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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 8591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8591 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 24133/2025
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 24133/2025 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRARIS
Vendita di cose RAFFAELLA per procura in atti immobili RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa
ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previo ogni
accertamento utile od opportuno, nonché ogni necessaria declaratoria, allo stato - 2 -
così giudicare:
nel merito:
- accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto preliminare
sottoscritto da e in data 24/10/2018 e registrato in Parte_2 CP_1
data 16/11/2018 presso l'Agenzia delle Entrate DP I Milano – UT Milano 1, serie
3, n. 8134, avente ad oggetto la promessa di compravendita dei due box C/47 e
C/48 e della scrittura privata del 14/11/2018 con cui le parti hanno sostituito i
predetti box con i due box n. C/39 (Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno61) e n.
C/40 (Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno 62) siti in Arese, via Monte Grappa
n.24A Piano S1e posti al piano interrato dell'edificio 6 (cfr. docc. 1 e 2);
- accertato e dichiarato il diritto di alla Parte_2
vendita – e l'inadempimento del corrispondente obbligo di CP_1
all'acquisto – dei predetti due box;
- pronunciare, ex art. 2932 Cod. Civ., sentenza d'esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che, in ragione
del detto inadempimento di produca gli effetti del contratto non CP_1
concluso, trasferendo a la proprietà dei due box di cui sopra, CP_1
unitamente a tutti i connessi ulteriori diritti, accessori, accessioni e pertinenze, e,
per l'effetto,
- trasferire a favore di la proprietà due box n. C/39 CP_1
(Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno61) ed il n. C/40 (Foglio 5, Mappale 1232,
Subalterno 62) posti al piano interrato dell'edificio 6 unitamente a tutti i connessi - 3 -
ulteriori diritti, accessori, accessioni e pertinenze, il tutto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2932 Cod. Civ., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia
traslativa tra le parti,
- condannare a versare la somma di € 3.588,98 di cui € CP_1
3.272,73 a titolo di saldo prezzo pattuito nel contratto preliminare e non ancora
versato (cfr. doc. 7-8-9) ed € 316,25 (doc.10) a titolo di interessi legali alla data
del presente ricorso 9/04/2025 oltre quelli successivi;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arese di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni
responsabilità al riguardo;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di
fatto dedotte nella narrativa del presente atto, precedute dalla locuzione “vero
che” e depurate di ogni elemento valutativo, salva occorrendo migliore
articolazione, con riserva di indicare i testi e di formulare ulteriori istanze
istruttorie nell'assegnando termine, che sin d'ora si chiede;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
forfettario 15% ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25 giugno
2025 , premettendo di aver stipulato in data Parte_2 - 4 -
24.10.2018 con un contratto preliminare per la Controparte_1
compravendita di un box sito al piano interrato dell'edificio E/6
contrassegnato al n. C48, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Arese (MI) via Monte Grappa al Foglio 5, mapp. 1232, sub. 64, e un box sito al piano interrato dell'edificio E/2 contrassegnato al n. C47, distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Arese (MI) al Foglio 5, mapp. 1200, Sub.
51, ha convenuto in giudizio al fine di sentir pronunciare Controparte_1
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso e Controparte_1
del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita e per questo deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.a. all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda svolta da Parte_2
nei termini e per le ragioni che seguono:
[...]
E' documentato agli atti che:
- con contratto preliminare datato 24.10.2018 e registrato in data 16
novembre 2018, in bonis ha promesso in vendita a CP_2 CP_1
un box sito al piano interrato dell'edificio E/6 contrassegnato al n.
[...] - 5 -
C48, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Arese (MI) via Monte
Grappa al Foglio 5, mapp. 1232, sub. 64, e un box sito al piano interrato dell'edificio E/2 contrassegnato al n. C47, distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Arese (MI) al Foglio 5, mapp. 1200, Sub. 51;
- ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta avvenire “entro il 31 agosto
2019” su richiesta della promittente venditrice Parte_2
- il prezzo della cessione è stato fissato nel complessivo importo di euro 40.000,00, oltre i.v.a., da pagarsi nelle modalità così tassativamente stabilite: “(a) euro 4.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, (b) euro
32.727,27, oltre i.v.a., per un totale di Euro 36.000,00 in conto prezzo con
n. 9 effetti con scadenza dal 31/10/2018 al 30/06/2019 compresi ed (c) euro
3.272,73 a saldo prezzo, oltre al saldo IVA, alla consegna e al rogito delle
unità oggetto di compravendita entro il 31/08/2019” (cfr. doc.1, artt.4 e
10);
- con scrittura datata 14.11.2018 e Parte_2 Controparte_1
hanno convenuto di sostituire i due box oggetto del contratto preliminare,
ovvero i box n. C/47 e C/48, con i due box C/39 e C/40 siti in Arese, via
Monte Grappa n.24A Piano S1, posti sotto l'edificio 6 e meglio identificati nella planimetria allegata alla scrittura privata (doc.2);
- in data 17.12.2018 è stata immessa nella Controparte_1
detenzione dei due box concordati (doc.3) e precisamente il n. C/39 (Foglio - 6 -
5, Mappale 1232, Subalterno61) ed il n. C/40 (Foglio 5, Mappale 1232,
Subalterno 62) posti al piano interrato dell'edificio 6 come da verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti (doc. 4).
Il termine previsto per la stipula del contratto definitivo è
ampiamente decorso, e senza esito hanno avuto le convocazioni presso lo studio notarile effettuate dalla stessa anche per il tramite del Parte_2
proprio difensore (cfr. pec datata 19.6.2024 – doc. 5; pec datata 3 ottobre
2024 – doc. 6).
Parte ricorrente ha, altresì, documentato il pagamento da parte della promissaria acquirente della somma di euro 40.000,00 (cfr. doc. 8, 9), e dunque il versamento della caparra confirmatoria e della restante somma di euro 36.000,00, mediante la consegna di nove effetti cambiari;
residua,
pertanto, il pagamento del saldo di euro 3.272,73 da parte della promissaria acquirente, che è rimasta anche contumace nel presente giudizio.
Permanendo l'inadempimento della parte resistente, ai sensi dell'art. 2932 c.c., va emessa sentenza produttiva degli effetti dell'atto di trasferimento definitivo non stipulato, condizionato al pagamento della somma di euro 3.272,73 da parte della promissaria acquirente, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 19 giugno 2024 (e dunque dalla convocazione per la stipula del rogito) sino al 24 giugno 2025, e degli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 25 giugno 2025 (data di introduzione della domanda - 7 -
giudiziale) sino al saldo.
Si fa rilevare che la parte inadempiente è la promissaria acquirente che si è assunta l'obbligo del saldo del corrispettivo al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita, cosicché il pagamento del residuo del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice (cfr. Cass., 14372/2018).
La presente sentenza deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 n.
14 c.c..
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento i criteri di cui all'art. 15 c.p.c., e dunque i valori della rendita catastale degli immobili oggetto di pronuncia ex art. 2932 c.c. moltiplicata per 200;
conseguentemente si prende a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
- trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. a favore di CP_1
la proprietà dei due box siti nel Comune di Arese, Via Monte Grappa,
[...]
identificati al n. C/39 (Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno 61) e al n. C/40
(Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno 62) posti al piano interrato dell'edificio 6 unitamente a tutti i connessi ulteriori diritti, accessori, - 8 -
accessioni e pertinenze;
2. subordina il trasferimento di cui al capo che precede al versamento in favore di da parte di Parte_2 [...]
della somma di euro 3.272,73, oltre agli interessi legali a CP_1
decorrere dal 19 giugno 2024 sino al 24 giugno 2025, ed agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dal 25 giugno 2025 sino al saldo;
3. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
4. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Controparte_1
di , liquidandone l'ammontare in euro 5.077,00 Parte_2
per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 24133/2025
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 24133/2025 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRARIS
Vendita di cose RAFFAELLA per procura in atti immobili RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa
ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previo ogni
accertamento utile od opportuno, nonché ogni necessaria declaratoria, allo stato - 2 -
così giudicare:
nel merito:
- accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto preliminare
sottoscritto da e in data 24/10/2018 e registrato in Parte_2 CP_1
data 16/11/2018 presso l'Agenzia delle Entrate DP I Milano – UT Milano 1, serie
3, n. 8134, avente ad oggetto la promessa di compravendita dei due box C/47 e
C/48 e della scrittura privata del 14/11/2018 con cui le parti hanno sostituito i
predetti box con i due box n. C/39 (Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno61) e n.
C/40 (Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno 62) siti in Arese, via Monte Grappa
n.24A Piano S1e posti al piano interrato dell'edificio 6 (cfr. docc. 1 e 2);
- accertato e dichiarato il diritto di alla Parte_2
vendita – e l'inadempimento del corrispondente obbligo di CP_1
all'acquisto – dei predetti due box;
- pronunciare, ex art. 2932 Cod. Civ., sentenza d'esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che, in ragione
del detto inadempimento di produca gli effetti del contratto non CP_1
concluso, trasferendo a la proprietà dei due box di cui sopra, CP_1
unitamente a tutti i connessi ulteriori diritti, accessori, accessioni e pertinenze, e,
per l'effetto,
- trasferire a favore di la proprietà due box n. C/39 CP_1
(Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno61) ed il n. C/40 (Foglio 5, Mappale 1232,
Subalterno 62) posti al piano interrato dell'edificio 6 unitamente a tutti i connessi - 3 -
ulteriori diritti, accessori, accessioni e pertinenze, il tutto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2932 Cod. Civ., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia
traslativa tra le parti,
- condannare a versare la somma di € 3.588,98 di cui € CP_1
3.272,73 a titolo di saldo prezzo pattuito nel contratto preliminare e non ancora
versato (cfr. doc. 7-8-9) ed € 316,25 (doc.10) a titolo di interessi legali alla data
del presente ricorso 9/04/2025 oltre quelli successivi;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arese di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni
responsabilità al riguardo;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di
fatto dedotte nella narrativa del presente atto, precedute dalla locuzione “vero
che” e depurate di ogni elemento valutativo, salva occorrendo migliore
articolazione, con riserva di indicare i testi e di formulare ulteriori istanze
istruttorie nell'assegnando termine, che sin d'ora si chiede;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
forfettario 15% ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25 giugno
2025 , premettendo di aver stipulato in data Parte_2 - 4 -
24.10.2018 con un contratto preliminare per la Controparte_1
compravendita di un box sito al piano interrato dell'edificio E/6
contrassegnato al n. C48, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Arese (MI) via Monte Grappa al Foglio 5, mapp. 1232, sub. 64, e un box sito al piano interrato dell'edificio E/2 contrassegnato al n. C47, distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Arese (MI) al Foglio 5, mapp. 1200, Sub.
51, ha convenuto in giudizio al fine di sentir pronunciare Controparte_1
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso e Controparte_1
del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita e per questo deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.a. all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda svolta da Parte_2
nei termini e per le ragioni che seguono:
[...]
E' documentato agli atti che:
- con contratto preliminare datato 24.10.2018 e registrato in data 16
novembre 2018, in bonis ha promesso in vendita a CP_2 CP_1
un box sito al piano interrato dell'edificio E/6 contrassegnato al n.
[...] - 5 -
C48, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Arese (MI) via Monte
Grappa al Foglio 5, mapp. 1232, sub. 64, e un box sito al piano interrato dell'edificio E/2 contrassegnato al n. C47, distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Arese (MI) al Foglio 5, mapp. 1200, Sub. 51;
- ai sensi dell'art. 6 del contratto preliminare la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta avvenire “entro il 31 agosto
2019” su richiesta della promittente venditrice Parte_2
- il prezzo della cessione è stato fissato nel complessivo importo di euro 40.000,00, oltre i.v.a., da pagarsi nelle modalità così tassativamente stabilite: “(a) euro 4.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, (b) euro
32.727,27, oltre i.v.a., per un totale di Euro 36.000,00 in conto prezzo con
n. 9 effetti con scadenza dal 31/10/2018 al 30/06/2019 compresi ed (c) euro
3.272,73 a saldo prezzo, oltre al saldo IVA, alla consegna e al rogito delle
unità oggetto di compravendita entro il 31/08/2019” (cfr. doc.1, artt.4 e
10);
- con scrittura datata 14.11.2018 e Parte_2 Controparte_1
hanno convenuto di sostituire i due box oggetto del contratto preliminare,
ovvero i box n. C/47 e C/48, con i due box C/39 e C/40 siti in Arese, via
Monte Grappa n.24A Piano S1, posti sotto l'edificio 6 e meglio identificati nella planimetria allegata alla scrittura privata (doc.2);
- in data 17.12.2018 è stata immessa nella Controparte_1
detenzione dei due box concordati (doc.3) e precisamente il n. C/39 (Foglio - 6 -
5, Mappale 1232, Subalterno61) ed il n. C/40 (Foglio 5, Mappale 1232,
Subalterno 62) posti al piano interrato dell'edificio 6 come da verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti (doc. 4).
Il termine previsto per la stipula del contratto definitivo è
ampiamente decorso, e senza esito hanno avuto le convocazioni presso lo studio notarile effettuate dalla stessa anche per il tramite del Parte_2
proprio difensore (cfr. pec datata 19.6.2024 – doc. 5; pec datata 3 ottobre
2024 – doc. 6).
Parte ricorrente ha, altresì, documentato il pagamento da parte della promissaria acquirente della somma di euro 40.000,00 (cfr. doc. 8, 9), e dunque il versamento della caparra confirmatoria e della restante somma di euro 36.000,00, mediante la consegna di nove effetti cambiari;
residua,
pertanto, il pagamento del saldo di euro 3.272,73 da parte della promissaria acquirente, che è rimasta anche contumace nel presente giudizio.
Permanendo l'inadempimento della parte resistente, ai sensi dell'art. 2932 c.c., va emessa sentenza produttiva degli effetti dell'atto di trasferimento definitivo non stipulato, condizionato al pagamento della somma di euro 3.272,73 da parte della promissaria acquirente, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 19 giugno 2024 (e dunque dalla convocazione per la stipula del rogito) sino al 24 giugno 2025, e degli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 25 giugno 2025 (data di introduzione della domanda - 7 -
giudiziale) sino al saldo.
Si fa rilevare che la parte inadempiente è la promissaria acquirente che si è assunta l'obbligo del saldo del corrispettivo al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita, cosicché il pagamento del residuo del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice (cfr. Cass., 14372/2018).
La presente sentenza deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 n.
14 c.c..
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento i criteri di cui all'art. 15 c.p.c., e dunque i valori della rendita catastale degli immobili oggetto di pronuncia ex art. 2932 c.c. moltiplicata per 200;
conseguentemente si prende a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
- trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. a favore di CP_1
la proprietà dei due box siti nel Comune di Arese, Via Monte Grappa,
[...]
identificati al n. C/39 (Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno 61) e al n. C/40
(Foglio 5, Mappale 1232, Subalterno 62) posti al piano interrato dell'edificio 6 unitamente a tutti i connessi ulteriori diritti, accessori, - 8 -
accessioni e pertinenze;
2. subordina il trasferimento di cui al capo che precede al versamento in favore di da parte di Parte_2 [...]
della somma di euro 3.272,73, oltre agli interessi legali a CP_1
decorrere dal 19 giugno 2024 sino al 24 giugno 2025, ed agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dal 25 giugno 2025 sino al saldo;
3. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
4. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Controparte_1
di , liquidandone l'ammontare in euro 5.077,00 Parte_2
per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 11 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)