Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30551/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1; opponente contro
(C.F. e P.IVA in persona dell'amministratore CP_1 P.IVA_2 unico, Ing. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2 dall' Avv. Emanuela Sironi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Turati n. 8; opposta
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - Respingere la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. - in via preliminare: previa dichiarazione della incompetenza del Tribunale di Milano ed individuazione del tribunale competente nel Tribunale di Genova, dichiarare nullo (o comunque revocare) il
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- NEL MERITO: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta delle ragioni esposte in narrativa, per difetto di legittimazione della parte opposta ovvero per infondatezza/mancanza di prova del credito vantato;
2) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito in favore di parte opposta, respingerne la domanda in considerazione di quanto rilevato in merito alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e comunque limitarne e/o rideterminarne l'ammontare sulla scorta di quanto effettivamente provato dalla parte creditrice. 3) in ogni caso: accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposta, sulla scorta di quanto dedotto e argomentato in narrativa e, per l'effetto, adottare ogni provvedimento che sarà ritenuto opportuno al fine di sanzionarne adeguatamente tale condotta, ivi compresa la condanna alle spese di lite – anche nel denegato caso di soccombenza dell' opponente – e la condanna al pagamento di una Pt_1 somma di denaro, da determinarsi in via equitativa. - Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.” Per parte opposta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito In principalità - rigettare l'opposizione promossa dall'
[...]
, contro il decreto ingiuntivo Tribunale Civile di Parte_1
Milano n. 11315/23 (R.G. 23992/23) perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e confermarlo in ogni sua parte;
In subordine - dichiarare in ogni caso tenuta e condannare l'
[...]
, a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
18.037,03 (di cui € 17.114,27 per capitale ed € 922,76 per interessi ex art. 5 D.Lvo 231/02 maturati sul capitale al 22.06.2023), oltre interessi ex art. 5 D.L.vo 9.10.2002 n. 231 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sul capitale dal 23.06.2023 al saldo effettivo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/14.” MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, agendo quale cessionaria del CP_1 credito, ha instato per la condanna dell' Controparte_3
al pagamento in proprio favore della somma di €
[...]
18.037,03, a titolo di corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica, all'epoca erogata da e di interessi moratori. CP_4
pagina 2 di 10 Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione l , la Parte_1 quale ha in sintesi dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ai sensi degli artt. 25 e 28 c.p.c. per essere competente il Tribunale di
Genova, in relazione, quanto al luogo ove è sorta l'obbligazione e al foro del convenuto, alla sede dell e, quanto al luogo di adempimento Parte_2 dell'obbligazione, all'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, entrambi siti in
Genova; b) l'assenza di prova della fonte del diritto preteso dall'opposta, non avendo quest'ultima prodotto in giudizio il contratto di somministrazione;
c)
l'inopponibilità ad essa opponente dell'atto di cessione del credito in quanto
“solo comunicato” alla medesima opponente e non “notificato” ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; d) che le fatture azionate in monitorio erano state rigettate, all'epoca della loro emissione, dal Sistema interscambio in quanto non conformi alla normativa fiscale vigente, con la seguente motivazione: “la fattura viene disconosciuta in quanto la disciplina recata dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Economici”; e) che successivamente al fallimento di avvenuto il 17.1.2017, la CP_4 cessionaria del credito, odierna opposta, aveva “rinnovato la richiesta di pagamento” e comunicato l'atto di cessione all'Agenzia; f) che essa opponente aveva informato la creditrice che non avrebbe provveduto al pagamento delle originarie fatture fintanto che non ne fossero state emesse Cont di nuove;
g) che dopo due anni la , nonostante non avesse emesso le nuove fatture, aveva rinnovato la sua richiesta di pagamento;
h) che l' aveva deciso di corrispondere all'odierna opposta, mediante Pt_1 bonifico diretto, la sola sorte capitale indicata nelle originarie fatture, ritenendo non dovuti gli interessi moratori pure richiesti dalla cessionaria, provvedendo poi al relativo pagamento;
i) che, pertanto, nulla era ancora dovuto alla CP_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la società ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del CP_1
pagina 3 di 10 decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta ha in sintesi dedotto:
a) l'inapplicabilità al caso di specie del foro erariale ex art. 25 c.p.c. non essendo l' opponente un'amministrazione dello Stato;
che in ogni Pt_1 caso il contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti era stato concluso a Milano ed ivi la proponente ( ) aveva avuto notizia CP_4 dell'accettazione da parte dell;
che le norme sulla contabilità dello Pt_1
Stato non rendevano il forum destinatae solutionis presso la sede della tesoreria dell'ente debitore né esclusivo né inderogabile, di guisa che la competenza territoriale del Tribunale adito risultava anche dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 4° comma, c.c.; b) che il credito per sorte capitale indicato nelle fatture azionate in monitorio era stato riconosciuto dall , la quale aveva altresì provveduto al Parte_1 pagamento della sorte capitale;
c) che essa opposta aveva correttamente imputato il predetto pagamento dapprima agli interessi e alle spese sostenute per il recupero del credito e, successivamente, alla sorte capitale, di guisa che residuava l'importo di €18.037,03 richiesto con il ricorso monitorio (pari a € 17.114,27 per capitale e € 922,76 per interessi moratori maturati sino al deposito del ricorso) oltre agli ulteriori interessi di mora successivamente maturati.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, all'udienza del 12.6.2025, previo deposito ad opera delle parti delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, disattendersi l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito sollevata da parte opponente.
Al riguardo va, infatti, innanzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente nell'atto di citazione, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 25 c.p.c., non essendo l' una Parte_1
Amministrazione dello Stato, bensì un ente pubblico che si avvale della
Avvocatura dello Stato in via facoltativa. Giova, in proposito, richiamare il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “L del Pt_1
pagina 4 di 10 demanio, come le altre agenzie fiscali istituite dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n.
300 (capo secondo del titolo quinto) e divenute operative a partire dal 1° gennaio 2001 (art. 1 D.M. 28 dicembre 2000), è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61 D. Lgs. cit.) distinto dallo Stato;
né può essere configurata quale organo dello Stato dotato di personalità giuridica, presupponendo tale configurazione che l'attività dell'ente sia direttamente imputata allo Stato medesimo in base a sicure indicazioni normative, qui, invece, del tutto mancanti. Pertanto il suo patrocinio da parte dell'Avvocatura erariale ha, coerentemente, carattere facoltativo (art. 72 D. Lgs. n. 300 del
1999) e, quindi, non comporta alcuna deroga alle ordinarie regole di determinazione della competenza territoriale, non essendo richiamato, nella disciplina del patrocino facoltativo contenuta negli artt. 43, 44 e 45 r.d. n.
1611 del 1933, l'art. 6 del medesimo r.d. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi statuito che correttamente l'attore aveva adìto il Giudice di pace di Roma, ove ha sede l'Agenzia convenuta, in applicazione dell'art. 19 cod. proc. civ.)”1.
Peraltro, l'eccezione de qua andrebbe ugualmente rigettata anche a voler considerare le deduzioni svolte dall'opponente nell'atto introduttivo in relazione all'art. 25 c.p.c. come proposte ai sensi degli artt. 19 e 20 c.c.
E ad analoghe conclusioni si giungerebbe anche a voler considerare le allegazioni svolte dall'opponente successivamente alla proposizione dell'eccezione stessa, e cioè quelle contenute nella memoria ex art. 171 ter n.
1 c.p.c., avuto riguardo alla produzione del contratto scritto ad opera dell'opposta soltanto con la comparsa di costituzione e risposta.
In proposito, deve, infatti, rilevarsi, in senso dirimente, che non può ritenersi provato che la fornitura sia avvenuta sulla scorta di un contratto diverso da quello indicato dalla convenuta opposta2 (evidentemente 1 Cfr. Cass. 23005/2006. Cfr. anche Cass. n. 17475/2015: “In tema di competenza per territorio, è inapplicabile il foro erariale alle controversie nelle quali sia parte un'Agenzia del Territorio, in ragione del carattere facoltativo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad essa riconosciuto”.
pagina 5 di 10 prorogatosi quanto alla sua durata) e recante quale luogo di stipula Milano e quale modalità di perfezionamento lo scambio di proposta da parte della somministrante (avente sede legale a Milano) ed accettazione da parte dell'Agenzia -con conseguente conclusione del contratto nel luogo in cui la proponente ha avuto notizia dell'accettazione- non avendo la parte opponente dedotto alcunché circa le concrete modalità con le quali, in tesi, un contratto diverso sarebbe stato concluso, oltre che circa il suo effettivo contenuto. E dovendosi in proposito pure evidenziare l'irrimediabile genericità del richiamo operato dall'opponente al modulo procedimentale opposto rispetto a quello risultante dal contratto scritto su richiamato e in tesi costituito dall'accettazione da parte della fornitrice della proposta dell' , non avendo la predetta opponente addotto al processo alcuno Pt_1 specifico elemento fattuale a supporto di tale ricostruzione alternativa e né avendo essa effettuato alcuna produzione documentale al riguardo.
Parimenti, non può accogliersi l'eccezione dell'opponente di inopponibilità a sé dell'atto di cessione, atteso che è pacifico (oltre che risultante per tabulas3) che la cessione dei crediti per cui è lite è avvenuta ai sensi degli artt. 107 e ss. l. fall., e dunque, in un contesto di evidenza pubblica e con le garanzie assicurate dagli organi della procedura fallimentare e che l'atto di cessione è stato regolarmente comunicato all'Agenzia a mezzo PEC4 ed è stato finanche da quest'ultima menzionato nelle premesse del decreto di pagamento del credito de quo5.
Venendo, dunque, all'esame dell'ulteriore motivo di opposizione proposto dall' e costituito dall'asserita non debenza degli Parte_1 interessi di mora a cagione del contenuto delle fatture non conforme alla normativa fiscale del tempo, deve osservarsi quanto segue.
Come sopra cennato, è pacifico che l ha eseguito, in Parte_1 data 19.10.2022, il pagamento in favore della odierna opposta della somma pagina 6 di 10 Cont di € 26.326,65, relativamente al credito vantato da con le fatture richiamate nel ricorso monitorio nn. 2015090080E, 2015090106E e
2015090132E6.
A fronte di ciò parte opposta ha imputato il predetto pagamento, dapprima agli interessi di mora calcolati al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle fatture (rispettivamente
25.3.2015, 25.4.2015 e 27.4.2015) sino alla data del pagamento, poi, alle spese di recupero del credito, quantificate in € 712,40 e, infine, alla sorte capitale, instando, dunque, con il ricorso monitorio per il pagamento del capitale residuo, pari a € 17.114,27, e degli ulteriori interessi maturati dopo il pagamento parziale.
Come detto, parte opponente ha contestato l'imputazione effettuata dall'opposta, escludendo la debenza di interessi moratori a causa Cont dell'irregolarità della fatturazione operata dalla società dante causa di .
Ciò posto deve, innanzitutto, osservarsi che, effettivamente, le tre fatture per cui è lite7 risultano tutte emesse in assenza di apposito addebito dell'iva, in ossequio alla “scissione dei pagamenti”, disciplinata dall'art. 17 ter, d.P.R. n.
633/1972.
Al riguardo, deve, poi, ancora rilevarsi che, ai sensi dell'art. 17 ter, 1° comma, su citato, nella sua versione originaria, vigente all'epoca dell'emissione delle fatture in parola, il regime di scissione dei pagamenti su indicato, con versamento diretto dell'iva all'erario, non era previsto per enti pubblici quali l odierna opponente8. Pt_1
pagina 7 di 10 Deve, quindi condividersi l'assunto difensivo dell'opponente secondo cui le fatture elettroniche emesse dall'originaria somministrante, senza addebito di iva e con l'erronea indicazione dello split payment erano state “scartate” dal
Sistema di interscambio senza che si perfezionasse il procedimento di trasmissione delle medesime fatture all'Agenzia debitrice.
Consegue da ciò, e non avendo l'opposta provato che le fatture scartate fossero state accompagnate da una apposita ulteriore richiesta di pagamento effettivamente ricevuta dall , l'impossibilità di considerare Pt_1 quest'ultima automaticamente in mora a decorrere dalla scadenza indicata nelle predette fatture.
La data di decorrenza degli interessi moratori va, dunque, individuata in relazione alla prima richiesta di pagamento trasmessa all'Agenzia debitrice e documentata in atti, la quale risulta costituita dalla diffida contenuta nella missiva del 16.12.20169.
Né può accogliersi la tesi difensiva dell'opponente volta ad escludere la doverosità del pagamento anche dopo la ricezione di tale apposita intimazione di pagamento, atteso che l'irregolarità della fattura se può, come sopra visto, giustificare lo scarto da parte del Sistema di interscambio e, conseguentemente, la mancata trasmissione del documento contabile all'ente debitore, non può di per sé sola, e in assenza di ulteriori elementi a supporto nella specie non addotti dall'opponente, far venir meno l'obbligazione di pagamento della debitrice. E dovendosi, del resto, osservare che la tesi dell'opponente per cui l'errata fatturazione avrebbe impedito a quest'ultima di soddisfare il credito risulta palesemente smentita dall'avvenuto pagamento, a fatturazione invariata, del medesimo credito da parte dell'Agenzia.
suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”. 9 Cfr. doc. 8 fasc. monitorio. La predetta diffida di pagamento è, peraltro, significativamente richiamata nelle premesse del decreto di pagamento sub doc. 4 di parte opponente.
pagina 8 di 10 Pertanto, alla data del pagamento (19.10.2022) la somma effettivamente dovuta dall' all'odierna opposta era pari ad € 26.326,65 Parte_1 per sorte capitale ed € 12.307,87 per interessi moratori calcolati al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 16.12.2016.
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 1194, 1° comma, c.c., “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore”, e considerata la pacifica assenza di Cont consenso da parte della , l'importo di € 26.326,65 pagato dall' va Pt_1 correttamente imputato prima agli interessi fino ad allora maturati, pari a €
12.307,87, così azzerandoli, e poi al capitale, riducendolo di € 14.018,7810. Cont Residua, dunque, un credito in favore di di € 12.307,8711.
Non merita, invece, accoglimento la pretesa dell'opposta di conseguire l'importo di € 712,40 relativo alle asserite spese di recupero del credito.
Premesso, infatti, che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cfr. fra molte Cass. sez. un. n. 16990/2017), deve rilevarsi che l'opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla pretesa risarcitoria de qua, non avendo essa minimamente allegato e provato l'avvenuto esborso della somma in parola e risultando certamente insufficiente rispetto alla dimostrazione del pagamento la copia della fattura in tesi emessa dal difensore prodotta nel fascicolo monitorio12.
Pertanto, per tutto quanto detto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l' va condannata al Controparte_3 pagamento in favore di della somma su indicata di € 12.307,87, CP_1
pagina 9 di 10 oltre agli interessi di mora, conteggiati su tale importo al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 20.10.2022 sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda accolta ed all'attività processuale effettivamente svolta dalla parte opposta, comprensiva della fase monitoria, seguono la soccombenza, assolutamente prevalente, dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 12.307,87, oltre agli interessi di CP_1 mora, conteggiati su tale importo al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 20.10.2022 sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione Parte_1 in favore di delle spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed CP_1
€ 3.100,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 20 Giugno 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 1 di parte opposta. 3 Cfr. doc. 3 fasc. monitorio. 4 Cfr. doc. 7 fasc. monitorio. 5 Cfr. doc. 4 di parte opponente. 6 € 26.326,65 = € 8.315,39 quale residuo della fattura n. 2015090080E del 10.03.2015 (doc. 4 fasc. monitorio) più € 8.941,00 di cui alla fattura n. 2015090106E del 31.03.2015 (doc. 5 fasc. monitorio) più € 9.070,26 fattura n. 2015090132E del 14.04.2015 (doc. 6 fasc. monitorio). 7 Vd. ancora docc. 4, 5, 6 fasc. monitorio. 8 L'art. 17 ter, 1° comma, d.lgs. n. 639/1972, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva, infatti che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza per i quali i 10 26.326,65 – 12.307,87 = 14.018,78. 11 26.326,65 – 14.018,78 = 12.307,87. 12 Cfr. doc. 13 fasc. monitorio.