Articolo 13 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 novembre 1973
Art. 13. (Aumento della retribuzione massima pensionabile)

A decorrere dal 1 gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all' articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevata dal 10 al 12 per cento.
A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.
Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente".
Entrata in vigore il 27 novembre 1973
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