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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3936 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Scarcia Annamaria, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Montanaro Anna Controparte_1
Lisa , come da mandato in atti,
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Cantore Controparte_2
Orazio, come da mandato in atti,
INTERVENUTA
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Massafra (TA) in data 16/06/2004 con Controparte_1
, che dalla loro unione erano nate i figli e , rispettivamente il CP_2 Per_1
02.05.2006 ed il 14.01.2011, e che con sentenza n. 1774/2022 pubblicata in data TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
23.06.2022 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio. Si costituiva in giudizio anche la figlia . Controparte_2
All'udienza del 28.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 1774/2022 pubblicata in data 23.06.2022 con la quale il
Tribunale di Taranto aveva pronunziato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell' udienza del 28.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2004 in
Massafra da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] , trascritto negli atti dello stato civile del
[...]
medesimo comune dell'anno 2004 ; atto n. 42; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 28.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3936 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Scarcia Annamaria, come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Montanaro Anna Controparte_1
Lisa , come da mandato in atti,
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Cantore Controparte_2
Orazio, come da mandato in atti,
INTERVENUTA
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Massafra (TA) in data 16/06/2004 con Controparte_1
, che dalla loro unione erano nate i figli e , rispettivamente il CP_2 Per_1
02.05.2006 ed il 14.01.2011, e che con sentenza n. 1774/2022 pubblicata in data TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
23.06.2022 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio. Si costituiva in giudizio anche la figlia . Controparte_2
All'udienza del 28.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza n. 1774/2022 pubblicata in data 23.06.2022 con la quale il
Tribunale di Taranto aveva pronunziato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell' udienza del 28.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2004 in
Massafra da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] , trascritto negli atti dello stato civile del
[...]
medesimo comune dell'anno 2004 ; atto n. 42; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 28.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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