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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 215/2020 r.g., vertente tra nata a [...] il [...] c.f. e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Reggio Calabria alla Via Abate S. Elia n° 42, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468
Appellante
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], domiciliata per il presente procedimento in
Pellaro (RC) alla via Giuffrè II trav priv n 41, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Ravenda
che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti
Appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1422/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/04/2016 la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
1 1) accertare il fatto illecito per come sopra esposto in narrativa a danno della sig.ra Parte_1
e commesso dalla sig.ra e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei CP_2 danni non patrimoniali ex art. 2043 c.c. e od eventualmente art. 2059 c.c. nella misura di € 15.000,00
o nella diversa misura che sarà accertata in via equitativa;
2) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA,
CPA e 15% forfettario e le successive ed occorrende da liquidarsi a favore dello Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio.
Esponeva a sostegno della domanda di essere vicina di casa della odierna convenuta, quindi di essere costantemente insultata dal 2012 con espressioni volgari ed anche minacciose a motivo di un presunto furto di corrispondenza falsamente attribuitole.
Si costituiva la sig.ra contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1422/19 rigettava la domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
2 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice a) ritenuto non totalmente attendibile il teste marito dell'odierna appellante, la cui Tes_1 testimonianza è stata ritenuta inidonea a giustificare la richiesta di risarcimento, sotto un profilo
3 quantitativo;
b) basato la propria motivazione sul reato di diffamazione e non di ingiuria.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente giova specificare che la diffamazione è il reato previsto dall'art. 595 c.p., il quale stabilisce che: “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille trentadue euro”. Tratti distintivi della presente disciplina risultano essere non solo la comunicazione tra più persone (minimo due), ma anche il fatto che tale condotta persegua lo scopo di offendere persone non presenti poiché o assenti fisicamente o non in grado di percepire l'offesa.
Diversa dalla diffamazione risulta essere, invece, la fattispecie dell'ingiuria, oggetto del caso di specie, che si verifica quando l'offesa viene recata al decoro, o all'onore, di una persona presente in quel determinato momento. Tale istituto non rappresenta più un reato in quanto l'art. 4 comma 1 lett.
a) del D.lgs. n. 7 del 2016 ha stabilito che: “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto, individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile 907/2018).
Un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva del decoro o dell'onore del soggetto cui
è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno- conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, il Tribunale, ha ritenuto parzialmente attendibile il teste in quanto, lo Tes_1 stesso ha dichiarato di essere stato presente agli alterchi tra le parti soltanto qualche volta, e di avere raccolto per la maggior parte delle vicende le confidenze della moglie.
Appare chiaro, pertanto, che il testimone risulta attendibile esclusivamente per quanto attiene ai fatti a cui ha personalmente assistito.
4 Inoltre, lo stesso teste ha minimizzato in merito agli epiteti profferiti dalla nei confronti della CP_1 moglie, ritenendoli “cose tra donne” che hanno creato esclusivamente qualche tensione in famiglia ma nulla di più.
La testimonianza del marito, che si ritiene attendibile per i fatti a cui lo stesso ha assistito, delinea una reciprocità di offese tra la moglie e la (cose tra donne), le quali non appaiono essere di CP_1 una gravità tale da generare conseguenza lesive (qualche tensione ma nulla di più).
Alla luce della mancata prova in merito alla gravità delle ingiurie, tali da ledere l'onore dell'appellante e in assenza di specifiche allegazioni difensive, la domanda, così come correttamente ritenuto dal primo giudice, non può che essere rigettata.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminabile complessità bassa, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione) e così analiticamente quantificati: €. 1.134,00 fase di studio, €.
921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
5 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1422/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.1422/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 215/2020 r.g., vertente tra nata a [...] il [...] c.f. e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Reggio Calabria alla Via Abate S. Elia n° 42, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n° 468
Appellante
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], domiciliata per il presente procedimento in
Pellaro (RC) alla via Giuffrè II trav priv n 41, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Ravenda
che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti
Appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1422/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/04/2016 la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
1 1) accertare il fatto illecito per come sopra esposto in narrativa a danno della sig.ra Parte_1
e commesso dalla sig.ra e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei CP_2 danni non patrimoniali ex art. 2043 c.c. e od eventualmente art. 2059 c.c. nella misura di € 15.000,00
o nella diversa misura che sarà accertata in via equitativa;
2) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA,
CPA e 15% forfettario e le successive ed occorrende da liquidarsi a favore dello Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio.
Esponeva a sostegno della domanda di essere vicina di casa della odierna convenuta, quindi di essere costantemente insultata dal 2012 con espressioni volgari ed anche minacciose a motivo di un presunto furto di corrispondenza falsamente attribuitole.
Si costituiva la sig.ra contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1422/19 rigettava la domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
2 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice a) ritenuto non totalmente attendibile il teste marito dell'odierna appellante, la cui Tes_1 testimonianza è stata ritenuta inidonea a giustificare la richiesta di risarcimento, sotto un profilo
3 quantitativo;
b) basato la propria motivazione sul reato di diffamazione e non di ingiuria.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente giova specificare che la diffamazione è il reato previsto dall'art. 595 c.p., il quale stabilisce che: “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille trentadue euro”. Tratti distintivi della presente disciplina risultano essere non solo la comunicazione tra più persone (minimo due), ma anche il fatto che tale condotta persegua lo scopo di offendere persone non presenti poiché o assenti fisicamente o non in grado di percepire l'offesa.
Diversa dalla diffamazione risulta essere, invece, la fattispecie dell'ingiuria, oggetto del caso di specie, che si verifica quando l'offesa viene recata al decoro, o all'onore, di una persona presente in quel determinato momento. Tale istituto non rappresenta più un reato in quanto l'art. 4 comma 1 lett.
a) del D.lgs. n. 7 del 2016 ha stabilito che: “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto, individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile 907/2018).
Un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva del decoro o dell'onore del soggetto cui
è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno- conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, il Tribunale, ha ritenuto parzialmente attendibile il teste in quanto, lo Tes_1 stesso ha dichiarato di essere stato presente agli alterchi tra le parti soltanto qualche volta, e di avere raccolto per la maggior parte delle vicende le confidenze della moglie.
Appare chiaro, pertanto, che il testimone risulta attendibile esclusivamente per quanto attiene ai fatti a cui ha personalmente assistito.
4 Inoltre, lo stesso teste ha minimizzato in merito agli epiteti profferiti dalla nei confronti della CP_1 moglie, ritenendoli “cose tra donne” che hanno creato esclusivamente qualche tensione in famiglia ma nulla di più.
La testimonianza del marito, che si ritiene attendibile per i fatti a cui lo stesso ha assistito, delinea una reciprocità di offese tra la moglie e la (cose tra donne), le quali non appaiono essere di CP_1 una gravità tale da generare conseguenza lesive (qualche tensione ma nulla di più).
Alla luce della mancata prova in merito alla gravità delle ingiurie, tali da ledere l'onore dell'appellante e in assenza di specifiche allegazioni difensive, la domanda, così come correttamente ritenuto dal primo giudice, non può che essere rigettata.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminabile complessità bassa, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione) e così analiticamente quantificati: €. 1.134,00 fase di studio, €.
921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
5 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1422/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.1422/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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