverso l'atto di accertamento amministrativo, in conformità ai principi generali che regolano l'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Il giudizio di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo deve essere condotto, dunque, utilizzando come parametro l'interesse ad agire, come disciplinato dall'art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione dell'azione.
Sulla base di tale parametro, l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qualvolta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia a sua volta fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore, come accade nella specie, in cui l'accertamento ispettivo costituisce l'atto in base al quale l'Ente impositore procede a iscrizione a ruolo della pretesa contributiva. L'azione di accertamento negativo è dunque, in tale ipotesi,
senz'altro sorretta da interesse ad agire, da intendersi quale interesse, attuale e concreto, ad un intervento del giudice che rimuova lo stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza del debito (v. Cass. n. 21791/2009),
indispensabile anche al fine di evitare l'iscrizione a ruolo sulla base del verbale, a mente dell'art. 24 D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
La domanda di accertamento proposta nei confronti dell' è, per le CP_2
medesime ragioni, ammissibile, non dovendo essere preceduta obbligatoriamente dall'impugnazione avanti al Comitato Provinciale per i rapporti di lavoro,
obbligatorio solo in relazione all'impugnazione delle sanzioni amministrative.
Tanto chiarito, deve premettersi, poi, in replica alla censura di carattere formale sollevata dalla difesa di parte ricorrente, che l'atto di accertamento amministrativo oggetto di impugnazione appare motivato in modo adeguato, sì
da consentire ai suoi destinatari di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente accertatore, al fine di garantire loro l'esercizio del proprio diritto di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro difesa, anche nella fase di immediata impugnazione dell'atto, come peraltro dimostrato dalle puntuali argomentazioni difensive, in fatto ed in diritto,
sviluppate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
***
Passando all'esame nel merito delle domande attoree, deve premettersi che tutte le richieste di pagamento azionate nei confronti della società e contestate in questa sede da quest'ultima, muovono dell'accesso ispettivo effettuato dai funzionari di vigilanza presso il laboratorio per minori di orticoltura e CP_2
giardinaggio sito in Petralia Soprana (PA), Contrada Lo Dico – Santa Caterina snc,
creato dalla al fine di svolgere attività educativo-pedagogiche in favore di minori assistiti.
All'esito di tale accesso, dall'esame delle dichiarazioni rese dal Presidente del
Consiglio di amministrazione , dai lavoratori Controparte_1 [...]
e e dall'esame della Parte_2 Parte_3
documentazione di lavoro prodotta dalla società (visura CCIA, Libro Unico del
Lavoro, comunicazioni obbligatorie Ministero del Lavoro, prospetti paga sottoscritti, contratti di lavoro stipulati con i lavoratori, atto costitutivo e statuto della società, fascicolo AGEA, registro di stalla, titoli di possesso, delega al professionista ex art. 40, comma 1, L. 133/2008), i funzionari hanno riscontrato:
- con riguardo alla posizione del dipendente , lo Parte_2
svolgimento, dal 18/12/2014 al 31/07/2018, di attività lavorativa senza soluzione di continuità - dunque anche oltre la naturale scadenza dei contratti a tempo determinato con la stessa stipulati - con riferimento ai periodi ricompresi tra il 01/01/2015 ed il 16/01/2015, tra il 01/03/2015 e l'11/03/2015, tra il 01/05/2015 ed il 15/02/2016, tra il 01/07/2016 ed il
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 03/08/2016, tra il 09/10/2016 ed il 31/01/2017 e tra il 31/01/2018 al
18/06/2018; sempre con riguardo allo stesso dipendente, lo svolgimento di attività lavorativa giornalmente, senza assenza alcuna, anche nelle giornate di sabato, domenica e festive, osservando un orario di lavoro pari ad otto ore giornaliere, a fronte delle sei ore e trenta minuti registrati sul Libro Unico del Lavoro. Hanno, altresì, accertato come la ricorrente,
con riferimento ai periodi di paga ricompresi tra febbraio e giugno 2016,
abbia denunciato all' una retribuzione inferiore rispetto a quella CP_2
contrattualmente prevista, gli abbia sempre corrisposto il trattamento di fine rapporto in misura inferiore a quella dovuta e gli abbia in concreto corrisposto una retribuzione mensile fissa inferiore a quella contrattualmente prevista e a quella indicata sul LUL come “netto in busta”. Infine, in ordine agli aspetti previdenziali, con riferimento agli anni 2014-2015, hanno riscontrato che i rapporti di lavoro intercorsi tra il lavoratore in oggetto e la cooperativa sono stati denunciati sulla posizione assicurativa afferente alla scuola dalla stessa gestita, nonostante egli abbia sempre lavorato quale bracciante agricolo (punto 1. verbale di accertamento);
- con riguardo alla posizione del dipendente , Parte_3
lo svolgimento, dal 13/09/2017 al 30/11/2018, di attività lavorativa senza soluzione di continuità - e, quindi, anche oltre la naturale scadenza del primo dei contratti a tempo determinato stipulati con la società ricorrente nel periodo ricompreso tra il 01/01/2018 ed il 24/05/2018; sempre con riguardo allo stesso dipendente, lo svolgimento di attività lavorativa giornalmente, senza assenza alcuna, dal lunedì al sabato, osservando un
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro orario di lavoro pari a sette ore e quarantacinque minuti giornaliere, a fronte delle sei ore e trenta minuti registrate sul Libro Unico del Lavoro.
Hanno, altresì, accertato come la ricorrente abbia in concreto corrisposto al lavoratore una retribuzione mensile fissa inferiore a quella contrattualmente prevista e a quella indicata sul LUL come “netto in busta” (punto 2. verbale di accertamento);
- giusta quanto accertato nei punti 1. e 2. sopra citati, il mancato rispetto della contrattazione collettiva di settore, ragion per cui l'Ente
previdenziale ha provveduto al recupero dei benefici contributivi fruiti dalla società nell'intero periodo di accertamento (punto 3. verbale di accertamento);
- con riguardo alla posizione dei dipendenti e Persona_1 Per_2
la natura fittizia dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati
[...]
con la società ricorrente, con conseguente recupero dei benefici contributivi fruiti in virtù della loro assunzione (punto 4. verbale di accertamento);
- con riguardo alla struttura agro-economica dell'azienda, l'omessa comunicazione, tramite Denuncia Aziendale, dell'effettiva consistenza aziendale, in violazione dell'art. 5 D.Lgs 375/93 (punto 5. verbale di accertamento).
Sulla scorta di tali irregolarità, il verbale ispettivo addebita i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente evasi dalla ditta ricorrente, con riferimento alle posizioni dei dipendenti per come sopra indicati, nel periodo dal
18/12/2014 al 30/09/2018, come indicato nel prospetto di regolarizzazione contributiva in esso allegato (cfr. all. 10 ricorso).
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Orbene, va ricordato che il Supremo Collegio, con orientamento costante ribadito mediante la pronuncia n. 22862 del 10.11.2010, ha statuito che “in tema di riparto
dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi
del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza
che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_2
ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai CP_2
quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 3.4.2017, n. 8613; Cass.
6.9.2012, n. 14965).
Ciò detto, la società ricorrente ha contestato che l'onere probatorio ricadente sull' convenuto sia stato assolto mediante i verbali redatti dagli Ispettori. CP_2
A tal proposito, è opportuno ricordare che in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “gli stessi fanno
piena prova - fino a querela di falso non proposta nel caso di specie - dei fatti che i
funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto
conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass.
24.11.2017, n. 28060); - per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità
sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo Collegio ha precisato che: “in materia debba
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti
ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata
solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da
cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della
conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto” (Cass. 20768/17, cit.).”
Il verbale ispettivo costituisce, senza dubbio, materiale istruttorio utilizzabile,
anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. n. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. n. 14965 del
2012 e a Cass. n. 9251 del 2010).
Alla luce di tali invalsi principi, il Giudice deve basare la propria decisione sui fatti direttamente accertati dagli ispettori, sulla documentazione da costoro acquisita ed allegata al verbale, non smentita da alcun elemento di prova in contrario addotto dalla società opponente.
Orbene, si ritengono rilevanti, ai fini probatori, le dichiarazioni rilasciate da e in sede ispettiva in Parte_2 Parte_3
merito alle violazioni di cui ai punti 1. e 2. del verbale di accertamento, in quanto confermate in giudizio dagli stessi soggetti che le hanno rese.
In particolare, entrambi i dipendenti, escussi all'udienza del 22/04/2022, hanno confermato quanto dichiarato agli ispettori, ovvero:
- di avere svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità – dunque anche oltre la naturale scadenza dei contratti a tempo determinato con la stessa stipulati;
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - di avere sempre prestato la propria attività lavorativa quotidianamente,
anche nelle giornate di sabato, domenica e festive ( Parte_2
e nelle giornate di sabato e domenica (
[...] Parte_3
), osservando un orario di lavoro diverso da quello
[...]
contrattualmente previsto;
- di avere percepito una retribuzione mensile fissa, inferiore a quella contrattualmente prevista (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
22/04/2022 e dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo contenute nel fascicolo . CP_2
Inoltre, con riguardo al dipendente lo stesso ha Parte_2
dichiarato in sede testimoniale di non avere percepito le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22/04/2022).
Ancora, la circostanza che abbia lavorato per la ricorrente nel periodo Parte_3
ricompreso tra il 01/01/2018 ed il 24/05/2018 (c.d. “periodo cuscinetto) è
confermata anche dalle dichiarazioni rese da in sede ispettiva, Pt_2
confermate nel corso del presente giudizio, il quale affermava: “Nello stesso modo il
sig. ha lavorato con me da gennaio a luglio 2018” (cfr. (cfr. dichiarazioni Parte_3
contenute nel fascicolo e dichiarazioni rese all'udienza del 22/04/2022). CP_2
In merito alla rilevata corresponsione ai lavoratori in oggetto di una retribuzione mensile fissa inferiore a quella contrattualmente prevista ed a quella registrata sul
Libro Unico del Lavoro come “netto in busta” - in violazione di quanto disposto dall'art. 39 co. 1 e 2 D.L. n. 112/2008 - si osserva quanto segue.
Preliminarmente, priva di fondamento risulta essere la contestazione di parte ricorrente, la quale ha dedotto in seno al ricorso che i lavoratori e Pt_2
sarebbero stati regolarmente retribuiti, secondo quanto risultante Parte_3
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalle buste paga prodotte. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, le buste paga non sono idonee a dimostrare l'adempimento dell'obbligo retributivo, non esistendo una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga (Cass.
Lav. n. 21699/2018).
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori de quo emerge come gli stessi abbiano, di fatto, percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista contrattualmente e indicata nelle buste paga (cfr. all. 6 e all. 7; dichiarazioni contenute nel fascicolo rese da : “Ho sempre percepito 1.000 euro, CP_2 Pt_2
dapprima però ho percepito 700 euro, credo nel 2015-2016”; dichiarazione resa da
“Percepivo una paga fissa di 700 euro al mese che non è cambiata in Parte_3
funzione dei giorni lavorati”).Da ciò discende la fondatezza di quanto riscontrato dagli ispettori, con conseguente assoggettamento a contribuzione dei relativi differenti imponibili previdenziali.
Infine, così come denunciato in sede ispettiva, si ritiene errata, con riferimento agli anni 2014-2015, l'originaria denuncia della posizione assicurativa previdenziale del dipendente come afferente alla scuola, avendo lo stesso Pt_2
dichiarato di non avere mai lavorato presso la scuola gestita dalla ricorrente e di avere sempre lavorato come bracciante agricolo (cfr. dichiarazione contenuta nel fascicolo . CP_2
Le violazioni finora riscontrate e provate, in applicazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del D.L.gs. 375/1993, comportano la non spettanza dei benefici contributivi fruiti dalla società ricorrente nell'intero periodo di accertamento e legittimano l' ricorrente a provvedere al loro recupero CP_2
(punto 3. verbale di accertamento)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Destituita di fondamento è risultata, invece, la doglianza relativa al rilievo n. 4
del verbale impugnato, con la quale l' riteneva non sussistenti i rapporti di CP_2
lavoro intercorsi tra la società ricorrente e i lavoratori e Persona_1 Per_2
[...]
Invero, dalla documentazione versata in atti risulta come questi ultimi siano stati assunti e denunciati dalla ricorrente (cfr. all.
8-9 prod. ricorrente;
DMAG primo,
secondo, terzo e quarto trimestre 2017, file zip prod. . Parte_1 CP_2
L'istruttoria svolta ha confermato le sopradette circostanze. Il teste, Per_2
escusso in giudizio, ha confermato di avere prestato attività lavorativa
[...]
per la società ricorrente (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 13/09/2024) e il teste – proprietario di un terreno vicino a quello utilizzato dalla Testimone_1
ricorrente per svolgere il laboratorio di orticultura e giardinaggio - ha dichiarato di avere visto lavorare per la società cooperativa (cfr. Persona_1 Parte_1
dichiarazione resa all'udienza del 22/04/2022). Infine, anche P_
, Presidente del Consiglio di amministrazione della società ricorrente,
[...]
sentito dagli ispettori, aveva dichiarato che ra stato dipendente Persona_1
della cooperativa e che aveva svolto attività lavorativa in Persona_2
azienda (cfr. dichiarazioni contenute nel fascicolo . CP_2
Parte resistente, su cui ricadeva l'onere probatorio, nulla ha di contro dedotto e tantomeno provato in ordine alla contestazione ut supra, essendo stata peraltro dichiarata decaduta dalla prova testimoniale (con gli ispettori verbalizzanti e con il dipendente con ordinanza del 19/11/2024 ex artt. 208 c.p.c. e Persona_1
104 disp. att. c.p.c., stante la mancata intimazione dei testimoni ammessi.
In merito alla doglianza di cui al punto 5. del verbale di accertamento,
riguardante la struttura agro-economica dell'azienda, si osserva quanto segue.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati, i datori di lavoro agricolo sono tenuti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.
375/1993 e successive modificazioni, a presentare all' entro trenta giorni CP_2
dall'inizio dell'attività agricola, la denuncia aziendale, con la quale si comunica l'esatta situazione aziendale rilevabile alla data di presentazione della denuncia medesima. Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro siano tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
Orbene, gli ispettori hanno riscontrato, da parte della società cooperativa ricorrente, l'omessa comunicazione, tramite la prescritta denuncia aziendale,
dell'effettiva consistenza dell'azienda stessa, integrando la violazione di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 375/1993.
Dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione allegata, si evince la sussistenza della violazione in oggetto.
In particolare, con riguardo alla riscontrata omessa indicazione nella denuncia aziendale del numero di capi di bestiame allevati, dalla documentazione prodotta emerge come la società ricorrente abbia avuto, a far data dal 2017, la disponibilità
di diversi animali non indicati nella suddetta denuncia, trasmessa dalla società
ricorrente in data 26/01/2016 (cfr. Denuncia Aziendale allegata nel fascicolo CP_2
San Marco zip;
registro di carico e scarico aziendale per ovicaprini, all. n. 4
ricorso; registro di stalla, all. n. 5 ricorso).
Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dalla stessa società ricorrente, la quale ha affermato: “In particolare, dalla documentazione allegata emerge che la società
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cooperativa resistente abbia avuto negli anni 2014, 2015 e 2016 n. 0 animali e soltanto nel
2017 n. 12 ovicaprini e n. 11 nel 2018 (“Registro di carico e scarico aziendale per
ovicaprini” – all .4) e n. 1 bovino nel 2015, n. 3 bovini nel 2016 e soltanto nel 2017 n. 8
bovini (“Registro di Stalla” - all. 5)”(cfr. pag. 2 ricorso) e dal dipendente
[...]
, il quale, escusso all'udienza del 22/04/2022, ha dichiarato: Parte_3
“Preciso che da maggio 2017 gli animali sono aumentati, vi erano otto vitelli, tre asini,
quattro/cinque pecore e due capre”(cfr. dichiarazione resa all'udienza del 22/04/2022).
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va accolta solo con riferimento alla violazione di cui al punto n.4 del verbale opposto e rigettata nella restante parte.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si compensano per un terzo e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
PP..QQ..MM..
Decide come in epigrafe.
Palermo, 10.02.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro