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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Russo de Luca ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cava dè Tirreni alla Via De Filippis n. 29; parte ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ambrosino ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torre del Greco alla via
Nazionale n. 478/E; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2020, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 05.05.2012 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, era nata la figlia in data 01.12.2013. Esponeva, altresì, che – con decreto Per_1 pubblicato il 03.07.2019 - il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che non era stata più ripresa la vita coniugale. Al contempo, rappresentava di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche e di non essere più in grado di corrispondere la somma mensile di €. 700.00 per il mantenimento della figlia stabilita al momento della separazione, in quanto era disoccupato, a differenza della resistente che lavorava come collaboratrice domestica in una struttura sportiva;
infine, rappresentava che la resistente aveva intrapreso una stabile relazione con un altro uomo a partire dal 2019.
Pertanto, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e ridursi l'assegno di mantenimento per la figlia minore ad €. 350,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie); infine, chiedeva confermarsi la regolamentazione del diritto di visita come stabilita al momento della separazione.
Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 01.04.2021, Controparte_1
si costituiva in giudizio e si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio. Inoltre, si opponeva alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento e chiedeva porsi a carico del ricorrente la somma mensile di €. 700,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'affidamento condiviso della minore e dell'assegnazione a sé della casa coniugale;
infine, chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre alle condizioni meglio specificate nel proprio scritto difensivo.
All'uopo, esponeva che il ricorrente aveva una capacità reddituale superiore alla propria, in quanto – oltre a svolgere l'attività di artigiano seppur in modo precario– era anche proprietario di un immobile in Brasile;
inoltre, deduceva di aver lavorato come colf e di essere all'attualità disoccupata. Con la memoria integrativa depositata in data 26.12.2022, la parte chiedeva che il fosse obbligato a versare la somma mensile di €. 600,00 a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia minore comprensiva del contributo per il canone di locazione, oltre al 50% delle spese straordinarie e agli assegni familiari.
All'udienza del 27.11.2024 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, giova ricordare che il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza pronunciata in corso di causa (v. sentenza n.
174/2023 pubblicata in data 27.01.2023), rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Sempre in via preliminare, giova evidenziare che i documenti depositati dalle parti in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. sono inammissibili (fatto salvo quanto di seguito si dirà per la documentazione reddituale). Infatti, poiché l'art. 127 ter c.p.c. prevede che le parti possano presentare le “le sole istanze e conclusioni”, deve ritenersi che la documentazione prodotta non possa essere valutata ai fini della decisione, ad eccezione di quella reddituale il cui deposito è da ritenersi ammesso, in quanto è stato autorizzato (v. ordinanza depositata in data
07.06.2023).
Infine, è inammissibile il documento depositato dalla difesa di parte ricorrente in allegato alle comparsa conclusionale.
Ciò posto, va osservato che le deduzioni svolte dalla resistente relativamente ai comportamenti verbalmente violenti che il ricorrente avrebbe tenuto nei suoi confronti (e alla presenza della minore) sono risultati privi di fondamento.
Infatti, a seguito delle indagini svolte dai Servizi Sociali, non sono emersi circostanze incidenti in senso negativo sul benessere della minore né, tantomeno, sono emersi elementi di pregiudizio nel rapporto tra il padre ed (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in Per_1 data 15.11.2023).
Pertanto, va confermato il regime di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1 genitori;
del pari, va confermato il collocamento della minore presso la madre.
Non va invece confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente poiché – dagli atti di causa – risulta che la predetta ha volontariamente lasciato tale immobile per essersi trasferita a vivere con la figlia nel comune di Torre del Greco (v. note depositate dalla ricorrente in data 05.05.2023, missiva depositata in data 21.10.2023 e relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 15.11.2023).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, occorre tenere in considerazione che la minore vive nel comune di Torre del Greco mentre il padre vive a Cava dè Tirreni;
pertanto, il diritto di visita del padre andrà regolamentato nei termini indicati in dispositivo, tenendo conto delle esigenze organizzative della minore e del padre, facendo in ogni caso salvi i diversi accordi dei genitori purché non pregiudizievoli per la figlia.
Passando alle statuizioni di natura economica, dalla documentazione prodotta agli atti di causa (v. documenti depositati in data 14.09.2023), risulta che il ha prodotto i Pt_1 seguenti redditi lordi: €. 7.144,00 nell'anno 2020 (corrispondente ad una retribuzione netta mensile pari ad 695,00); €. 17.273,00 nell'anno 2021 (corrispondente ad una retribuzione mensile netta pari ad €. 1.3334,42); €. 16.001,00 nell'anno 2022 (corrispondente ad una retribuzione netta mensile pari ad €. 1.276,00).
Allo stato attuale, il ricorrente è in stato di disoccupazione come risulta dalla documentazione prodotta (v. atto depositato in data 07.06.2024) ed è proprietario di due immobili: l'uno in
Brasile e l'altro nel comune di Cava dè Tirreni.
Tuttavia, lo stato di disoccupazione non può giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad €. 350,00, poiché il lavoratore fruisce dell'indennità di NASPI
(che è pari al 75% della retribuzione).
Infatti, avendo il prodotto un reddito lordo di €. 16.001,00 nell'anno 2022 (ultima Pt_1 dichiarazione depositata dalla parte), l'indennità che gli sarà corrisposta sarà di circa €.
12.000,00.
Inoltre, bisogna considerare che nell'anno 2018 - quando il aveva un reddito lordo Pt_1 di €. 14.801,00 (v. documenti depositati in data 08.11.2021) - le parti avevano concordato che il ricorrente corrispondesse alla resistente la somma di €. 700,00 per il mantenimento della figlia (v. ricorso di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di
Nocera Inferiore).
Pertanto, tenuto conto che per effetto della NASPI il avrà un'entrata di circa €. Pt_1
12.000,00, è equo confermare la misura dell'assegno di mantenimento stabilita nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, dovrà corrispondere a la minore Parte_1 Controparte_1 somma mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento della figlia (oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie).
Da ultimo, la domanda formulata da parte ricorrente di corresponsione degli assegni familiari va riqualificata come domanda di corresponsione dell'assegno unico, in quanto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, con conseguente sostituzione dell'assegno unico agli assegni familiari previsti dal decreto legislativo 13 marzo 1988 n. 69 (v. Circolare n. 34 del 28 CP_2 febbraio 2022). Pertanto, l'assegno unico andrà diviso tra parti nella metà in assenza di un diverso accordo tra di esse.
Non avendo infine la resistente formulato alcuna domanda di assegno divorzile, ogni ulteriore questione e da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le stesse e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento privilegiato presso la madre;
2. dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , Parte_1 Per_1 per due pomeriggi settimanali, (martedì e giovedì), dalle ore 16.00 alle ore 20.00
(prolungabili fino alle 21.00 durante il periodo estivo), nonché a week-end alterni dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica (prolungabili fino alle
21.00 durante il periodo estivo). Inoltre, ad anni alterni, durante le festività natalizie, dal 24 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis). Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia per venti giorni consecutivi (anche non consecutivi) nei mesi di luglio e agosto, con preavviso alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni caso, sono salvi i diversi accordi tra i coniugi, purché rispondenti agli interessi della minore;
3. dispone che versi mensilmente a la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore a mezzo di Per_1 bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%;
5. dispone che l'assegno unico sia ripartito tra i genitori nella misura del 50%;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire