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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1528/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.SA Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528/2024 R.G.A.C., riservata in decisione, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente:
TRA
, cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria, via B. Buozzi n. 21, rappresentato da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Carlo Ciaccia del foro di Napoli giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione depositato telematicamente;
-Attore-
CONTRO
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria, via Treviso Alta n. 39, presso lo studio dell'avv.to Chiara Barilla, che la rappresenta e difende in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
-Convenuta-
E
● cod. fisc. TR C.F._3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Treviso Alta n. 39, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Barilla, che la rappresenta e difende in forza di procura stesa su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
1 - Convenuta-
Conclusioni delle parti: Udienza del 16 gennaio 2025: Le parti chiedevano concordemente la ceSAzione della materia del contendere per avere ricevuto, parte attrice, la somma oggetto dell'azione, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 07 giugno 2024, l'avv.
citava al giudizio di questo Tribunale e Parte_1 Controparte_1 esponendo che: in data 10.08.2022, il di lui padre – TR
– decedeva e, pertanto, al fine di procedere Persona_1 all'inventario del patrimonio ereditario, richiedeva l'accesso anche ai conti correnti bancari intestati al de cuius; da detto accesso emergeva l'esistenza di due conti correnti bancari cointestati con la moglie – -, accesi presso la Controparte_1
Banca UBI – Banca CA (oggi , distinti con i numeri di c.c. CP_3
000000099067 e 000000099066; dall'esame della documentazione bancaria emergevano delle donazioni eseguite in favore della sorella TR
, segnatamente 1) in data 07.01.2016, era stato donato l'importo
[...] complessivo di € 40.000,00 a mezzo due bonifici contestuali addebitati sui due distinti conti correnti, mediante l'operazione n. 6462400260 eseguita dal conto corrente n. 000000099067 e l'operazione n. 6562400262 eseguita dal conto corrente n. 000000099066, 2) in data 15.11.2018, era stato donato l'importo di € 300.000,00 mediante bonifico bancario relativo all'operazione 6738500035 con addebito sul conto corrente n. 00000009906, 3) in data 15.11.2019, era stato donato l'importo di
€ 50.0000,00 mediante bonifico bancario di cui all'operazione n. 6738Y00055 con addebito sul conto corrente bancario n. 00000099066; complessivamente risultavano donazioni, certamente non di modico valore, da parte dei coniugi Persona_1
e a favore della figlia
[...] Controparte_1 TR per la complessiva somma di € 390.000,00; essendo figlio dei signori e CP_2
aveva interesse ad agire in giudizio per ottenere quanto di sua spettanza;
più CP_1 precisamente, quanto alla madre, si trattava di un interesse indiretto, quale erede potenziale ex lege, quanto al padre si trattava di interesse diretto, poiché, essendo lo stesso deceduto, la lesione patrimoniale si ripercuoteva direttamente sul suo patrimonio, quale erede;
la donazione intervenuta con trasferimento di denaro da un conto corrente bancario doveva ritenersi diretta e, quindi, doveva rivestire la forma dell'atto pubblico;
nella fattispecie, le donazioni erano di valore rilevante, non rientranti nell'alveo di cui all'art. 783 c.c., con la conseguenza che le stesse andavano dichiarate nulle per difetto di forma, in virtù della circostanza che le stesse, 2 neceSAriamente, andavano eseguite “nella forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni e non mediante mero trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario”; dalla nullità degli atti di liberalità derivava la condanna, ex art. 2033 c.c., della donataria alla integrale restituzione delle somme percepite in virtù della singole donazioni, con reintegrazione del patrimonio dei donanti. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare e dichiarare “ai sensi e per gli effetti degli artt. 782, 783, 1418 e 1421 c.c. … la nullità delle donazioni di denaro fatte da e Persona_1 CP_1
in data 07.1.2016 del valore di € 20.000,00, in data 07.1.2016 del valore di €
[...]
20.000,00, in data 15.11.2018 del valore di € 300.000,00 ed in data 15.11.2019 del valore di 50.000,00, pari a complessivi € 390.000,00, in favore di TR
per l'effetto condannare la medesima ai sensi
[...] TR dell'art. 2033 c.c., alla restituzione integrale degli importi percepiti oltre interessi legali e rivalutazione da conteggiarsi dalla data di esecuzione di ciascuna singola donazione sino alla data di restituzione, nelle seguenti modalità: per la quota di un mezzo in favore di
e per la restante quota di un mezzo in favore della maSA ereditaria del Controparte_1 defunto od in ogni caso in favore dei singoli eredi ciascuno Persona_1 rispettivamente per la propria quota di competenza pari ad un terzo dell'intero”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 19 settembre 2024, si costituiva in giudizio la convenuta la quale Controparte_1 impugnava e contestava le domande attoree esponendo che: con la comunicazione del primo febbraio 2024, inviata il successivo 02 febbraio 2024, la di lei figlia,
[...]
, sorella dell'attore, aveva manifestato la volontà di restituire la TR somma percepita;
detta volontà restitutoria - rappresentata a più riprese ed anche in sede di mediazione svoltasi dinnanzi all' sede di Reggio Calabria Controparte_4
- non aveva trovato effettiva esecuzione a cagione del rifiuto opposto dall'attore, il quale negava, financo, un confronto collaborativo e costruttivo ai fini della definizione in via bonaria della vicenda;
con la missiva del 28 febbraio 2024, in risposta alle richieste formulate in data 12 febbraio 2024 dall'attore, chiedeva allo stesso di indicare i beni personali di cui chiedeva la restituzione ai fini della valutazione della richiesta;
detta missiva rimaneva priva di riscontro;
la volontà di addivenire ad un accordo era stata, altresì, rappresentata nella comunicazione del 21-22 agosto 2024 e riproposta con la comunicazione del 07 settembre 2024; in data 13 settembre 2024, aveva ricevuto dalla di lei figlia, TR
, copia del bonifico di € 260.000,00 eseguito da quest'ultima in suo favore, a
[...] titolo di complessiva restituzione della somma spettante, comprensiva della quota ereditaria del marito, con espreSA dichiarazione resa, in data 13 settembre 2024, in favore della figlia , di voler rinunciare agli interessi TR
3 sull'anzidetta sorte capitale. Rassegnava le seguenti conclusioni “il Tribunale adito voglia respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, per le causali in premeSA descritte: dichiarare che la dr.SA ha TR provveduto alla restituzione della somma di €. 260.000,00 descritta in premeSA;
dichiarare, conseguentemente, ceSAta la materia del contendere nel procedimento n. 1528/2024 R.G. essendo state restituite, per come già offerte prima dell'inizio del presente procedimento, le somme di denaro e ricostituito, per la quota spettante alla PR.SA , l'asse Controparte_1 ereditario del de cuius . Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 19 settembre 2024, si costituiva in giudizio la convenuta TR
la quale, nel precisare la piena libertà e volontà dei coniugi
[...] [...]
e di effettuare le liberalità in suo favore, Persona_1 Controparte_1 deduceva che: l'intenzione di restituire le somme ricevute era stata ostacolata dall'atteggiamento dell'attore, il quale, da un lato, pretendeva che gli venisse resa la terza parte dell'importo di € 260.000,00, quale somma spettante alla madre, dall'altro, ometteva di comunicare il proprio IBAN ai fini del versamento;
più volte aveva manifestato all'attore la volontà di restituire le somme, giusta le missive del febbraio 2024 e di agosto e settembre 2024; proprio allo scopo di risolvere l'attrito creatosi con il fratello, e prima della divisione dell'asse ereditario del de cuius, aveva proceduto ad effettuare, in data 13 settembre 2024, sia bonifico quietanzato a favore della madre della somma di € 260.000,00 (corrispondente al 50% Controparte_1
+ 1/3), che bonifico a favore dell'attore per la somma di € 65.000,00 oltre € 4.699,15 per interessi legali, nonché, in data 18 settembre 2024, bonifico per la somma di € 3.697,70 di cui € 136,20 per integrazione interessi ed € 3.561,50 per spese legali e contributo unificato al 50%, in esso compreso l'importo di € 13,50 per marca da bollo, a titolo di saldo finale dovuto al congiunto. Chiedeva, pertanto all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare che la dr.SA ha proceduto TR alla restituzione delle somme dovute sia alla madre, PR.SA , sia al Controparte_1 fratello in conformità a quanto già da lei ripetutamente comunicato e Parte_1 proposto precedentemente all'instaurazione del presente giudizio;
dichiarare ceSAta la materia del contendere nel procedimento n. 1528/2024 R.G. essendo state restituite, per come già offerte, prima dell'inizio del presente procedimento, le somme di denaro e ricostituito sia per la quota spettante alla PR.SA sia per la quota Controparte_1 spettante all'avv. sia per la quota spettante alla concludente, l'asse Parte_1 ereditario pecuniario del de cuius . Persona_1
Emesso, in data 26 settembre 2024, decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositavano memoria ex art. 171 ter, comma 1 n. 2, c.p.c., le sole convenute, insistendo nelle conclusioni rassegnate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
4 In data 14 gennaio 2025, l'attore depositava “istanza di estinzione per intervenuta ceSAzione della materia del contendere”, con la quale rappresentava di aver accertato l'avvenuto versamento delle somme dalla convenuta , per come esposto nel CP_2 di lei atto di costituzione in giudizio, e, pertanto, non si opponeva alla richiesta di declaratoria di ceSAzione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 gennaio 2025, le parti discutevano la causa e chiedevano al Giudice di dichiarare la ceSAzione della materia del contendere per avere ricevuto, parte attrice, la somma oggetto dell'azione, con compensazione delle spese di lite, anche in virtù dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti.
Il Giudice assegnava la causa a sentenza provvedendo al deposito della steSA nel termine di cui al 3 comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ovverosia nei successivi trenta giorni.
2. – Tanto acclarato, in aderenza alla volontà manifestata da tutte le parti in causa (le parti convenute già con le rispettive comparse di costituzione e risposta), in conseguenza del pagamento avvenuto nel corso del giudizio, va dichiarata la ceSAzione della materia del contendere.
2.1 - Invero, per come dedotto nell'istanza attorea del 14 gennaio 2025, “l'avv.
ha “accertato l'avvenuto versamento delle somme da parte della Parte_1 convenuta , somme oggetto della domanda di TR condanna azionata, previo accertamento dell'invalidità delle donazioni di denaro fatte dai propri genitori - all'evidenza rinunciato per effetto dell'istanza menzionata -
, con l'atto di citazione.
2.2 – In sostanza, l'avvenuto pagamento da parte della convenuta di quanto CP_2 richiesto con il libello introduttivo ha determinato il venire meno delle ragioni di conflittualità tra i litiganti e, con ciò, dell'interesse ad agire ed a contraddire, di talchè l'attore ha chiesto la “contestuale estinzione del procedimento” (così istanza). Non sussistendo detti interessi, che come è noto devono sussistere non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche a quello della decisione, va dichiarata ceSAta la materia del contendere.
2.3. – Sul punto, chiaro è l'indirizzo della Suprema Corte che insegna “La pronuncia di ceSAzione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è neceSArio che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno
5 ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. (Nella specie, in controversia avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di compenso supplementare dovuto per le giornate festive in ragione della coincidenza della festività con la giornata di domenica, la S.C. ha caSAto la sentenza di merito che aveva dichiarato ceSAta la materia del contendere in ragione di un sopravvenuto accordo sindacale, laddove, però i lavoratori appellanti avevano contestato sia l'opponibilità nei loro confronti di detto accordo, sia le modalità di pagamento dilazionato in esso previsto)” (così Cass. Civ. sent. n. 6909 del 2009).
2.4 – La Corte di CaSAzione ha avuto modo di precisare altresì che “La pronuncia di ceSAzione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di ceSAzione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte)” (cfr. cass. Civ. sent. n. 16891 del 2021).
2.5 – Ed ha, viepiù, chiarito (si veda Cass. Civ. sent. n. 11038 del 2002) che “La ceSAzione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria”.
3. – Deve, pertanto, dichiararsi ceSAta la materia del contendere.
4. – Quanto alle spese processuali, stante la richiesta dei contendenti, sostenuta anche in ragione dei rapporti familiari tra di essi intercorrenti, si ritiene, in conformità alla richiesta, di doverle integralmente compensare.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.SA Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1528/2024 R.G.A.C., proposta da nei Parte_1 confronti di e disattesa ogni TR Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la ceSAzione della materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 5 febbraio 2025 Il Giudice Dott.SA Rosaria Leonello
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.SA Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528/2024 R.G.A.C., riservata in decisione, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente:
TRA
, cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria, via B. Buozzi n. 21, rappresentato da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Carlo Ciaccia del foro di Napoli giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione depositato telematicamente;
-Attore-
CONTRO
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria, via Treviso Alta n. 39, presso lo studio dell'avv.to Chiara Barilla, che la rappresenta e difende in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
-Convenuta-
E
● cod. fisc. TR C.F._3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Treviso Alta n. 39, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Barilla, che la rappresenta e difende in forza di procura stesa su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta
1 - Convenuta-
Conclusioni delle parti: Udienza del 16 gennaio 2025: Le parti chiedevano concordemente la ceSAzione della materia del contendere per avere ricevuto, parte attrice, la somma oggetto dell'azione, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 07 giugno 2024, l'avv.
citava al giudizio di questo Tribunale e Parte_1 Controparte_1 esponendo che: in data 10.08.2022, il di lui padre – TR
– decedeva e, pertanto, al fine di procedere Persona_1 all'inventario del patrimonio ereditario, richiedeva l'accesso anche ai conti correnti bancari intestati al de cuius; da detto accesso emergeva l'esistenza di due conti correnti bancari cointestati con la moglie – -, accesi presso la Controparte_1
Banca UBI – Banca CA (oggi , distinti con i numeri di c.c. CP_3
000000099067 e 000000099066; dall'esame della documentazione bancaria emergevano delle donazioni eseguite in favore della sorella TR
, segnatamente 1) in data 07.01.2016, era stato donato l'importo
[...] complessivo di € 40.000,00 a mezzo due bonifici contestuali addebitati sui due distinti conti correnti, mediante l'operazione n. 6462400260 eseguita dal conto corrente n. 000000099067 e l'operazione n. 6562400262 eseguita dal conto corrente n. 000000099066, 2) in data 15.11.2018, era stato donato l'importo di € 300.000,00 mediante bonifico bancario relativo all'operazione 6738500035 con addebito sul conto corrente n. 00000009906, 3) in data 15.11.2019, era stato donato l'importo di
€ 50.0000,00 mediante bonifico bancario di cui all'operazione n. 6738Y00055 con addebito sul conto corrente bancario n. 00000099066; complessivamente risultavano donazioni, certamente non di modico valore, da parte dei coniugi Persona_1
e a favore della figlia
[...] Controparte_1 TR per la complessiva somma di € 390.000,00; essendo figlio dei signori e CP_2
aveva interesse ad agire in giudizio per ottenere quanto di sua spettanza;
più CP_1 precisamente, quanto alla madre, si trattava di un interesse indiretto, quale erede potenziale ex lege, quanto al padre si trattava di interesse diretto, poiché, essendo lo stesso deceduto, la lesione patrimoniale si ripercuoteva direttamente sul suo patrimonio, quale erede;
la donazione intervenuta con trasferimento di denaro da un conto corrente bancario doveva ritenersi diretta e, quindi, doveva rivestire la forma dell'atto pubblico;
nella fattispecie, le donazioni erano di valore rilevante, non rientranti nell'alveo di cui all'art. 783 c.c., con la conseguenza che le stesse andavano dichiarate nulle per difetto di forma, in virtù della circostanza che le stesse, 2 neceSAriamente, andavano eseguite “nella forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni e non mediante mero trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario”; dalla nullità degli atti di liberalità derivava la condanna, ex art. 2033 c.c., della donataria alla integrale restituzione delle somme percepite in virtù della singole donazioni, con reintegrazione del patrimonio dei donanti. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare e dichiarare “ai sensi e per gli effetti degli artt. 782, 783, 1418 e 1421 c.c. … la nullità delle donazioni di denaro fatte da e Persona_1 CP_1
in data 07.1.2016 del valore di € 20.000,00, in data 07.1.2016 del valore di €
[...]
20.000,00, in data 15.11.2018 del valore di € 300.000,00 ed in data 15.11.2019 del valore di 50.000,00, pari a complessivi € 390.000,00, in favore di TR
per l'effetto condannare la medesima ai sensi
[...] TR dell'art. 2033 c.c., alla restituzione integrale degli importi percepiti oltre interessi legali e rivalutazione da conteggiarsi dalla data di esecuzione di ciascuna singola donazione sino alla data di restituzione, nelle seguenti modalità: per la quota di un mezzo in favore di
e per la restante quota di un mezzo in favore della maSA ereditaria del Controparte_1 defunto od in ogni caso in favore dei singoli eredi ciascuno Persona_1 rispettivamente per la propria quota di competenza pari ad un terzo dell'intero”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 19 settembre 2024, si costituiva in giudizio la convenuta la quale Controparte_1 impugnava e contestava le domande attoree esponendo che: con la comunicazione del primo febbraio 2024, inviata il successivo 02 febbraio 2024, la di lei figlia,
[...]
, sorella dell'attore, aveva manifestato la volontà di restituire la TR somma percepita;
detta volontà restitutoria - rappresentata a più riprese ed anche in sede di mediazione svoltasi dinnanzi all' sede di Reggio Calabria Controparte_4
- non aveva trovato effettiva esecuzione a cagione del rifiuto opposto dall'attore, il quale negava, financo, un confronto collaborativo e costruttivo ai fini della definizione in via bonaria della vicenda;
con la missiva del 28 febbraio 2024, in risposta alle richieste formulate in data 12 febbraio 2024 dall'attore, chiedeva allo stesso di indicare i beni personali di cui chiedeva la restituzione ai fini della valutazione della richiesta;
detta missiva rimaneva priva di riscontro;
la volontà di addivenire ad un accordo era stata, altresì, rappresentata nella comunicazione del 21-22 agosto 2024 e riproposta con la comunicazione del 07 settembre 2024; in data 13 settembre 2024, aveva ricevuto dalla di lei figlia, TR
, copia del bonifico di € 260.000,00 eseguito da quest'ultima in suo favore, a
[...] titolo di complessiva restituzione della somma spettante, comprensiva della quota ereditaria del marito, con espreSA dichiarazione resa, in data 13 settembre 2024, in favore della figlia , di voler rinunciare agli interessi TR
3 sull'anzidetta sorte capitale. Rassegnava le seguenti conclusioni “il Tribunale adito voglia respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, per le causali in premeSA descritte: dichiarare che la dr.SA ha TR provveduto alla restituzione della somma di €. 260.000,00 descritta in premeSA;
dichiarare, conseguentemente, ceSAta la materia del contendere nel procedimento n. 1528/2024 R.G. essendo state restituite, per come già offerte prima dell'inizio del presente procedimento, le somme di denaro e ricostituito, per la quota spettante alla PR.SA , l'asse Controparte_1 ereditario del de cuius . Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 19 settembre 2024, si costituiva in giudizio la convenuta TR
la quale, nel precisare la piena libertà e volontà dei coniugi
[...] [...]
e di effettuare le liberalità in suo favore, Persona_1 Controparte_1 deduceva che: l'intenzione di restituire le somme ricevute era stata ostacolata dall'atteggiamento dell'attore, il quale, da un lato, pretendeva che gli venisse resa la terza parte dell'importo di € 260.000,00, quale somma spettante alla madre, dall'altro, ometteva di comunicare il proprio IBAN ai fini del versamento;
più volte aveva manifestato all'attore la volontà di restituire le somme, giusta le missive del febbraio 2024 e di agosto e settembre 2024; proprio allo scopo di risolvere l'attrito creatosi con il fratello, e prima della divisione dell'asse ereditario del de cuius, aveva proceduto ad effettuare, in data 13 settembre 2024, sia bonifico quietanzato a favore della madre della somma di € 260.000,00 (corrispondente al 50% Controparte_1
+ 1/3), che bonifico a favore dell'attore per la somma di € 65.000,00 oltre € 4.699,15 per interessi legali, nonché, in data 18 settembre 2024, bonifico per la somma di € 3.697,70 di cui € 136,20 per integrazione interessi ed € 3.561,50 per spese legali e contributo unificato al 50%, in esso compreso l'importo di € 13,50 per marca da bollo, a titolo di saldo finale dovuto al congiunto. Chiedeva, pertanto all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare che la dr.SA ha proceduto TR alla restituzione delle somme dovute sia alla madre, PR.SA , sia al Controparte_1 fratello in conformità a quanto già da lei ripetutamente comunicato e Parte_1 proposto precedentemente all'instaurazione del presente giudizio;
dichiarare ceSAta la materia del contendere nel procedimento n. 1528/2024 R.G. essendo state restituite, per come già offerte, prima dell'inizio del presente procedimento, le somme di denaro e ricostituito sia per la quota spettante alla PR.SA sia per la quota Controparte_1 spettante all'avv. sia per la quota spettante alla concludente, l'asse Parte_1 ereditario pecuniario del de cuius . Persona_1
Emesso, in data 26 settembre 2024, decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositavano memoria ex art. 171 ter, comma 1 n. 2, c.p.c., le sole convenute, insistendo nelle conclusioni rassegnate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
4 In data 14 gennaio 2025, l'attore depositava “istanza di estinzione per intervenuta ceSAzione della materia del contendere”, con la quale rappresentava di aver accertato l'avvenuto versamento delle somme dalla convenuta , per come esposto nel CP_2 di lei atto di costituzione in giudizio, e, pertanto, non si opponeva alla richiesta di declaratoria di ceSAzione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 gennaio 2025, le parti discutevano la causa e chiedevano al Giudice di dichiarare la ceSAzione della materia del contendere per avere ricevuto, parte attrice, la somma oggetto dell'azione, con compensazione delle spese di lite, anche in virtù dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti.
Il Giudice assegnava la causa a sentenza provvedendo al deposito della steSA nel termine di cui al 3 comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ovverosia nei successivi trenta giorni.
2. – Tanto acclarato, in aderenza alla volontà manifestata da tutte le parti in causa (le parti convenute già con le rispettive comparse di costituzione e risposta), in conseguenza del pagamento avvenuto nel corso del giudizio, va dichiarata la ceSAzione della materia del contendere.
2.1 - Invero, per come dedotto nell'istanza attorea del 14 gennaio 2025, “l'avv.
ha “accertato l'avvenuto versamento delle somme da parte della Parte_1 convenuta , somme oggetto della domanda di TR condanna azionata, previo accertamento dell'invalidità delle donazioni di denaro fatte dai propri genitori - all'evidenza rinunciato per effetto dell'istanza menzionata -
, con l'atto di citazione.
2.2 – In sostanza, l'avvenuto pagamento da parte della convenuta di quanto CP_2 richiesto con il libello introduttivo ha determinato il venire meno delle ragioni di conflittualità tra i litiganti e, con ciò, dell'interesse ad agire ed a contraddire, di talchè l'attore ha chiesto la “contestuale estinzione del procedimento” (così istanza). Non sussistendo detti interessi, che come è noto devono sussistere non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche a quello della decisione, va dichiarata ceSAta la materia del contendere.
2.3. – Sul punto, chiaro è l'indirizzo della Suprema Corte che insegna “La pronuncia di ceSAzione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è neceSArio che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno
5 ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. (Nella specie, in controversia avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di compenso supplementare dovuto per le giornate festive in ragione della coincidenza della festività con la giornata di domenica, la S.C. ha caSAto la sentenza di merito che aveva dichiarato ceSAta la materia del contendere in ragione di un sopravvenuto accordo sindacale, laddove, però i lavoratori appellanti avevano contestato sia l'opponibilità nei loro confronti di detto accordo, sia le modalità di pagamento dilazionato in esso previsto)” (così Cass. Civ. sent. n. 6909 del 2009).
2.4 – La Corte di CaSAzione ha avuto modo di precisare altresì che “La pronuncia di ceSAzione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di ceSAzione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte)” (cfr. cass. Civ. sent. n. 16891 del 2021).
2.5 – Ed ha, viepiù, chiarito (si veda Cass. Civ. sent. n. 11038 del 2002) che “La ceSAzione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria”.
3. – Deve, pertanto, dichiararsi ceSAta la materia del contendere.
4. – Quanto alle spese processuali, stante la richiesta dei contendenti, sostenuta anche in ragione dei rapporti familiari tra di essi intercorrenti, si ritiene, in conformità alla richiesta, di doverle integralmente compensare.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.SA Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1528/2024 R.G.A.C., proposta da nei Parte_1 confronti di e disattesa ogni TR Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la ceSAzione della materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 5 febbraio 2025 Il Giudice Dott.SA Rosaria Leonello
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